Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 27880/2022 R.G.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Giudice rel. est. dott. Susanna Terni
dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/07/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 24.2.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 23.4.2025 promossa
DA
C.F. 1 ) nata a [...] 1 (c.f. con studio in VIA (MI) il 08/12/1985, rappresentato e difeso dall'avv. SCUPOLA DENISE,
FONTANA, 5/A MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
C.F. 2 nato a [...] il [...], CP 1 (c.f.
rappresentato e difeso dall'avv. PERFETTO VALERIA con studio in VIA BOLIVIA, 2 PIOLTELLO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
PE Parte 1 : 66Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Pronunziare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. disporre l'affidamento esclusivo di PEsona 1 alla madre, con collocamento presso la stessa;
in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, disporre l'affidamento di al Comune di residenza del minore, con PEsona 1 collocamento presso la madre;
3. disporre l'assegnazione della casa coniugale di Pioltello, via Pio La Torre n. 2, a favore della ricorrente, quale collocataria dei figli;
4. Regolamentare le frequentazioni del padre con il figlio Persona 1 secondo modalità protette, con le modalità che l'Ecc.mo Tribunale adito, anche in ragione delle indicazioni dei Servizi, riterrà più opportune nell'esclusivo interesse della prole. PEsona 1 continuino a fruire di un sostegno
5. Disporre che Controparte_3 e psicoterapeutico;
6. Porre a carico del sig. CP_1 un contributo mensile di €.800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale Istat, ovvero la maggiore/minor somma che sarà ritenuta di giustizia, a decorrere dal mese di giugno 2022 o dal giorno del deposito del ricorso, per il mantenimento dei figli CP 3 e PEsona_1 da corrispondere alla sig.ra
, Parte 1 entro il giorno
5 di ogni mese.
7. Disporre che i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche, ludico-sportive) necessarie per i figli minori, come previsto nelle Linee Guida per le spese extra-assegno della Corte d'Appello Milano.
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari."
PE RAGGI DANIELE: 66Accertata l'impossibilità di conciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni, con rigetto di ogni avversaria richiesta:
1) Dato atto che la figlia nelle more del procedimento ha raggiunto la maggiore età, disporre che il CP 3 solo figlio minore sia affidato all'Ente territorialmente competente e che continui, allo stato, PEsona 1
a vivere con la madre presso l'abitazione sita in Pioltello, via Pio la Torre n°2, ove avrà la residenza anagrafica;
2) Disporre che l'Ente affidatario regolamenti le frequentazioni tra il minore Persona 1 e il papà, prevedendo almeno un giorno infrasettimanale dopo la scuola e fino a dopo cena, indicativamente alle ore 21:30, ovvero nel fine settimana anche per l'intera giornata, indicativamente dalle 9 alle 21.30, con ampliamento graduale delle stesse sussistendone le condizioni;
nelle vacanze di Natale la vigilia di Natale ovvero il giorno di Natale e santo Stefano secondo alternanza tra genitori, nonché il capodanno e l'epifania sempre secondo alternanza tra genitori;
durante le vacanze scolastiche Pasquali, il giorno di Pasqua ovvero il lunedì di Pasquetta secondo alternanza tra genitori così come altri ponti o festività scolastiche. 3) Prevedere che al padre siano in ogni caso garantiti contatti mediante chiamate telefoniche e/o videochiamate con il figlio PEsona 1 almeno tre volte la settimana in un orario indicativamente compreso tra le 19 e le 21:30;
4) Prevedere l'attivazione di un supporto alla genitorialità per la signora Pt 1 ovvero anche per entrambi i genitori;
prevedere la continuazione del percorso di sostegno psicologico per il figlio minore PEsona 1
5) Dichiarare il sig. PE 1 enuto a contribuire al mantenimento della figlia CP 3 , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, e del figlio minore PEsona 1 corrispondendo una somma mensile non superiore '
a € 450,00= (€ 225,00= per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie, in ragione del 50%, secondo quanto stabilito dalle Linee guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano e Tribunale di Milano, da intendersi qui richiamate;
dichiarare il sig. _1 tenuto a versare l'importo mensile che sarà stabilito in favore di CP 3 direttamente alla figlia maggiorenne.
6) Dichiarare ciascun coniuge economicamente autosufficiente;
Con vittoria di spese e compensi della presente procedura..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
CP 1 in data 28.4.2007 hanno contratto matrimonio civile in Pt 1 Parte 1 e
Pioltello, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune, anno 2007 n. 22, parte 1 serie
A,
dall'unione nascevano due figli: CP 3 il 6.10.2006 e Persona 1 il 21.2.2012, con ricorso depositato in data 15.07.2022, la sig.ra chiedeva la separazione Parte 1
personale con addebito a carico del marito, l'affidamento esclusivo dei due figli allora entrambi minori, diritto di visita paterno da svolgersi con modalità protette e secondo le indicazioni dei servizi sociali di cui si chiedeva l'immediato intervento, un assegno perequativo al mantenimento dei minori nella misura globale di € 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie,
a sostegno della domanda narrava di una unione connotata, fin dal periodo di convivenza more uxorio che aveva preceduto il matrimonio, da comportamenti iper controllanti gelosi ed ossessivi del marito che tendeva ad isolarla da lavoro, amicizie e familiari nel contempo però mostrandosi anche aggressivo e maltrattante;
nonostante ciò e per l'esclusiva tutela dei figli, aveva deciso di lasciare ogni occupazione per dedicarsi interamente alla famiglia, effettuando negli anni solo lavori sporadici e/o saltuari, sopportando violenze psicologiche e verbali continue;
soltanto nel 2019, raggiunta l'età scolare 'del piccolo _1 si era riuscita ad imporre al marito, pretendendo di reimmettersi nel mondo del lavoro e riuscendo a reperire un'occupazione come commessa, ma questa sua presa di posizione non faceva altro che ulteriormente acuire gli agiti negativi del PE 1 peraltro incattivito anche da un problema di salute (alla vista) che lo aveva colpito nel 2018, evidenziava che tale stato di cose era perdurato sino a quando alla fine di maggio del 2022 a seguito di un episodio particolarmente grave e violento, che aveva visti coinvolti oltre ai bambini anche i propri genitori accorsi in aiuto, dopo l'intervento dei Carabinieri aveva lasciato la casa coniugale con i figli e si era trasferita temporaneamente dai genitori, in attesa di formalizzare la separazione ed attendere le decisioni del Tribunale;
precisava che a seguito dell'accaduto era stata presentata denuncia-querela ed il fascicolo si trovava in fase di indagini da parte del P.M, con comparsa del 19.10.2022 si costituiva il resistente, aderendo alla domanda di separazione, ma opponendosi ad ogni altra richiesta della moglie, chiedendo il rigetto della domanda di addebito,
l'affidamento condiviso dei minori e visite con modalità dettagliatamente illustrate senza previsione alcuna di intervento dei servizi sociali, un assegno perequativo al mantenimento dei figli da porsi a suo carico nella misura di € 300,00 totali, oltre al 50% delle spese straordinarie, forniva una descrizione dell'unione coniugale e dell' andamento dei rapporti familiari molto diversa da quella della moglie, dipingendosi come un compagno e poi marito sempre attento alle esigenze della ricorrente, rispettoso ed amorevole, che mai aveva avuto atteggiamenti ossessivi o denigratori;
si riconosceva come un padre sempre presente nella vita dei figli e disposto per loro ad ogni sacrificio, al punto da essere molto addolorato per il distacco verificatosi con gli stessi;
negava che l'episodio del maggio 2022 si fosse svolto come raccontato dalla moglie e ne prospettava una narrazione diametralmente opposta e che lo vedeva vittima di un' immotivata aggressione fisica da parte del suocero, per difendersi dalla quale aveva brandito dei coltelli esclusivamente a scopo intimidatorio;
evidenziava una condizione economica, per reale stipendio e oneri assunti nell'interesse della famiglia, che non gli consentivano di contribuire al mantenimento dei figli con una cifra superiore a quella offerta, ritenuta peraltro congrua alle esigenze dei ragazzi, anche considerata la quota di mantenimento a carico della madre,
all'udienza presidenziale del 26 ottobre 2022, il Presidente, sentite liberamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, sentiti i coniugi li autorizzava a vivere separati e si riservava sul resto;
poi con ordinanza del 04.11.2022, dopo aver dato conto della situazione particolarmente tesa e critica tra le parti e della attualità delle gestione dei minori e del loro rapporto con il padre, preso atto della circostanza che i minori dal momento dell'allontanamento dalla casa vedevano il padre solo in presenza di terzi congiunti (zii dell'uno o dell'altro ramo genitoriale), così disponeva:“
"1) Affida i minori CP 3 e PEsona 1 in via esclusiva alla madre. 2) I figli saranno collocati presso la madre, nell'abitazione sita in Pioltello, via Pio La Torre n. 2;
3) Assegna la casa coniugale, con tutto quanto l'arreda e correda, sita in Pioltello via Pio La Torre n.
Parte 1 perché vi abiti con i figli;
2 a termine sino al 21.11.2022 per lasciare la casa coniugale, portando con sé 4) Assegna a CP 1
i propri effetti personali;
5) Autorizza il padre a vedere i figli con le seguenti modalità e alla presenza delle persone di fiducia individuate dalle parti, specificamente di PEsona 3 (zii materni) o PE 4 PEsona 2 e
[...] (zia paterna): un giorno durante la settimana, senza pernottamento, da concordarsi fra le parti;
in mancanza di accordo, CP 3 e PEsona 1 vedranno il padre ogni domenica;
6) Incarica i Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori (Pioltello) di verificare, in eventuale collaborazione con i Servizi Specilistici dell'ASST, ed anche sentendo i parenti stretti, gli insegnanti e i professionisti del Consultorio di GO (presso il quale è seguita CP 3 ) e del Consultorio di LZ (presso il quale sarà preso in carico anche PE 1 ), le condizioni del nucleo familiare, le condizioni psico-fisiche dei genitori e dei minori e di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo, riferendo a questa Autorità giudiziaria ogni situazione di possibile pregiudizio per i minori;
7) Incarica i Servizi Sociali di Pioltello di monitorare le frequentazioni padre-figli, verificandone l'andamento, con facoltà di modificarne il calendario o le modalità di svolgimento, valutato l'esclusivo interesse dei minori.
8) Dispone che i Servizi Sociali di Pioltello inviino a questo Tribunale una relazione sulla attività svolta, sulla situazione del nucleo familiare e sulle condizioni dei minori entro la data del 22.3.2023, anche riferendo in ordine all'andamento delle frequentazioni padre-figli.
9) Pone a carico di PE 1 'obbligo di versare a Pt 1 in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza novembre 2022, la somma mensile di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito specificate... omissis" quindi nominava giudice istruttore se stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il giorno 30.03.2023 concedendo termini alle parti per la costituzione nella fase istruttoria,
l'ordinanza presidenziale veniva vistata dal PM senza osservazioni in data 6.11.2022, nei termini concessi le parti depositavano rispettivamente memoria integrativa e comparsa di costituzione sostanzialmente riformulando le medesime domande della fase presidenziale, limitandosi il resistente ad elevare l'importo dell'assegno di mantenimento ad € 450,00 in luogo dei € 300,00 originariamente offerti - e i servizi sociali la relazione sul nucleo familiare, all'udienza di prima comparizione del 3.3.2023, lette le relazioni dei Servizi Sociali le parti aderivano alle conclusioni e, pertanto, si riservavano di richiedere successivamente i termini per le memorie istruttorie, pertanto il G.I. confermava tutti gli incarichi già conferiti e fissava nuova udienza al
26.10.2023, alla quale come già premesso le parti richiedevano i termini ex art.183 VI c. cpc ed il
Giudice nelle more subentrato nel ruolo li concedeva fissando l'udienza del 22.02.2024 per la decisione sui mezzi istruttori,
con decreto del 12.1.2024, tuttavia, il G.I. ravvisandone l'opportunità rimetteva le parti innanzi al GOT per un tentativo di conciliazione, naufragato nonostante la rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito, i vari tentativi delle parti ed i numerosi rinvii concessi, anche per l'acuirsi dell'incomunicabilità tra i genitori, aggravata dalla decisione della figlia CP_3 divenuta maggiorenne, di interrompere ogni rapporto con il padre;
quindi il Giudice Onorario rimetteva il fascicolo per i provvedimenti conseguenziali al G.I. che, con provvedimento del 9.2.2025 rigettava le prove orali richieste dalle parti, riteneva non necessaria la produzione documentale inerente alle indagini svolte nel processo penale a carico del PE 1 disponeva l'integrazione della documentazione reddituale delle parti mediante deposito delle dichiarazioni e della
Disclosure aggiornate e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.2.2025 ai sensi dell'art, 127 cpc,
nel termine concesso le parti depositavano la documentazione richiesta, e con le note sostitutive di udienza precisavano le conclusioni come sopra trascritte, quindi con ordinanza del 24.2.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ridotti di 30gg per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 gg per le memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare essendo stata rinunziata la domanda di addebito, la produzione presente nel fascicolo telematico è adeguata e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale, in considerazione delle numerose e dettagliate relazioni dei servizi sociali incaricati, quanto sulle domande economiche. In particolare, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, la totale assenza di rapporti ed il procedimento penale a carico del PE 1 ncora pendente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
La ricorrente all'udienza del 27.1.2024 tenuta dal GOT dott.ssa Marina Bruni ha rinunziato alla domanda di addebito, sicché sul punto è cessata la materia del contendere.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza con i genitori
Al momento dell'emissione dei provvedimenti presidenziali la conflittualità tra le parti era molto elevata e le comunicazioni tra i genitori totalmente interrotte anche a causa degli episodi di violenza denunziati dalla ricorrente e della pendenza del giudizio penale del quale, ancora oggi, non si conoscono gli esiti.
All'epoca, in considerazione dell'ostruzionismo del _1 anche a rilasciare alla moglie CP_4 autorizzazioni e della totale assenza di rapporti padre figli, il Presidente ha optato per l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, in attesa tuttavia di approfondita istruttoria per il tramite dei servizi incaricati sulla reale situazione del nucleo familiare, sulle singole individualità e sulle capacità gestorie di ciascun genitore. La lettura delle molteplici ed approfondite relazioni dei servizi sociali e specialistici incaricati, nonchè l'attuale situazione dei rapporti del minore _1 con il padre - CP 3 nel frattempo è divenuta maggiorenne - portano tuttavia il Collegio a dover modificare la decisione assunta dal
Presidente, non essendo più attuale e percorribile, allo stato, la forma di affidamento prevista.
La Pt 1 infatti, che pur nel rapporto con i servizi si è mostrata collaborativa e, nel narrato, incline a cercar di favorire il rapporto padre figli, in realtà nel tempo ha mostrato una serie di fragilità che non la rendono al momento, idonea ad essere genitore affidatario esclusivo del minore, che dal canto suo ha sviluppato una personalità più forte ed a tratti ribelle, di non semplice gestione e che si riflette in maniera altamente negativa sul rendimento scolastico e sulla relazione spesso problematica con i coetanei.
A ciò si aggiunga che, come emerge chiaramente dalla valutazione psico diagnostica della Pt 1 risulta che la stessa ha un atteggiamento verso il padre dei suoi figli - che vorrebbe totalmente escludere dalla loro vita che contrasta pacificamente con la possibilità di essere considerata pienamente dotata di
-
capacità genitoriale. La ricorrente evidentemente non si rende conto che la cancellazione totale di un genitore dalla vita di un figlio, se non supportata da specialistiche indicazioni in tal senso, possa creare danni irreparabili alla crescita ed alla psiche del ragazzo.
A tali determinazioni è correttamente giunta la dott.ssa PEsona_5 , incaricata della valutazione psico diagnostica della Pt 1 che sul punto conclude: 66omissis.... E' comunque da segnalare che il comportamento tenuto dalla signora Pt_1 sia durante il colloquio che durante la valutazione testistica è apparso collaborante ed impegnato, ma al tempo stesso come è frequente in simili contesti - caratterizzato da una certa reticenza nell'esporsi e una certa difficoltà nel mostrarsi nelle proprie parti potenzialmente più sofferenti, che potrebbero quindi essere sottostimate. Lle fragilità evidenziate dalla valutazione testistica permettono di comprendere la fatica della signora nel comunicare in modo chiaro e trasparente al marito per tutta la durata del loro rapporto quali fossero i propri reali bisogni e cosa ritenesse più opportuno dal punto di vista educativo per i loro figli. Molteplici fattori esterni stressanti verificatesi durante la relazione (problematiche economiche, problematiche di salute del signor _1 hanno amplificato le difficoltà emotive e contingenti di entrambi. Si ritiene necessario che la signora Pt 1 possa accedere ad un percorso psicoterapico al fine di rinforzarla rispetto alle suddette fragilità e sostenerla nella funzione genitoriale, vche al momento attuale appare parzialmente compromessa a causa del timore nei confronti del marito che la porta a considerare come unica soluzione positiva per sèe per i figli l'esclusione dello stesso dalla propria e dalla loro vita"
PEtanto, non essendo allo stato ipotizzabile un affidamento condiviso dei minori ai genitori, ognuno per motivazioni diverse non datato di piena capacità, il minore va affidato ai servizi sociali del comune di Pioltello, competente in base alla residenza.
Tale affidamento dovrà durare fino a quando i genitori avranno assunto adeguate competenze attraverso i percorsi già avviasti e che dovranno proseguire e potranno essere in grado di rappresentare un effettivo sostegno per il figlio minore. Si stima che tale percorso possa essere contenuto in anni 2 dalla presente decisione, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, anche in considerazione della valutazione prognosticamene non del tutto negativa fatta dai servizi sulla persona del PE 1 Trascorso tale periodo di tempo l'affidamento di PE 1 , che avrà già compiuto 15 anni e sarà quindi parzialmente in grado di meglio esprimere i suoi desideri e necessità, potrà tornare in capo ai genitori nella forma dell'affidamento condiviso a meno che i servizi sociali affidatari non rinvengano un pregiudizio per il minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
I servizi sociali affidatari manterranno il collocamento PE 1 presso la madre.
Quanto alla regolamentazione dei tempi e delle modalità degli incontri tra _1 ed il padre,
l'attuale situazione, emergente dalle relazioni in atti impone al Collegio, almeno allo stat,o che questi proseguano con in spazio neutro o,comunque, se fuori dai locali a ciò deputati, alla presenza di un educatore. Invero, il ragazzo si mostra molto più aperto e disponibile verso il padre, con il quale la qualità del tempo trascorso sembra essere notevolmente migliorata. Come dettagliatamente riportato dagli operatori coinvolti, si è già raggiunto l' importante risultato che _1 abbia acconsentito, ed anche di buon grado, ad incontrarlo pur senza il prezioso sostegno di CP_3 evenienza che nel passato aveva in maniera categorica escluso come emerge dalla relazione del 16.9.2024: durante il quale gli è stata"A tal proposito si è avuto un momento di confronto anche con Per 1 comunicata la decisione di CP 3 di interrompere gli incontri con il padre;
si specifica che, come relazionato nel precedente aggiornamento, il minore ha sempre esplicitato la sua non volontà di partecipare agli incontri se non in presenza della sorella. Alla luce di ciò gli è stato chiesto un parere in merito alla prosecuzione degli incontri senza CP 3 e il minore, differentemente dalle volte precedenti, si è dichiarato disponibile a presenziare anche da solo;
pertanto, ad oggi, gli spazi neutri si svolgono solo tra il sig. PE 1 e Per 1 In merito si riporta che gli incontri proseguono positivamente;
il ragazzo sembra partecipare più attivamente negli ultimi mesi. Si precisa, come già precedentemente relazionato, che Per 1 ha sempre partecipato con maggiore interesse e motivazione agli incontri, aspetto probabilmente riconducile anche al gradimento delle attività che vengono svolte." Tuttavia, è stato sempre categorico nel non volersi mai trovare da solo con lui: non è pronto, men che meno adesso che non ha più la presenza e la complicità della sorella che, già in diverse occasioni aveva disertato gli incontri e che non appena divenuta maggiorenne ha deciso di interromperli totalmente.
Come si evidenzia nella relazione del 14.1.2025
PE 1 , invece, in data 14 ottobre, dopo aver analizzato l'andamento degli ultimi incontri dello spazio neutro, ha ricevuto la proposta dal Servizio di incontrare il padre all'esterno dello spazio neutro, senza la presenza dell'educatore. Tuttavia, il ragazzo ha risposto: "non voglio vedere mio padre da solo, ho paura per quello che è successo in passato." Il servizio ha provato a far riflettere il ragazzo, ma lui ha confermato la sua decisione
Una diversa forzatura, oltre che concretizzare una coartazione della psiche del minore che il
Collegio non condivide, porterebbe all'opposto risultato di una netta cesura dei rapporti, cesura che il
PE 1 stesso deve invece sforzarsi di scongiurare.
A ciò si aggiunga che il ragazzo, che dapprima era riluttante, ha mostrato una certa nuova apertura verso un progetto di sostegno psicologico che certamente potrà portare ad una elaborazione e rilettura del passato con probabili esiti fausti nel rapporto con il padre.
PEtanto, i servizi affidatari proseguiranno negli interventi già disposti, o ne attiveranno di nuovi, sulla base delle indicazioni di cui in dispositivo, fornendo al minore ogni supporto indispensabile e procedendo nella organizzazione degli incontri padre figlio in spazio neutro o comunque, se all'esterno, alla presenza di un educatore che possa rappresentare per il ragazzo una spalla ed un'ancora in eventuali momenti di difficoltà con il genitore.
L'assegnazione della casa coniugale
Sul punto non vi sono contestazioni delle parti. La casa coniugale, in comproprietà tra le parti, sita in Pioltello, via Pio La Torre n. 2 viene assegnata alla Pt 1 in virtù del collocamento prevalente del figlio minore e della coabitazione con la figlia CP_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le condizioni economiche
L'ordinanza presidenziale, peraltro non reclamata dalle parti, ha effettuato un'attenta disamina dei redditi delle parti e, alla luce ei parametri di cui all'art. 337 c.c., ha stabilito in € 600,00 rivalutabili secondo gli indici ISTAT, il contributo perequativo paterno al mantenimento dei due figli. Sul punto parte ricorrente è ferma nella sua richiesta di aumento ad € 800,00 mentre il resistente, nelle conclusioni ha cristallizzato la domanda sulla somma diminuita di € 450,00, senza subordinata alcuna, anche se nella comparsa conclusionale si è mostrato disponibile a continuare a versare gli €
600,00 attualmente in essere, ma non ad una elevazione per lui insostenibile.
In merito si osserva:
dalla documentazione fiscale aggiornata emerge che la Pt_1 sulla base del suo RAL, detratti gli oneri e suddiviso il netto sulle 13 mensilità, percepisce uno stipendi mensile medio di € 1.840,00; applicando i medesimi criteri al PE 1 il suo reddito mensile medio si attesta in € 3.050,00.
Egli oltre a versare l'assegno stabilito dal presidente sopporta la propria quota di mutuo della casa familiare, di cui il Tribunale deve tenere conto, tramutandosi l'assegnazione in un beneficio indiretto tanto per i minori quanto per la ricorrente, ed affronta spese per finanziamenti contratti nell'interesse della famiglia. Deve poi, ovviamente, sostenere gli esborsi per il proprio sostentamento, per le seppur limitate spese di contribuzione all' alloggio presso la madre, ed ulteriore carico di debiti personali.
La situazione, globalmente valutata, cui si accompagna una pari crescita dei redditi delle parti rispetto all'epoca dei provvedimenti urgenti, determina il Collegio a valutare la congruità dell'assegno stabilito in fase presidenziale, tenuto conto dei parametri codicistici di riferimento ed in considerazione dell'importante voce economica data dalla intera percezione dell'assegno unico per il nucleo familiare da parte della ricorrente. Invero sul punto il provvedimento esaminato nulla ha detto;
tuttavia dall'affidamento esclusivo alla madre dei due figli, allora entrambi minori, è automaticamente discesa l'intera percezione del beneficio a favore della Pt 1 che il Collegio ritiene di dover confermare anche in regime di affidamento ai Servizi sociali, stante il collocamento di fatto totale presso la ricorrente. Il che porta la somma a sua disposizione per il sostentamento ordinario dei ragazzi a circa € 1.000,00 mensili cui va aggiunta la contribuzione cui proporzionalmente lei stessa è tenuta.
PEtanto, visto l'art. 337 c.c., il Collegio pone definitivamente a carico del Pt 2 l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli mediante il versamento alla madre della somma di €
600,00 mensili con decorrenza, anche ai fini dell'aggiornamento ISTAT, dal provvedimento presidenziale, ed allo straordinario nella misura del 50% delle spese ripartite e rimborsate come da linee guida del Tribunale di Milano. L'assegno unico per il nucleo familiare verrà integralmente percepito e trattenuto dalla Pt 1
Le spese di lite Vista la natura necessaria del giudizio sullo Status,,il suo protrarsi per le problematiche relative al figlio minore della coppia e quindi nell'interesse dello stesso, la decisione in ordine all'affidamento e regolamentazione dei tempi di permanenza preso i genitori di _1 che non viene valutata in termini di soccombenza essendo assunta nel preminente interesse dello stesso, la reciproca soccombenza in punto mantenimento dei figli, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi Parte 1
che hanno contratto matrimonio concordatario in civile in Pioltello,
[...] e CP 1
trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune, anno 2007 n. 22, parte 1 serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis 1. n. 184/83 l'affidamento del figlio minore _1 nato il 21.2.2012 al Servizio Sociale del Comune di Pioltello per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
5. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre e che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore allo stato in spazio neutro o, comunque, alla presenza di un educatore, secondo tempi e modalità che verranno regolamentati dal
Servizio sociale affidatari e che risultino rispondenti all'interesse primario di Per 1
,
6.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, sentito il minore medesimo, tenuto conto delle sue condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori,
7. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso al Servizio Sociale affidatario ed all'altro genitore, ove necessario assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8.Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto dei genitori in caso di collocamento alternato oppure in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il
Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, il minore ed il Curatore Speciale/Curatore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
9.Dispone che affidatario il Servizio Sociale, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
10. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
11.Dispone che, in caso di persistente disaccordo, il Servizio affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
12. Incarica il Servizio Sociale affidatario in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare e/o proseguire gli interventi di supporto psicologico per il minore e ove ritenuti utili gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari, nonché di avviare e/o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e gli interventi di supporto psicologico per entrambi i genitori;
13.Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
14. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale affidatario e dei Servizi Specialistici della
ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
15. Assegna la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita in Pioltello Via pio La Torre n.2, a
Parte 1
16.Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_3 e _1 la somma di € 600 (€
300,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal provvedimento presidenziale, oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
17.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto da
[...]
Parte 1
18. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite tra le parti
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
Milano, 23.4.2025
Il Giudice Relatore ed estensore Il Presidente
Laura Maria Cosmai
Dott. Susanna Terni