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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/04/2024, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 367/23
Oggi 30 aprile 2024 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compare per il ricorrente l'avv. Limblici. Nessuno è presente per la parte resistente, pur costituita. La giudice verifica che il contraddittorio è stato correttamente instaurato anche nei confronti dei controinteressati e che nessuno di loro si è costituto. Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nel ricorso;
richiama, tra le altre, la pronuncia n. 8586/2024 della Suprema Corte e chiede la liquidazione dei compensi secondo il tariffario professionale;
in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda, chiede la compensazione delle spese. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando il procuratore del ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. Il procuratore di parte ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 367/2023 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE LIMBLICI e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA PALUMBO
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio della dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICA LA ROSA e della dott.ssa SARA PUNTI RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti in epigrafe indicati:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
- accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse, con diritto alla spendita del punteggio così riconosciuto anche nella futura graduatoria ATA dei 24 mesi;
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via definitiva, nel merito
1. Rigettare il ricorso in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto;
2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio
, inserito nelle graduatorie di III fascia, di circolo e d'istituto, del personale ATA di istituti Parte_1 scolastici della provincia di Pavia nel triennio 2021/2024, evidenzia e documenta (doc. 5) che gli è stato attribuito il punteggio di 0,50 per il servizio civile prestato in sostituzione del servizio militare. Sostiene che il punteggio relativo al servizio civile sostitutivo sia stato erroneamente calcolato: evidenzia al riguardo che il DM n. 50/2021, all. A, prevede l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva o sostitutivo prestato non durante il rapporto di lavoro e, invece, di 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15 - fino al massimo di 6 punti per ogni anno scolastico - per ogni anno di servizio militare o sostitutivo svolto durante il rapporto. Ritenendo illegittima, in quanto discriminatoria, la differenza di valutazione del servizio militare o sostitutivo nei due casi predetti, ed evidenziando (nonché documentando) di avere svolto il servizio civile sostitutivo, per dieci mesi, dal primo giugno 2004 al 31 marzo 2005 (doc. 3), chiede che per quel servizio, prestato prima dell'assunzione presso l'amministrazione convenuta, gli sia riconosciuto il maggior punteggio dovuto come se fosse stato prestato durante il rapporto di lavoro. Il resistente protesta la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso. CP_1 La valutazione della fondatezza delle domande di parte ricorrente. È opportuno evidenziare preliminarmente che non risultano pertinenti al caso di specie quelle pronunce, di legittimità (Cass. n. 5679/2020, Cass. n. 15127/2021, Cass. n. 15467/2021, Cass. n. 34686/2021 e Cass. n. 8586/2024) e di merito, che hanno ritenuto illegittima l'esclusione di ogni punteggio per il servizio militare o sostitutivo prestato prima della costituzione del rapporto di lavoro: ciò è avvenuto, in passato, in quanto i decreti ministeriali (art. 3, V comma, D.M. n. 42/2009 e art. 2, VI comma, D.M. n. 44/2011) prevedevano che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina". Nel caso che ci occupa, invece, come s'è visto, la questione riguarda non l'an della valutazione di quel titolo, ma solo l'entità del punteggio attribuito, che differisce per il servizio prestato durante il rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica rispetto a quello per il servizio prestato prima di tale rapporto. Va poi osservato che l'art. 485, VII comma del D. L.vo n. 294/1994 (c.d. T.U. Scuola) così dispone: "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti" e l'art. 2050 del D.L.vo n. 66/2010 stabilisce che: "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Con il citato D.M. n. 50/2021, del quale il ricorrente sostiene l'illegittimità, sono stati attribuiti – sia per gli impieghi civili, sia per il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi - punteggi diversi a seconda del periodo in cui essi sono stati prestati. Questa giudice, in conformità al costante orientamento espresso da questo tribunale e in conformità alla recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano (n. 289/24), ritiene che il D.M. in esame non presenti profili di illegittimità, non contenendo norme discriminatorie, né contrastanti con l'art. 52 della Carta Costituzionale, secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;
il decreto in esame, infatti, si limita a disciplinare in modo diverso, e non irragionevole, situazioni oggettivamente diverse. Pare opportuno, nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., richiamare le condivisibili argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 11602/2022 già riportate dalle pronunce di questo tribunale invocate da parte resistente. In particolare, il giudice amministrativo ha così osservato: “Deve ... essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme:
- l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
- l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”. Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612)”. Il Consiglio di Stato ha dunque concluso che: “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”. Va precisato che le argomentazioni sopra esposte per il personale docente hanno lo stesso valore anche per il personale amministrativo. La Corte d'Appello di Milano, sottolineando la corrispondenza tra la valutazione del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo civile) e la valutazione degli impieghi presso altre amministrazioni, ha, con motivazione del tutto condivisibile, osservato che “risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti. Ed invero risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva non in costanza di nomina, alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni”. Infine questa giudice ritiene opportuno sottolineare che le discrasie che si possono verificare tra la situazione degli uomini – che erano tenuti, in passato, a prestare il servizio obbligatorio di leva o il servizio civile sostitutivo – e la situazione delle donne – che erano esentate da tale obbligo, non possono essere superate con l'interpretazione delle norme propugnata da parte ricorrente: infatti tale interpretazione comporterebbe una pesante discriminazione contro le donne, che non potrebbero beneficiare di un punteggio aggiuntivo di notevole rilievo riferito a un servizio a loro non richiesto.
Le spese di lite. Sussistono i motivi previsti dall'art. 92, II comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione dei contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito. Se è vero che parte ricorrente non ha immediatamente accettato la proposta ex art. 185 bis c.p.c., avanzata da questa giudice all'udienza del 9 gennaio 2024, di rinunciare alla domanda con integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle pronunce già espresse da questo tribunale, è altrettanto vero che in quel momento parte ricorrente ha chiesto di attendere la decisione della Corte d'Appello di Milano in un caso analogo e che allora v'era un precedente della medesima Corte d'Appello (sent. n. 789/2023) di segno contrario;
la proposta è stata poi accettata alla successiva udienza del 5 marzo 2024, ma ha trovato l'opposizione di parte resistente.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 27 marzo 2023:
1) respinge il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Deciso all'udienza del 30 aprile 2024 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
VERBALE DELLA CAUSA N. 367/23
Oggi 30 aprile 2024 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compare per il ricorrente l'avv. Limblici. Nessuno è presente per la parte resistente, pur costituita. La giudice verifica che il contraddittorio è stato correttamente instaurato anche nei confronti dei controinteressati e che nessuno di loro si è costituto. Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nel ricorso;
richiama, tra le altre, la pronuncia n. 8586/2024 della Suprema Corte e chiede la liquidazione dei compensi secondo il tariffario professionale;
in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda, chiede la compensazione delle spese. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando il procuratore del ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. Il procuratore di parte ricorrente rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 367/2023 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE LIMBLICI e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA PALUMBO
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio della dott.ssa Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICA LA ROSA e della dott.ssa SARA PUNTI RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti in epigrafe indicati:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni);
- accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse, con diritto alla spendita del punteggio così riconosciuto anche nella futura graduatoria ATA dei 24 mesi;
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via definitiva, nel merito
1. Rigettare il ricorso in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto;
2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio
, inserito nelle graduatorie di III fascia, di circolo e d'istituto, del personale ATA di istituti Parte_1 scolastici della provincia di Pavia nel triennio 2021/2024, evidenzia e documenta (doc. 5) che gli è stato attribuito il punteggio di 0,50 per il servizio civile prestato in sostituzione del servizio militare. Sostiene che il punteggio relativo al servizio civile sostitutivo sia stato erroneamente calcolato: evidenzia al riguardo che il DM n. 50/2021, all. A, prevede l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva o sostitutivo prestato non durante il rapporto di lavoro e, invece, di 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15 - fino al massimo di 6 punti per ogni anno scolastico - per ogni anno di servizio militare o sostitutivo svolto durante il rapporto. Ritenendo illegittima, in quanto discriminatoria, la differenza di valutazione del servizio militare o sostitutivo nei due casi predetti, ed evidenziando (nonché documentando) di avere svolto il servizio civile sostitutivo, per dieci mesi, dal primo giugno 2004 al 31 marzo 2005 (doc. 3), chiede che per quel servizio, prestato prima dell'assunzione presso l'amministrazione convenuta, gli sia riconosciuto il maggior punteggio dovuto come se fosse stato prestato durante il rapporto di lavoro. Il resistente protesta la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso. CP_1 La valutazione della fondatezza delle domande di parte ricorrente. È opportuno evidenziare preliminarmente che non risultano pertinenti al caso di specie quelle pronunce, di legittimità (Cass. n. 5679/2020, Cass. n. 15127/2021, Cass. n. 15467/2021, Cass. n. 34686/2021 e Cass. n. 8586/2024) e di merito, che hanno ritenuto illegittima l'esclusione di ogni punteggio per il servizio militare o sostitutivo prestato prima della costituzione del rapporto di lavoro: ciò è avvenuto, in passato, in quanto i decreti ministeriali (art. 3, V comma, D.M. n. 42/2009 e art. 2, VI comma, D.M. n. 44/2011) prevedevano che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina". Nel caso che ci occupa, invece, come s'è visto, la questione riguarda non l'an della valutazione di quel titolo, ma solo l'entità del punteggio attribuito, che differisce per il servizio prestato durante il rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica rispetto a quello per il servizio prestato prima di tale rapporto. Va poi osservato che l'art. 485, VII comma del D. L.vo n. 294/1994 (c.d. T.U. Scuola) così dispone: "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti" e l'art. 2050 del D.L.vo n. 66/2010 stabilisce che: "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Con il citato D.M. n. 50/2021, del quale il ricorrente sostiene l'illegittimità, sono stati attribuiti – sia per gli impieghi civili, sia per il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi - punteggi diversi a seconda del periodo in cui essi sono stati prestati. Questa giudice, in conformità al costante orientamento espresso da questo tribunale e in conformità alla recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano (n. 289/24), ritiene che il D.M. in esame non presenti profili di illegittimità, non contenendo norme discriminatorie, né contrastanti con l'art. 52 della Carta Costituzionale, secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino;
il decreto in esame, infatti, si limita a disciplinare in modo diverso, e non irragionevole, situazioni oggettivamente diverse. Pare opportuno, nel rispetto dell'art. 118 disp. att. c.p.c., richiamare le condivisibili argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 11602/2022 già riportate dalle pronunce di questo tribunale invocate da parte resistente. In particolare, il giudice amministrativo ha così osservato: “Deve ... essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme:
- l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
- l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”. Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612)”. Il Consiglio di Stato ha dunque concluso che: “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio”. Va precisato che le argomentazioni sopra esposte per il personale docente hanno lo stesso valore anche per il personale amministrativo. La Corte d'Appello di Milano, sottolineando la corrispondenza tra la valutazione del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo civile) e la valutazione degli impieghi presso altre amministrazioni, ha, con motivazione del tutto condivisibile, osservato che “risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti. Ed invero risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva non in costanza di nomina, alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni”. Infine questa giudice ritiene opportuno sottolineare che le discrasie che si possono verificare tra la situazione degli uomini – che erano tenuti, in passato, a prestare il servizio obbligatorio di leva o il servizio civile sostitutivo – e la situazione delle donne – che erano esentate da tale obbligo, non possono essere superate con l'interpretazione delle norme propugnata da parte ricorrente: infatti tale interpretazione comporterebbe una pesante discriminazione contro le donne, che non potrebbero beneficiare di un punteggio aggiuntivo di notevole rilievo riferito a un servizio a loro non richiesto.
Le spese di lite. Sussistono i motivi previsti dall'art. 92, II comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione dei contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito. Se è vero che parte ricorrente non ha immediatamente accettato la proposta ex art. 185 bis c.p.c., avanzata da questa giudice all'udienza del 9 gennaio 2024, di rinunciare alla domanda con integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle pronunce già espresse da questo tribunale, è altrettanto vero che in quel momento parte ricorrente ha chiesto di attendere la decisione della Corte d'Appello di Milano in un caso analogo e che allora v'era un precedente della medesima Corte d'Appello (sent. n. 789/2023) di segno contrario;
la proposta è stata poi accettata alla successiva udienza del 5 marzo 2024, ma ha trovato l'opposizione di parte resistente.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 27 marzo 2023:
1) respinge il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite. Deciso all'udienza del 30 aprile 2024 La giudice del lavoro Marcella Frangipani