Decreto cautelare 4 luglio 2025
Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza 24 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/03/2026, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05461/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07736/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7736 del 2025, proposto da
Rosetta Trastevere S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MA Grazia Loreti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto 183;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione prot. CA/2025/84638 del //2025 con cui il Dipartimento Sviluppo Economico – Direzione SUAP di Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata dalla ricorrente in data 14 maggio 2025 per il trasferimento di sede del proprio laboratorio artigianale alimentare nel locale ivi indicato;
- di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi gli artt. 14, comma 3, lett. a) e 16, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con DAC n. 109/2023, nella parte in cui impongono, per i laboratori artigianali alimentari all’interno del Sito UNESCO, una superficie minima di 80 mq anche in caso di mero trasferimento di sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa CI MA BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, che esercita l'attività di laboratorio volto alla preparazione di pasticceria, chiede l’annullamento del provvedimento di Roma Capitale con il quale è stata dichiarata l’inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 14 maggio 2025 per il trasferimento di sede del proprio laboratorio artigianale alimentare nel locale sito in Roma, in Via Del Moro n. 36, in altro locale situato sempre all’interno del Sito UNESCO.
Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA in ragione del combinato disposto degli artt. 14 e 16 DAC n.109/2023 che richiede – anche in caso del mero trasferimento dell’attività - una superficie minima di 80 mq per l’esercizio del “laboratorio alimentare”.
Al primo motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce che il provvedimento impugnato soffrirebbe, in via derivata, dei vizi che caratterizzano il «Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica», approvato da Roma Capitale con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109 del 30 maggio 2023. Le finalità della limitazione individuate nella DAC sarebbero mere enunciazioni di stile, non supportate da studi o dati oggettivi, che non sono richiamati.
Il Regolamento – e il provvedimento impugnato – sarebbero illegittimi anche sotto il diverso profilo del principio di proporzionalità e di adeguatezza, in quanto la previsione indiscriminata della superficie minima di 80 mq non terrebbe in considerazione la circostanza per cui le tipologie di esercizi commerciali possono differire grandemente tra loro. Le previsioni regolamentari impugnate si tradurrebbero, quindi, in una illegittima compressione della libertà di iniziativa economica, costringendo la ricorrente a reperire un locale di dimensioni sproporzionate a quelle effettivamente necessarie.
Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
La domanda cautelare presentata unitamente al ricorso è stata accolta, alla luce dei favorevoli precedenti giurisprudenziali di questo Tar (cfr. la sentenza n. 14414 del 2025).
In vista dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso, Roma Capitale ha fatto presente che, con la sentenza n. 112 del 2026, il Consiglio di Stato ha rigettato un ricorso vertente su questioni analoghe a quelle prospettate nell’odierna controversia.
All’udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Quanto agli asseriti vizi che inficerebbero gli artt. 14 e 16 della DAC n. 109 del 2023, il Collegio ritiene di aderire – anche per un’esigenza di uniformità del diritto e di certezza nella tutela delle situazioni giuridiche soggettive di privati che esercitano attività commerciali in regime di potenziale concorrenza – alle motivazioni espresse nella decisione del Consiglio di Stato n. 112/2026, che ha riformato la sentenza di questa Sezione n. 1893/2025 e che è intervenuta su una questione simile, riguardante la misura minima di 100 mq richiesta per il trasferimento all’interno del sito UNESCO delle attività di vicinato nel settore alimentare. A riguardo brevemente si ricorda che il Tar, nell’occasione – pur riconoscendo la sussistenza ampi poteri dell’Amministrazione nel conformare le attività commerciali, al fine di tutelare interessi connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali (ciò che, dunque, già condurrebbe al rigetto di alcuni profili di censura espressi nel presente ricorso) – aveva, tuttavia, ritenuto il difetto di proporzionalità della norma regolamentare, in uno alla carenza di un’istruttoria sottesa alla individuazione in concreto del limite, che avrebbe potuto condurre ad una discriminazione fra operatori, in sostanza per aver la P.A. previsto per tutte le attività di vicinato del settore alimentare lo stesso identico strumento limitativo (cioè, la necessità di locali di almeno 100 mq), senza operare distinzioni tra le varie, possibili, tipologie di attività (ad esempio, dal girarrosto al supermercato ovvero dalla pescheria o macelleria alla rivendita di alcolici) e le connesse modalità concrete di esercizio.
Sotto questo profilo, però, il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 112/2026, ha ormai puntualmente chiarito che “l’eccepito difetto di istruttoria rilevato dal Collegio di prima istanza non è riscontrabile”, osservando che “proprio in ossequio al principio di ragionevolezza e proporzionalità invocato dal Tribunale di prima istanza, l’Amministrazione Capitolina ha individuato un unico parametro di riferimento, in relazione alle dimensioni di tutti i locali del Sito Unesco per la superficie di vendita (mq 100), senza operare alcuna distinzione tra le varie tipologie di attività, per evitare forme di discriminazione tra operatori economici. Ciò in quanto, diversamente opinando, si sarebbe incorsi nel rischio di causare una disparità di trattamento tra le diverse attività commerciali, e quindi una violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), a cui il principio di ragionevolezza e proporzionalità della norma legislativa, come sopra ampiamente rappresentato, si ispira.”.
Viene, altresì, precisato che tale determinazione risulta essenziale anche nell’ottica del contenimento degli avventori all’interno degli esercizi stessi, per cui ben si può sostenere che il suddetto parametro dimensionale è pienamente rispondente alla prioritaria finalità di evitare assembramenti all’esterno dei locali in aree già congestionate da imponenti flussi turistici.”.
Il Giudice di Appello ha dunque concluso nel senso che “la disposizione censurata [art. 14 della DAC 109/2023, che è di rilievo anche nella presente fattispecie] risponde a criteri di ragionevolezza perché è conforme alla ragio legis della D.A.C. n. 109 del 2023, in quanto finalizzata a salvaguardare dagli effetti di una eccessiva pressione antropica il decoro, l’ambiente urbano e la vivibilità di aree sensibili del centro storico, assicurando anche le condizioni di vivibilità dei residenti (cfr. Cons. Stato, n. 298 del 2019; id. n. 46 del 2021) e che essa è, altresì, “in linea con i principi unionali enunciati dalla direttiva 2006/123/CE cd. LK (recepita nell’ordinamento italiano dal d.lgs. n. 59 del 2010), la quale ha previsto che l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni, essendo ciò consentito, come nella specie, solo qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale rientranti nel catalogo formulato dalla Corte di Giustizia.”.
Il Collegio osserva che, in linea di quanto deciso dal Giudice di Appello, sono dunque da respingere le censure sul difetto di motivazione e di istruttoria del limite dimensionale individuato da Roma Capitale, dovendosi piuttosto ritenere che anche il limite di 80 mq per i locali adibiti a laboratorio artigianale, come quello di 100 mq relativo agli esercizi di somministrazione e vendita di alimenti, rappresenti una ragionevole misura e sia, dunque, legittimo alla luce delle finalità perseguite.
In conclusione, il ricorso va respinto.
L’evoluzione giurisprudenziale sulla questione sottoposta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio 2026 e18 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CI MA BR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI MA BR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO