TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Alberto Pavan Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ANNA LAURA POSA, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
(c.f. , con l'avv. CORINNA Controparte_1 C.F._2
BIONDI, giusta procura in atti;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 12.06.2025.
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1 CP_1
la modifica delle condizioni del loro divorzio, stabilite con la sentenza del
[...]
Tribunale di Fermo n. 143/2020 pubblicata in data 02/03/2020.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 05.06.2025, sentite le stesse dal
Giudice, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo determinando la prosecuzione del giudizio. Il Giudice, tuttavia, alla predetta udienza formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., comma terzo:
“modifica delle condizioni di divorzio tra le parti nel senso che il ricorrente non dovrà il contributo nei confronti di fintanto che lo stesso non risulta collocato presso Per_1
la resistente, nonché revoca della regolamentazione del collocamento e del diritto di vista nei confronti della figlia delle parti in quanto divenuta maggiorenne”. Parte attrice dichiarava di accettare la proposta conciliativa. Parte convenuta chiedeva un termine per poter valutare la proposta. Il Giudice, quindi, rinviava la causa.
All'udienza del 12.06.2025 le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa del Giudice. Il Giudice, quindi, dando atto dell'avvenuta conciliazione tra le parti, visto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., ultimo comma, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni del loro divorzio non sono contrari agli interessi dei figli atteso che la modifica relativa al contributo al mantenimento del figlio precedentemente dovuto dall'attore alla convenuta non Per_1 pregiudica il figlio, posto che lo stesso non risulta al momento collocato presso la resistente, mentre la modifica relativa alla revoca dei tempi di visita dell'attore con riferimento alla figlia trova giustificazione nel fatto che la stessa sia divenuta Per_2
maggiorenne.
La conciliazione intervenuta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ prende atto degli accordi, riportati in parte motiva, di modifica delle condizioni di divorzio intervenuti tra e . Parte_1 Controparte_1
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Alberto Pavan Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ANNA LAURA POSA, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
(c.f. , con l'avv. CORINNA Controparte_1 C.F._2
BIONDI, giusta procura in atti;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 12.06.2025.
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1 CP_1
la modifica delle condizioni del loro divorzio, stabilite con la sentenza del
[...]
Tribunale di Fermo n. 143/2020 pubblicata in data 02/03/2020.
Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 05.06.2025, sentite le stesse dal
Giudice, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo determinando la prosecuzione del giudizio. Il Giudice, tuttavia, alla predetta udienza formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., comma terzo:
“modifica delle condizioni di divorzio tra le parti nel senso che il ricorrente non dovrà il contributo nei confronti di fintanto che lo stesso non risulta collocato presso Per_1
la resistente, nonché revoca della regolamentazione del collocamento e del diritto di vista nei confronti della figlia delle parti in quanto divenuta maggiorenne”. Parte attrice dichiarava di accettare la proposta conciliativa. Parte convenuta chiedeva un termine per poter valutare la proposta. Il Giudice, quindi, rinviava la causa.
All'udienza del 12.06.2025 le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa del Giudice. Il Giudice, quindi, dando atto dell'avvenuta conciliazione tra le parti, visto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., ultimo comma, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, i soprariportati accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni del loro divorzio non sono contrari agli interessi dei figli atteso che la modifica relativa al contributo al mantenimento del figlio precedentemente dovuto dall'attore alla convenuta non Per_1 pregiudica il figlio, posto che lo stesso non risulta al momento collocato presso la resistente, mentre la modifica relativa alla revoca dei tempi di visita dell'attore con riferimento alla figlia trova giustificazione nel fatto che la stessa sia divenuta Per_2
maggiorenne.
La conciliazione intervenuta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ prende atto degli accordi, riportati in parte motiva, di modifica delle condizioni di divorzio intervenuti tra e . Parte_1 Controparte_1
❖ compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna