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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 25.9.2025:
Visto il provvedimento del 18.3.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 3236/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
Caterina Pizzuto
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
Caterina Pizzuto, ha emesso ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3236/2023 R.G.A.C.
Tra
Parte_1
, con sede in Partinico via P.ssa Elena n. 88, in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1
elettivamente domiciliata in Partinico, via Sanfilippo n. 12, presso lo studio dell'avv. Sara Aurelia Bancheri, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma
3 c.p.c.;
Attore
E
, ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato CP_1
giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo prot. N. 18340 del 28.4.2023, elettivamente domiciliato in Palermo viale Strasburgo n. 448, presso lo studio dell'Avv. Francesca Di
Matteo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata e da
2 intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
E NEI CONFRONTI
residente in [...]; CP_2
Convenuto UM
E
, residente in [...]; CP_3
Convenuto UM
E
, residente in [...]; CP_4
Convenuto UM
OGGETTO: Controparte_5
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
Dichiara la contumacia di , e CP_2 CP_3 CP_4
ritualmente evocati in giudizio e non costituiti;
[...]
Rigetta la domanda proposta dalla ditta individuale
[...]
– in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
3 Condanna la ditta individuale Parte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese processuali in favore del convenuto – e per esso all'Erario - che si liquidano, ex DM n. 55/2014, nella somma complessiva di € 2.538,50 (tenuto conto dell'ammissione al
Gratuito Patrocinio e dell'attività svolta), oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene resa dopo l'entrata in vigore della Legge
n. 69/2009, onde si procede ex art. 132 c.2 n.4 come riformato.
La domanda formulata dalla ditta individuale Vincenzo
[...]
- va rigettata. Parte_1
Nella presente controversia il ricorrente ha allegato che:
1) con proposta di acquisto del 17.02.21, il sig. , si Parte_2
impegnava irrevocabilmente ad acquistare dai Sigg.ri CP_2
, , i seguenti immobili
[...] CP_1 CP_3
siti nel Comune di Partinico, così descritti: villetta con circostante terreno di pertinenza censita al Catasto Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 18, particella 1127 (ex
558), contrada Bisaccia SNC;
appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Partinico al foglio
18, particelle- 228, - 244 - 395, - 561, - 562, - 565, - 613, -
622; appezzamento di terreno adibito a stradella censito al
4 Catasto Terreni del Comune di Partinico al foglio 18, particelle - 612 e 614 al prezzo offerto di euro 160.000,00 da intendersi a corpo e non a misura.
2) i convenuti non accettavano la proposta né l'assegno di euro
15.000,00 versato a titolo di deposito tratto sulla Banca Don
Rizzo Ag. di Partinico, intestato alla parte venditrice quale deposito cauzionale.
3) il ricorrente veniva a conoscenza che le Parte_1
stesse parti avevano proceduto alla vendita oggetto della trattativa e che, con atto pubblico del 07/07/2022, tra le stesse parti e per l'identico importo già fissato in sede di mediazione immobiliare dal legale rappresentante della ditta
“ ”, era intervenuta la compravendita Parte_1
degli stessi immobili: pertanto considerata la corrispondenza delle condizioni stabilite in sede di conferimento dell'incarico e la conclusione dell'affare derivante esclusivamente dall'opera prestata dal mediatore, con lettera di messa in mora chiedeva di provvedere al versamento della provvigione, nella misura del 3% a carico di ciascuna parte invocando, allo scopo, l'art. 1755 c.c.: concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della provvigione nella misura del 3% sul prezzo di vendita, per un totale di €. 4.800,00 da corrispondere ciascuna delle parti, considerando l'affare concluso per
5 esclusivo effetto del suo intervento, vinte le spese del giudizio.
Ritualmente costituitosi in giudizio negava la CP_1
fondatezza delle domande formulate dal ricorrente “non avendo mai il Sig. partecipato ad alcun incontro o trattativa o CP_1
dichiarato alcunché, e non avendo mai conferito alcuna delega o mandato a tal fine a chicchessia…….. Il Sig. non ha CP_1
mai sottoscritto alcun incarico a vendere, alcun mandato o contratto di mediazione con la ditta Parte_1
, e infatti parte attrice non ha prodotto alcunché in
[...]
giudizio… la ricorrente non ha svolto nessuna un'attività di intermediazione tra il Sig. ed il Sig. , Parte_2 CP_1
non essendo mai intervenuta alcuna interposizione dell'agenzia immobiliare, che non ha mai messo in contatto il convenuto col Sig.
...”: concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate Pt_2
spese vinte.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio CP_2 CP_3
e non si costituivano e ne veniva dichiarata la
[...] CP_4
contumacia.
Nel caso in esame, infatti, sulla base di molteplici elementi si può escludere che l'operato del mediatore sia in rapporto di causalità adeguata con la conclusione dell'affare in esame.
6 Ora, ai sensi dell'art. 1755, 1 c., c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se “l'affare è concluso” per effetto del suo intervento.
In merito all'interpretazione di tale disposizione la costante giurisprudenza della Suprema Corte afferma che per conclusione dell'affare, dalla quale, a norma dell'art. 1755 c.c., sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioè, in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno (ex pluribus
Cass. N. 13590/2004; Cass. N. 7400/1992).
Ai fini della configurabilità del diritto alla provvigione, è sempre indispensabile che l'affare mediato sia stato concluso, che si tratti del medesimo affare per il quale le parti sono state messe in contatto dal mediatore e che le stesse parti si siano determinate alla conclusione in virtù dell'opera posta in essere dallo stesso mediatore secondo il principio della c.d. causalità adeguata.
L'opera del mediatore non deve cioè essere la causa unica e diretta della conclusione del contratto, ma è sufficiente che l'aver posto in relazione le parti sia l'antecedente indispensabile per pervenire
(anche attraverso fasi e vicende successive) alla conclusione del contratto (cfr. Cass. N. 9884/2008).
7 Se però interviene a determinare la conclusione un qualsiasi apporto causale indipendente, come nel caso in questione, tale di per sé a determinare la conclusione o la mancata conclusione del contratto, il mediatore non ha alcun diritto al compenso provvigionale: il diritto alla provvigione in questo caso è subordinato alla circostanza che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera svolta dal mediatore per l'avvicinamento dei contraenti, purchè, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal medesimo.
In termini più chiari, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la spettanza della provvigione è condizionata alla sola circostanza della sussistenza del nesso di causalità tra l'attività posta in essere dal mediatore e la conclusione dell'affare (Cass. N. 21559/2018).
Nel caso in esame, infatti, sulla base di molteplici elementi si può escludere che l'operato del mediatore sia in rapporto di causalità adeguata con la conclusione dell'affare in esame atteso che non si rinviene in atti alcuna prova di contatto tra la parte ricorrente e gli odierni convenuti.
Ne consegue che l'art. 1755 c.c. sul diritto del mediatore a riscuotere la provvigione risulta applicabile qualora sia stato concluso un preliminare di vendita immobiliare (Cass. N.
10553/2002), solo se si possa ricorrere all'applicazione dell'art. 2932 c.c. (sull'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di
8 concludere il contratto), perché solo in tal caso si potrà parlare di
“affare concluso”.
Tanto premesso, deve quindi concludersi che il caso di specie rientri appieno nella previsione di cui all'art. 1757, 1 c., c.c. e, pertanto, nessuna provvigione può spettare al mediatore: la domanda formulata dal ricorrente va, pertanto, rigettata.
Le spese, liquidate – ex DM n. 55/2014 - come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 25.9.2025
Il Got
Caterina Pizzuto
9
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 25.9.2025:
Visto il provvedimento del 18.3.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 3236/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
Caterina Pizzuto
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
Caterina Pizzuto, ha emesso ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3236/2023 R.G.A.C.
Tra
Parte_1
, con sede in Partinico via P.ssa Elena n. 88, in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1
elettivamente domiciliata in Partinico, via Sanfilippo n. 12, presso lo studio dell'avv. Sara Aurelia Bancheri, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma
3 c.p.c.;
Attore
E
, ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato CP_1
giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo prot. N. 18340 del 28.4.2023, elettivamente domiciliato in Palermo viale Strasburgo n. 448, presso lo studio dell'Avv. Francesca Di
Matteo che lo rappresenta e difende giusta procura allegata e da
2 intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
E NEI CONFRONTI
residente in [...]; CP_2
Convenuto UM
E
, residente in [...]; CP_3
Convenuto UM
E
, residente in [...]; CP_4
Convenuto UM
OGGETTO: Controparte_5
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
Dichiara la contumacia di , e CP_2 CP_3 CP_4
ritualmente evocati in giudizio e non costituiti;
[...]
Rigetta la domanda proposta dalla ditta individuale
[...]
– in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
3 Condanna la ditta individuale Parte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese processuali in favore del convenuto – e per esso all'Erario - che si liquidano, ex DM n. 55/2014, nella somma complessiva di € 2.538,50 (tenuto conto dell'ammissione al
Gratuito Patrocinio e dell'attività svolta), oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene resa dopo l'entrata in vigore della Legge
n. 69/2009, onde si procede ex art. 132 c.2 n.4 come riformato.
La domanda formulata dalla ditta individuale Vincenzo
[...]
- va rigettata. Parte_1
Nella presente controversia il ricorrente ha allegato che:
1) con proposta di acquisto del 17.02.21, il sig. , si Parte_2
impegnava irrevocabilmente ad acquistare dai Sigg.ri CP_2
, , i seguenti immobili
[...] CP_1 CP_3
siti nel Comune di Partinico, così descritti: villetta con circostante terreno di pertinenza censita al Catasto Fabbricati del Comune di Partinico al foglio 18, particella 1127 (ex
558), contrada Bisaccia SNC;
appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Partinico al foglio
18, particelle- 228, - 244 - 395, - 561, - 562, - 565, - 613, -
622; appezzamento di terreno adibito a stradella censito al
4 Catasto Terreni del Comune di Partinico al foglio 18, particelle - 612 e 614 al prezzo offerto di euro 160.000,00 da intendersi a corpo e non a misura.
2) i convenuti non accettavano la proposta né l'assegno di euro
15.000,00 versato a titolo di deposito tratto sulla Banca Don
Rizzo Ag. di Partinico, intestato alla parte venditrice quale deposito cauzionale.
3) il ricorrente veniva a conoscenza che le Parte_1
stesse parti avevano proceduto alla vendita oggetto della trattativa e che, con atto pubblico del 07/07/2022, tra le stesse parti e per l'identico importo già fissato in sede di mediazione immobiliare dal legale rappresentante della ditta
“ ”, era intervenuta la compravendita Parte_1
degli stessi immobili: pertanto considerata la corrispondenza delle condizioni stabilite in sede di conferimento dell'incarico e la conclusione dell'affare derivante esclusivamente dall'opera prestata dal mediatore, con lettera di messa in mora chiedeva di provvedere al versamento della provvigione, nella misura del 3% a carico di ciascuna parte invocando, allo scopo, l'art. 1755 c.c.: concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della provvigione nella misura del 3% sul prezzo di vendita, per un totale di €. 4.800,00 da corrispondere ciascuna delle parti, considerando l'affare concluso per
5 esclusivo effetto del suo intervento, vinte le spese del giudizio.
Ritualmente costituitosi in giudizio negava la CP_1
fondatezza delle domande formulate dal ricorrente “non avendo mai il Sig. partecipato ad alcun incontro o trattativa o CP_1
dichiarato alcunché, e non avendo mai conferito alcuna delega o mandato a tal fine a chicchessia…….. Il Sig. non ha CP_1
mai sottoscritto alcun incarico a vendere, alcun mandato o contratto di mediazione con la ditta Parte_1
, e infatti parte attrice non ha prodotto alcunché in
[...]
giudizio… la ricorrente non ha svolto nessuna un'attività di intermediazione tra il Sig. ed il Sig. , Parte_2 CP_1
non essendo mai intervenuta alcuna interposizione dell'agenzia immobiliare, che non ha mai messo in contatto il convenuto col Sig.
...”: concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate Pt_2
spese vinte.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio CP_2 CP_3
e non si costituivano e ne veniva dichiarata la
[...] CP_4
contumacia.
Nel caso in esame, infatti, sulla base di molteplici elementi si può escludere che l'operato del mediatore sia in rapporto di causalità adeguata con la conclusione dell'affare in esame.
6 Ora, ai sensi dell'art. 1755, 1 c., c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se “l'affare è concluso” per effetto del suo intervento.
In merito all'interpretazione di tale disposizione la costante giurisprudenza della Suprema Corte afferma che per conclusione dell'affare, dalla quale, a norma dell'art. 1755 c.c., sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioè, in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno (ex pluribus
Cass. N. 13590/2004; Cass. N. 7400/1992).
Ai fini della configurabilità del diritto alla provvigione, è sempre indispensabile che l'affare mediato sia stato concluso, che si tratti del medesimo affare per il quale le parti sono state messe in contatto dal mediatore e che le stesse parti si siano determinate alla conclusione in virtù dell'opera posta in essere dallo stesso mediatore secondo il principio della c.d. causalità adeguata.
L'opera del mediatore non deve cioè essere la causa unica e diretta della conclusione del contratto, ma è sufficiente che l'aver posto in relazione le parti sia l'antecedente indispensabile per pervenire
(anche attraverso fasi e vicende successive) alla conclusione del contratto (cfr. Cass. N. 9884/2008).
7 Se però interviene a determinare la conclusione un qualsiasi apporto causale indipendente, come nel caso in questione, tale di per sé a determinare la conclusione o la mancata conclusione del contratto, il mediatore non ha alcun diritto al compenso provvigionale: il diritto alla provvigione in questo caso è subordinato alla circostanza che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera svolta dal mediatore per l'avvicinamento dei contraenti, purchè, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal medesimo.
In termini più chiari, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la spettanza della provvigione è condizionata alla sola circostanza della sussistenza del nesso di causalità tra l'attività posta in essere dal mediatore e la conclusione dell'affare (Cass. N. 21559/2018).
Nel caso in esame, infatti, sulla base di molteplici elementi si può escludere che l'operato del mediatore sia in rapporto di causalità adeguata con la conclusione dell'affare in esame atteso che non si rinviene in atti alcuna prova di contatto tra la parte ricorrente e gli odierni convenuti.
Ne consegue che l'art. 1755 c.c. sul diritto del mediatore a riscuotere la provvigione risulta applicabile qualora sia stato concluso un preliminare di vendita immobiliare (Cass. N.
10553/2002), solo se si possa ricorrere all'applicazione dell'art. 2932 c.c. (sull'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di
8 concludere il contratto), perché solo in tal caso si potrà parlare di
“affare concluso”.
Tanto premesso, deve quindi concludersi che il caso di specie rientri appieno nella previsione di cui all'art. 1757, 1 c., c.c. e, pertanto, nessuna provvigione può spettare al mediatore: la domanda formulata dal ricorrente va, pertanto, rigettata.
Le spese, liquidate – ex DM n. 55/2014 - come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 25.9.2025
Il Got
Caterina Pizzuto
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