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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa FR Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 581 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto
TRA
, nata ad [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. , entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Irene Sparagna CF presso il cui studio in C.F._3
Minturno (Lt) in via Granata, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025 le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 25.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c depositato in data 14.02.2024, i ricorrenti
[...]
e premesso di aver contratto matrimonio in Frignano (CE) il 18.06.2005, Parte_1 Parte_2
dalla cui unione nascevano i figli: (a Caserta il 01.04.2006) e Parte_3 Parte_4
(a Caserta il 10.11.2016), dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sent. n. 393/2024 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 23/09/2024 e passata in giudicato, veniva omologata la separazione consensuale e rimessa la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio per l'udienza del 04.06.2025 a trattazione scritta;
stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione le parti chiedevano pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso corrispondenti a quelle sottoscritte in sede di separazione consensuale.
All'udienza del 04.06.2025, sostituita con note scritte, depositate il 13.03.2025 i ricorrenti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data della comparizione dei coniugi innanzi alla Dr.ssa Scognamiglio Anna del Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento di separazione consensuale definito con sent. n. 393/2024 del 23/09/2024 e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al ricorso, che si trascrivono integralmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Casal di Principe in Via S. Donato, 86, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a il quale continuerà ad abitarvi Parte_2
insieme al figlio;
mentre la sig.ra , che momentaneamente si è Pt_3 Parte_1
trasferita presso l'abitazione materna, andrà a vivere in un'altra abitazione insieme alla figlia FR, comunicando preventivamente al sig. il nuovo indirizzo di residenza;
Parte_2
3 I figli e ES restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_3
pagina 2 di 4 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. I figli ES e restano collocati la prima presso la madre e il secondo Pt_3
presso il padre;
la madre e il padre potranno esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna/paterna e comunque entro le ore 21.00, previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali almeno due giorni a settimana, indicando il martedì e il mercoledì, sempre dopo l'orario scolastico fino alle ore 21.00, il tutto sempre compatibilmente agli impegni dei ragazzi e dei genitori;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio, la festa del papà, i figli saranno col padre e la festa della mamma saranno con la madre;
5. verserà a tramite accredito in c/c, entro e Parte_2 Parte_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore
[...]
pari al complesso a € 300,00 (euro trecento/00), assegno che sarà aggiornato Parte_4
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50 secondo il seguente criterio:
6/a)le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che , che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7. Il sig. si impegna a firmare ogni documento necessario al fine di far Parte_2
percepire l'assegno unico della figlia FR alla sig.ra , la quale si Parte_1
pagina 3 di 4 impegna ad aprire un libretto postale intestato a lei e alla figlia, onde depositare la somma ricevuta a titolo di assegno unico;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Poiché le condizioni innanzi riportate non sono contrarie a norme imperative possono essere integralmente recepite da questo Collegio.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 18.06.2005 a Frignano (CE) da , nata ad [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 07.02.1972, alle condizioni indicate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frignano (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.23 Parte II Serie A dell'anno 2005) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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