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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1633/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Olginate in via Alessandro Volta n. 16, con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI ELENA
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Olginate in via Volta n. 16, con il patrocinio dell'avv. PIROVANO SILVIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso, i IGnori e ut supra rappresentati, assistiti e difesi Parte_1 Parte_2
RICORRONO all'Ill.mo Tribunale di Lecco, chiedendo che sia fissata udienza, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., sin da ora optando per la forma della trattazione scritta e dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando a comparire in presenza, e domandando che l'Ill.mo Tribunale adito emetta sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi e che, all'esito, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970 ed il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, dichiari lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i coniugi;
Per_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso il domicilio paterno;
con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso il domicilio materno.
3. Entrambi i genitori avranno un ruolo paritario nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente da ciascun genitore.
4. trascorrerà la settimana presso il padre. Un week end presso un genitore, il week end Per_1 successivo con l'altro. Orari ed accompagnamenti verranno concordati, di volta in volta, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e degli orari/turni lavorativi dei genitori.
trascorrerà la settimana presso la madre. Un week end presso un genitore, il week end Per_2 successivo con l'altro, facendoli coincidere con quelli della sorella . Orari ed Per_1 accompagnamenti verranno concordati, di volta in volta, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e degli orari/turni lavorativi dei genitori.
5. e trascorreranno le festività natalizie, pasquali ed i ponti, in modo Per_1 Persona_2 alternato tra i genitori, secondo un principio paritario.
6. Analogamente, per le vacanze estive: a mero titolo esemplificativo, due settimane con un genitore, due settimane con l'altro, e, così, dalla fine delle lezioni sino alla ripresa della scuola. Orari ed accompagnamenti verranno concordati, di volta in volta, tenendo conto degli impegni extrascolastici dei minori e degli orari/turni lavorativi dei genitori.
7. Resta, in ogni caso, salva la facoltà per i genitori di accordarsi diversamente dai termini sopra esposti, nel rispetto della volontà e delle esigenze dei figli.
8. La casa coniugale, attualmente in comproprietà, pro quota al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla IG.ra con i beni ed arredi ivi presenti, ad eccezione degli effetti personali del IG. Pt_1
che lo stesso provvederà ad asportare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso Pt_2 congiunto.
9. Ciascun genitore manterrà, in modo diretto, il figlio e/o i figli, durante i periodi che avrà con sé.
10. Per quanto concerne le spese di natura straordinaria, i genitori si obbligano a concorrere al 50%, come da Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lecco, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritto dallo specialista;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso, l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli e autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
11. L'assegno unico verrà percepito, al 100%, dalla IG.ra Pt_1
12. Ove consentito, eventuali detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite al 50% e le spese straordinarie detratte, da ciascun genitore, pro quota al 50%, con obbligo, ove ciò sia possibile, di intestare i relativi documenti di spesa ai figli.
13. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti. 14. I IGg.ri e si autorizzano, reciprocamente, al rilascio e/o rinnovo del passaporto Pt_1 Pt_2
e dei documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
15. Il IG. si obbliga a cedere e trasferire (atteso che le rate del mutuo sono sempre state Pt_2 corrisposte dalla IG.ra , alla IG.ra che accetta, divenendone unica proprietaria, la Pt_1 Pt_1 quota parte corrispondente al 50% dei beni, così meglio descritti: “nel complesso condominiale sito in Comune di Olginate (LC), via Alessandro Volta n. 16, Fabbricato B, e precisamente: appartamento composto di ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, due camere e terrazzo, al piano secondo;
soffitta, soffitta non praticabile e un vano sottotetto non accessibile e non praticabile, al piano terzo (sottotetto); il tutto collegato da scala interna;
cui pertengono vano ad uso autorimessa, al piano seminterrato, e posto auto scoperto, al piano terra”, identificati al “Catasto dei Fabbricati, sezione urbana OLG, foglio di mappa: 3, mappale 1849, subalterno 711 (già subalterno 6), via
Alessandro Volta n. 16, piano 2-3, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, rendita catastale euro 553,90
(rendita “proposta” ai sensi del d.m. 701/1994; al riguardo, le Parti Contraenti richiedono
l'applicazione del disposto dell'art. 12 d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988,
n. 154); mappale 2666, subalterno 4, via Alessandro Volta, piano S1, categoria C/6, classe 2, metri quadri 17, rendita catastale euro 87,80; mappale 2666, subalterno 19, via Alessandro Volta, piano
T, categoria C/6, classe 1, metri quadri 18, rendita catastale euro 78,09”.“Ai Beni in Oggetto compete, secondo quanto risulta dai titoli di provenienza oltre citati, la inerente caratura condominiale di 95.78 (novemilacinquecentosettantotto) millesimi, quanto all'appartamento, sulle parti comuni indicate nell'articolo 1117 del codice civile e, in particolare, sui beni comuni non censibili identificati al mappale 2666, subalterno 1.” Con riferimento agli enti condominiali “Il cortile mapp. 2666-2667 rimane gravato diritto di passo e transito pedonale a favore dei rispettivi edifici, attraverso gli anditi quali risultano individuati con le lettere A-B-C-D-A per quanto riguarda
l'edificio mapp. 1849 e con le lettere E-F-G-H-I-L-E per quanto riguarda l'edificio mapp. 1848 nel tipo planimetrico”. “I Beni in Oggetto confinano con: - l'appartamento: * al piano secondo: prospetto su cortile comune, vano scale, disimpegno comune per due lati, prospetto su cortile comune per due lati;
* al piano terzo: prospetto su cortile comune, vano scale, disimpegno comune, soffitta di terzi, prospetto su cortile comune per due lati;
- l'autorimessa: autorimessa al sub. 5, strada comune di accesso, autorimessa al sub 3, terrapieno;
- il posto auto: posto auto al sub. 20, beni comuni, posto auto al sub. 18, banchina di accesso.” (cfr. doc. 6); quanto sopra, entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
16. La IG.ra in corrispettivo della cessione di quota immobiliare di cui sopra, si impegna Pt_1 ad accollarsi la quota di metà facente carico al IG. del residuo debito in linea capitale del Pt_2 mutuo stipulato dagli stessi in data 14.05.2019 con “Credito Valtellinese S.p.A.” dell'importo originario di Euro 102.000,00 (centoduemila). Con espressa liberazione del IG. che non Pt_2 avrà più alcun obbligo nei confronti dell'Istituto bancario.
17. Le spese notarili saranno a carico della IG.ra L'accordo patrimoniale è elemento Parte_1 funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 18. I beni immobili sopra descritti saranno ceduti, trasferiti ed acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo, con fissi ed infissi, e con ogni inerente diritto, ragione, accessione, pertinenza e servitù, sia attiva che passiva, di ogni genere e denominazione.
19. I sigg.ri e precisano che il reddito delle suddette unità immobiliari è stato Pt_1 Pt_2 denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi e che il trasferimento dell'atto costituisce atto connesso e collegato al procedimento di separazione dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, con le conseguenti agevolazioni fiscali.
20. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra si obbliga ad espletare Pt_1 gli incombenti per le volture afferenti alle utenze della casa coniugale.
21. Il IG. si obbliga a corrispondere, in favore della IG.ra a saldo e stralcio dei Pt_2 Pt_1 crediti vantati da quest'ultima, il complessivo importo di Euro 10.000,00, mediante pagamento dilazionato, in rate mensili pari ad Euro 200,00, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo,
e, così, ogni giorno 20 del mese, sino al saldo. Le Parti convengono che, qualora il IG. Pt_2 dovesse omettere e/o ritardare il pagamento anche di una sola rata, egli decadrà dal beneficio della dilazione e la IG.ra potrà esigere, immediatamente, l'intero credito residuo. Il IG. Pt_1 Pt_2 potrà provvedere al saldo di quanto sopra anche in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario in favore della IG.ra qualora gli si presentasse tale possibilità. Parte_1
22. Le Parti dichiarano che alla data di sottoscrizione del presente ricorso gli oneri condominiali afferenti alla casa coniugale (comprese le spese straordinarie) saranno ad esclusivo carico della IG.ra
Pt_1
23. Le Parti, con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo, dichiarano di aver definito le reciproche ragioni di dare e avere e di aver regolato e/o risolto e/o definito ogni pregressa questione, anche di natura economico-patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo e/o causa in epoca antecedente alla data di sottoscrizione del presente atto.
24. Le Parti concordano di applicare le condizioni del presente ricorso già con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 Parte_2
21/06/2016 a Olginate (LC) e dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nato a [...] il [...]), minorenni. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
19/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato e la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile a Olginate il 21/06/2016, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2016, parte I, numero 8;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Olginate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/02/2025 Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1633/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Olginate in via Alessandro Volta n. 16, con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI ELENA
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Olginate in via Volta n. 16, con il patrocinio dell'avv. PIROVANO SILVIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso, i IGnori e ut supra rappresentati, assistiti e difesi Parte_1 Parte_2
RICORRONO all'Ill.mo Tribunale di Lecco, chiedendo che sia fissata udienza, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., sin da ora optando per la forma della trattazione scritta e dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando a comparire in presenza, e domandando che l'Ill.mo Tribunale adito emetta sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi e che, all'esito, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970 ed il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, dichiari lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i coniugi;
Per_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso il domicilio paterno;
con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso il domicilio materno.
3. Entrambi i genitori avranno un ruolo paritario nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente da ciascun genitore.
4. trascorrerà la settimana presso il padre. Un week end presso un genitore, il week end Per_1 successivo con l'altro. Orari ed accompagnamenti verranno concordati, di volta in volta, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e degli orari/turni lavorativi dei genitori.
trascorrerà la settimana presso la madre. Un week end presso un genitore, il week end Per_2 successivo con l'altro, facendoli coincidere con quelli della sorella . Orari ed Per_1 accompagnamenti verranno concordati, di volta in volta, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e degli orari/turni lavorativi dei genitori.
5. e trascorreranno le festività natalizie, pasquali ed i ponti, in modo Per_1 Persona_2 alternato tra i genitori, secondo un principio paritario.
6. Analogamente, per le vacanze estive: a mero titolo esemplificativo, due settimane con un genitore, due settimane con l'altro, e, così, dalla fine delle lezioni sino alla ripresa della scuola. Orari ed accompagnamenti verranno concordati, di volta in volta, tenendo conto degli impegni extrascolastici dei minori e degli orari/turni lavorativi dei genitori.
7. Resta, in ogni caso, salva la facoltà per i genitori di accordarsi diversamente dai termini sopra esposti, nel rispetto della volontà e delle esigenze dei figli.
8. La casa coniugale, attualmente in comproprietà, pro quota al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla IG.ra con i beni ed arredi ivi presenti, ad eccezione degli effetti personali del IG. Pt_1
che lo stesso provvederà ad asportare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso Pt_2 congiunto.
9. Ciascun genitore manterrà, in modo diretto, il figlio e/o i figli, durante i periodi che avrà con sé.
10. Per quanto concerne le spese di natura straordinaria, i genitori si obbligano a concorrere al 50%, come da Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lecco, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritto dallo specialista;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso, l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli e autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
11. L'assegno unico verrà percepito, al 100%, dalla IG.ra Pt_1
12. Ove consentito, eventuali detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite al 50% e le spese straordinarie detratte, da ciascun genitore, pro quota al 50%, con obbligo, ove ciò sia possibile, di intestare i relativi documenti di spesa ai figli.
13. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti. 14. I IGg.ri e si autorizzano, reciprocamente, al rilascio e/o rinnovo del passaporto Pt_1 Pt_2
e dei documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per i figli minori.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
15. Il IG. si obbliga a cedere e trasferire (atteso che le rate del mutuo sono sempre state Pt_2 corrisposte dalla IG.ra , alla IG.ra che accetta, divenendone unica proprietaria, la Pt_1 Pt_1 quota parte corrispondente al 50% dei beni, così meglio descritti: “nel complesso condominiale sito in Comune di Olginate (LC), via Alessandro Volta n. 16, Fabbricato B, e precisamente: appartamento composto di ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, due camere e terrazzo, al piano secondo;
soffitta, soffitta non praticabile e un vano sottotetto non accessibile e non praticabile, al piano terzo (sottotetto); il tutto collegato da scala interna;
cui pertengono vano ad uso autorimessa, al piano seminterrato, e posto auto scoperto, al piano terra”, identificati al “Catasto dei Fabbricati, sezione urbana OLG, foglio di mappa: 3, mappale 1849, subalterno 711 (già subalterno 6), via
Alessandro Volta n. 16, piano 2-3, categoria A/2, classe 2, vani 5,5, rendita catastale euro 553,90
(rendita “proposta” ai sensi del d.m. 701/1994; al riguardo, le Parti Contraenti richiedono
l'applicazione del disposto dell'art. 12 d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988,
n. 154); mappale 2666, subalterno 4, via Alessandro Volta, piano S1, categoria C/6, classe 2, metri quadri 17, rendita catastale euro 87,80; mappale 2666, subalterno 19, via Alessandro Volta, piano
T, categoria C/6, classe 1, metri quadri 18, rendita catastale euro 78,09”.“Ai Beni in Oggetto compete, secondo quanto risulta dai titoli di provenienza oltre citati, la inerente caratura condominiale di 95.78 (novemilacinquecentosettantotto) millesimi, quanto all'appartamento, sulle parti comuni indicate nell'articolo 1117 del codice civile e, in particolare, sui beni comuni non censibili identificati al mappale 2666, subalterno 1.” Con riferimento agli enti condominiali “Il cortile mapp. 2666-2667 rimane gravato diritto di passo e transito pedonale a favore dei rispettivi edifici, attraverso gli anditi quali risultano individuati con le lettere A-B-C-D-A per quanto riguarda
l'edificio mapp. 1849 e con le lettere E-F-G-H-I-L-E per quanto riguarda l'edificio mapp. 1848 nel tipo planimetrico”. “I Beni in Oggetto confinano con: - l'appartamento: * al piano secondo: prospetto su cortile comune, vano scale, disimpegno comune per due lati, prospetto su cortile comune per due lati;
* al piano terzo: prospetto su cortile comune, vano scale, disimpegno comune, soffitta di terzi, prospetto su cortile comune per due lati;
- l'autorimessa: autorimessa al sub. 5, strada comune di accesso, autorimessa al sub 3, terrapieno;
- il posto auto: posto auto al sub. 20, beni comuni, posto auto al sub. 18, banchina di accesso.” (cfr. doc. 6); quanto sopra, entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
16. La IG.ra in corrispettivo della cessione di quota immobiliare di cui sopra, si impegna Pt_1 ad accollarsi la quota di metà facente carico al IG. del residuo debito in linea capitale del Pt_2 mutuo stipulato dagli stessi in data 14.05.2019 con “Credito Valtellinese S.p.A.” dell'importo originario di Euro 102.000,00 (centoduemila). Con espressa liberazione del IG. che non Pt_2 avrà più alcun obbligo nei confronti dell'Istituto bancario.
17. Le spese notarili saranno a carico della IG.ra L'accordo patrimoniale è elemento Parte_1 funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 18. I beni immobili sopra descritti saranno ceduti, trasferiti ed acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo, con fissi ed infissi, e con ogni inerente diritto, ragione, accessione, pertinenza e servitù, sia attiva che passiva, di ogni genere e denominazione.
19. I sigg.ri e precisano che il reddito delle suddette unità immobiliari è stato Pt_1 Pt_2 denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi e che il trasferimento dell'atto costituisce atto connesso e collegato al procedimento di separazione dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, con le conseguenti agevolazioni fiscali.
20. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra si obbliga ad espletare Pt_1 gli incombenti per le volture afferenti alle utenze della casa coniugale.
21. Il IG. si obbliga a corrispondere, in favore della IG.ra a saldo e stralcio dei Pt_2 Pt_1 crediti vantati da quest'ultima, il complessivo importo di Euro 10.000,00, mediante pagamento dilazionato, in rate mensili pari ad Euro 200,00, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo,
e, così, ogni giorno 20 del mese, sino al saldo. Le Parti convengono che, qualora il IG. Pt_2 dovesse omettere e/o ritardare il pagamento anche di una sola rata, egli decadrà dal beneficio della dilazione e la IG.ra potrà esigere, immediatamente, l'intero credito residuo. Il IG. Pt_1 Pt_2 potrà provvedere al saldo di quanto sopra anche in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario in favore della IG.ra qualora gli si presentasse tale possibilità. Parte_1
22. Le Parti dichiarano che alla data di sottoscrizione del presente ricorso gli oneri condominiali afferenti alla casa coniugale (comprese le spese straordinarie) saranno ad esclusivo carico della IG.ra
Pt_1
23. Le Parti, con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente accordo, dichiarano di aver definito le reciproche ragioni di dare e avere e di aver regolato e/o risolto e/o definito ogni pregressa questione, anche di natura economico-patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo e/o causa in epoca antecedente alla data di sottoscrizione del presente atto.
24. Le Parti concordano di applicare le condizioni del presente ricorso già con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 Parte_2
21/06/2016 a Olginate (LC) e dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nato a [...] il [...]), minorenni. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
19/12/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato e la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile a Olginate il 21/06/2016, con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2016, parte I, numero 8;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Olginate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/02/2025 Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada