Ordinanza cautelare 21 febbraio 2018
Sentenza 9 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/09/2022, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 01396/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Rampino e Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Rampino in Trepuzzi, via Brunetti n. 57;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento dirigenziale di AG.E.A. di accertamento definitivo del credito emesso in data 12 ottobre 2017, protocollo -OMISSIS-, e notificato in data 25 ottobre 2017, con il quale AG.E.A.- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - ha intimato al ricorrente, in solido con i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, di restituire (per indebita percezione di contributi finanziari comunitari erogati per il regime di premio unico per le campagne dal 2009 al 2014) la somma di € 289.961,51, di cui € 274.126,23 a titolo di sorte capitale ed € 15.835,28 per interessi calcolati dalla data dei singoli pagamenti al 15.9.2017, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo;
- ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2016, di avvio del procedimento, e del provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione di pari data;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to G. Rampino anche in sostituzione dell'avv.to P. Gaballo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame, ritualmente notificato il 21.12.2017, il sig. -OMISSIS-, chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di accertamento definitivo del credito, emesso in data 12 ottobre 2017, protocollo -OMISSIS-, e notificato in data 25 ottobre 2017 (oltre agli atti a questo presupposti e connessi), con il quale AG.E.A.- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - gli ha intimato, in solido con i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, di restituire (per indebita percezione di contributi finanziari comunitari erogati per il regime di premio unico per le campagne dal 2009 al 2014) la somma di € 289.961,51, di cui € 274.126,23 a titolo di sorte capitale ed € 15.835,28 per interessi calcolati dalla data dei singoli pagamenti al 15.9.2017, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo;
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto assoluto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti. Violazione principio affidamento. Violazione dell’art. 3 della L. n.241/1990. Violazione e falsa
applicazione sentenze del Tribunale di Lecce n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.
II. Violazione e falsa applicazione del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Lecce n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- e di quanto statuito nelle stesse. Violazione e falsa applicazione c.p., c.p.p. e codice civile. Violazione e falsa applicazione della L. n. 898/1986 e L. n.228 del 18.5.2001. Eccesso e sviamento di potere. Erroneità dei presupposti. Travisamenti dei fatti.
3) Eccesso e sviamento di potere. Violazione L. n. 898 del 1986 e art. 3 L. n. 241/1990. Violazione sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria.
Il 24.01.2018 e il 15.02.2018 si è costituta in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, rispettivamente, per il Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari e per AG.E.A., eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 20.02.2018, con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente.
Successivamente le parti hanno svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.In limine, ritiene il Tribunale sussistere la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, atteso che le ragioni poste a base degli atti impugnati attengono a vizi genetici del provvedimento concessorio dei finanziamenti pubblici di che trattasi e della relativa richiesta.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto; può, pertanto, per ragioni di economia processuale, prescindersi dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa delle Amministrazioni resistenti.
3.1. Ritiene, invero, il Collegio sufficiente ribadire quanto già statuito con la citata ordinanza cautelare n.-OMISSIS- (non appellata), con la quale questo Tribunale ha ritenuto la insussistenza del fumus boni iuris in quanto “ emerge per tabulas - oggettivamente - l’indebita percezione, da parte del ricorrente, delle somme erogate (sul suo conto corrente) da AG.E.A. (e, peraltro, solo parzialmente “ribonificate” ai due soggetti condannati in sede penale) a titolo di contributi comunitari di che trattasi, nonostante il mancato possesso/conduzione dei terreni indicati in sede di Domanda Unica negli anni di riferimento (assenza di valido titolo legittimante la percezione dei contributi); - la sentenza penale n. -OMISSIS-, pronunciata dal G.I.P. di Lecce in esito a giudizio abbreviato (in cui AG.E.A., peraltro, non si è costituita quale parte civile), ha assolto - sì - l’odierno ricorrente dal reato di cui al capo a) della rubrica “perché il fatto non sussiste” e dai reati di cui ai restanti capi “per non aver commesso il fatto”, ma ai sensi dell’art. 530, comma secondo, del Codice di Procedura Penale, per l’insussistenza di sufficienti elementi di prova, ciò che non esclude - sul piano amministrativo - che i fatti contestati al ricorrente siano effettivamente avvenuti e compiuti dalla medesima; - tale sentenza, comunque, non esplica efficacia vincolante nel processo amministrativo, non essendo stata raggiunta la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, atteso che “secondo la costante giurisprudenza di legittimità l’efficacia vincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., vale a dire quando all’esito del dibattimento è stata raggiunta la prova positiva dell’insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all’imputato. Per contro, lo stesso effetto non esplica la sentenza assolutoria per insufficienza di prove ai sensi del comma 2 di quest’ultima disposizione del codice di procedura penale (Cass. civ., Sez. II, 30 agosto 2004, n. 17401; Sez. III, 9 marzo 2010, n. 5676, 30 ottobre 2007, n. 22883, 20 settembre 2006, n. 20235; Sez. III, 19 maggio 2003, n. 7765; Sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3376; Sez. VI, ord. 13 novembre 2013, n. 25538)” (Consiglio di Stato, V, 23 marzo 2015, n. 1549)”.
Sottolineato che l’indebita percezione da parte del ricorrente (sul suo conto corrente) delle somme erogate per i finanziamenti pubblici di che trattasi è condizione necessaria e sufficiente a giustificare il recupero disposto dalla P.A. con il provvedimento impugnato, sono peraltro da respingere le doglianze di parte ricorrente volte a censurare la condotta di AG.E.A. sotto il profilo istruttorio e motivazionale, tenuto conto delle risultanze delle indagini eseguite.
In particolare, risulta dagli atti del giudizio che con la nota di trasmissione prot. -OMISSIS- del 08/08/2015 la Guardia di Finanza- Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce, trasmetteva il rapporto redatto ai sensi dell'art. 17 della Legge n.689/1981 e il processo verbale di constatazione per violazione della Legge 898/1986, nei confronti del ricorrente, nonché nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- e -OMISSIS- ipotizzante l'indebita percezione di contributi comunitari erogati nell'ambito del settore Premio Unico per le Campagne dal 2007 al 2014 per un importo complessivo di € 887.581,30.
Inoltre, dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce emergeva che, con riferimento alle domande uniche di pagamento dal 2009 al 2014, “ nessun terreno indicato nelle richieste di contributi pubblici risulta di proprietà di -OMISSIS-. Tali terreni sono risultati tutti di proprietà di Enti Pubblici e soggetti privati, i quali al riguardo hanno disconosciuto di aver mai concesso in locazione tali fondi a -OMISSIS- precisando, in merito, di non aver mai stipulato alcun contratto con -OMISSIS- a nessun titolo”.
Da tanto ne scaturiva un procedimento penale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, imputati per il reato di cui all’art. 416 c.p. e 640 c.p., “per essersi associati tra loro, con finalità criminose, per avere cioè con artifici e raggiri consistiti nell’avere presentato e inserito nel sistema SIAN domande di accesso ai contributi per l’agricoltura, utilizzando documentazione falsa, ed attestando falsamente la titolarità dei terreni, indotto in errore Agea, che provvedeva a erogare i predetti contributi, procurandosi ingenti somme a tale titolo ” sfociato nella sentenza penale suindicata (sentenza penale n. -OMISSIS-, pronunciata dal G.I.P. di Lecce in esito a giudizio abbreviato).
Tali risultanze istruttorie hanno integrato gli estremi di una notizia circostanziata di indebita percezione degli aiuti finanziari in questione che, ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 228/2001, legittimava l'attivazione del potere di sospensione cautelare dei contributi.
Con riferimento all’impugnata nota prot. n. -OMISSIS- del 12.10.2017, con la quale l’Agenzia resistente ha accertato l'esistenza del proprio credito nei confronti del ricorrente, in solido con gli ulteriori soggetti ivi indicati, per l'importo di € 289.961,51, di cui € 274.126,23 a titolo di sorte capitale ed € 15.835,28 per interessi calcolati dalla data dei singoli pagamenti al 15.9.2017, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo, intimandone la restituzione, osserva il Tribunale che la stessa si fonda legittimamente sulla mancata dimostrazione, da parte dei beneficiari, di un legittimo titolo giuridico a sostegno delle agevolazioni finanziarie de quibus, sicchè tale motivazione (peraltro non contestata dal ricorrente il quale non ha neppure nel corso del giudizio dimostrato il contrario) costituisce indubbiamente elemento sufficiente a suffragare la disposta restituzione dei contributi.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, contabile ed ordinaria si è espressa con diverse pronunce, sottolineando in consimili ipotesi che “(...) la legislazione, sia comunitaria che nazionale, richiede espressis verbis la sussistenza dell’idoneo e legittimo titolo giuridico ai fini del conseguimento dell’aiuto comunitario in esame: reputa cioè necessario che l’aspirante possa vantare la disponibilità dei terreni legittimata da uno dei titoli espressamente presi in considerazione dalla disciplina di riferimento, non essendo a tal fine sufficiente che l’interessato asserisca avere la materiale disponibilità dei terreni, occorrendo la dimostrazione che detta disponibilità scaturisce da uno dei previsti titoli giuridici idonei a farla conseguire. (…)” (cfr. inter plures Corte dei Conti, Sez. giur. Veneto, n. 54/2011, nonché Cass. n. 2365/2012) .
Orbene, in presenza del mero fatto storico dell’indebita percezione da parte di chicchessia di risorse di provenienza comunitaria, il recupero costituisce per l’Amministrazione atto doveroso che trova la propria fonte direttamente nella normativa eurounitaria (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 settembre 2006, n. 5327).
3.2.Quanto alla dedotta elusione del giudicato, condividendo sul punto le eccezioni sollevate dalla difesa erariale, osserva il Tribunale che la sentenza penale che ha accertato la sussistenza o meno di fatti materiali ha autorità di cosa giudicata nel giudizio amministrativo solo se l'Amministrazione si è costituita parte civile nel giudizio penale, mentre se non è intervenuta i suoi poteri istituzionali non possono essere incisi da accertamenti o da valutazioni del Giudice Penale resi in un processo al quale è rimasta estranea (cfr. T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 07-12-2017, n. 1115).
Peraltro, ribadisce, il Tribunale, che il ricorrente è stato assolto dai reati contestati ai sensi dell’art. 530, comma secondo, del Codice di Procedura Penale, per l’insussistenza di sufficienti elementi di prova, e non già per l’accertamento, provato, della insussistenza dei fatti costituenti reato.
3.3. Ciò posto, si osserva dunque che l’esito del procedimento penale non preclude comunque all’Amministrazione di agire per il recupero delle somme indebitamente erogate, nei confronti di tutti i soggetti che dette somme abbiano comunque percepito, nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) non sussistano i presupposti necessari (fra cui la mancanza di un valido titolo giuridico di disponibilità/conduzione dei terreni oggetto) per l’erogazione dei contributi finanziari.
Da tanto consegue che la legittimità del provvedimento impugnato non poteva che fondarsi sull’assetto complessivo dei dati a disposizione dell’AG.E.A. all’epoca dell’emanazione dei medesimi, restando irrilevanti gli sviluppi ulteriori in quanto di per sé costituenti manifestazioni solo successive di una ipotizzata fondatezza della posizione di conduttore del ricorrente, atteso che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, rimane comunque non dimostrata (e quindi incerta) la sussistenza della indefettibile condizione giuridica del possesso dei titoli (possesso/conduzione) dei terreni indicati in sede di Domanda Unica negli anni di riferimento, fondanti l’erogazione dei contribuiti percepiti, la cui mancanza legittima (ex sé) la richiesta di restituzione dei contributi.
4. In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere integralmente respinto.
5. Infine, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
6. Sussistono nondimeno giustificati motivi (in ragione della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti indicate
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.