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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 208/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli Avv.ti FRANCESCHINIS FRANCESCO e FRANCESCHINIS LORENZO
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F./ P.I. ), con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
MORPURGO CLAUDIO e MENICATTI ANNA
1/15
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei
12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del C.C.N.L.
(“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA NO (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
2- Conseguentemente condannare a corrispondere al CP_1
ricorrente, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dall'1.1.2021 al 30.09.2024, la somma lorda di Euro 1.400,63 o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva con il deposito di articolata memoria, con CP_1
cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare:
2/15 (i) anche in ragione di quanto tutto illustrato al par. B che precede, se del caso, sospendersi il presente giudizio e procedersi a mezzo domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE;
Nel merito:
(ii) respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dal Ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
(iii) nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, compensare ovvero ridursi la quantificazione della richiesta operata da controparte, con quanto percepito dal Ricorrente per le suddette voci, come meglio esposto ai paragrafi VII, VIII della parte narrativa che precede, nonché tenendo conto della eccepita prescrizione quinquennale e delle risultanze contabili fornite;
In via subordinata:
(iv) nella denegata ipotesi di condanna della convenuta, limitare la stessa ai soli importi per cui sia stata fornita valida prova e/o che dovessero risultare dovuti. in ogni caso:
(v) rigettarsi il ricorso avversario”.
Le deduzioni di parte resistente venivano ben sintetizzate dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro in altra analoga causa:
“In particolare, ha sostenuto come l'attuale assetto aziendale sarebbe stato il frutto della fusione delle strutture Controparte_2
Gruppo FNM (LeNORD S.r.l.), avvenuta nel 2009, mentre, dal
[...] maggio 2011, la società avrebbe assunto l'attuale denominazione.
Ha tenuto, così, a chiarire la stessa parte che, all'epoca del conferimento in seno alla stessa di tali aziende, sarebbero coesistite, sostanzialmente, due discipline collettive contrattuali di riferimento:
o il ramo LeNord avrebbe trovato la sua fonte collettiva di riferimento nel
CCNL Autoferrotranvieri, in molteplici accordi di secondo livello, oltre che nella normativa speciale del R.D. n°148/1931;
3/15 o il ramo di provenienza , invece, avrebbe avuto, dopo la CP_2
privatizzazione, quale disciplina collettiva contrattuale vigente e applicata, quella del CCNL Attività Ferroviarie, in una versione aziendale specifica per il personale Ferrovie dello Stato, denominato “ Confluenza ” (un accordo aziendale di secondo livello).
In tale contesto, si sarebbe pervenuti al Contratto Aziendale NO, entrato in vigore in data 4.7.2012, che avrebbe determinato l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, sul sistema della c.d. “ confluenza”.
Così, a decorrere, quindi, dal 1.12.2012, sarebbero stati applicati a tutti i dipendenti sia il CCNL Attività Ferroviarie, come da ultimo, modificato e rinnovato in data 16.12.2016, sia il Contratto Aziendale NO del 22 giugno
2012, ratificato il 4 Luglio 2012, come modificato anche dall'accordo del
11.3.2015.
È stato, poi, specificato che gli elementi della retribuzione mensile sarebbero indicati nell'articolo 48 del CCA NO e come l'articolo 20 dello stesso accordo prevederebbe la retribuzione per i giorni di ferie che non contemplerebbe le indennità richieste dai ricorrenti, di cui all'articolo 54 cit. e di cui all'art. 77 cit..
In ogni caso, poi, è stato illustrato dalla convenuta come tali indennità avrebbero un'incidenza davvero minimale rispetto alla retribuzione annua complessiva e come, ad ogni modo, i lavoratori avrebbero goduto della maggior parte dei giorni di ferie, non potendosi ritenere, dunque, alcun effetto dissuasivo alla fruizione delle stesse per la suddetta normativa collettiva, anche a voler tener conto delle pronunce della Corte di giustizia in materia.
In più, nell'intento di armonizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti provenienti dai due rami (LeNord e ), fondato sul sistema CP_2 della c.d. “confluenza”, ai sensi dell'art. 64 del CCA , sarebbe stato CP_1
adottato un meccanismo per riconoscere ai lavoratori il consolidamento di alcune voci retributive riconosciute nel relativo ramo di provenienza, tra cui sarebbero state incluse anche le voci rivendicate dai ricorrenti, in un'unica voce, denominata “patto di competitività” la quale avrebbe avuto misura fissa e
4/15 sarebbe stata da corrispondersi ogni mese (per dodici mensilità), indipendentemente dalla effettiva presenza in servizio.
In particolare, tali indennità sarebbero ricomprese in quella di utilizzazione professionale di cui all'art. 34 (oggi art. 31) del Contratto Aziendale del
Gruppo FS del 2003.
Per tali ragioni, in caso di accoglimento del ricorso, la convenuta ha domandato che tali importi venissero scomputati da quanto dovesse essere riconosciuto ai lavoratori, per evitare duplicazioni, contestando in tal senso i conteggi, anche, poi, perché sarebbero scollegati alle giornate di ferie effettivamente godute dai medesimi” (Tribunale di Milano Sezione Lavoro
Sentenza n. 4885/2024 pubbl. il 06/11/2024).
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
lavora alle dipendenze di Parte_1 CP_1
con mansioni e qualifica di Capo Treno. Dal 1° dicembre 2012, il rapporto di lavoro è regolato dal (del 20.7.2012 Controparte_3
e poi del 16.12.2016 e rinnovato il 22.3.2022), come recepito e modificato dal
Contratto Aziendale NO del 22.6.2012 e successive modifiche.
Il presente giudizio affonda le sue radici in altro precedente processo svoltosi tra le stesse parti, avente per oggetto le voci retributive da computare nella retribuzione dei giorni di ferie, ossia la media dei compensi percepiti a titolo di attività “di scorta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto
Collettivo Aziendale, nonché a titolo di “Assenza dalla Residenza”, disciplinata dall'art. 77.2 del CCNL.
Infatti, nella causa RG n. 1568/2021 introdotta anche da
[...]
, veniva chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
5/15 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: I. Accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, e comunque disapplicare le clausole contenute: - nell'art. 31.6 del
CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017, art. 30.6 del CCNL 16.12.2016); - nell'art. 20.3 del Contratto Aziendale CP_1
22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett.d
(indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art. 48.1.2; - il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019; II. Disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del CCA NO (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015; III. Conseguentemente condannare CP_1
in persona del legale rappresentante, a corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II, con riferimento al periodo compreso tra 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 (con riserva di azione per i periodi successivi), nei seguenti importi: 1) , € 3.119 2) Parte_2
, € 4.058 3) , € 5.368 4) Parte_3 Parte_4 [...]
, € 3.094 5) , € 4.732 6) , Pt_5 Parte_1 Parte_6
6/15 € 4.332 7) , € 3.405 8) , € 3.569 o quali Parte_7 Parte_8
altri importi ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II”.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza n. 1822/2021 pubblicata il 02/07/2021, con cui così disponeva:
“Accerta e dichiara la nullità delle clausole contenute: - nell'art. 31.6 del
CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017, art. 30.6 del CCNL 16.12.2016); - nell'art. 20.3 del Contratto Aziendale CP_1
22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett. d
(indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art. 48.1.2; - il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019;
Accerta e dichiara che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del CCA NO (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
Condanna in persona del legale rappresentante, a CP_1
corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate con riferimento al periodo compreso tra 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, nei seguenti importi: 1) Parte_2
€ 3.119 2) , € 4.058 3)
[...] Parte_3 Parte_9
[...]
[...] [
, € 5.368 4) € 3.094 5)
[...] Parte_5 [...]
, € 4.732 6) , € 4.332 7) , € Parte_1 Parte_6 Parte_7
3.405 8) , € 3.569 oltre rivalutazione monetaria e interessi Parte_8
legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati”.
Con la sentenza n. 305/2022 pubblicata il 29/04/2022, la Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro confermava integralmente la sentenza di primo grado.
A sua volta, la Cassazione pronunciava la sentenza n. 36286/2023, con cui respingeva il ricorso proposto da con conseguente CP_1
passaggio in giudicato delle statuizioni a monte della presente causa.
Nonostante ciò, si limitava a corrispondere la somma CP_1
oggetto di condanna nella citata sentenza del Tribunale di Milano, continuando in seguito a retribuire le ferie, ignorando la statuizione in giudicato.
Nel caso di specie, occorre fare applicazione di quanto sancito dalla
Cassazione, secondo cui “nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relati vo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni , spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (in tal senso, Cass.
Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021; Sentenza n. 20765 del 17/08/2018;
Ordinanza n. 10174 del 27/04/2018).
Ebbene, la causa verte su una obbligazione periodica relativa all'obbligo di pagamento delle voci retributive da comprendere nella retribuzione del periodo feriale in assenza “di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”. In ragione di quanto precede, la citata sentenza del Tribunale di Milano, in quanto passata in giudicato, regolamenta anche il periodo oggetto di causa, con conseguente assorbimento dei rilievi di parte resistente.
8/15 4. Per i periodi successivi a quelli coperti dal giudicato, parte ricorrente chiede, oltre alle tre voci retributive menzionate, l'inclusione nella retribuzione feriale anche della voce retributiva, di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale come modificato dall'accordo sindacale dell'11.3.2015, per ogni regolarizzazione di titoli di viaggio, che non era stata oggetto del precedente giudizio. Infatti, domandava anche l'accertamento Parte_1
e la conseguente condanna al pagamento di differenze retributive per l'inclusione della voce remunerazione per attività di controlleria.
La pretesa è fondata in quanto l'attività in questione è parte integrante delle mansioni del capotreno. Sul punto, deve essere richiamato quanto stabilito dalla Corte di Appello di Milano, che ricostruiva la disciplina di rilievo:
“La società appellante nella memoria di costituzione in primo grado ha riportato la normativa contrattuale relativa a dette mansioni. In particolare:
-l'art. 27 del CCNL AF, che, al riguardo, ricomprende in tale figura quei lavoratori che:
“La società appellante nella memoria di costituzione in primo grado ha riportato la normativa contrattuale relativa a dette mansioni. In particolare:
-l'art. 27 del CCNL AF, che, al riguardo, ricomprende in tale figura quei lavoratori che:
“Svolgono attività relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione, anche con interventi sul materiale, ivi compresa l'effettuazione della prova freno nei casi previsti sulla base dei regolamenti e della normativa vigenti;
alla compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del personale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell'ambito delle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti di viaggio, alla assistenza e informazione della clientela, anche dialogando in lingua straniera, al controllo ed intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi previsti e in eventuali altri casi con il possesso di specifiche abilitazioni” (v. doc. 3, cfr. art. 27 CCNL AF);
9/15 -l'art. 13.2.1 del CCA NO, con riguardo alla classificazione professionale della figura del Capotreno, ricomprende quei lavoratori che: in possesso delle prescritte abilitazioni, oltre ad essere tenuti alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio applicando norme, regolamenti e procedure prestabilite, svolgono mansioni di: - accoglienza e assistenza alla clientela garantendo la corretta e costante informazione nelle vetture adibite al servizio viaggiatori e a terra;
- controlleria e emissione di titoli di viaggio nelle vetture adibite al servizio viaggiatori, a terra;
- sorveglianza e controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi nelle vetture adibite al servizio viaggiatori;
- compilazione e conservazione dei documenti di viaggio;
- coordinamento, laddove necessario.
I lavoratori sono responsabili di contribuire alla sicurezza del convoglio e alla qualità del servizio offerto alimentando, attraverso gli strumenti tecnologici messi a disposizione dell'azienda, tutti i dati e le informazioni in merito a sicurezza, qualità e confort del viaggio (frequentazioni, segnalazioni di guasto, funzionalità toilette, atti vandalici, ecc.).
I lavoratori con “Modulo D – Accompagnamento treni” completo su rete
RFI (così come definito dalla disposizione R.F.I. n°25/2007 e 17/2006) o, su altre reti, in possesso di abilitazione secondo percorsi formativi definiti da
, sono tenuti inoltre a svolgere le seguenti attività: CP_1
- interventi sul materiale, ivi compresa l'effettuazione della prova freno nei casi previsti, sulla base dei regolamenti e della normativa emanati dal
Gestore dell'Infrastruttura;
- controllo ed intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi previsti” (v. doc. 4, cfr. art. 13.2.1 CCA NO).
ha poi precisato con riferimento alla retribuzione dei ricorrenti: CP_1
10/15 Gli elementi costitutivi della retribuzione mensile di tutto il personale dipendente di , inclusi i ricorrenti, sono indicati all'Art. 48 del CCA CP_1
, che così dispone: CP_1
art. 48.1.1 Sono elementi fissi della retribuzione:
a) retribuzione tabellare;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni ad personam pensionabili;
d) indennità di funzione;
e) salario professionale;
f) tredicesima mensilità;
g) quattordicesima mensilità art. 48.1.2 Sono elementi variabili della retribuzione:
a) incentivi per attività specifiche;
b) trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede;
c) lavoro notturno;
d) indennità di turno;
e) lavoro domenicale e festivo;
f) indennità di trasferimento;
g) indennità di mobilità;
h) reperibilità;
i) indennità di maneggio denaro;
j) premio di produttività,
k) premio di risultato;
l) premio aziendale;
m) indennità per lavorazioni in condizioni disagiate;
n) indennità diverse;
o) lavoro straordinario” (v. doc. 4).
Il CCNL di settore prevede per i capi treno le seguenti indennità che compongono la parte variabile della retribuzione:
Art. 75: Indennità oraria per lavoro notturno di euro 2,40 e Indennità di pernotto di euro 2,80; b- Art. 76: Indennità per lavoro domenicale o festivo di
11/15 euro 20,00 per la giornata di Domenica;
euro 65 per la Pasqua;
maggiorazione del 35% delle principali voci retributive per il lavoro festivo;
Art. 77: Indennità di Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede (da euro 1,30 a euro 2,20 a seconda del servizio svolto).
L'art. 54.2 del CCA prevede per i Capi Treno le seguenti indennità variabili:
a- incentivo per attività di scorta treno di € 4,00 per ciascuna ora di scorta sino a 3 ore;
oltre il 181° minuto € 4,50 all'ora;
b- incentivo per giornate di riserva (cioè a disposizione senza servizi assegnati), manovra, traghettamento e formazione treni: € 8,00 giornalieri;
c- incentivo di controlleria: per ogni regolarizzazione di titoli di viaggio, che preveda l'applicazione del diritto suppletivo, un'indennità di € 2,00, più il
25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa (in caso di vendita del titolo di viaggio senza esazione suppletiva, il solo 25% dell'importo riscosso)” (Corte di
Appello di Milano Sezione Lavoro Sentenza n. 213/2023 pubbl. il 29/03/2023).
La fondatezza della pretesa di parte ricorrente, si desume da quanto affermato dalla Cassazione in contenzioso analogo a quello oggetto di delibazione nei confronti dell'odierna resistente. In particolare, la Suprema
Corte stabiliva quanto segue:
“23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva
12/15 nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”
[ndr. Sottolineature della Giudice scrivente] (Cassazione civile sez. lav.,
20/05/2024, (ud. 05/03/2024, dep. 20/05/2024), n. 13932). Del resto, già la
Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro affermava che “(...) osserva il
Collegio che anche per la Indennità di “scorte vetture eccedenti” e per le provvigioni “ per vendita titoli di viaggio a bordo treno “ devono trovare applicazione i principi sopra richiamati atteso che – pur essendo effettivamente condizionate, nel primo caso, dal numero di vetture componenti il convoglio e, nel secondo caso, dal fatto che eventualmente venga trovato un passeggero senza biglietto - nondimeno trattasi di indennità strettamente correlate con la mansione svolta dal capotreno e finalizzate a compensare il maggior disagio ad esse connesso” (Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro Sentenza n.
271/2023 pubbl. il 22/05/2023). Analogamente, nel rapporto di lavoro alle dipendenze di deve essere computata anche la voce CP_1
retributiva in questione nella retribuzione feriale per le medesime ragioni che hanno condotto alla formazione del giudicato di cui sopra.
5. Deve essere, infine, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. Sul punto, la giudicante aderisce a quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, pubblicata in data 6.9.2022. La
Suprema Corte adottava una soluzione interpretativa, che esclude la maturazione della prescrizione con riguardo ai crediti oggetto di causa, avendo così sancito: “In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la
13/15 decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”. Nel caso di specie, le pretese di parte ricorrente non sono pertanto coperte da prescrizione, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente.
6. Inoltre, con riguardo all'entità dei crediti di parte ricorrente, in considerazione della genericità delle contestazioni, è superflua ai fini del decidere l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile. In proposito, occorre fare, infatti, applicazione dei principi di diritto affermati dalla
Suprema Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cassazione Sez. L, Sentenza n.
4051 del 18/02/2011).
7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire a diversa decisione. eve essere condannata al pagamento delle somme di cui in CP_1
dispositivo.
8. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in quanto CP_1
soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come
14/15 da dispositivo. In particolare, le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornato. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la bassa complessità della causa stessa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara il diritto del ricorrente, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del
C.C.N.L. (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del CCA NO
(“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015; condanna a CP_1
corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dall'1.1.2021 al 30.09.2024, la somma lorda di Euro 1.400,63 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a rimborsare ai difensori di parte ricorrente le CP_1 spese di lite determinate in € 1.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al contributo unificato, se dovuto e pagato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente. Sentenza esecutiva.
Milano, 23/04/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
15/15