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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/03/2024, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1395/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 06.10.2023 da:
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente ad Parte_1 C.F._1
Ascoli Piceno, via Mediterraneo n. 51, rappresentato e difeso dall'avv. Raniero Agostini, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Marcello Federici n. 114;
RICORRENTE contro
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente ad Controparte_1 C.F._2
Ascoli Piceno, via Arrigo Boito n. 9/A, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Brandimarte, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Bengasi n. 22;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 06.10.2023, deduceva che in data Parte_1
18.07.1999 aveva contratto matrimonio concordatario nel Comune di Rotella (AP) con
[...]
, nata ad [...] il [...]; il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato CP_1 civile del Comune di Rotella (AP), Anno 1999, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1; dall'unione matrimoniale nasceva, in data 06.09.2001, la figlia i coniugi stabilivano la Persona_1
residenza coniugale ad Ascoli Piceno, via Boito n° 9; la loro separazione era stata omologata dal
Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del 19.02.2015, depositato il 24.02.2015; dopo la separazione, i coniugi non avevano più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza, sicché la comunione morale e spirituale tra di loro era cessata e non poteva più essere ricostituita.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Parte resistente, , si costituiva in giudizio ed aderiva alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 20.10.2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Le parti comparivano, poi, assistite dai rispettivi difensori, davanti al Giudice istruttore all'udienza del 07.03.2024; esse davano atto di trovarsi d'accordo in merito alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedevano che fosse pronunciata la sentenza di divorzio alle condizioni indicate dal ricorrente nel ricorso, con la precisazione che le spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse della figlia sarebbero state disciplinate secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
inoltre, il mantenimento sarebbe stato versato direttamente da sul conto bancario della figlia maggiorenne secondo le coordinate Parte_1
bancarie comunicate al dalla beneficiaria, con spese legali compensate. Parte_1
Alla medesima udienza, si procedeva alla discussione orale della causa;
le parti chiedevano che fosse pronunciata sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e si riportavano all'accordo.
Il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato e che essi hanno interrotto la loro convivenza dalla data della separazione personale;
sono quindi decorsi i termini, oggi disciplinati dalla legge 55 dell'11/5/2015, di talché, avendo dato atto i coniugi di non volersi riconciliare, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale e che essa non può essere ricostituita. Non sussistono, dunque, motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da . Parte_1
Il Collegio osserva, poi, che le condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come stabilite dalle parti in sede di accordo sopravvenuto, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi degli stessi coniugi e della figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicate, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.07.1999 tra i coniugi,
, nato ad [...] il [...], e , nata ad [...] il Parte_1 Controparte_1
05.10.1966, alle seguenti condizioni:
“
1. corrisponderà alla figlia un assegno mensile di € 300,00, Parte_1 Persona_1
oltre rivalutazione Istat, sul suo conto avente codice IBAN: IT37 I360 8105 1382 Org_1
5285 1452 892;
2. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia. Tali spese dovranno essere rimborsate, nella misura stabilita, al genitore che le ha sostenute dietro esibizione di idonea documentazione attestante gli esborsi;
3. Il marito non dovrà nulla alla moglie e la moglie non dovrà nulla al marito a titolo di assegno divorzile;
4. spese compensate”;
-ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Rotella (AP) di procedere all'annotazione della presente sentenza quando sia divenuta definitiva, in quanto il matrimonio, contratto a Rotella (AP) in data 18.07.1999, è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rotella (AP), con i seguenti dati: Anno 1999, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 12.03.2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1395/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 06.10.2023 da:
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente ad Parte_1 C.F._1
Ascoli Piceno, via Mediterraneo n. 51, rappresentato e difeso dall'avv. Raniero Agostini, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Marcello Federici n. 114;
RICORRENTE contro
, nata ad [...] il [...], C.F. , residente ad Controparte_1 C.F._2
Ascoli Piceno, via Arrigo Boito n. 9/A, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Brandimarte, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, via Bengasi n. 22;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 06.10.2023, deduceva che in data Parte_1
18.07.1999 aveva contratto matrimonio concordatario nel Comune di Rotella (AP) con
[...]
, nata ad [...] il [...]; il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato CP_1 civile del Comune di Rotella (AP), Anno 1999, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1; dall'unione matrimoniale nasceva, in data 06.09.2001, la figlia i coniugi stabilivano la Persona_1
residenza coniugale ad Ascoli Piceno, via Boito n° 9; la loro separazione era stata omologata dal
Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del 19.02.2015, depositato il 24.02.2015; dopo la separazione, i coniugi non avevano più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza, sicché la comunione morale e spirituale tra di loro era cessata e non poteva più essere ricostituita.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Parte resistente, , si costituiva in giudizio ed aderiva alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM prendeva conoscenza degli atti del processo in data 20.10.2023 (Cass. n. 5119/1996; n.
571/2000; n. 19727/2003; n. 6136/2015).
Le parti comparivano, poi, assistite dai rispettivi difensori, davanti al Giudice istruttore all'udienza del 07.03.2024; esse davano atto di trovarsi d'accordo in merito alle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedevano che fosse pronunciata la sentenza di divorzio alle condizioni indicate dal ricorrente nel ricorso, con la precisazione che le spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse della figlia sarebbero state disciplinate secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
inoltre, il mantenimento sarebbe stato versato direttamente da sul conto bancario della figlia maggiorenne secondo le coordinate Parte_1
bancarie comunicate al dalla beneficiaria, con spese legali compensate. Parte_1
Alla medesima udienza, si procedeva alla discussione orale della causa;
le parti chiedevano che fosse pronunciata sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e si riportavano all'accordo.
Il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato e che essi hanno interrotto la loro convivenza dalla data della separazione personale;
sono quindi decorsi i termini, oggi disciplinati dalla legge 55 dell'11/5/2015, di talché, avendo dato atto i coniugi di non volersi riconciliare, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale e che essa non può essere ricostituita. Non sussistono, dunque, motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da . Parte_1
Il Collegio osserva, poi, che le condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come stabilite dalle parti in sede di accordo sopravvenuto, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi degli stessi coniugi e della figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicate, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.07.1999 tra i coniugi,
, nato ad [...] il [...], e , nata ad [...] il Parte_1 Controparte_1
05.10.1966, alle seguenti condizioni:
“
1. corrisponderà alla figlia un assegno mensile di € 300,00, Parte_1 Persona_1
oltre rivalutazione Istat, sul suo conto avente codice IBAN: IT37 I360 8105 1382 Org_1
5285 1452 892;
2. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia. Tali spese dovranno essere rimborsate, nella misura stabilita, al genitore che le ha sostenute dietro esibizione di idonea documentazione attestante gli esborsi;
3. Il marito non dovrà nulla alla moglie e la moglie non dovrà nulla al marito a titolo di assegno divorzile;
4. spese compensate”;
-ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Rotella (AP) di procedere all'annotazione della presente sentenza quando sia divenuta definitiva, in quanto il matrimonio, contratto a Rotella (AP) in data 18.07.1999, è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di Rotella (AP), con i seguenti dati: Anno 1999, Numero 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 12.03.2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo