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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/02/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12090/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12090/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 04/05/1986 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PALOMBA STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 04/10/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle
1 prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte, l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da “Sarcoma indifferenziato NOS di alto grado pT3Nx trattato chirurgicamente +CHT; bronchite asmatica cronica;
by-pass gastrico;
neuropatia del mediano bilaterale e perone comune bilaterale;
s. ansioso-depressiva; artrosi-
Discopatie cervicali e dorsali” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità, ha rilevato che: “Allo stato è innegabile che la perizianda conserva la capacità di assicurarsi gli atti quotidiani non necessitando dell' ausilio
2 di terze persone;
gli atti quotidiani non vanno garantiti a mezzo di terze persone. Infatti è orientata, deambula in modo autonomo .Le patologie di cui è affetta sono in buon controllo clinico. Anche in campo oncologico l'accertamento medico-legale non può prescindere dalla verifica della realizzazione dei requisiti alternativamente previsti dalle leggi 18/80 e 508/88 per l' affermazione del diritto all' indennità di accompagnamento ,ossia l' impossibilità di deambulare senza l' aiuto permanente di un accompagnatore e il non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando di una assistenza continua .La motivazione di tale richiesta e la congruità di una risposta positiva con i requisiti previsti dalla legge per il suo ottenimento, risiedono nel confronto dinamico tra i due fatti della compromissione biologica globalmente indotta dalla neoplasia e dal suo trattamento ,in particolare chemioterapico e del detrimento funzionale osservato nelle sue diverse estrinsecazioni. In particolare –esclusi i casi di terapie antitumorali praticate a scopo palliativo e/o di salvataggio in pazienti con prognosi quod vitam severamente compromessa, quest'ultima desunta dall' applicazione del criterio di probabilità, non appare giustificato il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento, specie nei casi di terapie oncologiche adiuvanti. La perizianda ha effettuato CHT adiuvante dal 03-04-23 al 18-5-23.Non sono descritti in questo mese effetti particolarmente debilitanti. La relazione oncologica del 26-06-2023 descrive un soggetto con Karnofsky 80%; effettua periodici controlli clinici. Allo stato, le condizioni generali sono discrete. La perizianda è autonoma.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza
3 determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale. Sul punto, poi, si sottolinea che a nulla rileva il certificato medico depositato da parte ricorrente con le note per la presente udienza considerato che è stato già esaminato dal CTU, come risulta dalla perizia in atti.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, altresì, evidenziarsi che parte ricorrente con l'atto introduttivo ha depositato documentazione medica successiva alla data fissata per l'accesso peritale (certificati del 03.07.2024 e del 16.07.2024) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 855/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 26/02/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12090/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 04/05/1986 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PALOMBA STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 04/10/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle
1 prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte, l'incidenza delle stesse sulla capacità di deambulare autonomamente.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da “Sarcoma indifferenziato NOS di alto grado pT3Nx trattato chirurgicamente +CHT; bronchite asmatica cronica;
by-pass gastrico;
neuropatia del mediano bilaterale e perone comune bilaterale;
s. ansioso-depressiva; artrosi-
Discopatie cervicali e dorsali” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità, ha rilevato che: “Allo stato è innegabile che la perizianda conserva la capacità di assicurarsi gli atti quotidiani non necessitando dell' ausilio
2 di terze persone;
gli atti quotidiani non vanno garantiti a mezzo di terze persone. Infatti è orientata, deambula in modo autonomo .Le patologie di cui è affetta sono in buon controllo clinico. Anche in campo oncologico l'accertamento medico-legale non può prescindere dalla verifica della realizzazione dei requisiti alternativamente previsti dalle leggi 18/80 e 508/88 per l' affermazione del diritto all' indennità di accompagnamento ,ossia l' impossibilità di deambulare senza l' aiuto permanente di un accompagnatore e il non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando di una assistenza continua .La motivazione di tale richiesta e la congruità di una risposta positiva con i requisiti previsti dalla legge per il suo ottenimento, risiedono nel confronto dinamico tra i due fatti della compromissione biologica globalmente indotta dalla neoplasia e dal suo trattamento ,in particolare chemioterapico e del detrimento funzionale osservato nelle sue diverse estrinsecazioni. In particolare –esclusi i casi di terapie antitumorali praticate a scopo palliativo e/o di salvataggio in pazienti con prognosi quod vitam severamente compromessa, quest'ultima desunta dall' applicazione del criterio di probabilità, non appare giustificato il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento, specie nei casi di terapie oncologiche adiuvanti. La perizianda ha effettuato CHT adiuvante dal 03-04-23 al 18-5-23.Non sono descritti in questo mese effetti particolarmente debilitanti. La relazione oncologica del 26-06-2023 descrive un soggetto con Karnofsky 80%; effettua periodici controlli clinici. Allo stato, le condizioni generali sono discrete. La perizianda è autonoma.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza
3 determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale. Sul punto, poi, si sottolinea che a nulla rileva il certificato medico depositato da parte ricorrente con le note per la presente udienza considerato che è stato già esaminato dal CTU, come risulta dalla perizia in atti.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, altresì, evidenziarsi che parte ricorrente con l'atto introduttivo ha depositato documentazione medica successiva alla data fissata per l'accesso peritale (certificati del 03.07.2024 e del 16.07.2024) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 855/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 26/02/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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