Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 09/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 132/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARDUINI GIOVANNI e Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARDUINI GIOVANNI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto ciò premesso, gli esponenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono congiuntamente che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 711 c.p.c., previa fissazione dell'udienza, dichiarando sin d'ora di rinunziare alla loro comparizione personale avanti al Tribunale ed al tentativo di conciliazione, pronunciare la
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Si riportano le condizioni concordate tra i coniugi:
“1. i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2. l'abitazione sita in Sondrio, Via Giuliani n. 23/A, di proprietà per quote pari ed indivise dei coniugi, continuerà ad essere occupata in via esclusiva da e il Sig. che accetta tale Parte_1 CP_1 condizione, rinunzia sin d'ora a chiedere qualsivoglia corrispettivo per l'occupazione della sua porzione indivisa;
3. il Sig. corrisponderà con decorrenza dalla sottoscrizione della presente alla Sig.ra CP_1 Parte_1
un assegno periodico complessivo di euro 1.000,00 (mille/00) mensili da destinarsi al mantenimento della
[...] stessa, somma da versarsi anticipatamente entro il giorno 28 di ogni mese;
4. le Parti concordano sin d'ora che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro del Sig. CP_1 per pensionamento, l'importo suindicato a titolo di mantenimento per la Sig.ra sarà ridotto del Parte_1
30%;
5. i coniugi dichiarano di aver con ciò definito ogni rapporto di natura patrimoniale che li riguarda ed entrambi prendono reciprocamente atto di tale regolamentazione;
6. le Parti si esonerano reciprocamente dalla produzione di documentazione relativa ai propri redditi, patrimonio immobiliare ed immobiliari, dichiarando di accettare e ritenere congrui gli accordi economici sopra indicati.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 03.02.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può quindi esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Albosaggia (SO) il 06.11.1986;
2) omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albosaggia (SO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 22.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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