Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
In presenza di un'azione revocatoria esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. e qualora possa configurarsi un'ipotesi di adempimento del terzo, di cui all'art. 1180 cod. civ., nonostante la materiale consegna del dovuto ad opera dell'originario debitore, la revocabilità di tale adempimento è possibile esclusivamente nel caso in cui si dimostri che il creditore sia effettivamente consapevole che l'adempimento non proviene dal debitore, quale unico soggetto con cui si è instaurato il rapporto costituente parte dell'obbligazione, bensì dal terzo, poi dichiarato fallito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. DANDINI 8/N, presso l'avvocato L. DE MURTAS, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO JONNA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO TT RA DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 343/96 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 05/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'avvocato Jonna, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO OR, creditore cambiario di IU ed AN NZ, riceveva, in costanza di procedura esecutiva, il pagamento della somma di lire 1.500.000 (in conto del maggior importo dovuto), con versamento eseguito dal legale dei debitori nelle mani del legali dello stesso OR, che ne rilasciava quietanza in data 1 giugno 1988. Nell'anno successivo interveniva il fallimento dell'orologiaio DO AT, rispettivamente marito e cognato dei NZ: con citazione del 20 settembre 1988, il curatore esercitava, dinanzi al Tribunale di Ancona, l'azione revocatoria del pagamento ai sensi dell'art. 67, 2 comma LF, sostenendo che l'OR era a conoscenza dello stato d'insolvenza del AT, avendone chiesto il fallimento nel luglio 1987. L'OR resisteva, rilevando che il pagamento riguardava autonoma obbligazione di terzi. Sentito come testimone, il legale dei NZ dichiarava che il denaro gli era stato consegnato dal AT: il Tribunale adito, con sentenza del 13 luglio 1993, accoglieva la domanda della curatela, condannando l'OR alla restituzione della somma.
L'impugnazione proposta dall'OR veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 5 luglio 1996: la Corte osservava che, nella specie, si trattava di pagamento eseguito dal terzo non debitore, revocabile perché lesivo della "par condicio creditorium", a nulla rilevando che nel rapporto tra il fallendo ed il debitore l'esborso sia a titolo gratuito, parimenti inefficace ai sensi dell'art. 64 l.f.. La Corte territoriale rilevava, inoltre, che l'unica censura dell'OR, riguardante la prova della "scientia decoctionis", non poteva trovare accoglimento considerate le condizioni di decozione del AT a lui ben nota e le relazioni di coniugio e di affinità tra lo stesso AT ed i debitori cambiari, destinatari della quietanza di pagamento. Per la cassazione di tale sentenza l'OR ha proposto ricorso con due motivi, illustrati anche con memoria. Il fallimento intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 67 l.f., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver considerato sullo stesso piano il rapporto tra i beneficiari dell'intervento solutorio del AT (cioè, i NZ) ed esso OR e quello con i medesimi NZ, tenuti al pagamento nei suoi confronti in virtù di obbligazione cambiaria: la sentenza di questa Corte n. 5548/83 è stata impropriamente richiamata dal giudice di merito, perché ha posto in rilievo che il pagamento ad opera del terzo (poi dichiarato fallito), essendo a titolo gratuito verso il debitore, è revocabile rispetto a quest'ultimo e non riguardo al creditore che ottiene il soddisfacimento del proprio diritto e nei cui confronti il pagamento riveste carattere oneroso;
a maggior ragione, poi, quando egli ignori che il denaro proviene dal terzo.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 2 comma, l.f. e 2729 c.c., con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., rilevando che , ai fini della prova della "scientia decoctionis", gli elementi individuati dalla Corte di merito non hanno alcun valore presuntivo, dal momento che egli non è parente del fallito AT e che i NZ non avevano tenuto un comportamento tale da far ritenere che il denaro provenisse da persona estranea al rapporto cambiario. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondate, nei limiti di seguito precisati. Dalla premessa che - alla stregua di quanto dichiarato dal teste AT, legale dei NZ - il pagamento era stato eseguito con denaro del AT (successivamente fallito), sia pure con rilascio di quietanza intestata ai suoi congiunti, la Corte territoriale ha tratto la conclusione che il pagamento effettuato da terzo non debitore è revocabile in quanto lesivo della "par condicio cereditorim", a nulla rilevando che, nel rapporto tra il fallendo ed i debitori, l'atto si configuri come a titolo gratuito, perché parimenti inefficace ai sensi dell'art. 64 l.f..
Sotto tale profilo, quindi, la critica del ricorrente non coglie nel segno, poiché il giudice di merito non ha considerato come un sol rapporto quello tra i beneficiari del pagamento ed il creditore e quello tra quest'ultimo e gli stessi debitori, essendosi limitato ad affermare che il pagamento era comunque revocabile: in altri termini, il carattere gratuito dell'atto è stato chiaramente riferito al rapporto "sottostante" tra il terzo fallendo ed i NZ, quali debitori dell'OR, non già al rapporto tra lo stesso creditore ed il AT.
In realtà, l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte anconetana è un altro, anch'esso denunciato dal ricorrente: in presenza di azione revocatoria esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 67, 2 comma, l.f. e configurandosi un'ipotesi di adempimento del terzo, di cui all'art. 1180 c.c., non ha considerato che tale adempimento può essere ritenuto a titolo oneroso (anzi, va necessariamente qualificato come tale, trattandosi di adempimento, ossia di atto estintivo di un'obbligazione) solo nei rapporti tra "solvens" ed avente diritto alla relativa prestazione e che, conseguentemente, la revocabilità del pagamento effettuato dal terzo, in mancanza di qualsiasi suo rapporto obbligatorio nei confronti del creditore - "accipiens", è possibile esclusivamente nel caso in cui si dimostri che il creditore - il quale non consegue alcuna locupletazione, ma il mero soddisfacimento del proprio diritto - sia effettivamente consapevole che l'adempimento non proviene dal debitore, quale unico soggetto con cui si è instaurato il rapporto costituente parte dell'obbligazione, sibbene dal terzo, poi dichiarato fallito. L'inconferenza del richiamo, operato - in senso asseritamente contrario - dal giudice di merito alla sentenza di questa Corte n. 5548/83 emerge dalla duplice considerazione che trattasi di pronuncia resa in fattispecie diversa da quella oggetto del presente ricorso, ossia in relazione ad azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 64 l.f. e che, in ogni caso, ha ribadito il principio secondo cui la gratuità od onerosità dell'atto revocando devono essere valutate con esclusivo riferimento ai soggetti del rapporto (nello stesso senso, cfr.
Cass. 9560/91 e 3265/89). Ne deriva, ulteriormente, l'assoluta estraneità al "thema decidendum" dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che il pagamento sarebbe comunque inefficace ex art. 64 l.f., essendo evidente che, nella specie, non si poneva e non si pone un problema di revocabilità dell'atto solutorio nei confronti dei NZ (per i quali soltanto si può configurare una gratuità dell'intervento del AT), ma riguardo all'OR, creditore dei medesimi in forza del rapporto cambiario. Sia nel ricorso, che, più decisamente, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il ricorrente ha sostenuto che, nel caso di specie, non si configura un pagamento ad opera del terzo, in quanto v'è stata una mera trasmissione di denaro dal AT ai NZ, i quali hanno poi provveduto ad estinguere (parzialmente) il loro debito: da ciò conseguirebbe che l'atto sarebbe stato revocabile, nei confronti di esso creditore, nella sola ipotesi di fallimento degli stessi debitori e non anche del terzo che ha fornito il denaro necessario.
Prospettata in termini così assoluti, la tesi non può essere condivisa. Dal principio talvolta affermato da questa Corte, secondo cui è revocabile il pagamento del terzo effettuato con denaro del debitore poi fallito o per conto di quest'ultimo (seguito, in tal caso, dalla rivalsa: cfr. Cass. 1785/89), non può farsi discendere automaticamente che il pagamento del terzo è revocabile, nei confronti del creditore "accipiens", solo nel caso di fallimento del debitore, quale beneficiario dell'intervento solutorio: non v'è ragione, infatti, per escludere che anche nell'ipotesi di successivo fallimento del terzo "solvens", sussista quell'esigenza di tutela della "par condicio creditorum" che è alla base dell'istituto della revocatoria fallimentare, cioè, nella prova gravante sulla curatela a norma dell'art. 67, 2 comma. l.f. - dell'effettiva conoscenza, da parte dell' "accipiens", sia dal fatto che il denaro non proviene dal suo debitore, ma dal terzo poi dichiarato fallito, sia dello stato d'insolvenza di quest'ultimo al momento dell'atto solutorio. In questo solo senso può essere accolta la prospettazione del ricorrente: non perché non vi sia stato, nella specie, un pagamento da parte del terzo o perché fosse necessario, al fine della revocabilità, il fallimento dei debitori NZ, ma esclusivamente in quanto le modalità con le quali l'OR ha ricevuto il denaro avrebbero dovuto indurre la Corte di merito ad un più approfondito esame circa la "scientia decoctionis". È certamente vero che la relativa prova può essere basata anche su elementi indiziari aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza e tali, quindi, da far presumere l'effettività della conoscenza: ma è, altresì, vero che gli elementi al riguardo indicati nella sentenza impugnata - ossia, i rapporti di coniugio ed affinità tra il AT ed i NZ, nonché la richiesta di fallimento dello stesso AT avanzata dall'OR nel luglio 1987 - possono assumere reale valore presuntivo solo dimostrando che il creditore fosse consapevole che il denaro proveniva dal AT, essendo evidente che, in caso contrario, la mera esistenza di rapporti tra quest'ultimo ed i NZ e la stessa circostanza della richiesta di fallimento non avrebbero alcuna idoneità in tale direzione.
Ne deriva che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, in riferimento alle modalità con le quali il denaro era stato consegnato all'OR, se questi fosse venuto comunque a conoscenza della reale provenienza del denaro medesimo: ad esempio, se il suo legale fosse stato edotto della circostanza che era intervenuto il AT, non essendo sufficiente che ne fosse a conoscenza il legale dei NZ.
Nei termini precisati, quindi, il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, designato nella Corte d'Appello di L'Aquila, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, procederà a nuovo esame della controversia, provvedendo anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello de L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 1998.
Depositata in Cancelleria il 21/1/1999.