Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 522
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Sentenza 21 gennaio 1999

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In presenza di un'azione revocatoria esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. e qualora possa configurarsi un'ipotesi di adempimento del terzo, di cui all'art. 1180 cod. civ., nonostante la materiale consegna del dovuto ad opera dell'originario debitore, la revocabilità di tale adempimento è possibile esclusivamente nel caso in cui si dimostri che il creditore sia effettivamente consapevole che l'adempimento non proviene dal debitore, quale unico soggetto con cui si è instaurato il rapporto costituente parte dell'obbligazione, bensì dal terzo, poi dichiarato fallito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 522
    Data del deposito : 21 gennaio 1999

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