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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 25.3.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. PREVIDENZA nr. 12576/2024
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Michele Maresca, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto con la quale elettivamente domicilia CP_1
come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: revocazione della sentenza
CONCLUSIONI: come in atti note per la trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, chiedeva a questo giudice la revocazione della sentenza n. 4350/2024 pronunciata tra le medesime parti in causa nel giudizio recante rg. 16259/2023, con la quale l' era stato condannato al pagamento CP_1 in favore del ricorrente dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati in suo favore dal
19.08.2018, oltre interessi.
Deduceva parte ricorrente la sussistenza del presupposto di cui all'art. 395 n. 4 cpc per essere stata la sentenza il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
segnatamente l'errore di percezione posto in essere dal giudicante veniva ravvisato nel fatto che il indicava la data di decorrenza della prestazione del 19.09.2018 in luogo di quella corretta del
01.01.2023, e, soprattutto, condannava la resistente al pagamento della prestazione dell'indennità di accompagnamento in luogo di quelle correte della pensione di inabilità civile e della relativa maggiorazione sociale.
Parte resistente si costituiva e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che, pur a fronte dell'errata indicazione della prestazione e della decorrenza, l'Istituto aveva provveduto alla liquidazione della provvidenza anelata dal ricorrente. Alla presente udienza cartolare, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
CP_ Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l' ha provveduto al pagamento delle provvidenze richieste in questa sede, seppur in epoca successiva rispetto alla proposizione del ricorso.
Segnatamente, l' ha disposto lo sblocco degli arretrati ed il pagamento degli stessi è CP_1
CP_ avvenuto con il cedolino di marzo 2025 (cfr. produzione .
Ciò premesso, questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come documentalmente provato;
pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione per cui è causa determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
CP_ Quanto alle spese di lite, va rilevato che l' pur a fronte dell'inesatta individuazione della prestazione in seno alla sentenza di accertamento e condanna, si è comunque attivata
CP_ correttamente per la liquidazione della prestazione (cfr. produzione .
In considerazione di ciò, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese.
Aversa, 26.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 25.3.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. PREVIDENZA nr. 12576/2024
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Michele Maresca, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto con la quale elettivamente domicilia CP_1
come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: revocazione della sentenza
CONCLUSIONI: come in atti note per la trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, chiedeva a questo giudice la revocazione della sentenza n. 4350/2024 pronunciata tra le medesime parti in causa nel giudizio recante rg. 16259/2023, con la quale l' era stato condannato al pagamento CP_1 in favore del ricorrente dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati in suo favore dal
19.08.2018, oltre interessi.
Deduceva parte ricorrente la sussistenza del presupposto di cui all'art. 395 n. 4 cpc per essere stata la sentenza il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
segnatamente l'errore di percezione posto in essere dal giudicante veniva ravvisato nel fatto che il indicava la data di decorrenza della prestazione del 19.09.2018 in luogo di quella corretta del
01.01.2023, e, soprattutto, condannava la resistente al pagamento della prestazione dell'indennità di accompagnamento in luogo di quelle correte della pensione di inabilità civile e della relativa maggiorazione sociale.
Parte resistente si costituiva e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che, pur a fronte dell'errata indicazione della prestazione e della decorrenza, l'Istituto aveva provveduto alla liquidazione della provvidenza anelata dal ricorrente. Alla presente udienza cartolare, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
CP_ Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l' ha provveduto al pagamento delle provvidenze richieste in questa sede, seppur in epoca successiva rispetto alla proposizione del ricorso.
Segnatamente, l' ha disposto lo sblocco degli arretrati ed il pagamento degli stessi è CP_1
CP_ avvenuto con il cedolino di marzo 2025 (cfr. produzione .
Ciò premesso, questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come documentalmente provato;
pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione per cui è causa determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
CP_ Quanto alle spese di lite, va rilevato che l' pur a fronte dell'inesatta individuazione della prestazione in seno alla sentenza di accertamento e condanna, si è comunque attivata
CP_ correttamente per la liquidazione della prestazione (cfr. produzione .
In considerazione di ciò, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensate le spese.
Aversa, 26.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)