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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 15.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4697 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2022 del Tribunale di Torre Annunziata
TRA
nato il giorno 15/07/1987 in VICO EQUENSE ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato CodiceFiscale_1 in atti versato, dagli avv.ti Renato D'ISA e Umberto DAVIDE, presso lo studio dei quali resta elettivamente domiciliato, in SORRENTO alla via Padre Reginaldo Giuliani, n. 24
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 90/2014, all'indirizzo di PEC dell'avv. Federico GALASSI SCONOCHIA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
in persona dei legali rappresentanti p.t. Controparte_2 elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via San Tommaso D'Aquino, n. 15, presso lo studio dell'avv. Luigi TUCCILLO che la rappresenta difende giusta procura notarile trasmessa con la memoria di costituzione TERZA CHIAMATA in CAUSA
1 OGGETTO: riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso depositato il giorno 01/09/2022 il sig. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA per ottenere, nel contraddittorio con la società legittimata a resistere all'azione, il risarcimento del danno “differenziale” non coperto dall'assicurazione derivato dall'infortunio sul lavoro occorsogli il CP_3 giorno 13/07/2018. L'infortunio sarebbe avvenuto mentre effettuava operazioni di carico e scarico delle reti paramassi alloggiate sul Camion fermo nel cantiere>, reti sulle quali era salito per agganciare i cavi alle> stesse al fine di consentire alla di scaricarle>, e si sarebbe concretizzato nella caduta, a causa della perdita di equilibrio, da un'altezza di circa 3-4 m al suolo. Dal sinistro derivavano lesioni consistite in “Frattura Pluriframmentaria di L2, Frattura Aposi Trav. Sin. L3, Frattura dell'Atraglio a Sin.”, per la gravità delle quali veniva sottoposto ad intervento chirurgico. La dinamica del sinistro resta, nell'assunto di parte attrice, eziologicamente collegata alla, e normativamente perimetrata nella, violazione del principio -generale- di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore fissato sub art. 2087 c.c. In particolare, la prospettazione dell'istante ruota intorno al mancato rispetto, ad opera dell'Azienda datrice, delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, alla mancata predisposizione di presidi di sicurezza idonei ad evitare l'impatto al suolo nel caso di caduta e, in ogni caso, alla mancata attività di vigilanza durante le fasi lavorative sui comportamenti del dipendente. Muovendo da tali premesse, parte ricorrente, ritenuta fondata la pretesa e rammentato che l' le aveva riconosciuto una rendita con grado di CP_3 menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 25% della totale, veicolava alla Sezione Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni residuali rispetto a quelli già riconosciuti dall' e, precisamente, del danno biologico - CP_3 permanente- differenziale, del danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale, conteggiata per 180 giorni complessivi, e del danno
2 morale, con richiesta di personalizzazione. Per un totale indicato in euro 89.974,63, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva “ che chiedeva Controparte_1 rigettarsi la domanda attorea per infondatezza della stessa. All'udienza di prima comparizione, parte convenuta veniva autorizzata dal Giudice alla chiamata in causa della “
[...]
, a titolo di manleva. Controparte_5
Si costituiva ritualmente, quindi, anche detta società che, deducendo la mancanza di responsabilità della Controparte_1 valorizzava, in buona sostanza, la asserita infondatezza nel merito della domanda attorea. La causa veniva istruita, oltre che su base documentale, con la escussione dei testi preventivamente ammessi dal Giudice e con l'espletamento di C.T.U. medico/legale. Disposti plurimi rinvii per l'escussione dei testi e depositata la relazione peritale, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 15.05.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = =
(2)
Va preliminarmente segnalata la perimetrazione della domanda attorea che, in maniera del tutto intellegibile, rimanda al c.d. danno differenziale “personalizzato”, comprensivo del danno biologico permanente, del danno biologico temporaneo e del danno morale.
Nel merito osserva il Tribunale che il ricorso, alla luce delle risultanze processuali scrutinabili, si palesa fondato nei limiti di cui alla seguente progressione motivazionale. Che, per evidenti ragioni “sistematiche”, deve muovere dalla ricostruzione del fatto posto a fondamento delle rivendicazioni attoree. Dunque.
Allega il ricorrente di essere stato dipendente della “
[...]
, in qualità di operaio con mansioni di rocciatore, dal Controparte_1
02.01.2018 al 04.07.2019, epoca in cui è stato licenziato per sopraggiunta inabilità alle mansioni a causa dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 13.07.2018. In particolare, il 13 luglio 2018 -continua l'esposizione in fatto dell'istante- al dipendente veniva ordinato di effettuare le operazioni di carico e scarico, delle reti paramassi alloggiate sul Camion fermo nel cantiere>, e, in ossequio all'ordine ricevuto, saliva, passando attraverso la sponda e la
3 parte superiore del Camion, sulle reti paramassi ivi alloggiate e procedeva ad agganciare i cavi alle reti al fine di consentire alla di scaricarle>. Se non che, durante lo svolgimento di tali compiti, l' perdeva Pt_1
l'equilibrio, e cadeva da un'altezza di circa 3-4 m al suolo>, riportando lesioni consistite in “Frattura Pluriframmentaria di L2, Frattura Aposi Trav. Sin. L3, Frattura dell'Atraglio a Sin.”, per la gravità delle quali veniva sottoposto ad intervento chirurgico e a successive terapie. L'infortunio -conclude il ricorrente- deve essere ascritto a responsabilità esclusiva dell'Azienda datrice per violazione della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in quanto l'istante non era stato dotato dei dispositivi di sicurezza, nel caso specifico di imbracature e di cordoni per evitare l'impatto al suolo sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi>.
Obietta(va) ex adverso la s.r.l. resistente non essere l'evento infortunistico addebitabile a nessuna mancanza aziendale in quanto l' era stato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale Pt_1 prescritti dalla legge e, comunque, era stata adottata ogni e più opportuna misura di prevenzione idonea a tutelare i lavoratori dai rischi specifici prevalenti individuati nel cantiere. Deduce(va), inoltre, che le operazioni di carico e scarico svolte dal ricorrente, essendo state eseguite ad una altezza da terra inferiore ad 1 metro, non potevano essere classificate “lavoro in quota” e, quindi, non necessitavano che l'operaio addetto all'aggancio delle funi indossasse una imbracatura o cordoni di ancoraggio. Nel dettaglio.
… l'autocarro con le reti paramassi, fermo nel cantiere per cui è causa, aveva un piano di carico avente altezza (h sponda aperta = 93 cm / h sponda chiusa = 131 cm); la prova di tali misure è offerta dalle rappresentazioni fotografiche che [hanno] ritratto il suddetto mezzo con appoggiato il metro (cfr. fotografie doc.ti 2- 7), nonché dalla scheda tecnica della Madre Pt_2 del veicolo Ford Transit, relativo libretto di circolazione e visura PRA
… tale documentazione tecnica riporta, difatti, che l'altezza del telaio-chassis del predetto mezzo sia ricompresa in una forbice che varia da 760 e 712 mm (misure da intendersi riferite, rispettivamente, alla condizione di veicolo “a pieno carico”, ovvero, scarico
… Appurato tale dato oggettivo, ne consegue che l'operazione di scarico delle reti paramassi in questione non è - e pertanto, non può – classificarsi “lavoro in quota”, siccome al contrario, il Sig. vorrebbe persuadere il Pt_1
Giudice di ritenere.
…
4 Operata siffatta, corretta, ricostruzione dei fatti, si deve, altresì, evidenziare che nel caso di specie, l'altezza del piano di carico dell'autocarro de quo, si trovasse ad una altezza, addirittura inferiore, rispetto a quella come sopra riportata e documentata da posto che il Parte_3 mezzo era a pieno carico ed il peso del rotolo delle reti paramassi presenti nel cassone era pari a 200 kg
… di conseguenza, si deve affermare che il Sig. , essendo le sponde del Pt_1 veicolo aperte, sia caduto da una altezza inferiore non solo a 2 metri, ma, al di sotto di 1 metro. Peraltro, trattandosi di movimentazione di reti (scarico), effettuata tramite Grù (circostanza pacifica, giacché dedotta in primis dal ricorrente) e non già
- giova ribadire- “lavoro in quota”, la suddetta attività non necessitava che l'operaio addetto all'aggancio delle funi indossasse alcuna imbracatura e/o cordoni di ancoraggio.>. (3) Ciò posto, va rilevato che il complesso delle risultanze di causa sconfessa la ricostruzione dei fatti prospettata dall' Pt_4
Ed invero, il teste dipendente della “ Tes_1 [...]
all'epoca del sinistro, all'udienza del 23.05.2024 ha Parte_3 dichiarato. <ero presente il giorno dell patito dal mio collega . non pt_1 ricordo con precisione quando avvenne che faceva caldo e quindi presumibilmente era estate. fatto si verific bene dove. capit di mattina. erano presenti anche altri due colleghi cui tuttavia i nomi. l trovava sul camion trasportava le reti da usare per la messa in sicurezza. io ero sua compagnia. trattava un abbastanza alto furgoncino piccolo. ed intento ad agganciare al gancio della gru attraverso rotoli venivano depositati a terra o comunque dove servivano. certo punto ho sentito forte rumore causato dai mi sono voltato visto cadere camion. so calcolare quale altezza. fermo mentre operava lavorava rotoli. invece sganciare depositava. caduto aveva casco protettivo guanti nonch gli scarponi antiscivolo.>
… L' non riusciva nemmeno a parlare;
si lamentava solo per il dolore. Pt_1
5 Le reti da agganciare sono molto grandi. Ogni rotolo si erge in altezza per circa tre metri. Sono a superficie liscia. Per agganciare il rotolo alla gru, l'addetto deve necessariamente salire sopra di esso. I rotoli vengono sistemati sul camion in orizzontale, l'uno sull'altro. L'addetto all'aggancio deve guadagnare la cima di questa piramide per svolgere i suoi compiti. La profondità, la base cioè di ciascun rotolo è di circa 80 centimetri. Quando ho visto l' prima della caduta, si trovava sui rotoli e Pt_1 precisamente sul secondo livello della loro sistemazione verticale.> Dunque.
Il teste ha compiutamente descritto il contesto lavorativo Tes_1 entro cui è maturato l'incidente del 13 luglio 2018, confermando la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente. In particolare, dalla deposizione resa si evince:
- che nel giorno del sinistro, i rotoli delle reti paramassi da scaricare nel cantiere erano sistemati sul cassone posteriore dell'autocarro, disposti l'uno sopra l'altro fino a formare una specie piramidale;
- che per espletare le operazioni di scarico dei rotoli dall'autocarro, era richiesto che un operaio salisse sulla superficie del rotolo e vi attaccasse il gancio della gru, al fine di consentire a quest'ultima di scaricarlo;
- che al momento del sinistro, l' , in qualità di soggetto preposto Pt_1 all'aggancio dei rotoli, si trovava sulla superficie di un rotolo situato al secondo livello della loro sistemazione verticale;
- che la base di ciascun rotolo aveva un diametro di circa 80 cm.
Quanto, invece, alla deposizione resa dal teste Testimone_2 anch'egli dipendente della “ , va Parte_3 evidenziato essere la stessa quasi del tutto neutra giacché, sebbene presente nel cantiere il giorno 13 luglio 2018, il propalante era distante dal luogo del sinistro e nulla ha potuto riferire in ordine alle dinamiche dello stesso. Io ero presente sul cantiere di lavoro quando il collega si infortunò; mi trovavo ad una certa distanza ed ero intento a prendere delle misure. Non posso riferire sulla dinamica dell'infortunio. L'ESPOSITO non so cosa stesse facendo al momento dell'infortunio. Ad un certo punto, mi sono girato verso di lui e mi sono accorto che stava a terra e si lamentava per dolori alla schiena. Io mi trovavo ad una certa distanza, forse 50 metri.
… non ricordo a cosa fosse intento l in quel momento. È passato Pt_1 molto tempo da allora.>
L'unico passaggio dichiarativo su cui mette conto di soffermarsi è quello secondo cui il giorno del sinistro l'automezzo aziendale non era
“carico”. Ora, non è ben chiaro il significato da attribuire a detta espressione.
6 Certamente essa non “dice” che l'autoveicolo era vuoto e che non trasportava nulla atteso che la contraria circostanza di fatto resta desumibile da tutte le emergenze processuali. A cominciare da quella della dinamica degli accadimenti che fotografa una caduta durante la fase lavorativa occorsa ad un dipendente le cui mansioni consistevano proprio nello scarico del materiale sistemato sul furgone, mediante aggancio dello stesso ad una gru. Del resto, la scheda “report” predisposta dall'Azienda (cfr. infra) è incompatibile con la tesi del furgone vuoto. Tanto da indurre la s.r.l. resistente a basare le sue difese su una premessa antitetica rispetto alla tesi del furgone vuoto.
In definitiva, considerato che, come documentalmente dimostrato dalla società convenuta, l'altezza del piano di carico dell'automezzo oscilla tra i 93 cm (sponda aperta) e i 131 cm (sponda chiusa), e che, come dichiarato dal teste , il dipendente , al momento della Tes_1 Pt_1 caduta, era intento a lavorare sulla superficie di un rotolo a sua volta disposto su di un primo livello di rotoli, deve ritenersi che il ricorrente, nel momento del sinistro, sia effettivamente caduto da un'altezza che oscilla tra i due e i tre metri dal suolo. La dinamica del sinistro descritta dal teste trova altresì Tes_1 riscontro nella ricostruzione contenuta nella “Scheda di report – Gestione Incidenti/Infortuni” versata in atti dalla terza chiamata in garanzia che, nella sezione “Dinamica Controparte_2 dell'incidente”, reca testualmente: “mentre stava scaricando del materiale dal cassone dell'autocarro, si è sbilanciato cadendo a terra sulla schiena. L'infortunato è il sig. ”. Parte_1
Senza tralasciare, infine, che il C.T.U. incaricato nel presente giudizio, dott. nel valutare il complesso delle lesioni Persona_1 patite dal ricorrente a seguito della caduta, ha ritenuto lo stesso sicuramente compatibile con un trauma da caduta da un'altezza di circa 2-3 metri dal suolo.>
Pertanto, alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, deve ritenersi che l' , durante l'espletamento delle operazioni di Pt_1 scarico dei rotoli delle reti paramassi sistemate sull'autocarro fermo nel cantiere, scivolò e, privo di imbracatura, cadde da un'altezza di circa 2/3 metri dal suolo.
Solo a margine mette conto di segnalare la non condivisibilità dei sospetti adombrati dalla parte resistente sull'attendibilità della deposizione resa dal teste . Tes_1
Le … difficoltà che hanno caratterizzato l'ottenimento della sua presenza in aula non interferiscono per niente con la genuinità delle dichiarazioni rese, controllabile, per come verificato, anche ab externo. Né i risultati dell'istruttoria orale patiscono ricadute di alcun genere dalla ulteriore obiezione delle società convenute secondo cui il Giudice non
7 avrebbe ammesso e nemmeno espressamente rigettato la sollecitata prova contraria con testi propri della parte resistente. Si osserva al riguardo che trattasi di diniego chiaramente desumibile dal testo dell'apposita ordinanza pubblicata l'11 aprile 2023, laddove il diritto alla prova contraria in quanto tale resta garantito dalle dinamiche dell'attività istruttoria in concreto espletata. Sulle quali non residuano obiezioni di sorta.
(4)
Accertata la dinamica del sinistro occorso all'istante, deve verificarsi la sussistenza di eventuali profili di responsabilità della società datrice di lavoro. Sul punto, occorre richiamare l'arresto ermeneutico in tema di responsabilità datoriale desunta dal disposto di cui all'art. 2087 c.c. In sintesi:
▪ trattasi di responsabilità di natura contrattuale, la cui esposizione risarcitoria è a prescrizione decennale (così, ex plurimis: Cass. sez. Lav. 11.09.2007, n.19022; Cass. sez. Lav. 17.02.2009, n.3788);
▪ il relativo accertamento passa per l'onere dimostrativo, incombente sul lavoratore che lamenti il danno conseguente all'attività svolta, inerente l'esistenza del danno, la nocività, in senso lato, dell'ambiente di lavoro, il nesso tra l'uno e l'altro elemento;
▪ grava, invece, sul datore, una volta che il dipendente abbia assolto ai propri doveri probatori, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dello stesso;
(così, ex multis: Cass. sez. Lav. n.3788/09, già citata;
Cass. sez. Lav. 24.07.2006, n.1688; Cass. n.27669/2017);
▪ la connessa responsabilità datoriale non è esclusa dalla inesistenza di una norma specifica di cautela dovendo rinvenirsi nell'art. 2087 c.c. una funzione integratrice del sistema posto a presidio della sicurezza sul lavoro, funzione peraltro resa “ragionevole” dalla necessità di arginare gli effetti della continua evoluzione delle tecnologie che rischierebbe di lasciare spazi mansionali non coperti da adeguata, specifica tutela (cfr.: Cass. pen. sez. IV, 03.10.2007, n.44791);
▪ il presidio normativo non evoca una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore, ma serve a sanzionare la omessa predisposizione, da parte di questi, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del dipendente nel
8 luogo di lavoro (così, ex plurimis: Cass. civ., sez. Lav., 11/02/2020, n. 3282; Cass. sez. Lav. 14.01.2005, n.644);
▪ ex adverso, la condotta del lavoratore può comportare l'esonero totale da responsabilità del datore solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, oppure della atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento lesivo;
al cospetto, invece, di un comportamento imprudente del lavoratore che non si connoti dei caratteri appena evocati residua il concetto di concausalità con conseguente riduzione proporzionale della responsabilità datoriale (cfr., ex plurimis: Cass. 17.04.2004, n.7328; Cass. 20.08.2003, n.12253; Cass. sez. Lav. 14.02.2005, n.2930).
Nel caso di specie, le cautele a carico del datore sarebbero dovute consistere nell'adozione di misure di protezione idonee a garantire l' dal pericolo di caduta al suolo, quali l'utilizzo di una Pt_1 imbracatura di sicurezza o la predisposizione di ponteggi o similari, nonché nell'attenta attività di vigilanza sullo stesso al fine di verificare l'osservanza di comportamenti prudenti e, quindi, prioritariamente l'uso dei dispositivi di sicurezza, laddove realmente predisposti. Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) adottato nel cantiere, versato in atti dalla società resistente, individuava la “caduta dall'alto” quale rischio specifico prevalente individuato in quel sito lavorativo (Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora con i piedi posti a 2,00 m o più in quota (anche a modesta altezza), in prossimità di aperture nel vuoto, in prossimità di scavi o durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticale>), prevedendo per i lavoratori esposti a tale rischio l'adozione di sistemi anticaduta con imbracatura. Invece, l'istruttoria compiuta ha messo in luce carenze circa l'adozione di adeguate misure di protezione idonee a preservare l'integrità psico-fisica del ricorrente atteso che, come chiarito dal teste , L' Tes_1 Pt_1 quando è caduto aveva il casco protettivo ed i guanti, nonché gli scarponi antiscivolo>, ma non disponeva di dispositivi di protezione idonei ad evitare l'impatto al suolo in caso di caduta. Dalle testimonianze raccolte in corso di causa si evince, altresì, che al momento della caduta, non vi fosse alcuna vigilanza dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di scarico delle reti. In particolare, il teste ha riferito che Il nostro capo-squadra era il Tes_1 sig. Tuttavia non mi ricordo se quando avvenne Testimone_2
l'infortunio l era presente. Mi spiego meglio. Quel giorno era Tes_2
9 sicuramente con noi, ma non ricordo se si trovava nelle immediate adiacenze del posto in cui si verificò l'infortunio>. Circostanza, quest'ultima, confermata dal medesimo Testimone_2 qualificatosi proprio come preposto/capocantiere nella “Scheda di report – Gestione Incidenti/Infortuni”, il quale ha dichiarato Io mi trovavo ad una certa distanza, forse 50 metri>.
Deve, a questo punto, segnalarsi che mentre sono processualmente certi i dati inerenti la mancata vigilanza ad opera del capo-squadra e il mancato utilizzo, ad opera del lavoratore, della necessaria imbracatura, resta non definita in maniera chiara l'eventuale disponibilità della stessa il giorno del sinistro. In realtà l'Azienda datrice, almeno al momento della costituzione in giudizio, sembra oscillare fra la non necessità dell'uso dell'imbracatura, associata ad una caduta da altezza inferiore a quelle prevista per la predisposizione di tale dispositivo di sicurezza, e la prova positiva desumibile dal verbale di consegna controfirmato dal dipendente.
In realtà lo scenario dimostrativo è più ampio. Il supporto cartolare non attesta, evidentemente, che quel giorno l'imbracatura fosse realmente in dotazione all' . Pt_1
Della sua presenza parla l' la cui deposizione, tuttavia, non è Tes_2 affatto tranquillante per essere la stessa contrastata in maniera evidente finanche dalla prospettazione difensiva dell'Azienda datrice. A ciò aggiungasi che le dichiarazioni del teste sono, almeno in parte qua,
“interessate” ricadendo su di lui la responsabilità del controllo sulle lavorazioni e sull'uso dei dispositivi di sicurezza, responsabilità che gli avrebbe imposto non solo l'ordine di utilizzare l'imbracatura quanto, ancora prima, di accertarsi della sua effettiva disponibilità. Resta, allora, la deposizione del dalla quale si ricava che Tes_1 sicuramente l'odierno ricorrente operava senza imbracatura da un'altezza che, invece, ne avrebbe imposto l'uso. Senza alcuna sorveglianza da parte del capo-cantiere, come confermato da quest'ultimo. La prova che quel determinato dispositivo di sicurezza fosse realmente disponibile al momento del sinistro avrebbe dovuto fornirla la CP_1 convenuta, ma lo scenario dimostrativo non autorizza la conclusione del raggiungimento della stessa. (5)
Quanto alla cornice ermeneutica di -ulteriore- riferimento va segnalato l'arresto della Suprema Corte a tenore del quale “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta
10 di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.” (Cass. Sez. Lav., ordin. 28/12/2022, n. 37883; tra le altre, inoltre: Cass. n. 3763/2021, Cass. n. 798/2017; Cass. n. 22818/2009, Cass. n. 19494//2009). Orbene, il ricorrente, al momento del sinistro, stava svolgendo una attività ordinaria, con ciò dovendosi escludere quel "rischio eccentrico" che elide la responsabilità del garante soltanto allorquando "questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante" (Cass. pen., sez. IV, sent. n. 27871/2019). Il lavoratore si è infortunato mentre stava svolgendo la mansione lavorativa demandatagli: egli non ha attivato un rischio eccentrico, rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia, ma, semmai, il rischio tipico di quella sfera. Rischio affrontato senza i necessari, e pre- individuati, dispositivi di sicurezza e senza alcuna attività di vigilanza. Ragione per la quale non può dubitarsi essere stata raggiunta la prova positiva, processualmente apprezzabile, che i danni patiti dal ricorrente sono diretta conseguenza dell'omessa adozione di vigilanza e di misure di protezione del rischio caduta da parte del datore di lavoro. Sembra del tutto evidente che nel caso di specie il ricorrente ha adeguatamente provato sia l'origine del danno lamentato, sia la dinamica degli accadimenti, sia il nesso causale fra infortunio, a chiara matrice lavoristica, e conseguenze patologiche. Va sul punto rimarcato, alla luce delle regole di giudizio desumibili dal citato orientamento giurisprudenziale, che la dinamica dell'infortunio occorso all' rimanda, in via esclusiva ma non per questo meno Pt_1 esaustiva, alla violazione, in sé e per sé considerata, del disposto di cui all'art. 2087 C.C., norma di chiusura del sistema dotata di autonoma rilevanza precettiva in tema di sicurezza e di conseguenti obblighi di cautela preventiva. (6)
Quanto alle conseguenze, trattandosi, all'evidenza, di questioni a valenza marcatamente tecnico-medico-legale lo sforzo di allegazione e prova che grava sull'istante si arresta alla descrizione del fatto e delle sue
11 conseguenze medico-sanitarie e alla conseguente dimostrazione dei relativi scenari storico-fenomenici. Cosa verificatasi nel caso di specie.
L'ulteriore passaggio teso a stabilire la giuridica sussistenza di un rapporto eziologico tecnicamente idoneo a saldare l'accadimento a determinate conseguenze psico-fisiche riconducibili in un ambito medico- legale a sua volta foriero di scenari consequenziali apprezzabili su sponda giuridica non può che essere demandato all'accertamento peritale che costituisce l'unico strumento di verifica giudiziale definitivamente attendibile. La progressione motivazionale di cui si nutre l'elaborato depositato dal dr.
si palesa del tutto condivisibile per la sua coerenza Persona_1 intrinseca e per la continua ed obiettiva sponda tecnica di riferimento. Se ne riportano i passaggi più significativi, muovendo dalla perimetrazione della patologia riscontrata dal C.T.U.: frattura del soma di L1, frattura delle apofisi trasverse di L1 e L2 e frattura dell'astragalo sinistro.
Il periziando, dipendente dell'azienda “ Controparte_1 con la qualifica di “rocciatore”, mentre si trovava su un camion durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, metteva un piede in fallo e cadeva al suolo, procurandosi lesioni al rachide lombare ed al piede sinistro. Le prime consistono in una frattura pluriframmentaria del soma di L1 e nella frattura dell'apofisi trasversa di L1 e L2, fratture amieliche, vale dire senza interessamento delle strutture nervose, in particolare del midollo spinale. Sono state trattate con intervento di stabilizzazione vertebrale da D12 a L2, con discreto risultato clinico-funzionale. All'esame obiettivo è risultata esclusivamente una limitazione dell'escursione del rachide lombare in flessione pari a circa ¼. La lesione al piede è rappresentata invece da una frattura dell'astragalo, un osso che si trova al di sotto dell'estremità distale di tibia e perone e che può fratturarsi in seguito ad una violenta caduta dall'alto. La frattura, composta, non ha avuto bisogno di trattamento chirurgico (necessario invece in caso di fratture scomposte) ed è stata trattata esclusivamente con apparecchio gessato. Le conseguenze disfunzionali risultate all'esame obiettivo sono molto lievi e pressoché esclusivamente di natura algica. Le lesioni in oggetto hanno determinato in primo luogo una Inabilità Temporanea Totale, valutabile in giorni OTTO (il periodo del ricovero in ospedale), quindi un periodo di Inabilità Temporanea Parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50%, pari a giorni CENTOVENTITRE (fino al completamento del trattamento riabilitativo). Alle lesioni descritte sono conseguiti postumi permanenti valutabili nella maniera seguente.
12 Per i postumi delle lesioni fratturative a carico del rachide lombare, in mancanza di riferimenti utilizzabili nella tabella 03.07.03, si può far riferimento alle Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico, edite sotto l'egida della SIMLA, che, alla voce “Artrodesi dorso-lombare” prevedono il riconoscimento di una percentuale di danno biologico del 15% ed alla voce “Artrodesi di 2-4 corpi vertebrali” (lombari), una percentuale di danno biologico del 12-20%. Considerate le caratteristiche del caso in esame (con coinvolgimento nella artrodesi di 3 corpi vertebrali e presenza di una rigidità in flessione seppur modesta), appare equo riconoscere una percentuale di danno pari al 18%, tenuto conto anche delle apprezzabili conseguenze dei postumi sulla capacità lavorativa del soggetto. Quanto alla frattura dell'astragalo, le Linee Guida sopra riportate prevedono, alla voce “Esiti di frattura dell'astragalo con dolore e limitazione funzionale di grado moderato”, una percentuale di danno biologico pari al 6-8%. Tenuto conto di quanto argomentato in precedenza circa le conseguenze dei postumi (anche quelli della frattura dell'astragalo) sulla capacità di lavoro del soggetto, appare congruo, in presenza della accreditabile sintomatologia algica e pur in assenza di limitazioni funzionali obiettivabili a carico del collo piede, il riconoscimento di una percentuale di danno pari al 7%. Complessivamente, pertanto, il danno biologico conseguito all'infortunio sul lavoro in esame può ritenersi pari al 25%. Il grado di sofferenza fisica scaturito dalle conseguenze dell'infortunio, quale deducibile in astratto dal tipo di lesioni e in concreto dalla terapia antidolorifica documentata in atti, può essere definito lieve-medio. Il soggetto ha lamentato nei primi giorni un intenso dolore, trattato sia con paracetamolo (Tachipirina) che con ketorolac (Toradol) ed ovviamente con pompa elastomerica nel giorno dell'intervento ed in quelli immediatamente successivi. All'atto delle dimissioni dall'ospedale gli è stata prescritta unicamente Tachipirina 1000 al bisogno, ma nulla risulta circa il suo effettivo impiego.>
(7) Muovendo da argomentazioni prive di qualsivoglia fondamento parte resistente ha messo in dubbio, con le note sostitutive del febbraio 2025, l'accertamento ad opera del C.T.U. del nesso di causa fra lesioni denunciate dall' e l'evento infortunistico. Pt_1
L'incipit della sezione conclusionale dell'elaborato dovrebbe, di per sé, ritenersi dirimente in una prospettiva lessicale a derivazione giuridica. Il periziando, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 13.07.18, ha subito una frattura del soma di L1, una frattura delle apofisi trasverse di L1 e L2 ed una frattura dell'astragalo sinistro.>
13 In ogni caso, il dr. su sollecitazione dell'Istruttore, ha anche CP_6 esplicitato la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro.
<… lo scrivente conferma che il prodursi delle lesioni descritte nella relazione di C.T.U. in oggetto è sicuramente compatibile con un trauma da caduta da un'altezza di circa 2-3 metri dal suolo>. Precisazione quest'ultima a sua volta ad evidenza solare nella piana lettura dell'elaborato. Non è pertanto seriamente discutibile l'accertamento del collegamento eziologico in un dinamismo causativo a sua volta del tutto compatibile. (8)
Per quel che concerne la perimetrazione “qualitativa” della pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente nei confronti della s.r.l. va evidenziato che il danno posto a fondamento della stessa è, per come anticipato, quello “differenziale”, dall'istante articolato secondo parametri di riferimento ben precisi (cfr. infra) agganciati ad allegazioni idonee a dare contezza dell'iniziativa attorea in termini -appunto- “differenziali”. A venire in emersione è quella parte del risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo -da conteggiarsi nella sua astratta CP_3 proiezione temporale a prescindere dal riscosso effettivo- e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto costituisca reato perseguibile di ufficio. Trattasi di danno che pur restando in qualche modo collegato a quello già considerato dall'assicurazione obbligatoria, in ragione del carattere indennitario dell'intervento dell'Istituto assicuratore può presentare, e generalmente presenta, differenze di valori monetari rispetto al danno civilistico, sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in confronto al diritto comune (dove il grado di invalidità CP_3 permanente viene determinato con criteri non imposti dalla Legge ma elaborati dalla scienza medico-legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità. (Cfr. Cass. Sez. Lav., 10 aprile 2017, n.9166). Peraltro, resta azionabile dal lavoratore nei confronti dell'Azienda anche il risarcimento del danno che esula ab origine dalla copertura assicurativa (definito danno “complementare” o “differenziale qualitativo”) CP_3 come il biologico temporaneo, il biologico in franchigia (fino al 5%), il patrimoniale in franchigia (fino al 15%), la personalizzazione o ricadute soggettive del danno biologico. (Cfr. Cass. Sez. Lav., 2 marzo 2018, n.4972.)
Nel caso di specie va prioritariamente segnalato che non residuano dubbi di sorta sulla configurabilità del reato di lesioni personali colpose gravi (= guarite in 131 giorni), aggravate dalla violazione di normativa antinfortunistica, la cui riconducibilità astratta ai “preposti” dell'Azienda datrice non è seriamente discutibile in un contesto di analisi che si arresta
14 ai profili, necessari e sufficienti, della ipotizzabilità, anche soggettiva, di una determinata fattispecie di reato perseguibile di ufficio.
Quanto, nel dettaglio, ai criteri di calcolo l'arresto giurisprudenziale fissato dalla Corte Regolatrice può essere sintetizzato richiamando i passaggi salienti di Cass. Sez. Lav. 14 ottobre 2016, n.20807.
<la questione stata gi esaminata da questa corte in riferimento alla>
materia della infortunistica stradale (Cass., 3^ sezione civile sentenza nr. 13222/2015) con la affermazione del principio di diritto, cui va data in questa sede continuità, secondo cui per calcolare il c.d. "danno biologico differenziale" dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma CP_3 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico.> (9)
Il ricorrente ha predisposto i propri conteggi sostenendone la intrinseca compatibilità con le risultanze peritali, di cui si è già data contezza, valorizzando anche l'applicazione delle tabelle del 2024. Ha, quindi, rivendicato, in disparte l'evidente errore riassuntivo finale riferito alle tabelle del 2024, a suo danno, da ritenersi meramente trascrittivo: E. 78.577,00 per danno biologico permanente differenziale;
E. 38.412,00 per danno morale, o da incremento di sofferenza;
E. 31.185,00 a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente;
E. 1.384,00 per danno da inabilità temporanea totale;
E. 10.639,50 per danno da inabilità temporanea parziale. Tutto ciò muovendo dalla premessa che la quota indennitaria da sottrarre perché erogata dall' a causale danno biologico in senso stretto, CP_3 per il periodo agosto 2018-febbraio 2025 è pari ad E. 15.111,18.
Parte resistente prioritariamente obietta che l'importo originariamente rivendicato era minore e che manca l'ufficialità della rendita da prendere a modello per la necessaria detrazione inerente CP_3 il danno biologico differenziale.
I due rilievi non sono condivisibili. Le rivendicazioni originarie premiavano le tabelle “milanesi” del 2021, essendo il ricorso stato depositato il giorno 1 settembre 2022. Per principio giuridico-ermeneutico ormai sedimentatosi il calcolo inerente la quantificazione del danno deve privilegiare le tabelle vigenti al momento della decisione (cfr. ex multis: Cass. n.11152/2015; Cass. n.19229/2022). Correttamente, quindi, l'istante ha predisposto nuovi conteggi sulla base delle tabelle “milanesi” del 2024, valorizzando in detrazione, peraltro, la sola quota della rendita omologa al danno biologico in questione. CP_3
Da altra prospettiva deve segnalarsi, sulla base dell'iter argomentativo esternato con le ordinanze istruttorie del 12 luglio 2024 e 11
15 marzo 2025, alle quali si rimanda in estensione, che il supporto documentale in atti versato, pienamente utilizzabile per le ragioni sostanziali e formali già in dette ordinanze esplicitate, illustra in maniera esaustiva il metodo, o se si preferisce il criterio di calcolo attoreo concernente il “percepito” da rendita , lasciando sul campo il solo CP_3 problema degli importi-base, che tuttavia non sono stati contestati. Ragione per la quale deve ritenersi che la somma individuata dal ricorrente per la quota di danno puramente biologico liquidato mensilmente a titolo di rendita è pari ad E. 225,54.
Evidentemente, questa conclusione non implica affatto l'esattezza definitiva dei conteggi finali attorei né tanto meno l'acritica accettazione da parte del Giudice degli stessi. (10)
L' ha individuato, per il danno biologico permanente, al Pt_1
25% come da responso peritale, l'importo risarcitorio di E. 93.688,00, all'uopo planando sulle tabelle “milanesi” del 2024. Ha, quindi, evocato la voce danno morale o da “incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%)”, salvo poi ad aggiungere la singola ed autonoma voce del danno personalizzato. E' abbastanza evidente la singolare duplicazione di una stessa voce di danno, presa in considerazione prima quale danno morale e successivamente quale “addizionale” per la personalizzazione del danno biologico. All'uopo allega l'istante. Per ciò che attiene all'incremento da sofferenza, corrispondente al danno morale, non vi è dubbio che lo stesso vada riconosciuto e liquidato e ciò in quanto tale tipo di pregiudizio è da ritenersi esistente in tutti i casi in cui, come quello di specie, si verifichi una determinata lesione a cui, in base alle massime di comune esperienza, corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali. Un criterio logico e presuntivo applicabile al fine di riconoscere l'incremento da sofferenza, è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, tanto maggiore sarà il correlato danno morale. Nel caso di specie, trattandosi di lesioni la cui valutazione è del 25% è facile intuire e quindi presumere che si sia verificato un danno morale e vada quindi corrisposto l'incremento da sofferenza così come quantificato. Per ciò che invece attiene la quantificazione e la liquidazione della seconda di tali voci di danno ovvero la c.d. personalizzazione del danno va evidenziato che le apposite tabelle (All.12 All.13 All.22 All.23) riportano nelle ultime colonna il c.d. l'incremento per sofferenza utilizzabile nell'ipotesi in cui sia riconosciuta dall'adito Giudice anche la richiesta personalizzazione del danno. In particolare ed in merito alla personalizzazione del danno gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private prevedono un aumento
16 percentuale del risarcimento nel caso in cui si siano verificate, come nel caso di specie, circostanze eccezionali e specifiche. Pertanto, nel caso di specie, è possibile operare una variazione in aumento concedendo quindi la chiesta personalizzazione, alla luce delle seguenti e documentate circostanze: - il ricorrente ha subito un ricovero di 7 giorni - il ricorrente si sottoposto ad un intervento chirurgico alquanto invasivo;
- il ricorrente ha patito un'immobilizzazione, attraverso ingessatura, dall'arto inferiore per un periodo di 45 giorni;
- il ricorrente ha patito un decorso post ricovero e post operatorio alquanto ravagliato e faticoso come risulta dalla documentazione medica allegata. Le circostanze sopra evidenziate sono alquanto particolari ed insolite e generalmente non si verificano in casi simili a quello di specie, per tanto, alla luce delle stesse andrà inevitabilmente riconosciuta la richiesta personalizzazione del danno.>
Insomma, resta confermato che nell'approccio attoreo alla liquidazione del danno biologico vengono in emersione dati fattuali variegati valorizzati in due prospettive solo nominativamente diverse. Le coordinate di riferimento, ad avviso del Giudice, nemmeno premiano la percentuale del 41% associata nelle tabelle al ricarico
“soggettivo/personalizzato” del danno biologico. Il responso medico legale si attesta su una sofferenza lieve-media. Le deposizioni raccolte in corso di causa non autorizzano scenari di sofferenza interiore, con ricadute sulla vita di relazione, coerenti con un così elevato punto percentile, pur dovendosi ritenere dimostrato un evidente cambiamento in peggio delle abitudini di vita dell . Pt_1
Consegue che, in una corretta prospettiva di unitaria personalizzazione soggettiva del danno biologico, valorizzabile muovendo dai criteri della sofferenza interiore “aggiuntiva” per il decorso, anche psico/fisico, post- infortunio, del mutamento nelle relazioni interpersonali e nelle abitudini di vita, comunque da analizzarsi con la lente della ancora giovane età dell'infortunato, la percentuale di ricarico non può idealmente superare il 30%. Di qui una posta risarcitoria astratta pari ad E. 93.688,00, equitativamente da ridurre ad E. 93.494,28 + 28.106,4, equitativamente da ridurre ad E. 28.000. Da tale importo va detratta la rendita già corrisposta nella sola quota CP_3 del danno biologico puro. Qui i calcoli attorei sono intrinsecamente errati in ottica algebrica. Muovendo da agosto (compreso) 2018, come allegato dall'interessato, e considerando anche maggio 2025, ultimo mese prima della pubblicazione della presente sentenza, i mesi da conteggiare sono 82 e non 72 come indicato dall'istante. Ragion per cui deve detrarsi la somma di E. 18.494,28 (82x225,54).
17 Ne deriva una posta pari ad E. 75.000,00 alla quale va a sommarsi l'importo di E. 28.000,00 per la personalizzazione soggettiva. Resta, pertanto, rivendicabile a causale danno biologico differenziale l'importo di E. 103.000,00. (11)
Speculari limiti vulnerano i conteggi attorei inerenti il danno da inabilità temporanea assoluta e parziale. Anche in questo caso il ricorrente ha applicato all'importo base giornaliero previsto dalle tabelle “milanesi” del 2024 (= E. 115,00) la personalizzazione massima al 50%. Seguendo i medesimi criteri valorizzati per il danno biologico permanente pare al Giudice corretto attestarsi nuovamente su un ricarico del 30%. Consegue che: per otto giorni di inabilità assoluta si ha un danno liquidabile in E. 1.196,00 (149,5x8); per 123 giorni di inabilità parziale al 50% si ha un danno liquidabile in E. 9.149,25 (74,75x123). Per un totale di E. 10.390,25 a causale danno da inabilità temporanea totale e parziale.
Residua, in conclusione, una esposizione debitoria in capo all'Azienda datrice pari a complessivi E. 113.390,25.
La terza chiamata in causa va condannata a tenere indenne la società
“ delle spese afferenti l'obbligazione Controparte_1 risarcitoria.
Le spese di lite accedono al principio della parziale soccombenza della resistente e della terza chiamata. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sez. Lavoro, in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., nonché in ordine alla domanda di manleva proposta dalla s.r.l. nei confronti di Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto;
18 2) condanna la a corrispondere Controparte_1 al ricorrente, per le causali in motivazioni esplicitate, la somma di euro 113.390,25, oltre accessori come per Legge;
3) condanna a manlevare la s.r.l. dalla Controparte_2 obbligazione risarcitoria così come accertata, quantificata al precedente punto n.2);
4) dichiara le spese di lite compensate fra le parti nella misura del 30% e pone la restante percentuale a carico delle due società convenute, in solido fra loro, per un importo totale di euro 6.850,00, comprensivo delle sollecitate maggiorazioni, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
5) condanna le società resistenti, in solido fra loro, a sostenere in via definitiva le spese consulenziali liquidate come da separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 13/06/2025
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 15.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4697 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2022 del Tribunale di Torre Annunziata
TRA
nato il giorno 15/07/1987 in VICO EQUENSE ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, per mandato CodiceFiscale_1 in atti versato, dagli avv.ti Renato D'ISA e Umberto DAVIDE, presso lo studio dei quali resta elettivamente domiciliato, in SORRENTO alla via Padre Reginaldo Giuliani, n. 24
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 90/2014, all'indirizzo di PEC dell'avv. Federico GALASSI SCONOCHIA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
in persona dei legali rappresentanti p.t. Controparte_2 elettivamente domiciliata in NAPOLI alla via San Tommaso D'Aquino, n. 15, presso lo studio dell'avv. Luigi TUCCILLO che la rappresenta difende giusta procura notarile trasmessa con la memoria di costituzione TERZA CHIAMATA in CAUSA
1 OGGETTO: riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE
(1)
Con ricorso depositato il giorno 01/09/2022 il sig. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA per ottenere, nel contraddittorio con la società legittimata a resistere all'azione, il risarcimento del danno “differenziale” non coperto dall'assicurazione derivato dall'infortunio sul lavoro occorsogli il CP_3 giorno 13/07/2018. L'infortunio sarebbe avvenuto mentre effettuava operazioni di carico e scarico delle reti paramassi alloggiate sul Camion fermo nel cantiere>, reti sulle quali era salito per agganciare i cavi alle> stesse al fine di consentire alla di scaricarle>, e si sarebbe concretizzato nella caduta, a causa della perdita di equilibrio, da un'altezza di circa 3-4 m al suolo. Dal sinistro derivavano lesioni consistite in “Frattura Pluriframmentaria di L2, Frattura Aposi Trav. Sin. L3, Frattura dell'Atraglio a Sin.”, per la gravità delle quali veniva sottoposto ad intervento chirurgico. La dinamica del sinistro resta, nell'assunto di parte attrice, eziologicamente collegata alla, e normativamente perimetrata nella, violazione del principio -generale- di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore fissato sub art. 2087 c.c. In particolare, la prospettazione dell'istante ruota intorno al mancato rispetto, ad opera dell'Azienda datrice, delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, alla mancata predisposizione di presidi di sicurezza idonei ad evitare l'impatto al suolo nel caso di caduta e, in ogni caso, alla mancata attività di vigilanza durante le fasi lavorative sui comportamenti del dipendente. Muovendo da tali premesse, parte ricorrente, ritenuta fondata la pretesa e rammentato che l' le aveva riconosciuto una rendita con grado di CP_3 menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 25% della totale, veicolava alla Sezione Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni residuali rispetto a quelli già riconosciuti dall' e, precisamente, del danno biologico - CP_3 permanente- differenziale, del danno biologico da inabilità temporanea totale e parziale, conteggiata per 180 giorni complessivi, e del danno
2 morale, con richiesta di personalizzazione. Per un totale indicato in euro 89.974,63, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva “ che chiedeva Controparte_1 rigettarsi la domanda attorea per infondatezza della stessa. All'udienza di prima comparizione, parte convenuta veniva autorizzata dal Giudice alla chiamata in causa della “
[...]
, a titolo di manleva. Controparte_5
Si costituiva ritualmente, quindi, anche detta società che, deducendo la mancanza di responsabilità della Controparte_1 valorizzava, in buona sostanza, la asserita infondatezza nel merito della domanda attorea. La causa veniva istruita, oltre che su base documentale, con la escussione dei testi preventivamente ammessi dal Giudice e con l'espletamento di C.T.U. medico/legale. Disposti plurimi rinvii per l'escussione dei testi e depositata la relazione peritale, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 15.05.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = =
(2)
Va preliminarmente segnalata la perimetrazione della domanda attorea che, in maniera del tutto intellegibile, rimanda al c.d. danno differenziale “personalizzato”, comprensivo del danno biologico permanente, del danno biologico temporaneo e del danno morale.
Nel merito osserva il Tribunale che il ricorso, alla luce delle risultanze processuali scrutinabili, si palesa fondato nei limiti di cui alla seguente progressione motivazionale. Che, per evidenti ragioni “sistematiche”, deve muovere dalla ricostruzione del fatto posto a fondamento delle rivendicazioni attoree. Dunque.
Allega il ricorrente di essere stato dipendente della “
[...]
, in qualità di operaio con mansioni di rocciatore, dal Controparte_1
02.01.2018 al 04.07.2019, epoca in cui è stato licenziato per sopraggiunta inabilità alle mansioni a causa dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 13.07.2018. In particolare, il 13 luglio 2018 -continua l'esposizione in fatto dell'istante- al dipendente veniva ordinato di effettuare le operazioni di carico e scarico, delle reti paramassi alloggiate sul Camion fermo nel cantiere>, e, in ossequio all'ordine ricevuto, saliva, passando attraverso la sponda e la
3 parte superiore del Camion, sulle reti paramassi ivi alloggiate e procedeva ad agganciare i cavi alle reti al fine di consentire alla di scaricarle>. Se non che, durante lo svolgimento di tali compiti, l' perdeva Pt_1
l'equilibrio, e cadeva da un'altezza di circa 3-4 m al suolo>, riportando lesioni consistite in “Frattura Pluriframmentaria di L2, Frattura Aposi Trav. Sin. L3, Frattura dell'Atraglio a Sin.”, per la gravità delle quali veniva sottoposto ad intervento chirurgico e a successive terapie. L'infortunio -conclude il ricorrente- deve essere ascritto a responsabilità esclusiva dell'Azienda datrice per violazione della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in quanto l'istante non era stato dotato dei dispositivi di sicurezza, nel caso specifico di imbracature e di cordoni per evitare l'impatto al suolo sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi>.
Obietta(va) ex adverso la s.r.l. resistente non essere l'evento infortunistico addebitabile a nessuna mancanza aziendale in quanto l' era stato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale Pt_1 prescritti dalla legge e, comunque, era stata adottata ogni e più opportuna misura di prevenzione idonea a tutelare i lavoratori dai rischi specifici prevalenti individuati nel cantiere. Deduce(va), inoltre, che le operazioni di carico e scarico svolte dal ricorrente, essendo state eseguite ad una altezza da terra inferiore ad 1 metro, non potevano essere classificate “lavoro in quota” e, quindi, non necessitavano che l'operaio addetto all'aggancio delle funi indossasse una imbracatura o cordoni di ancoraggio. Nel dettaglio.
… l'autocarro con le reti paramassi, fermo nel cantiere per cui è causa, aveva un piano di carico avente altezza (h sponda aperta = 93 cm / h sponda chiusa = 131 cm); la prova di tali misure è offerta dalle rappresentazioni fotografiche che [hanno] ritratto il suddetto mezzo con appoggiato il metro (cfr. fotografie doc.ti 2- 7), nonché dalla scheda tecnica della Madre Pt_2 del veicolo Ford Transit, relativo libretto di circolazione e visura PRA
… tale documentazione tecnica riporta, difatti, che l'altezza del telaio-chassis del predetto mezzo sia ricompresa in una forbice che varia da 760 e 712 mm (misure da intendersi riferite, rispettivamente, alla condizione di veicolo “a pieno carico”, ovvero, scarico
… Appurato tale dato oggettivo, ne consegue che l'operazione di scarico delle reti paramassi in questione non è - e pertanto, non può – classificarsi “lavoro in quota”, siccome al contrario, il Sig. vorrebbe persuadere il Pt_1
Giudice di ritenere.
…
4 Operata siffatta, corretta, ricostruzione dei fatti, si deve, altresì, evidenziare che nel caso di specie, l'altezza del piano di carico dell'autocarro de quo, si trovasse ad una altezza, addirittura inferiore, rispetto a quella come sopra riportata e documentata da posto che il Parte_3 mezzo era a pieno carico ed il peso del rotolo delle reti paramassi presenti nel cassone era pari a 200 kg
… di conseguenza, si deve affermare che il Sig. , essendo le sponde del Pt_1 veicolo aperte, sia caduto da una altezza inferiore non solo a 2 metri, ma, al di sotto di 1 metro. Peraltro, trattandosi di movimentazione di reti (scarico), effettuata tramite Grù (circostanza pacifica, giacché dedotta in primis dal ricorrente) e non già
- giova ribadire- “lavoro in quota”, la suddetta attività non necessitava che l'operaio addetto all'aggancio delle funi indossasse alcuna imbracatura e/o cordoni di ancoraggio.>. (3) Ciò posto, va rilevato che il complesso delle risultanze di causa sconfessa la ricostruzione dei fatti prospettata dall' Pt_4
Ed invero, il teste dipendente della “ Tes_1 [...]
all'epoca del sinistro, all'udienza del 23.05.2024 ha Parte_3 dichiarato. <ero presente il giorno dell patito dal mio collega . non pt_1 ricordo con precisione quando avvenne che faceva caldo e quindi presumibilmente era estate. fatto si verific bene dove. capit di mattina. erano presenti anche altri due colleghi cui tuttavia i nomi. l trovava sul camion trasportava le reti da usare per la messa in sicurezza. io ero sua compagnia. trattava un abbastanza alto furgoncino piccolo. ed intento ad agganciare al gancio della gru attraverso rotoli venivano depositati a terra o comunque dove servivano. certo punto ho sentito forte rumore causato dai mi sono voltato visto cadere camion. so calcolare quale altezza. fermo mentre operava lavorava rotoli. invece sganciare depositava. caduto aveva casco protettivo guanti nonch gli scarponi antiscivolo.>
… L' non riusciva nemmeno a parlare;
si lamentava solo per il dolore. Pt_1
5 Le reti da agganciare sono molto grandi. Ogni rotolo si erge in altezza per circa tre metri. Sono a superficie liscia. Per agganciare il rotolo alla gru, l'addetto deve necessariamente salire sopra di esso. I rotoli vengono sistemati sul camion in orizzontale, l'uno sull'altro. L'addetto all'aggancio deve guadagnare la cima di questa piramide per svolgere i suoi compiti. La profondità, la base cioè di ciascun rotolo è di circa 80 centimetri. Quando ho visto l' prima della caduta, si trovava sui rotoli e Pt_1 precisamente sul secondo livello della loro sistemazione verticale.> Dunque.
Il teste ha compiutamente descritto il contesto lavorativo Tes_1 entro cui è maturato l'incidente del 13 luglio 2018, confermando la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente. In particolare, dalla deposizione resa si evince:
- che nel giorno del sinistro, i rotoli delle reti paramassi da scaricare nel cantiere erano sistemati sul cassone posteriore dell'autocarro, disposti l'uno sopra l'altro fino a formare una specie piramidale;
- che per espletare le operazioni di scarico dei rotoli dall'autocarro, era richiesto che un operaio salisse sulla superficie del rotolo e vi attaccasse il gancio della gru, al fine di consentire a quest'ultima di scaricarlo;
- che al momento del sinistro, l' , in qualità di soggetto preposto Pt_1 all'aggancio dei rotoli, si trovava sulla superficie di un rotolo situato al secondo livello della loro sistemazione verticale;
- che la base di ciascun rotolo aveva un diametro di circa 80 cm.
Quanto, invece, alla deposizione resa dal teste Testimone_2 anch'egli dipendente della “ , va Parte_3 evidenziato essere la stessa quasi del tutto neutra giacché, sebbene presente nel cantiere il giorno 13 luglio 2018, il propalante era distante dal luogo del sinistro e nulla ha potuto riferire in ordine alle dinamiche dello stesso. Io ero presente sul cantiere di lavoro quando il collega si infortunò; mi trovavo ad una certa distanza ed ero intento a prendere delle misure. Non posso riferire sulla dinamica dell'infortunio. L'ESPOSITO non so cosa stesse facendo al momento dell'infortunio. Ad un certo punto, mi sono girato verso di lui e mi sono accorto che stava a terra e si lamentava per dolori alla schiena. Io mi trovavo ad una certa distanza, forse 50 metri.
… non ricordo a cosa fosse intento l in quel momento. È passato Pt_1 molto tempo da allora.>
L'unico passaggio dichiarativo su cui mette conto di soffermarsi è quello secondo cui il giorno del sinistro l'automezzo aziendale non era
“carico”. Ora, non è ben chiaro il significato da attribuire a detta espressione.
6 Certamente essa non “dice” che l'autoveicolo era vuoto e che non trasportava nulla atteso che la contraria circostanza di fatto resta desumibile da tutte le emergenze processuali. A cominciare da quella della dinamica degli accadimenti che fotografa una caduta durante la fase lavorativa occorsa ad un dipendente le cui mansioni consistevano proprio nello scarico del materiale sistemato sul furgone, mediante aggancio dello stesso ad una gru. Del resto, la scheda “report” predisposta dall'Azienda (cfr. infra) è incompatibile con la tesi del furgone vuoto. Tanto da indurre la s.r.l. resistente a basare le sue difese su una premessa antitetica rispetto alla tesi del furgone vuoto.
In definitiva, considerato che, come documentalmente dimostrato dalla società convenuta, l'altezza del piano di carico dell'automezzo oscilla tra i 93 cm (sponda aperta) e i 131 cm (sponda chiusa), e che, come dichiarato dal teste , il dipendente , al momento della Tes_1 Pt_1 caduta, era intento a lavorare sulla superficie di un rotolo a sua volta disposto su di un primo livello di rotoli, deve ritenersi che il ricorrente, nel momento del sinistro, sia effettivamente caduto da un'altezza che oscilla tra i due e i tre metri dal suolo. La dinamica del sinistro descritta dal teste trova altresì Tes_1 riscontro nella ricostruzione contenuta nella “Scheda di report – Gestione Incidenti/Infortuni” versata in atti dalla terza chiamata in garanzia che, nella sezione “Dinamica Controparte_2 dell'incidente”, reca testualmente: “mentre stava scaricando del materiale dal cassone dell'autocarro, si è sbilanciato cadendo a terra sulla schiena. L'infortunato è il sig. ”. Parte_1
Senza tralasciare, infine, che il C.T.U. incaricato nel presente giudizio, dott. nel valutare il complesso delle lesioni Persona_1 patite dal ricorrente a seguito della caduta, ha ritenuto lo stesso sicuramente compatibile con un trauma da caduta da un'altezza di circa 2-3 metri dal suolo.>
Pertanto, alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, deve ritenersi che l' , durante l'espletamento delle operazioni di Pt_1 scarico dei rotoli delle reti paramassi sistemate sull'autocarro fermo nel cantiere, scivolò e, privo di imbracatura, cadde da un'altezza di circa 2/3 metri dal suolo.
Solo a margine mette conto di segnalare la non condivisibilità dei sospetti adombrati dalla parte resistente sull'attendibilità della deposizione resa dal teste . Tes_1
Le … difficoltà che hanno caratterizzato l'ottenimento della sua presenza in aula non interferiscono per niente con la genuinità delle dichiarazioni rese, controllabile, per come verificato, anche ab externo. Né i risultati dell'istruttoria orale patiscono ricadute di alcun genere dalla ulteriore obiezione delle società convenute secondo cui il Giudice non
7 avrebbe ammesso e nemmeno espressamente rigettato la sollecitata prova contraria con testi propri della parte resistente. Si osserva al riguardo che trattasi di diniego chiaramente desumibile dal testo dell'apposita ordinanza pubblicata l'11 aprile 2023, laddove il diritto alla prova contraria in quanto tale resta garantito dalle dinamiche dell'attività istruttoria in concreto espletata. Sulle quali non residuano obiezioni di sorta.
(4)
Accertata la dinamica del sinistro occorso all'istante, deve verificarsi la sussistenza di eventuali profili di responsabilità della società datrice di lavoro. Sul punto, occorre richiamare l'arresto ermeneutico in tema di responsabilità datoriale desunta dal disposto di cui all'art. 2087 c.c. In sintesi:
▪ trattasi di responsabilità di natura contrattuale, la cui esposizione risarcitoria è a prescrizione decennale (così, ex plurimis: Cass. sez. Lav. 11.09.2007, n.19022; Cass. sez. Lav. 17.02.2009, n.3788);
▪ il relativo accertamento passa per l'onere dimostrativo, incombente sul lavoratore che lamenti il danno conseguente all'attività svolta, inerente l'esistenza del danno, la nocività, in senso lato, dell'ambiente di lavoro, il nesso tra l'uno e l'altro elemento;
▪ grava, invece, sul datore, una volta che il dipendente abbia assolto ai propri doveri probatori, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dello stesso;
(così, ex multis: Cass. sez. Lav. n.3788/09, già citata;
Cass. sez. Lav. 24.07.2006, n.1688; Cass. n.27669/2017);
▪ la connessa responsabilità datoriale non è esclusa dalla inesistenza di una norma specifica di cautela dovendo rinvenirsi nell'art. 2087 c.c. una funzione integratrice del sistema posto a presidio della sicurezza sul lavoro, funzione peraltro resa “ragionevole” dalla necessità di arginare gli effetti della continua evoluzione delle tecnologie che rischierebbe di lasciare spazi mansionali non coperti da adeguata, specifica tutela (cfr.: Cass. pen. sez. IV, 03.10.2007, n.44791);
▪ il presidio normativo non evoca una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore, ma serve a sanzionare la omessa predisposizione, da parte di questi, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del dipendente nel
8 luogo di lavoro (così, ex plurimis: Cass. civ., sez. Lav., 11/02/2020, n. 3282; Cass. sez. Lav. 14.01.2005, n.644);
▪ ex adverso, la condotta del lavoratore può comportare l'esonero totale da responsabilità del datore solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, oppure della atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento lesivo;
al cospetto, invece, di un comportamento imprudente del lavoratore che non si connoti dei caratteri appena evocati residua il concetto di concausalità con conseguente riduzione proporzionale della responsabilità datoriale (cfr., ex plurimis: Cass. 17.04.2004, n.7328; Cass. 20.08.2003, n.12253; Cass. sez. Lav. 14.02.2005, n.2930).
Nel caso di specie, le cautele a carico del datore sarebbero dovute consistere nell'adozione di misure di protezione idonee a garantire l' dal pericolo di caduta al suolo, quali l'utilizzo di una Pt_1 imbracatura di sicurezza o la predisposizione di ponteggi o similari, nonché nell'attenta attività di vigilanza sullo stesso al fine di verificare l'osservanza di comportamenti prudenti e, quindi, prioritariamente l'uso dei dispositivi di sicurezza, laddove realmente predisposti. Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) adottato nel cantiere, versato in atti dalla società resistente, individuava la “caduta dall'alto” quale rischio specifico prevalente individuato in quel sito lavorativo (Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora con i piedi posti a 2,00 m o più in quota (anche a modesta altezza), in prossimità di aperture nel vuoto, in prossimità di scavi o durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticale>), prevedendo per i lavoratori esposti a tale rischio l'adozione di sistemi anticaduta con imbracatura. Invece, l'istruttoria compiuta ha messo in luce carenze circa l'adozione di adeguate misure di protezione idonee a preservare l'integrità psico-fisica del ricorrente atteso che, come chiarito dal teste , L' Tes_1 Pt_1 quando è caduto aveva il casco protettivo ed i guanti, nonché gli scarponi antiscivolo>, ma non disponeva di dispositivi di protezione idonei ad evitare l'impatto al suolo in caso di caduta. Dalle testimonianze raccolte in corso di causa si evince, altresì, che al momento della caduta, non vi fosse alcuna vigilanza dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di scarico delle reti. In particolare, il teste ha riferito che Il nostro capo-squadra era il Tes_1 sig. Tuttavia non mi ricordo se quando avvenne Testimone_2
l'infortunio l era presente. Mi spiego meglio. Quel giorno era Tes_2
9 sicuramente con noi, ma non ricordo se si trovava nelle immediate adiacenze del posto in cui si verificò l'infortunio>. Circostanza, quest'ultima, confermata dal medesimo Testimone_2 qualificatosi proprio come preposto/capocantiere nella “Scheda di report – Gestione Incidenti/Infortuni”, il quale ha dichiarato Io mi trovavo ad una certa distanza, forse 50 metri>.
Deve, a questo punto, segnalarsi che mentre sono processualmente certi i dati inerenti la mancata vigilanza ad opera del capo-squadra e il mancato utilizzo, ad opera del lavoratore, della necessaria imbracatura, resta non definita in maniera chiara l'eventuale disponibilità della stessa il giorno del sinistro. In realtà l'Azienda datrice, almeno al momento della costituzione in giudizio, sembra oscillare fra la non necessità dell'uso dell'imbracatura, associata ad una caduta da altezza inferiore a quelle prevista per la predisposizione di tale dispositivo di sicurezza, e la prova positiva desumibile dal verbale di consegna controfirmato dal dipendente.
In realtà lo scenario dimostrativo è più ampio. Il supporto cartolare non attesta, evidentemente, che quel giorno l'imbracatura fosse realmente in dotazione all' . Pt_1
Della sua presenza parla l' la cui deposizione, tuttavia, non è Tes_2 affatto tranquillante per essere la stessa contrastata in maniera evidente finanche dalla prospettazione difensiva dell'Azienda datrice. A ciò aggiungasi che le dichiarazioni del teste sono, almeno in parte qua,
“interessate” ricadendo su di lui la responsabilità del controllo sulle lavorazioni e sull'uso dei dispositivi di sicurezza, responsabilità che gli avrebbe imposto non solo l'ordine di utilizzare l'imbracatura quanto, ancora prima, di accertarsi della sua effettiva disponibilità. Resta, allora, la deposizione del dalla quale si ricava che Tes_1 sicuramente l'odierno ricorrente operava senza imbracatura da un'altezza che, invece, ne avrebbe imposto l'uso. Senza alcuna sorveglianza da parte del capo-cantiere, come confermato da quest'ultimo. La prova che quel determinato dispositivo di sicurezza fosse realmente disponibile al momento del sinistro avrebbe dovuto fornirla la CP_1 convenuta, ma lo scenario dimostrativo non autorizza la conclusione del raggiungimento della stessa. (5)
Quanto alla cornice ermeneutica di -ulteriore- riferimento va segnalato l'arresto della Suprema Corte a tenore del quale “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta
10 di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.” (Cass. Sez. Lav., ordin. 28/12/2022, n. 37883; tra le altre, inoltre: Cass. n. 3763/2021, Cass. n. 798/2017; Cass. n. 22818/2009, Cass. n. 19494//2009). Orbene, il ricorrente, al momento del sinistro, stava svolgendo una attività ordinaria, con ciò dovendosi escludere quel "rischio eccentrico" che elide la responsabilità del garante soltanto allorquando "questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante" (Cass. pen., sez. IV, sent. n. 27871/2019). Il lavoratore si è infortunato mentre stava svolgendo la mansione lavorativa demandatagli: egli non ha attivato un rischio eccentrico, rispetto alla sfera governata dal titolare della posizione di garanzia, ma, semmai, il rischio tipico di quella sfera. Rischio affrontato senza i necessari, e pre- individuati, dispositivi di sicurezza e senza alcuna attività di vigilanza. Ragione per la quale non può dubitarsi essere stata raggiunta la prova positiva, processualmente apprezzabile, che i danni patiti dal ricorrente sono diretta conseguenza dell'omessa adozione di vigilanza e di misure di protezione del rischio caduta da parte del datore di lavoro. Sembra del tutto evidente che nel caso di specie il ricorrente ha adeguatamente provato sia l'origine del danno lamentato, sia la dinamica degli accadimenti, sia il nesso causale fra infortunio, a chiara matrice lavoristica, e conseguenze patologiche. Va sul punto rimarcato, alla luce delle regole di giudizio desumibili dal citato orientamento giurisprudenziale, che la dinamica dell'infortunio occorso all' rimanda, in via esclusiva ma non per questo meno Pt_1 esaustiva, alla violazione, in sé e per sé considerata, del disposto di cui all'art. 2087 C.C., norma di chiusura del sistema dotata di autonoma rilevanza precettiva in tema di sicurezza e di conseguenti obblighi di cautela preventiva. (6)
Quanto alle conseguenze, trattandosi, all'evidenza, di questioni a valenza marcatamente tecnico-medico-legale lo sforzo di allegazione e prova che grava sull'istante si arresta alla descrizione del fatto e delle sue
11 conseguenze medico-sanitarie e alla conseguente dimostrazione dei relativi scenari storico-fenomenici. Cosa verificatasi nel caso di specie.
L'ulteriore passaggio teso a stabilire la giuridica sussistenza di un rapporto eziologico tecnicamente idoneo a saldare l'accadimento a determinate conseguenze psico-fisiche riconducibili in un ambito medico- legale a sua volta foriero di scenari consequenziali apprezzabili su sponda giuridica non può che essere demandato all'accertamento peritale che costituisce l'unico strumento di verifica giudiziale definitivamente attendibile. La progressione motivazionale di cui si nutre l'elaborato depositato dal dr.
si palesa del tutto condivisibile per la sua coerenza Persona_1 intrinseca e per la continua ed obiettiva sponda tecnica di riferimento. Se ne riportano i passaggi più significativi, muovendo dalla perimetrazione della patologia riscontrata dal C.T.U.: frattura del soma di L1, frattura delle apofisi trasverse di L1 e L2 e frattura dell'astragalo sinistro.
Il periziando, dipendente dell'azienda “ Controparte_1 con la qualifica di “rocciatore”, mentre si trovava su un camion durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, metteva un piede in fallo e cadeva al suolo, procurandosi lesioni al rachide lombare ed al piede sinistro. Le prime consistono in una frattura pluriframmentaria del soma di L1 e nella frattura dell'apofisi trasversa di L1 e L2, fratture amieliche, vale dire senza interessamento delle strutture nervose, in particolare del midollo spinale. Sono state trattate con intervento di stabilizzazione vertebrale da D12 a L2, con discreto risultato clinico-funzionale. All'esame obiettivo è risultata esclusivamente una limitazione dell'escursione del rachide lombare in flessione pari a circa ¼. La lesione al piede è rappresentata invece da una frattura dell'astragalo, un osso che si trova al di sotto dell'estremità distale di tibia e perone e che può fratturarsi in seguito ad una violenta caduta dall'alto. La frattura, composta, non ha avuto bisogno di trattamento chirurgico (necessario invece in caso di fratture scomposte) ed è stata trattata esclusivamente con apparecchio gessato. Le conseguenze disfunzionali risultate all'esame obiettivo sono molto lievi e pressoché esclusivamente di natura algica. Le lesioni in oggetto hanno determinato in primo luogo una Inabilità Temporanea Totale, valutabile in giorni OTTO (il periodo del ricovero in ospedale), quindi un periodo di Inabilità Temporanea Parziale, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50%, pari a giorni CENTOVENTITRE (fino al completamento del trattamento riabilitativo). Alle lesioni descritte sono conseguiti postumi permanenti valutabili nella maniera seguente.
12 Per i postumi delle lesioni fratturative a carico del rachide lombare, in mancanza di riferimenti utilizzabili nella tabella 03.07.03, si può far riferimento alle Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona in Ambito Civilistico, edite sotto l'egida della SIMLA, che, alla voce “Artrodesi dorso-lombare” prevedono il riconoscimento di una percentuale di danno biologico del 15% ed alla voce “Artrodesi di 2-4 corpi vertebrali” (lombari), una percentuale di danno biologico del 12-20%. Considerate le caratteristiche del caso in esame (con coinvolgimento nella artrodesi di 3 corpi vertebrali e presenza di una rigidità in flessione seppur modesta), appare equo riconoscere una percentuale di danno pari al 18%, tenuto conto anche delle apprezzabili conseguenze dei postumi sulla capacità lavorativa del soggetto. Quanto alla frattura dell'astragalo, le Linee Guida sopra riportate prevedono, alla voce “Esiti di frattura dell'astragalo con dolore e limitazione funzionale di grado moderato”, una percentuale di danno biologico pari al 6-8%. Tenuto conto di quanto argomentato in precedenza circa le conseguenze dei postumi (anche quelli della frattura dell'astragalo) sulla capacità di lavoro del soggetto, appare congruo, in presenza della accreditabile sintomatologia algica e pur in assenza di limitazioni funzionali obiettivabili a carico del collo piede, il riconoscimento di una percentuale di danno pari al 7%. Complessivamente, pertanto, il danno biologico conseguito all'infortunio sul lavoro in esame può ritenersi pari al 25%. Il grado di sofferenza fisica scaturito dalle conseguenze dell'infortunio, quale deducibile in astratto dal tipo di lesioni e in concreto dalla terapia antidolorifica documentata in atti, può essere definito lieve-medio. Il soggetto ha lamentato nei primi giorni un intenso dolore, trattato sia con paracetamolo (Tachipirina) che con ketorolac (Toradol) ed ovviamente con pompa elastomerica nel giorno dell'intervento ed in quelli immediatamente successivi. All'atto delle dimissioni dall'ospedale gli è stata prescritta unicamente Tachipirina 1000 al bisogno, ma nulla risulta circa il suo effettivo impiego.>
(7) Muovendo da argomentazioni prive di qualsivoglia fondamento parte resistente ha messo in dubbio, con le note sostitutive del febbraio 2025, l'accertamento ad opera del C.T.U. del nesso di causa fra lesioni denunciate dall' e l'evento infortunistico. Pt_1
L'incipit della sezione conclusionale dell'elaborato dovrebbe, di per sé, ritenersi dirimente in una prospettiva lessicale a derivazione giuridica. Il periziando, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 13.07.18, ha subito una frattura del soma di L1, una frattura delle apofisi trasverse di L1 e L2 ed una frattura dell'astragalo sinistro.>
13 In ogni caso, il dr. su sollecitazione dell'Istruttore, ha anche CP_6 esplicitato la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro.
<… lo scrivente conferma che il prodursi delle lesioni descritte nella relazione di C.T.U. in oggetto è sicuramente compatibile con un trauma da caduta da un'altezza di circa 2-3 metri dal suolo>. Precisazione quest'ultima a sua volta ad evidenza solare nella piana lettura dell'elaborato. Non è pertanto seriamente discutibile l'accertamento del collegamento eziologico in un dinamismo causativo a sua volta del tutto compatibile. (8)
Per quel che concerne la perimetrazione “qualitativa” della pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente nei confronti della s.r.l. va evidenziato che il danno posto a fondamento della stessa è, per come anticipato, quello “differenziale”, dall'istante articolato secondo parametri di riferimento ben precisi (cfr. infra) agganciati ad allegazioni idonee a dare contezza dell'iniziativa attorea in termini -appunto- “differenziali”. A venire in emersione è quella parte del risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo -da conteggiarsi nella sua astratta CP_3 proiezione temporale a prescindere dal riscosso effettivo- e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto costituisca reato perseguibile di ufficio. Trattasi di danno che pur restando in qualche modo collegato a quello già considerato dall'assicurazione obbligatoria, in ragione del carattere indennitario dell'intervento dell'Istituto assicuratore può presentare, e generalmente presenta, differenze di valori monetari rispetto al danno civilistico, sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in confronto al diritto comune (dove il grado di invalidità CP_3 permanente viene determinato con criteri non imposti dalla Legge ma elaborati dalla scienza medico-legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità. (Cfr. Cass. Sez. Lav., 10 aprile 2017, n.9166). Peraltro, resta azionabile dal lavoratore nei confronti dell'Azienda anche il risarcimento del danno che esula ab origine dalla copertura assicurativa (definito danno “complementare” o “differenziale qualitativo”) CP_3 come il biologico temporaneo, il biologico in franchigia (fino al 5%), il patrimoniale in franchigia (fino al 15%), la personalizzazione o ricadute soggettive del danno biologico. (Cfr. Cass. Sez. Lav., 2 marzo 2018, n.4972.)
Nel caso di specie va prioritariamente segnalato che non residuano dubbi di sorta sulla configurabilità del reato di lesioni personali colpose gravi (= guarite in 131 giorni), aggravate dalla violazione di normativa antinfortunistica, la cui riconducibilità astratta ai “preposti” dell'Azienda datrice non è seriamente discutibile in un contesto di analisi che si arresta
14 ai profili, necessari e sufficienti, della ipotizzabilità, anche soggettiva, di una determinata fattispecie di reato perseguibile di ufficio.
Quanto, nel dettaglio, ai criteri di calcolo l'arresto giurisprudenziale fissato dalla Corte Regolatrice può essere sintetizzato richiamando i passaggi salienti di Cass. Sez. Lav. 14 ottobre 2016, n.20807.
<la questione stata gi esaminata da questa corte in riferimento alla>
materia della infortunistica stradale (Cass., 3^ sezione civile sentenza nr. 13222/2015) con la affermazione del principio di diritto, cui va data in questa sede continuità, secondo cui per calcolare il c.d. "danno biologico differenziale" dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma CP_3 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico.> (9)
Il ricorrente ha predisposto i propri conteggi sostenendone la intrinseca compatibilità con le risultanze peritali, di cui si è già data contezza, valorizzando anche l'applicazione delle tabelle del 2024. Ha, quindi, rivendicato, in disparte l'evidente errore riassuntivo finale riferito alle tabelle del 2024, a suo danno, da ritenersi meramente trascrittivo: E. 78.577,00 per danno biologico permanente differenziale;
E. 38.412,00 per danno morale, o da incremento di sofferenza;
E. 31.185,00 a titolo di personalizzazione del danno biologico permanente;
E. 1.384,00 per danno da inabilità temporanea totale;
E. 10.639,50 per danno da inabilità temporanea parziale. Tutto ciò muovendo dalla premessa che la quota indennitaria da sottrarre perché erogata dall' a causale danno biologico in senso stretto, CP_3 per il periodo agosto 2018-febbraio 2025 è pari ad E. 15.111,18.
Parte resistente prioritariamente obietta che l'importo originariamente rivendicato era minore e che manca l'ufficialità della rendita da prendere a modello per la necessaria detrazione inerente CP_3 il danno biologico differenziale.
I due rilievi non sono condivisibili. Le rivendicazioni originarie premiavano le tabelle “milanesi” del 2021, essendo il ricorso stato depositato il giorno 1 settembre 2022. Per principio giuridico-ermeneutico ormai sedimentatosi il calcolo inerente la quantificazione del danno deve privilegiare le tabelle vigenti al momento della decisione (cfr. ex multis: Cass. n.11152/2015; Cass. n.19229/2022). Correttamente, quindi, l'istante ha predisposto nuovi conteggi sulla base delle tabelle “milanesi” del 2024, valorizzando in detrazione, peraltro, la sola quota della rendita omologa al danno biologico in questione. CP_3
Da altra prospettiva deve segnalarsi, sulla base dell'iter argomentativo esternato con le ordinanze istruttorie del 12 luglio 2024 e 11
15 marzo 2025, alle quali si rimanda in estensione, che il supporto documentale in atti versato, pienamente utilizzabile per le ragioni sostanziali e formali già in dette ordinanze esplicitate, illustra in maniera esaustiva il metodo, o se si preferisce il criterio di calcolo attoreo concernente il “percepito” da rendita , lasciando sul campo il solo CP_3 problema degli importi-base, che tuttavia non sono stati contestati. Ragione per la quale deve ritenersi che la somma individuata dal ricorrente per la quota di danno puramente biologico liquidato mensilmente a titolo di rendita è pari ad E. 225,54.
Evidentemente, questa conclusione non implica affatto l'esattezza definitiva dei conteggi finali attorei né tanto meno l'acritica accettazione da parte del Giudice degli stessi. (10)
L' ha individuato, per il danno biologico permanente, al Pt_1
25% come da responso peritale, l'importo risarcitorio di E. 93.688,00, all'uopo planando sulle tabelle “milanesi” del 2024. Ha, quindi, evocato la voce danno morale o da “incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%)”, salvo poi ad aggiungere la singola ed autonoma voce del danno personalizzato. E' abbastanza evidente la singolare duplicazione di una stessa voce di danno, presa in considerazione prima quale danno morale e successivamente quale “addizionale” per la personalizzazione del danno biologico. All'uopo allega l'istante. Per ciò che attiene all'incremento da sofferenza, corrispondente al danno morale, non vi è dubbio che lo stesso vada riconosciuto e liquidato e ciò in quanto tale tipo di pregiudizio è da ritenersi esistente in tutti i casi in cui, come quello di specie, si verifichi una determinata lesione a cui, in base alle massime di comune esperienza, corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali. Un criterio logico e presuntivo applicabile al fine di riconoscere l'incremento da sofferenza, è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, tanto maggiore sarà il correlato danno morale. Nel caso di specie, trattandosi di lesioni la cui valutazione è del 25% è facile intuire e quindi presumere che si sia verificato un danno morale e vada quindi corrisposto l'incremento da sofferenza così come quantificato. Per ciò che invece attiene la quantificazione e la liquidazione della seconda di tali voci di danno ovvero la c.d. personalizzazione del danno va evidenziato che le apposite tabelle (All.12 All.13 All.22 All.23) riportano nelle ultime colonna il c.d. l'incremento per sofferenza utilizzabile nell'ipotesi in cui sia riconosciuta dall'adito Giudice anche la richiesta personalizzazione del danno. In particolare ed in merito alla personalizzazione del danno gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private prevedono un aumento
16 percentuale del risarcimento nel caso in cui si siano verificate, come nel caso di specie, circostanze eccezionali e specifiche. Pertanto, nel caso di specie, è possibile operare una variazione in aumento concedendo quindi la chiesta personalizzazione, alla luce delle seguenti e documentate circostanze: - il ricorrente ha subito un ricovero di 7 giorni - il ricorrente si sottoposto ad un intervento chirurgico alquanto invasivo;
- il ricorrente ha patito un'immobilizzazione, attraverso ingessatura, dall'arto inferiore per un periodo di 45 giorni;
- il ricorrente ha patito un decorso post ricovero e post operatorio alquanto ravagliato e faticoso come risulta dalla documentazione medica allegata. Le circostanze sopra evidenziate sono alquanto particolari ed insolite e generalmente non si verificano in casi simili a quello di specie, per tanto, alla luce delle stesse andrà inevitabilmente riconosciuta la richiesta personalizzazione del danno.>
Insomma, resta confermato che nell'approccio attoreo alla liquidazione del danno biologico vengono in emersione dati fattuali variegati valorizzati in due prospettive solo nominativamente diverse. Le coordinate di riferimento, ad avviso del Giudice, nemmeno premiano la percentuale del 41% associata nelle tabelle al ricarico
“soggettivo/personalizzato” del danno biologico. Il responso medico legale si attesta su una sofferenza lieve-media. Le deposizioni raccolte in corso di causa non autorizzano scenari di sofferenza interiore, con ricadute sulla vita di relazione, coerenti con un così elevato punto percentile, pur dovendosi ritenere dimostrato un evidente cambiamento in peggio delle abitudini di vita dell . Pt_1
Consegue che, in una corretta prospettiva di unitaria personalizzazione soggettiva del danno biologico, valorizzabile muovendo dai criteri della sofferenza interiore “aggiuntiva” per il decorso, anche psico/fisico, post- infortunio, del mutamento nelle relazioni interpersonali e nelle abitudini di vita, comunque da analizzarsi con la lente della ancora giovane età dell'infortunato, la percentuale di ricarico non può idealmente superare il 30%. Di qui una posta risarcitoria astratta pari ad E. 93.688,00, equitativamente da ridurre ad E. 93.494,28 + 28.106,4, equitativamente da ridurre ad E. 28.000. Da tale importo va detratta la rendita già corrisposta nella sola quota CP_3 del danno biologico puro. Qui i calcoli attorei sono intrinsecamente errati in ottica algebrica. Muovendo da agosto (compreso) 2018, come allegato dall'interessato, e considerando anche maggio 2025, ultimo mese prima della pubblicazione della presente sentenza, i mesi da conteggiare sono 82 e non 72 come indicato dall'istante. Ragion per cui deve detrarsi la somma di E. 18.494,28 (82x225,54).
17 Ne deriva una posta pari ad E. 75.000,00 alla quale va a sommarsi l'importo di E. 28.000,00 per la personalizzazione soggettiva. Resta, pertanto, rivendicabile a causale danno biologico differenziale l'importo di E. 103.000,00. (11)
Speculari limiti vulnerano i conteggi attorei inerenti il danno da inabilità temporanea assoluta e parziale. Anche in questo caso il ricorrente ha applicato all'importo base giornaliero previsto dalle tabelle “milanesi” del 2024 (= E. 115,00) la personalizzazione massima al 50%. Seguendo i medesimi criteri valorizzati per il danno biologico permanente pare al Giudice corretto attestarsi nuovamente su un ricarico del 30%. Consegue che: per otto giorni di inabilità assoluta si ha un danno liquidabile in E. 1.196,00 (149,5x8); per 123 giorni di inabilità parziale al 50% si ha un danno liquidabile in E. 9.149,25 (74,75x123). Per un totale di E. 10.390,25 a causale danno da inabilità temporanea totale e parziale.
Residua, in conclusione, una esposizione debitoria in capo all'Azienda datrice pari a complessivi E. 113.390,25.
La terza chiamata in causa va condannata a tenere indenne la società
“ delle spese afferenti l'obbligazione Controparte_1 risarcitoria.
Le spese di lite accedono al principio della parziale soccombenza della resistente e della terza chiamata. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, sez. Lavoro, in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., nonché in ordine alla domanda di manleva proposta dalla s.r.l. nei confronti di Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto;
18 2) condanna la a corrispondere Controparte_1 al ricorrente, per le causali in motivazioni esplicitate, la somma di euro 113.390,25, oltre accessori come per Legge;
3) condanna a manlevare la s.r.l. dalla Controparte_2 obbligazione risarcitoria così come accertata, quantificata al precedente punto n.2);
4) dichiara le spese di lite compensate fra le parti nella misura del 30% e pone la restante percentuale a carico delle due società convenute, in solido fra loro, per un importo totale di euro 6.850,00, comprensivo delle sollecitate maggiorazioni, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
5) condanna le società resistenti, in solido fra loro, a sostenere in via definitiva le spese consulenziali liquidate come da separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 13/06/2025
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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