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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3331/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Agostino del Foro di Larino, e l'Avv. Cardarella e l'Avv. Gasparro del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi ultimi in Milano, via Pordenone n. 13
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Milano, via Savarè n. 1
- RESISTENTE -
Oggetto: recupero indebito
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 18 marzo 2025, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – l'
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
- VOGLIA DISPORRE, anche inaudita altera parte, L'IMMEDIATA SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA azionata con detto recupero indebiti per i motivi indicati in narrativa, stante la nullità del provvedimento. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della “pratica indebito 17288921” e, dunque, del provvedimento di silenzio rigetto del ricorso amministrativo del 28.2.2023 avverso “recupero somme indebitamente percepite” e, per l'effetto,
- ACCERTARE E DICHIARARE che gli indebiti su prestazioni a sostegno del reddito rientrano nella sanatoria prevista dall'Art.13 della L.412/91, e, per l'effetto, che nessuna somma dovrà essere restituita dalla Signora per le motivazioni esposte Parte_1 in narrativa”. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, l' domandava: Controparte_2
“In via preliminare, sulla domanda volta a dichiarare la nullità del provvedimento di silenzio rigetto del Comitato Provinciale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell CP_3 in via principale, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando dovuto dalla ricorrente l'importo indebitamente percepito di €. 26.532,53 richiesto con comunicazione del 15.11.2022, mandando assolto l da ogni e qualsiasi avversa pretesa”. CP_3
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 13 giugno 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifico in causa, il 28 gennaio 2015, ha presentato – Parte_1 in prospettiva della cessazione dell'attività lavorativa prevista per il 31 marzo 2015 – domanda di pensione per il raggiungimento dei requisiti contributivi: il trattamento pensionistico le è stato riconosciuto con decorrenza 1 aprile 2015.
*
1.1. Con il presente giudizio, la ricorrente impugna la comunicazione con cui l' , in data 2 Controparte_1 dicembre 2022, le ha contestato l'indebita percezione di somme per complessivi €
26.532,53 (doc. 1, fascicolo ricorrente).
2 Esperito inutilmente il ricorso in via amministrativa (doc. 2, fascicolo ricorrente), parte attrice agisce in questa sede al fine di veder accertata l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dall e conclude, pertanto, come sopra Controparte_2 precisato.
*** * ***
2. Il ricorso non può essere accolto.
*
2.1. A seguito della domanda di pensione presentata dalla ricorrente, con provvedimento del 22 aprile 2015, l' Controparte_1
ha liquidato – in favore dell'istante – la pensione VO n.
[...]
001490513050348 con decorrenza 04/2015 (doc. 1, fascicolo resistente).
Nel provvedimento emesso, il convenuto ha precisato che “la liquidazione [era] stata effettuata IN VIA PROVVISORIA per contribuzione in attesa di conferma e per coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni” e che l'interessata era tenuta “a comunicare CP_ all' qualsiasi fatto che [destinato a incidere] sul diritto o la misura della pensione”, con la precisazione che “l'omessa o incompleta comunicazione [avrebbe comportato], oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente” (doc. 1, fascicolo resistente).
In fase di trasformazione della pensione in trattamento definitivo, l'
[...]
ha rilevato che Controparte_1 Parte_1
– a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il
[...]
“CONDOMINIO VIA B. DE ROLANDI 1”, formalizzata in data 31 marzo 2015
(doc. 2, fascicolo resistente) – era stata riassunta, senza soluzione di continuità, con decorrenza 1 aprile 2015, dal medesimo datore (docc.
3-3bis, fascicolo resistente;
cfr. anche estratto conto contributivo – doc. 6, fascicolo resistente): il nuovo rapporto di lavoro era proseguito sino al 29 giugno 2017 (doc. 4, fascicolo resistente).
Non vi è prova alcuna che abbia mai comunicato Parte_1 all' l'intervenuta Controparte_1 riassunzione.
*
2.2. Ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. c), Legge 153/1969, “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la
3 vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:… c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione”.
La previsione normativa non consente la percezione della pensione di anzianità a fronte della prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato, dunque, sino al 29 giugno 2017, non avrebbe potuto conseguire il Parte_1 trattamento pensionistico.
A seguito della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, con provvedimento del
6 ottobre 2020, l' ha Controparte_1 proceduto alla liquidazione della nuova pensione – n. 001-490513059590 – con decorrenza luglio 2017: da questa liquidazione è emerso un credito a favore della ricorrente che è stato portato in compensazione parziale con l'indebito precedentemente maturato, residuando un credito a favore dell'Ente Previdenziale pari a € 26.532,53 (docc. 7-8, fascicolo resistente).
Recuperati medio tempore ulteriori € 9.796,51, il debito della ricorrente ammonta attualmente a complessivi € 16.736,02 (doc. 9, fascicolo resistente).
*
2.3. Costituendosi in giudizio, ha invocato – a Parte_1 fondamento della dedotta irripetibilità delle somme di cui si discute – la previsione di cui all'art. 13, co. 1-2, Legge 412/1991: norma che, tuttavia, non può trovare applicazione.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-2, Legge 412/1991, “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle CP_3 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
4 La disposizione è chiara nel circoscrivere l'ambito di applicazione ai soli casi in cui le somme siano state corrisposte “in base a formale, definitivo provvedimento” e, peraltro,
“viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”.
Nel caso di specie, l'originaria liquidazione della pensione era “stata effettuata IN
VIA PROVVISORIA” (doc. 1, fascicolo resistente) e l'indebita percezione – lungi dall'esser conseguenza di un errore imputabile all'
[...]
– è risultato esclusivo della prosecuzione, di Controparte_1 fatto senza soluzione di continuità, dell'originario rapporto di lavoro in essere con il
“CONDOMINIO VIA B. DE ROLANDI 1”: rapporto della cui esistenza
[...]
non ha mai informato il convenuto. Parte_1
Nemmeno risulta pertinente il secondo comma della disposizione in commento, posto che l'indebito per cui è causa non deriva da una modificazione della situazione reddituale della ricorrente “incident[e] sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, bensì, come correttamente eccepito dal resistente, dalla mancanza ab origine di un presupposto costitutivo del diritto al trattamento pensionistico: la cessazione dell'attività di lavoro dipendente al momento della decorrenza del trattamento medesimo.
Sul punto, il Supremo Collegio ha chiarito che “il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una “presunzione di bisogno” che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost.,
l'erogazione della prestazione sociale. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 2) mezzi adeguati alle esigenze di vita. Per tali ragioni il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (cfr. Cass. n. 17530/2005). Peraltro, è stato anche chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro - che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia - risulta, all'evidenza, affatto diversa (arg. D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 10, in tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo) rispetto al cumulo tra la pensione medesima - una volta che questa sia stata conseguita - e i redditi da lavoro oppure da altra pensione, con la conseguenza che, dalla comparazione delle discipline rispettive, non può risultare, in
5 nessun caso, la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), attesa la non omogeneità tra le situazioni prospettate (cfr. Cass. n. 13933/06). L'interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare la cessazione dell'attività lavorativa, al pari dell'anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità (v.
Cass. n. 6571/2002), ha ritenuto momento fondante quello di presentazione della domanda (Cass.
n 14132/2004). La giurisprudenza più recente ha rimarcato che per conseguire il diritto al trattamento pensionistico è comunque necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa (così Cass. n. 4898/2012 cit.) e ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata (in tal senso cfr. Cass. n. 4900/2012 cit.)” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 2016, n. 5052 – parte motiva).
Come opportunamente evidenziato da questo Tribunale, la suddetta decisione “ha evidenziato che lo stato di inoccupazione rappresenti un requisito costitutivo del diritto a pensione e relativa prestazione (da valutarsi avendo riguardo ad una necessaria soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto di lavoro, la domanda di accesso alla pensione e il momento di erogazione della prestazione) nonché chiarito che ciò vada necessariamente distinto dalla diversa e successiva tematica del cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente, che presuppongono pur sempre, a monte, il rispetto dei principi sopra menzionati” (Trib. Milano, Sez. Lav., 28 settembre 2017, n. 2485).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che – se pure fosse in procinto di cessare il rapporto di lavoro in corso al momento della presentazione della domanda di pensione – abbia poi proseguito l'attività lavorativa, in Parte_1 forza di una nuova assunzione e in favore del medesimo datore di lavoro, senza interruzione alcuna.
*
2.4. Da ultimo, per quel che attiene all'elemento soggettivo, si osserva quanto segue.
La ricorrente sostiene che “è pacifico che l' fosse stato messo a conoscenza della CP_3 prosecuzione del rapporto di lavoro della (pag. 9, ricorso), in quanto “la Pt_2
CP_ continuazione del rapporto era stata regolarmente comunicata all' ed erano stati versati i relativi
6 contributi;
tant'è che la pensionata non aveva omesso di comunicare nulla. Non sussiste dolo della pensionata che consenta la totale ripetibilità dell'indebito” (pag. 5, ricorso).
La tesi deve essere disattesa.
Le comunicazioni obbligatorie e i versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro della ricorrente, in ragione della nuova assunzione decorrente dall'1 aprile
2015, sono del tutto irrilevanti posto che non possono, in alcun modo, considerarsi adempimenti equipollenti allo specifico obbligo di comunicazione gravante su
[...]
quale titolare della prestazione pensionistica. Parte_1
La Suprema Corte, peraltro, ha chiarito che “nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi. Conseguentemente, integra un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere CP_3 una prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 maggio 2013, n. 12097; conforme Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27096).
E tanto basta.
*** * ***
3.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto a ogni ulteriore rilievo formulato dalle parti, il ricorso deve essere rigettato.
*
3.1. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
[...]
deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di Parte_1 cui al dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
7 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 2.200,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 13 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Agostino del Foro di Larino, e l'Avv. Cardarella e l'Avv. Gasparro del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi ultimi in Milano, via Pordenone n. 13
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Milano, via Savarè n. 1
- RESISTENTE -
Oggetto: recupero indebito
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato il 18 marzo 2025, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – l'
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
- VOGLIA DISPORRE, anche inaudita altera parte, L'IMMEDIATA SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA azionata con detto recupero indebiti per i motivi indicati in narrativa, stante la nullità del provvedimento. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della “pratica indebito 17288921” e, dunque, del provvedimento di silenzio rigetto del ricorso amministrativo del 28.2.2023 avverso “recupero somme indebitamente percepite” e, per l'effetto,
- ACCERTARE E DICHIARARE che gli indebiti su prestazioni a sostegno del reddito rientrano nella sanatoria prevista dall'Art.13 della L.412/91, e, per l'effetto, che nessuna somma dovrà essere restituita dalla Signora per le motivazioni esposte Parte_1 in narrativa”. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, l' domandava: Controparte_2
“In via preliminare, sulla domanda volta a dichiarare la nullità del provvedimento di silenzio rigetto del Comitato Provinciale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell CP_3 in via principale, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando dovuto dalla ricorrente l'importo indebitamente percepito di €. 26.532,53 richiesto con comunicazione del 15.11.2022, mandando assolto l da ogni e qualsiasi avversa pretesa”. CP_3
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 13 giugno 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pacifico in causa, il 28 gennaio 2015, ha presentato – Parte_1 in prospettiva della cessazione dell'attività lavorativa prevista per il 31 marzo 2015 – domanda di pensione per il raggiungimento dei requisiti contributivi: il trattamento pensionistico le è stato riconosciuto con decorrenza 1 aprile 2015.
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1.1. Con il presente giudizio, la ricorrente impugna la comunicazione con cui l' , in data 2 Controparte_1 dicembre 2022, le ha contestato l'indebita percezione di somme per complessivi €
26.532,53 (doc. 1, fascicolo ricorrente).
2 Esperito inutilmente il ricorso in via amministrativa (doc. 2, fascicolo ricorrente), parte attrice agisce in questa sede al fine di veder accertata l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dall e conclude, pertanto, come sopra Controparte_2 precisato.
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2. Il ricorso non può essere accolto.
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2.1. A seguito della domanda di pensione presentata dalla ricorrente, con provvedimento del 22 aprile 2015, l' Controparte_1
ha liquidato – in favore dell'istante – la pensione VO n.
[...]
001490513050348 con decorrenza 04/2015 (doc. 1, fascicolo resistente).
Nel provvedimento emesso, il convenuto ha precisato che “la liquidazione [era] stata effettuata IN VIA PROVVISORIA per contribuzione in attesa di conferma e per coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni” e che l'interessata era tenuta “a comunicare CP_ all' qualsiasi fatto che [destinato a incidere] sul diritto o la misura della pensione”, con la precisazione che “l'omessa o incompleta comunicazione [avrebbe comportato], oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente” (doc. 1, fascicolo resistente).
In fase di trasformazione della pensione in trattamento definitivo, l'
[...]
ha rilevato che Controparte_1 Parte_1
– a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il
[...]
“CONDOMINIO VIA B. DE ROLANDI 1”, formalizzata in data 31 marzo 2015
(doc. 2, fascicolo resistente) – era stata riassunta, senza soluzione di continuità, con decorrenza 1 aprile 2015, dal medesimo datore (docc.
3-3bis, fascicolo resistente;
cfr. anche estratto conto contributivo – doc. 6, fascicolo resistente): il nuovo rapporto di lavoro era proseguito sino al 29 giugno 2017 (doc. 4, fascicolo resistente).
Non vi è prova alcuna che abbia mai comunicato Parte_1 all' l'intervenuta Controparte_1 riassunzione.
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2.2. Ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. c), Legge 153/1969, “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la
3 vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:… c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione”.
La previsione normativa non consente la percezione della pensione di anzianità a fronte della prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato, dunque, sino al 29 giugno 2017, non avrebbe potuto conseguire il Parte_1 trattamento pensionistico.
A seguito della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, con provvedimento del
6 ottobre 2020, l' ha Controparte_1 proceduto alla liquidazione della nuova pensione – n. 001-490513059590 – con decorrenza luglio 2017: da questa liquidazione è emerso un credito a favore della ricorrente che è stato portato in compensazione parziale con l'indebito precedentemente maturato, residuando un credito a favore dell'Ente Previdenziale pari a € 26.532,53 (docc. 7-8, fascicolo resistente).
Recuperati medio tempore ulteriori € 9.796,51, il debito della ricorrente ammonta attualmente a complessivi € 16.736,02 (doc. 9, fascicolo resistente).
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2.3. Costituendosi in giudizio, ha invocato – a Parte_1 fondamento della dedotta irripetibilità delle somme di cui si discute – la previsione di cui all'art. 13, co. 1-2, Legge 412/1991: norma che, tuttavia, non può trovare applicazione.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-2, Legge 412/1991, “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle CP_3 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
4 La disposizione è chiara nel circoscrivere l'ambito di applicazione ai soli casi in cui le somme siano state corrisposte “in base a formale, definitivo provvedimento” e, peraltro,
“viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”.
Nel caso di specie, l'originaria liquidazione della pensione era “stata effettuata IN
VIA PROVVISORIA” (doc. 1, fascicolo resistente) e l'indebita percezione – lungi dall'esser conseguenza di un errore imputabile all'
[...]
– è risultato esclusivo della prosecuzione, di Controparte_1 fatto senza soluzione di continuità, dell'originario rapporto di lavoro in essere con il
“CONDOMINIO VIA B. DE ROLANDI 1”: rapporto della cui esistenza
[...]
non ha mai informato il convenuto. Parte_1
Nemmeno risulta pertinente il secondo comma della disposizione in commento, posto che l'indebito per cui è causa non deriva da una modificazione della situazione reddituale della ricorrente “incident[e] sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, bensì, come correttamente eccepito dal resistente, dalla mancanza ab origine di un presupposto costitutivo del diritto al trattamento pensionistico: la cessazione dell'attività di lavoro dipendente al momento della decorrenza del trattamento medesimo.
Sul punto, il Supremo Collegio ha chiarito che “il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una “presunzione di bisogno” che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost.,
l'erogazione della prestazione sociale. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 2) mezzi adeguati alle esigenze di vita. Per tali ragioni il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (cfr. Cass. n. 17530/2005). Peraltro, è stato anche chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro - che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia - risulta, all'evidenza, affatto diversa (arg. D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 10, in tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo) rispetto al cumulo tra la pensione medesima - una volta che questa sia stata conseguita - e i redditi da lavoro oppure da altra pensione, con la conseguenza che, dalla comparazione delle discipline rispettive, non può risultare, in
5 nessun caso, la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), attesa la non omogeneità tra le situazioni prospettate (cfr. Cass. n. 13933/06). L'interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare la cessazione dell'attività lavorativa, al pari dell'anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità (v.
Cass. n. 6571/2002), ha ritenuto momento fondante quello di presentazione della domanda (Cass.
n 14132/2004). La giurisprudenza più recente ha rimarcato che per conseguire il diritto al trattamento pensionistico è comunque necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa (così Cass. n. 4898/2012 cit.) e ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata (in tal senso cfr. Cass. n. 4900/2012 cit.)” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 2016, n. 5052 – parte motiva).
Come opportunamente evidenziato da questo Tribunale, la suddetta decisione “ha evidenziato che lo stato di inoccupazione rappresenti un requisito costitutivo del diritto a pensione e relativa prestazione (da valutarsi avendo riguardo ad una necessaria soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto di lavoro, la domanda di accesso alla pensione e il momento di erogazione della prestazione) nonché chiarito che ciò vada necessariamente distinto dalla diversa e successiva tematica del cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente, che presuppongono pur sempre, a monte, il rispetto dei principi sopra menzionati” (Trib. Milano, Sez. Lav., 28 settembre 2017, n. 2485).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che – se pure fosse in procinto di cessare il rapporto di lavoro in corso al momento della presentazione della domanda di pensione – abbia poi proseguito l'attività lavorativa, in Parte_1 forza di una nuova assunzione e in favore del medesimo datore di lavoro, senza interruzione alcuna.
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2.4. Da ultimo, per quel che attiene all'elemento soggettivo, si osserva quanto segue.
La ricorrente sostiene che “è pacifico che l' fosse stato messo a conoscenza della CP_3 prosecuzione del rapporto di lavoro della (pag. 9, ricorso), in quanto “la Pt_2
CP_ continuazione del rapporto era stata regolarmente comunicata all' ed erano stati versati i relativi
6 contributi;
tant'è che la pensionata non aveva omesso di comunicare nulla. Non sussiste dolo della pensionata che consenta la totale ripetibilità dell'indebito” (pag. 5, ricorso).
La tesi deve essere disattesa.
Le comunicazioni obbligatorie e i versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro della ricorrente, in ragione della nuova assunzione decorrente dall'1 aprile
2015, sono del tutto irrilevanti posto che non possono, in alcun modo, considerarsi adempimenti equipollenti allo specifico obbligo di comunicazione gravante su
[...]
quale titolare della prestazione pensionistica. Parte_1
La Suprema Corte, peraltro, ha chiarito che “nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi. Conseguentemente, integra un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere CP_3 una prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 maggio 2013, n. 12097; conforme Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27096).
E tanto basta.
*** * ***
3.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto a ogni ulteriore rilievo formulato dalle parti, il ricorso deve essere rigettato.
*
3.1. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
[...]
deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di Parte_1 cui al dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
7 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 2.200,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 13 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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