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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2024, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.V.G. 274/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 274/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C. F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno, lungomare Cr , presso lo studio dell'avv. Dario Palo dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Salerno, alla via Torric dell'avv. Loredana De Simone dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024, e Parte_1 CP_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., r di dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno il 6 aprile 2002 e che dalla loro unione erano nati due figli, (03.08.2002) e Per_1 Per_2
(10.05.2007). Con sentenza n. 45/2024, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. All'udienza del 29 ottobre 2024, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
3. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 45/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli secondo le loro inclinazioni, con collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale in Salerno in Via Brignano Inferiore n. 44 C, dove si trasferirà la madre con i figli fissando la residenza abituale con espresso consenso del padre, con la possibilità per il padre di incontrarli e/o stare con loro anche presso l'appartamento di proprietà sito in Salerno in Via Brignano Inferiore n. 44 C, ogni qual volta lo desiderino e compatibilmente con i rispettivi impegni;
- l'obbligo a carico del padre di concorrere al mantenimento ordinario del figlio minore di € 150,00, ed in favore dell'altro figlio , non Per_2 Per_1 economi indipendente di € 150,00, somma rivalutabile s indici ISTAT, da corrispondersi entro il 15° giorno di ogni mese e non oltre il 20° giorno del mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra Pt_2
, oltre al 50% delle spese straordinarie;
[...]
. versa alla IG.ra , non economicamente Parte_1 Parte_2 autosuffici orto di € 50,00 a tit nto, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15° di ogni mese e non oltre il 20° giorno di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra ; Parte_2
- La IG.ra rà a percepire l'assegno unico erogato dall'Inps Parte_2 in favore dei figli;
a far data dalla cessazione della erogazione dell'assegno unico, il padre si impegna a corrispondere alla madre l'importo di € 50,00 per il contributo al mantenimento del figlio;
Per_2
- Il IG. si a corrispondere alla IG.ra alla Parte_1 Parte_2 scaden del valore della polizza, alla data d unto per la separazione dei coniugi sottoscritto dagli stessi, pari ad Euro 15.957,43;
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio consentendo l'inserimento dei fighi negli stessi.
- Le spese di tutto il giudizio sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali anche alla solidarietà professionale.
- la consegna, contestualmente al deposito della Sentenza di divorzio, da parte del Sig. alla Sig.ra di tutte le chiavi dell'immobile in Parte_1 Parte_2
Sal ano Infer elle relative pertinenze, ove la resistente ed i figli dovranno andare ad abitare. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6 aprile 2002 nel Comune di Salerno tra nato a [...] il Parte_1
31.10.1977, C. F.: e , nata a [...] il CodiceFiscale_1 CP_1
07.10.1978, C.F.: cri ro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di tto n. 34, Parte II, Serie A, Uff.1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 5 novembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 274/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C. F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno, lungomare Cr , presso lo studio dell'avv. Dario Palo dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Salerno, alla via Torric dell'avv. Loredana De Simone dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024, e Parte_1 CP_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., r di dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno il 6 aprile 2002 e che dalla loro unione erano nati due figli, (03.08.2002) e Per_1 Per_2
(10.05.2007). Con sentenza n. 45/2024, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. All'udienza del 29 ottobre 2024, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
3. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 45/2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- affidamento dei figli ad entrambi i genitori, con impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli secondo le loro inclinazioni, con collocamento prevalente presso la madre presso la casa coniugale in Salerno in Via Brignano Inferiore n. 44 C, dove si trasferirà la madre con i figli fissando la residenza abituale con espresso consenso del padre, con la possibilità per il padre di incontrarli e/o stare con loro anche presso l'appartamento di proprietà sito in Salerno in Via Brignano Inferiore n. 44 C, ogni qual volta lo desiderino e compatibilmente con i rispettivi impegni;
- l'obbligo a carico del padre di concorrere al mantenimento ordinario del figlio minore di € 150,00, ed in favore dell'altro figlio , non Per_2 Per_1 economi indipendente di € 150,00, somma rivalutabile s indici ISTAT, da corrispondersi entro il 15° giorno di ogni mese e non oltre il 20° giorno del mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra Pt_2
, oltre al 50% delle spese straordinarie;
[...]
. versa alla IG.ra , non economicamente Parte_1 Parte_2 autosuffici orto di € 50,00 a tit nto, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15° di ogni mese e non oltre il 20° giorno di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra ; Parte_2
- La IG.ra rà a percepire l'assegno unico erogato dall'Inps Parte_2 in favore dei figli;
a far data dalla cessazione della erogazione dell'assegno unico, il padre si impegna a corrispondere alla madre l'importo di € 50,00 per il contributo al mantenimento del figlio;
Per_2
- Il IG. si a corrispondere alla IG.ra alla Parte_1 Parte_2 scaden del valore della polizza, alla data d unto per la separazione dei coniugi sottoscritto dagli stessi, pari ad Euro 15.957,43;
- I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio consentendo l'inserimento dei fighi negli stessi.
- Le spese di tutto il giudizio sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali anche alla solidarietà professionale.
- la consegna, contestualmente al deposito della Sentenza di divorzio, da parte del Sig. alla Sig.ra di tutte le chiavi dell'immobile in Parte_1 Parte_2
Sal ano Infer elle relative pertinenze, ove la resistente ed i figli dovranno andare ad abitare. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6 aprile 2002 nel Comune di Salerno tra nato a [...] il Parte_1
31.10.1977, C. F.: e , nata a [...] il CodiceFiscale_1 CP_1
07.10.1978, C.F.: cri ro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di tto n. 34, Parte II, Serie A, Uff.1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 5 novembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi