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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 854/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4913/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato, parte ricorrente in epigrafe Ricorrente_1 ed ivi residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava l' Intimazione di pagamento n. 09420259001441778/000, ricevuta in data 30.4.2025, con riferimento al mancato pagamento delle cartelle:
n. 09420140011959075000 presumibilmente notificata il 16.01.2015 per Tassa Automobilistica anno 2008 –
Ente creditore:Regione Calabria, dell'importo di € 197,87; cartella di pagamento n. 09420140023646044000 presumibilmente notificata il 11.11.2014 per Tassa Automobilistica anno 2009/2010 - Entecreditore:
Regione Calabria, dell'importo di € 368,30; cartella di pagamento n. 09420160014724676000 presumibilmente notificata il 22.11.2016 per Tassa Automobilistica anno 2011/2012 - Ente creditore:
Regione Calabria, dell'importo di € 508,51; cartella di pagamento n. 09420180007105013000 presumibilmente notificata il 02.07.2018 per Tassa Automobilistica anno 2013 - Ente creditore: Regione
Calabria, dell'importo di € 250,92.
Eccepiva la prescrizione dei crediti attesa l'omessa notifica delle cartelle sopra indicate, né di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agente della riscossione depositando documentazione comprovante la notifica degli atti sottesi all'intimazione e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione: intimazioni nn. 09420179005555156000 n. 09420179005555156000 n. 094201779003693136000 094201779003693136000.
n. 09420199003315741000 n. 09420219001096239000.
Si costituiva la Regione Calabria fornendo la prova della notifica dei previ atti.
Con memoria illustrativa il contribuente eccepiva che lo stesso era residente in [...]
per come dimostrato dal certificato storico di residenza sin dal 12.10.21.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Basta a determinare il rigetto del ricorso la prova, fornita da ADER, di avere notificato, tra l'altro, l'intimazione n. 094 2019 90033157 41/000 ricevuta dal familiare dichiaratosi convivente “madre” all'indirizzo di
Indirizzo_2 in data 14.10.2019, presso cui all'epoca il ricorrente era residente e la prova della notifica dell'intimazione n. 09420219001096239000 questa eseguita all'indirizzo n. c/o Nominativo_1 Indirizzo_1 , 89122 Reggio di Calabria effettuata in data 8.6.23, data in cui il contribuente era ivi residente come dallo storico dallo stesso depositato.
L'omessa impugnazione di quest'ultima intimazione determina la cristallizzazione dei crediti e determina, di per sé, il rigetto del ricorso, esimendo l'esame della ulteriore documentazione depositata da ADER comprovante la notifica degli atti presupposti.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Orbene nel caso in esame l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
09420219001096239000<
l'effetto preclusivo impedendo in questa sede l'esame del vizio che la parte avrebbe dovuto fare valere con l'impugnazione dell'intimazione nella progressione della sequenza procedimentale;
in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773>>.
Va rilevato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279;
Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14settembre 2022,
n. 27093).
Nel caso in esame il Concessionario ha notificato al contribuente l'intimazione di pagamento suddetta- successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali al fine di procedere in mancanza di adempimento entro il termine di 5 giorni ad esecuzione forzata, come si rileva dal tenore dell'atto. Detta intimazione deve essere qualificata quale avviso di mora ai sensi dell'art 19 Dlgs 546 e, dunque, quale atto tipico emesso dal concessionario della riscossione.
Sul punto, infatti, l'avviso di mora- di cui all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è stato sostituito di fatto dall'avviso di intimazione ad adempiere quale presupposto per procedere ad esecuzione forzata.
Il ricorso, pertanto, va rigettato atteso che il credito non è prescritto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7,così provvede:
1) -rigetta il ricorso
2) -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di IA Delle Entrate SC ( con distrazione in favore dell' Avv. Difensore_2 per ADER) e della Regione Calabria, che liquida in complessivi € 320,00 per ognuno di essi, per competenze, oltre accessori di legge se dovuti.
Il giudice
RA Chinè
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4913/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001441778 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato, parte ricorrente in epigrafe Ricorrente_1 ed ivi residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava l' Intimazione di pagamento n. 09420259001441778/000, ricevuta in data 30.4.2025, con riferimento al mancato pagamento delle cartelle:
n. 09420140011959075000 presumibilmente notificata il 16.01.2015 per Tassa Automobilistica anno 2008 –
Ente creditore:Regione Calabria, dell'importo di € 197,87; cartella di pagamento n. 09420140023646044000 presumibilmente notificata il 11.11.2014 per Tassa Automobilistica anno 2009/2010 - Entecreditore:
Regione Calabria, dell'importo di € 368,30; cartella di pagamento n. 09420160014724676000 presumibilmente notificata il 22.11.2016 per Tassa Automobilistica anno 2011/2012 - Ente creditore:
Regione Calabria, dell'importo di € 508,51; cartella di pagamento n. 09420180007105013000 presumibilmente notificata il 02.07.2018 per Tassa Automobilistica anno 2013 - Ente creditore: Regione
Calabria, dell'importo di € 250,92.
Eccepiva la prescrizione dei crediti attesa l'omessa notifica delle cartelle sopra indicate, né di atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agente della riscossione depositando documentazione comprovante la notifica degli atti sottesi all'intimazione e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione: intimazioni nn. 09420179005555156000 n. 09420179005555156000 n. 094201779003693136000 094201779003693136000.
n. 09420199003315741000 n. 09420219001096239000.
Si costituiva la Regione Calabria fornendo la prova della notifica dei previ atti.
Con memoria illustrativa il contribuente eccepiva che lo stesso era residente in [...]
per come dimostrato dal certificato storico di residenza sin dal 12.10.21.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Basta a determinare il rigetto del ricorso la prova, fornita da ADER, di avere notificato, tra l'altro, l'intimazione n. 094 2019 90033157 41/000 ricevuta dal familiare dichiaratosi convivente “madre” all'indirizzo di
Indirizzo_2 in data 14.10.2019, presso cui all'epoca il ricorrente era residente e la prova della notifica dell'intimazione n. 09420219001096239000 questa eseguita all'indirizzo n. c/o Nominativo_1 Indirizzo_1 , 89122 Reggio di Calabria effettuata in data 8.6.23, data in cui il contribuente era ivi residente come dallo storico dallo stesso depositato.
L'omessa impugnazione di quest'ultima intimazione determina la cristallizzazione dei crediti e determina, di per sé, il rigetto del ricorso, esimendo l'esame della ulteriore documentazione depositata da ADER comprovante la notifica degli atti presupposti.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Orbene nel caso in esame l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
09420219001096239000<
l'effetto preclusivo impedendo in questa sede l'esame del vizio che la parte avrebbe dovuto fare valere con l'impugnazione dell'intimazione nella progressione della sequenza procedimentale;
in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773>>.
Va rilevato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279;
Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14settembre 2022,
n. 27093).
Nel caso in esame il Concessionario ha notificato al contribuente l'intimazione di pagamento suddetta- successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali al fine di procedere in mancanza di adempimento entro il termine di 5 giorni ad esecuzione forzata, come si rileva dal tenore dell'atto. Detta intimazione deve essere qualificata quale avviso di mora ai sensi dell'art 19 Dlgs 546 e, dunque, quale atto tipico emesso dal concessionario della riscossione.
Sul punto, infatti, l'avviso di mora- di cui all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è stato sostituito di fatto dall'avviso di intimazione ad adempiere quale presupposto per procedere ad esecuzione forzata.
Il ricorso, pertanto, va rigettato atteso che il credito non è prescritto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7,così provvede:
1) -rigetta il ricorso
2) -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di IA Delle Entrate SC ( con distrazione in favore dell' Avv. Difensore_2 per ADER) e della Regione Calabria, che liquida in complessivi € 320,00 per ognuno di essi, per competenze, oltre accessori di legge se dovuti.
Il giudice
RA Chinè