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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2167/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 30/11/2022 al n. 2167/2022 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. FARRI CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. in proprio e quale legale rappresentante CP_1 C.F._2 della ditta BI IO Concessionaria Atas Comm accessori auto;
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- avverso la sentenza n. 2648/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
26/09/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado fino alla definizione della causa, con provvedimento inaudita altera parte stante l'assenza della formula esecutiva sulla sentenza notificata e l'intestazione a soggetto sconosciuto e non individuato”; oppure, in denegata ipotesi, fissando a tal uopo udienza di comparizione delle parti avanti a Sé prima della trattazione del merito;
2) Nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, annullare la sentenza n. 2648/2022 R.G. 924/2019, emessa dal Tribunale di
Firenze il 24.09.2022, pubblicata il 26.09.2022, notificata il 25.10.2022, con condanna di spese e competenze;
3) In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti per i motivi ampiamente illustrati in narrativa.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Parte_1
Corte di Appello di Firenze , sia in proprio sia quale legale rappresentante CP_1 della omonima ditta individuale, proponendo appello avverso la sentenza n. 2648/22 pubblicata il 26.09.2022, con la quale il Tribunale di Firenze l'aveva condannato a corrispondere al l'importo di euro 7.315,00 a titolo di risarcimento dei danni CP_1 derivanti al fondo dello stesso a seguito di infiltrazioni di acqua, verificatesi nell'agosto
2017 e provenienti dal limitrofo immobile del convenuto. In particolare, il primo giudice, premettendo di aver già emesso sentenza parziale sull'an della responsabilità, nella contumacia della parte convenuta (sentenza pubblicata il 28.12.2020), determinava i danni subiti dal fondo di proprietà del sulla base delle risultanze della espletata CP_1
CTU, che aveva quantificato sia i costi per il ripristino delle parti murarie interessate dalla fuoriuscita di acqua (per complessive euro 4.000,00), sia i danni alle merci che si trovavano stivate nel locale (per euro 3315,00). Il Tribunale aveva infine condannato il convenuto contumace a rifondere all'attore le spese di lite, di CTU e CTP, in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era nulla e comunque ingiusta per i seguenti motivi (numerazione inserita dalla Corte):
1) nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e conseguente nullità dell'intero giudizio di primo grado e della stessa sentenza impugnata;
in particolare, evidenziava di aver avuto notizia del giudizio in questione per la prima volta con la ricezione della notifica della sentenza che aveva definito il giudizio, mentre mai aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti;
nello specifico, dall'esame degli atti del fascicolo risultava che la notifica dell'atto introduttivo era stata indirizzata a ' Parte_1 e che non risultava depositato alcun avviso di ricevimento, di talchè non vi era alcuna dimostrazione che il convenuto e odierno appellante avesse ricevuto la detta notifica;
2) in tutto il corpo dell'atto di citazione il convenuto era stato erroneamente indicato come ' anziché , ritenendosi dunque che, in Parte_1 Parte_1 mancanza finanche dell'indicazione del codice fiscale, l'incaricato delle poste non avesse mai provveduto al recapito della citazione ad alcuno;
3)il suddetto errore sulle generalità del convenuto contenuto in atto di citazione aveva determinato una assoluta incertezza in ordine al soggetto cui era stata rivolta la domanda, con irrimediabile lesione del diritto di difesa;
4)in subordine, errore anche nel merito della decisione, dal momento che era stata data per scontata la responsabilità del convenuto, senza che risultasse alcun elemento da cui poter inferire che i danni lamentati dal dipendessero da una sua condotta, non CP_1 potendo essere attribuito alcun rilievo, in termini probatori, alla contumacia, peraltro dichiarata erroneamente;
5) erronea condanna del convenuto alla refusione delle spese di lite e CTU, considerato peraltro che l'assicurazione del Reale Mutua, aveva già proposto di Parte_1 transigere la vertenza, così da evitare il contenzioso giudiziario, offrendo al CP_1
l'importo di euro 7475,00, somma addirittura superiore rispetto a quella determinata dal Tribunale.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per la parte appellata di cui, CP_1 stante il compiuto perfezionamento della notifica telematica, è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.06.2025 sulle conclusioni della parte appellante, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in nella camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'iter processuale della causa di primo grado – citava a comparire, CP_1 davanti al Tribunale di Firenze, ' (con tale nominativo individuando Parte_1 nell'atto introduttivo il convenuto) per sentirlo condannare, quale proprietario del fondo adiacente al proprio (indicato nel locale sito in Incisa, Figline, via Petrarca 181, questo sì corrispondente all'immobile di cui l'odierno appellante era effettivamente titolare), al risarcimento dei danni derivati al proprio immobile dalle infiltrazioni di acqua provenienti da quello del convenuto. Oltre che la vocatio in ius, anche la notifica del suddetto atto di citazione era rivolta a ' residente in [...]
181.
Nel fascicolo telematico di primo grado l'attore allegava unicamente la copia dell'atto di citazione corredata con la copia della ricevuta attestante la spedizione del piego, a cura dell'avv Iacopo Pepi, a , residente in [...]. Parte_1
Dall'esame del fascicolo cartaceo di primo grado acquisito dalla cancelleria della Corte, si rinviene, spillata alla copertina, la cartolina verde relativa alle modalità di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, con il destinatario indicato sempre come ' e l'indirizzo del vero contraddittore, , in via Parte_1 Parte_1
Petrarca 181, Figline Incisa'. Nella stessa risulta attestata la mancata consegna del plico e barrata a penna la casella corrispondente alla voce 'per irreperibilità del destinatario'; nel retro della detta cartolina appare indicato il numero dell'avviso di ricevimento inviato (n° 78772492546 – 5) corrispondente a quello stampigliato nella busta verde allegata, in cui risulta sbarrato con una riga a penna l'indirizzo del destinatario. Sempre nel retro della detta cartolina verde, sotto l'indirizzo del mittente cui restituire l'avviso di ricevimento (ovvero avv. Iacopo Pepi) risulta aggiunta la dizione manoscritta 'compiuta giacenza'.
Alla prima udienza celebrata davanti al Tribunale di Firenze (in data 17.09.2019) il primo giudice dava atto della comparizione del solo avvocato della parte attrice che produceva
'avviso di ricevimento con attestazione di compiuta giacenza'. Alla successiva udienza del 19.05.2020, cui presenziava sempre il solo difensore della parte attrice, venivano precisate le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza non definitiva depositata in data 28.12.2020, veniva preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, sempre indicato come . Parte_1
Nel merito il primo giudice affermava come, sulla base della documentazione in atti, doveva ritenersi provata sia la verificazione di un danno al fondo dell'attore, sia che lo stesso era stato determinato da infiltrazioni provenienti dalla adiacente proprietà del convenuto. La causa era quindi rimessa sul ruolo per la quantificazione del suddetto danno previo espletamento di CTU. Depositato in data 19.07.2021 l'elaborato del consulente di ufficio (nel cui corpo il convenuto risulta individuato come il proprietario del fondo sovrastante quello del ed indicato come ), previa CP_1 Parte_1 precisazione delle conclusioni da parte del solo difensore della parte attrice, la causa era nuovamente trattenuta in decisione. Con la sentenza definitiva emessa in data 24.09.2022, il convenuto, indicato in ogni parte della stessa come ' era condannato a rifondere il danno Parte_1 all'attore.
La suddetta sentenza definitiva, che pur indicava sia nell'epigrafe, sia nella motivazione e nel dispositivo il convenuto come , veniva notificata, unitamente Parte_1 all'atto di precetto in cui era invece indicato quale intimato il . La Parte_1 notifica era effettuata nei confronti di , previa allegazione del Parte_1 certificato anagrafico aggiornato al 18.10.2022, da cui risultava che quest'ultimo era residente presso l'indirizzo di via Petrarca 181 in Figline Incisa.
Risulta dagli atti che ha proposto opposizione al precetto, che è stato Parte_1 dichiarato nullo ed inefficace con sentenza n° 1427/23 dell'11.05.2023, con la quale è stato rilevato come non fosse possibile evincere la riferibilità del titolo (ovvero della sentenza) al Parte_1
Tanto premesso, il , interponendo gravame avverso tale ultima Parte_1 sentenza, ha riconosciuto di aver avuto un contenzioso con il relativo a CP_1 infiltrazioni che si sarebbero verificate nel 2017, nonché di aver a suo tempo investito della questione anche la propria assicurazione. Negava decisamente di aver mai ricevuto l'atto di citazione e lamentava come la radicale nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado, indirizzato a soggetto indicato con cognome differente ed a lui mai consegnato, aveva precluso l'instaurazione del contraddittorio, impedendogli di partecipare al processo e ledendo il suo diritto di difesa.
2.La nullità della notifica della citazione – Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio e nella relata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nell'indicazione del nome di una delle parti non integra invece vizio inficiante, se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti (cfr. da ultimo Cass. n° 33351/2024).
Nel caso in esame si verte in fattispecie in cui la notifica dell'atto di citazione non è stata idonea a raggiungere il soggetto convenuto cui era destinata che, sia nella relata, sia nel testo dell'atto introduttivo, risultava erroneamente identificato con un differente cognome. Né l'errore nell'indicazione del cognome del convenuto ( invece di Parte_1
può nel caso in oggetto essere considerato come un mero errore materiale, Parte_1 in quanto per essere tale avrebbe dovuto essere inserito in un contesto tale da permetterne l'agevole percezione da parte dell'effettivo destinatario, in modo da far conseguentemente ritenere che la sua mancata costituzione in giudizio non fosse l'effetto di tale errore, bensì il frutto di una scelta cosciente e volontaria (cfr. Cass.
19/03/2014, n. 6532; Cass. 27/03/2007, n. 7514).
Nella vicenda in parola, al contrario, risulta di tutta evidenza che l'erronea indicazione del cognome del destinatario, sia nel corpo dell'atto sia nella relata di notifica e, conseguentemente, nella stessa raccomandata, hanno precluso all'agente postale l'individuazione del destinatario all'indirizzo indicato: senza effettuare alcuna previa verifica della residenza e senza espletare nessuna delle ricerche previste dall'art. 143
c.p.c., l'addetto dell'ufficio postale ha dato atto della mancata consegna del plico postale
'per irreperibilità del destinatario'. Oltre a ciò, nella relata di notifica neppure si è dato atto dell'intervenuto deposito presso la casa comunale dell'ultimo luogo di residenza del destinatario dell'atto; adempimento quest'ultimo peraltro reso impossibile dall'erronea indicazione del cognome del soggetto , abbinato alla effettiva residenza di Parte_1 quello che avrebbe dovuto essere il reale convenuto, che dunque mai è stato messo nelle condizioni di avere conoscenza della citazione in oggetto e quindi di scegliere se costituirsi o meno in giudizio.
Per quanto detto nessuna notifica può ritenersi validamente perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., di cui manca non soltanto il rispetto dei previsti adempimenti
(ricerche del soggetto nei luoghi previsti, valido deposito del plico presso la casa comunale), ma soprattutto non ricorre il principale presupposto della irreperibilità del destinatario, tale potendosi considerare solo un soggetto esistente, dunque individuato con certezza, del quale semplicemente si sconoscono la residenza, il domicilio, o la dimora.
Né di alcun rilievo può ritenersi la circostanza che l'indirizzo indicato corrispondesse alla effettiva residenza del dal momento che l'erronea indicazione del suo Parte_1 cognome ( ha dato luogo all'adozione del sopradescritto procedimento che Parte_1 ha avuto quale risultato quello di impedire la consegna del plico postale a colui che sarebbe dovuto essere il suo vero destinatario.
Solo al momento della notifica della sentenza del Tribunale (pur contenente in ogni sua parte l'erronea indicazione del cognome del convenuto) è stato correttamente indicato nella relata l'effettivo cognome del convenuto (di cui solo in questa sede Parte_1 risulta acquisito il certificato di residenza), che quindi solo in tale occasione è stato messo in grado di venire a conoscenza del processo. Per quanto detto, quindi, la notifica dell'atto di citazione di primo grado deve essere ritenuta nulla, con conseguente nullità anche del relativo giudizio di primo grado e della stessa sentenza. Conseguentemente il giudizio in oggetto deve essere rimesso al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.
3.Il merito della decisione – L'accoglimento della doglianza relativa alla nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente nullità di tutto il processo svoltosi davanti al Tribunale e della sentenza stessa, con applicazione dell'art. 354 c.p.c., determina l'assorbimento di tutte le questioni attinenti al merito.
4.Le spese di lite - Posto che con la disposta rimessione in primo grado si chiude la fase innanzi a questa Corte, debbono altresì essere regolate le spese di lite.
Specificamente, alla riforma della sentenza, sub specie di sua nullità, consegue la necessità di procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite anche del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina comunque la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese;
tale regolamento dev'essere effettuato alla luce dell'esito complessivo della lite e, dunque, nel caso in esame, della vittoria in rito dell'appellante
(cfr. per tutte Cass. 24/01/2017 n. 1775).
Dunque, considerato che in primo grado la parte convenuta non si è costituita, andrà disposto 'nulla sulle spese di lite', le quali in base al principio di soccombenza, avrebbero dovuto gravare sulla parte attrice in applicazione del medesimo criterio, le spese CP_1 di CTU, liquidate come in atti e di ctp, sostenute dalla parte attrice rimarranno CP_1 definitivamente a carico di quest'ultima.
In applicazione del medesimo principio di soccombenza, la parte appellata deve CP_1 essere condannata a rifondere le spese di lite in favore della parte appellante.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da
€ 5200,01 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio per le prime due fasi), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con applicazione del valore minimo relativamente alla fase della decisione, visto il tenore delle questioni affrontate (euro 1134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva, euro 955,50 per la fase decisoria ridotta del 50% al valore minimo, per un importo complessivo di euro 3010,50).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e per l'effetto la nullità della sentenza e dell'intero giudizio celebrato davanti al Tribunale;
2) visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al Tribunale di Firenze (in diversa composizione);
3) nulla sulle spese di primo grado stante l'assenza dal giudizio della parte risultata vittoriosa all'esito del presente giudizio;
4)pone le spese di CTU di primo grado, liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte appellata;
5) condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite del secondo grado che si liquidano in complessivi € 3010,50 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 30/11/2022 al n. 2167/2022 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. FARRI CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. in proprio e quale legale rappresentante CP_1 C.F._2 della ditta BI IO Concessionaria Atas Comm accessori auto;
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- avverso la sentenza n. 2648/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
26/09/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado fino alla definizione della causa, con provvedimento inaudita altera parte stante l'assenza della formula esecutiva sulla sentenza notificata e l'intestazione a soggetto sconosciuto e non individuato”; oppure, in denegata ipotesi, fissando a tal uopo udienza di comparizione delle parti avanti a Sé prima della trattazione del merito;
2) Nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, annullare la sentenza n. 2648/2022 R.G. 924/2019, emessa dal Tribunale di
Firenze il 24.09.2022, pubblicata il 26.09.2022, notificata il 25.10.2022, con condanna di spese e competenze;
3) In denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello, compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti per i motivi ampiamente illustrati in narrativa.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Parte_1
Corte di Appello di Firenze , sia in proprio sia quale legale rappresentante CP_1 della omonima ditta individuale, proponendo appello avverso la sentenza n. 2648/22 pubblicata il 26.09.2022, con la quale il Tribunale di Firenze l'aveva condannato a corrispondere al l'importo di euro 7.315,00 a titolo di risarcimento dei danni CP_1 derivanti al fondo dello stesso a seguito di infiltrazioni di acqua, verificatesi nell'agosto
2017 e provenienti dal limitrofo immobile del convenuto. In particolare, il primo giudice, premettendo di aver già emesso sentenza parziale sull'an della responsabilità, nella contumacia della parte convenuta (sentenza pubblicata il 28.12.2020), determinava i danni subiti dal fondo di proprietà del sulla base delle risultanze della espletata CP_1
CTU, che aveva quantificato sia i costi per il ripristino delle parti murarie interessate dalla fuoriuscita di acqua (per complessive euro 4.000,00), sia i danni alle merci che si trovavano stivate nel locale (per euro 3315,00). Il Tribunale aveva infine condannato il convenuto contumace a rifondere all'attore le spese di lite, di CTU e CTP, in applicazione del principio di soccombenza.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era nulla e comunque ingiusta per i seguenti motivi (numerazione inserita dalla Corte):
1) nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e conseguente nullità dell'intero giudizio di primo grado e della stessa sentenza impugnata;
in particolare, evidenziava di aver avuto notizia del giudizio in questione per la prima volta con la ricezione della notifica della sentenza che aveva definito il giudizio, mentre mai aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti;
nello specifico, dall'esame degli atti del fascicolo risultava che la notifica dell'atto introduttivo era stata indirizzata a ' Parte_1 e che non risultava depositato alcun avviso di ricevimento, di talchè non vi era alcuna dimostrazione che il convenuto e odierno appellante avesse ricevuto la detta notifica;
2) in tutto il corpo dell'atto di citazione il convenuto era stato erroneamente indicato come ' anziché , ritenendosi dunque che, in Parte_1 Parte_1 mancanza finanche dell'indicazione del codice fiscale, l'incaricato delle poste non avesse mai provveduto al recapito della citazione ad alcuno;
3)il suddetto errore sulle generalità del convenuto contenuto in atto di citazione aveva determinato una assoluta incertezza in ordine al soggetto cui era stata rivolta la domanda, con irrimediabile lesione del diritto di difesa;
4)in subordine, errore anche nel merito della decisione, dal momento che era stata data per scontata la responsabilità del convenuto, senza che risultasse alcun elemento da cui poter inferire che i danni lamentati dal dipendessero da una sua condotta, non CP_1 potendo essere attribuito alcun rilievo, in termini probatori, alla contumacia, peraltro dichiarata erroneamente;
5) erronea condanna del convenuto alla refusione delle spese di lite e CTU, considerato peraltro che l'assicurazione del Reale Mutua, aveva già proposto di Parte_1 transigere la vertenza, così da evitare il contenzioso giudiziario, offrendo al CP_1
l'importo di euro 7475,00, somma addirittura superiore rispetto a quella determinata dal Tribunale.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per la parte appellata di cui, CP_1 stante il compiuto perfezionamento della notifica telematica, è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.06.2025 sulle conclusioni della parte appellante, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in nella camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'iter processuale della causa di primo grado – citava a comparire, CP_1 davanti al Tribunale di Firenze, ' (con tale nominativo individuando Parte_1 nell'atto introduttivo il convenuto) per sentirlo condannare, quale proprietario del fondo adiacente al proprio (indicato nel locale sito in Incisa, Figline, via Petrarca 181, questo sì corrispondente all'immobile di cui l'odierno appellante era effettivamente titolare), al risarcimento dei danni derivati al proprio immobile dalle infiltrazioni di acqua provenienti da quello del convenuto. Oltre che la vocatio in ius, anche la notifica del suddetto atto di citazione era rivolta a ' residente in [...]
181.
Nel fascicolo telematico di primo grado l'attore allegava unicamente la copia dell'atto di citazione corredata con la copia della ricevuta attestante la spedizione del piego, a cura dell'avv Iacopo Pepi, a , residente in [...]. Parte_1
Dall'esame del fascicolo cartaceo di primo grado acquisito dalla cancelleria della Corte, si rinviene, spillata alla copertina, la cartolina verde relativa alle modalità di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, con il destinatario indicato sempre come ' e l'indirizzo del vero contraddittore, , in via Parte_1 Parte_1
Petrarca 181, Figline Incisa'. Nella stessa risulta attestata la mancata consegna del plico e barrata a penna la casella corrispondente alla voce 'per irreperibilità del destinatario'; nel retro della detta cartolina appare indicato il numero dell'avviso di ricevimento inviato (n° 78772492546 – 5) corrispondente a quello stampigliato nella busta verde allegata, in cui risulta sbarrato con una riga a penna l'indirizzo del destinatario. Sempre nel retro della detta cartolina verde, sotto l'indirizzo del mittente cui restituire l'avviso di ricevimento (ovvero avv. Iacopo Pepi) risulta aggiunta la dizione manoscritta 'compiuta giacenza'.
Alla prima udienza celebrata davanti al Tribunale di Firenze (in data 17.09.2019) il primo giudice dava atto della comparizione del solo avvocato della parte attrice che produceva
'avviso di ricevimento con attestazione di compiuta giacenza'. Alla successiva udienza del 19.05.2020, cui presenziava sempre il solo difensore della parte attrice, venivano precisate le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza non definitiva depositata in data 28.12.2020, veniva preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto, sempre indicato come . Parte_1
Nel merito il primo giudice affermava come, sulla base della documentazione in atti, doveva ritenersi provata sia la verificazione di un danno al fondo dell'attore, sia che lo stesso era stato determinato da infiltrazioni provenienti dalla adiacente proprietà del convenuto. La causa era quindi rimessa sul ruolo per la quantificazione del suddetto danno previo espletamento di CTU. Depositato in data 19.07.2021 l'elaborato del consulente di ufficio (nel cui corpo il convenuto risulta individuato come il proprietario del fondo sovrastante quello del ed indicato come ), previa CP_1 Parte_1 precisazione delle conclusioni da parte del solo difensore della parte attrice, la causa era nuovamente trattenuta in decisione. Con la sentenza definitiva emessa in data 24.09.2022, il convenuto, indicato in ogni parte della stessa come ' era condannato a rifondere il danno Parte_1 all'attore.
La suddetta sentenza definitiva, che pur indicava sia nell'epigrafe, sia nella motivazione e nel dispositivo il convenuto come , veniva notificata, unitamente Parte_1 all'atto di precetto in cui era invece indicato quale intimato il . La Parte_1 notifica era effettuata nei confronti di , previa allegazione del Parte_1 certificato anagrafico aggiornato al 18.10.2022, da cui risultava che quest'ultimo era residente presso l'indirizzo di via Petrarca 181 in Figline Incisa.
Risulta dagli atti che ha proposto opposizione al precetto, che è stato Parte_1 dichiarato nullo ed inefficace con sentenza n° 1427/23 dell'11.05.2023, con la quale è stato rilevato come non fosse possibile evincere la riferibilità del titolo (ovvero della sentenza) al Parte_1
Tanto premesso, il , interponendo gravame avverso tale ultima Parte_1 sentenza, ha riconosciuto di aver avuto un contenzioso con il relativo a CP_1 infiltrazioni che si sarebbero verificate nel 2017, nonché di aver a suo tempo investito della questione anche la propria assicurazione. Negava decisamente di aver mai ricevuto l'atto di citazione e lamentava come la radicale nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado, indirizzato a soggetto indicato con cognome differente ed a lui mai consegnato, aveva precluso l'instaurazione del contraddittorio, impedendogli di partecipare al processo e ledendo il suo diritto di difesa.
2.La nullità della notifica della citazione – Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio e nella relata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nell'indicazione del nome di una delle parti non integra invece vizio inficiante, se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti (cfr. da ultimo Cass. n° 33351/2024).
Nel caso in esame si verte in fattispecie in cui la notifica dell'atto di citazione non è stata idonea a raggiungere il soggetto convenuto cui era destinata che, sia nella relata, sia nel testo dell'atto introduttivo, risultava erroneamente identificato con un differente cognome. Né l'errore nell'indicazione del cognome del convenuto ( invece di Parte_1
può nel caso in oggetto essere considerato come un mero errore materiale, Parte_1 in quanto per essere tale avrebbe dovuto essere inserito in un contesto tale da permetterne l'agevole percezione da parte dell'effettivo destinatario, in modo da far conseguentemente ritenere che la sua mancata costituzione in giudizio non fosse l'effetto di tale errore, bensì il frutto di una scelta cosciente e volontaria (cfr. Cass.
19/03/2014, n. 6532; Cass. 27/03/2007, n. 7514).
Nella vicenda in parola, al contrario, risulta di tutta evidenza che l'erronea indicazione del cognome del destinatario, sia nel corpo dell'atto sia nella relata di notifica e, conseguentemente, nella stessa raccomandata, hanno precluso all'agente postale l'individuazione del destinatario all'indirizzo indicato: senza effettuare alcuna previa verifica della residenza e senza espletare nessuna delle ricerche previste dall'art. 143
c.p.c., l'addetto dell'ufficio postale ha dato atto della mancata consegna del plico postale
'per irreperibilità del destinatario'. Oltre a ciò, nella relata di notifica neppure si è dato atto dell'intervenuto deposito presso la casa comunale dell'ultimo luogo di residenza del destinatario dell'atto; adempimento quest'ultimo peraltro reso impossibile dall'erronea indicazione del cognome del soggetto , abbinato alla effettiva residenza di Parte_1 quello che avrebbe dovuto essere il reale convenuto, che dunque mai è stato messo nelle condizioni di avere conoscenza della citazione in oggetto e quindi di scegliere se costituirsi o meno in giudizio.
Per quanto detto nessuna notifica può ritenersi validamente perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., di cui manca non soltanto il rispetto dei previsti adempimenti
(ricerche del soggetto nei luoghi previsti, valido deposito del plico presso la casa comunale), ma soprattutto non ricorre il principale presupposto della irreperibilità del destinatario, tale potendosi considerare solo un soggetto esistente, dunque individuato con certezza, del quale semplicemente si sconoscono la residenza, il domicilio, o la dimora.
Né di alcun rilievo può ritenersi la circostanza che l'indirizzo indicato corrispondesse alla effettiva residenza del dal momento che l'erronea indicazione del suo Parte_1 cognome ( ha dato luogo all'adozione del sopradescritto procedimento che Parte_1 ha avuto quale risultato quello di impedire la consegna del plico postale a colui che sarebbe dovuto essere il suo vero destinatario.
Solo al momento della notifica della sentenza del Tribunale (pur contenente in ogni sua parte l'erronea indicazione del cognome del convenuto) è stato correttamente indicato nella relata l'effettivo cognome del convenuto (di cui solo in questa sede Parte_1 risulta acquisito il certificato di residenza), che quindi solo in tale occasione è stato messo in grado di venire a conoscenza del processo. Per quanto detto, quindi, la notifica dell'atto di citazione di primo grado deve essere ritenuta nulla, con conseguente nullità anche del relativo giudizio di primo grado e della stessa sentenza. Conseguentemente il giudizio in oggetto deve essere rimesso al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.
3.Il merito della decisione – L'accoglimento della doglianza relativa alla nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente nullità di tutto il processo svoltosi davanti al Tribunale e della sentenza stessa, con applicazione dell'art. 354 c.p.c., determina l'assorbimento di tutte le questioni attinenti al merito.
4.Le spese di lite - Posto che con la disposta rimessione in primo grado si chiude la fase innanzi a questa Corte, debbono altresì essere regolate le spese di lite.
Specificamente, alla riforma della sentenza, sub specie di sua nullità, consegue la necessità di procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite anche del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina comunque la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese;
tale regolamento dev'essere effettuato alla luce dell'esito complessivo della lite e, dunque, nel caso in esame, della vittoria in rito dell'appellante
(cfr. per tutte Cass. 24/01/2017 n. 1775).
Dunque, considerato che in primo grado la parte convenuta non si è costituita, andrà disposto 'nulla sulle spese di lite', le quali in base al principio di soccombenza, avrebbero dovuto gravare sulla parte attrice in applicazione del medesimo criterio, le spese CP_1 di CTU, liquidate come in atti e di ctp, sostenute dalla parte attrice rimarranno CP_1 definitivamente a carico di quest'ultima.
In applicazione del medesimo principio di soccombenza, la parte appellata deve CP_1 essere condannata a rifondere le spese di lite in favore della parte appellante.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da
€ 5200,01 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio per le prime due fasi), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con applicazione del valore minimo relativamente alla fase della decisione, visto il tenore delle questioni affrontate (euro 1134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva, euro 955,50 per la fase decisoria ridotta del 50% al valore minimo, per un importo complessivo di euro 3010,50).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado e per l'effetto la nullità della sentenza e dell'intero giudizio celebrato davanti al Tribunale;
2) visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al Tribunale di Firenze (in diversa composizione);
3) nulla sulle spese di primo grado stante l'assenza dal giudizio della parte risultata vittoriosa all'esito del presente giudizio;
4)pone le spese di CTU di primo grado, liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte appellata;
5) condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite del secondo grado che si liquidano in complessivi € 3010,50 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni