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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R.Gen. N. 41045/2024
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 7 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, piazza Albania n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Massimo Forte e Arianna Guitaldi che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Correnti (PEC
, giusta procura in atti Email_1
RESISTENTE E
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: annullamento intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato in cancelleria l'11 novembre 2024, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede rappresentando che, in data 22.10.2024, l' gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
097202491195888914000; che la suddetta intimazione di pagamento traeva origine dai seguenti avvisi di addebito: n. 39720210014129487000 relativo al modello DM 10 annualità 2019, n. 39720230000191985000 relativo al modello DM 10 annualità 2022, n. 09720230001689588000 relativo al modello DM 10 annualità 2022; che i citati avvisi di accertamento erano stati tutti oggetto di rateizzazione per l'importo, rispettivamente, di € 12.542,66, di € 1.535,92 e di € 4.547,55; che l'avviso di accertamento n. 9720210014129487000 era stato altresì oggetto di un versamento parziale di € 771,05; che l'intimazione di pagamento impugnata doveva quindi ritenersi illegittima dal momento che non dava atto delle rateizzazioni intervenute e dei pagamenti medio tempore effettuati, risultando altresì in contrasto con l'art. 7, L. 212/2000. Per tutto quanto sopra premesso, parte ricorrente concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “1) in via cautelare: sospendere l'intimazione di pagamento n. 097202491195888914000 notificata dall' per i motivi Controparte_3 esposti sia in narrativa che nella separata istanza;
2) in via subordinata nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, si chiede si sospendere l'intimazione di pagamento impugnata onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente sussistendone i gravi motivi;
3) fissare con decreto la data di udienza con termini per la notifica;
4) dichiarare nulla, per difetto del presupposto fondante, l'intera procedura esecutiva;
5) in subordine accertare e l'entità del debito sussistente poiché tutt'ora incerto nell'esatto ammontare poiché anche in virtù della triplicazione degli accertamenti sottesi;
6) in ulteriore subordine, qualora disatteso quanto innanzi richiesto, rideterminare gli importi in base alle allegazioni prodotte;
7) per quanto al sub 2 condannare l
[...]
alle spese del presente procedimento in base alla previsione Controparte_3 normativa di cui al DM 55/2024 e successive modificazioni.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3 in quanto infondato in fatto e in diritto. L' benché ritualmente citato, non si costituiva rimanendo contumace. CP_2
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. La società a proposto ricorso in opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097202491195888914000, relativamente al credito traente origine dagli avvisi di addebito n. 39720210014129487000, n. 39720230000191985000 e n. 09720230001689588000, per un importo complessivo pari ad euro 57.194,82. Preliminarmente deve essere evidenziato che, come rilevato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass, Civ. Sez. Unite, Ordinanza n. 14831 del 5 giugno 2008), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle esattoriali - ora, per gli avvisi di pagina 2 di 4 addebito -riguardanti crediti di natura previdenziale, nel caso di specie contributi rimasti inevasi e relativi accessori. CP_2
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto che la nullità del predetto avviso debba essere ricondotta all'indeterminatezza dello stesso, in quanto l'ente impositore avrebbe omesso di fornire puntuale indicazione utile la verifica degli importi dovuti, degli interessi dei compensi di riscossione, delle sanzioni e delle aliquote applicate. È pacifico che qualunque atto amministrativo, destinato ad incidere nella sfera giuridica del cittadino, deve, a pena di nullità, essere obbligatoriamente corredato da un'esaustiva motivazione. Dunque, la motivazione degli atti impositivi costituisce un elemento irrinunciabile del procedimento, la cui violazione comporta la nullità dell'atto. L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono sempre essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Ciò premesso, occorre sottolineare che, in tema di motivazione degli atti, l'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, al comma 1, dispone che: “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Pertanto, è consentito all'Amministrazione finanziaria motivare gli atti impositivi anche per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che le parti 3 rilevanti siano pedissequamente trascritte, al fine di consentire al contribuente - ed al giudice in caso di impugnazione - di comprendere non solo le ragioni di diritto ma anche i presupposti di fatto e i passaggi logici-giuridici che hanno condotto l'Amministrazione a stabilire quella determinata pretesa fiscale. In tal modo, dunque, si realizza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa (e, quindi, di buon andamento dell'amministrazione, ex art. 97 Costituzione ) ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Costituzione) nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso se la conoscibilità dell'atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, ma richiedesse un'attività di ricerca complessa. Nel caso di specie, considerando in particolare la documentazione depositata in atti dalla stessa parte ricorrente (cfr. all. 1 al ricorso), è evidente che l'ente impositore non abbia omesso di allegare alcuna informazione idonea a consentire alla società ricorrente di identificare la natura del credito, in quanto nell'intimazione notificata si fa chiaro riferimento sia agli avvisi di addebito prodromici, all'ammontare degli stessi, nonché all'ammontare dei relativi interessi. Pertanto, non essendo stata contestata nel merito l'eventuale non debenza delle somme richieste – peraltro confermato dalla richiesta di rateizzazione del debito,
pagina 3 di 4 nonché dal parziale pagamento dello stesso - il ricorso deve essere integralmente rigettato. Dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente risultano le sole richieste di rateizzazione ed un solo pagamento effettuato. Le rateizzazioni espressamente prevedono l'automatica decadenza in caso di omesso pagamento e parte ricorrente non ha in alcun modo fornito prova di aver dato seguito ai pagamenti pattuiti ai fini del rispetto della concordata rateizzazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei rapporti con l' . Controparte_4
Nulla spese nei rapporti con l rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell'
[...]
delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso Controparte_5 spese generali, iva e cpa come per legge.
- Nulla spese nei rapporti con l CP_2
Roma, 07.01.2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
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