Articolo 10 della Legge 14 marzo 1952, n. 128
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 marzo 1952
Art. 10.
Il Governo e' delegato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore delle presente legge, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una piu' precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse.
Entrata in vigore il 23 marzo 1952