TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 679/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 679/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PAOLO PRISCO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO PRISCO
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. GIOVANNI COSTANTINO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIOVANNI
COSTANTINO
RESISTENTE
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. RANIERI GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 50 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. RANIERI GIUSEPPE TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 24.6.2024, ricorre Parte_1
nei confronti di Controparte_1
e
[...] Controparte_2
esponendo che è educatrice professionale di un laboratorio di rilassamento
[...]
(stanze multisensoriali) per pazienti affetti da gravi compromissioni motorie, neurologiche e mentali;
che durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 si sono rese necessarie una serie di misure di contenimento della malattia legate a misure igieniche più difficilmente osservabili da parte di tale categoria di soggetti;
che in data 19.10.2020, il datore di lavoro le comunicava che si sarebbe dovuta occupare di un gruppo di degenti ad alta carica;
che, qualche giorno dopo, accusava i primi sintomi e veniva accertata la positività al virus Covid-19; che veniva ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale con diagnosi di “polmonite interstiziale bilaterale in COVID-19 positivo”; che non vi sarebbe dubbio circa la contrazione della malattia nel luogo di lavoro;
che dopo aver presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'invalidità causata dall'infortunio sul lavoro le era riconosciuta una somma a titolo di una tantum pari ad € 9.130,87; che vi sarebbe una responsabilità risarcitoria ascrivibile al datore di lavoro.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l
[...]
Controparte_1
resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce di aver adottato tutti i mezzi di protezione che – all'epoca – era possibile ipotizzare sul piano scientifico per contrastare il virus e che pertanto non è possibile ascrivere alcuna responsabilità in capo al datore di lavoro. Contesta, inoltre, la richiesta di risarcimento dei danni pretesi.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione CP_3
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
2 In particolare, asserisce che i diritti nascenti dal contratto di assicurazione prodotto dall' nei confronti di sarebbero CP_1 Controparte_2
prescritti per decorrenza del termine biennale e la domanda di manleva dovrebbe essere rigettata;
che parte ricorrente ha mancato di adempiere l'onere probatorio su di lei gravante in ordine al fatto storico;
che l'istituto ha sempre agito diligentemente, adottando tutte le misure prescritte dai Protocolli, di livello sia nazionale che regionale, ed anzi, mettendo in atto misure ancor più rigorose di quelle imposte da tali disposizioni.
Istruita anche mediante l'audizione di testimoni, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa – in data odierna.
Il ricorso si ritiene infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, si osserva che la giurisprudenza in materia di risarcimento del danno per infortunio lavorativo è ormai consolidata nel ritenere che il risarcimento del danno da parte dell'INAIL copre e assorbe tutto il versante contrattuale del danno, mentre non fa carico all'Istituto assicurativo l'eventuale danno ulteriore, ovvero il c.d. “danno differenziale”, per il quale il lavoratore può agire verso il datore di lavoro con un'azione in cui si accerti che quest'ultimo ha violato l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti sancito dall'art.
2087 c.c.
Infatti, il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia che discende dall'art. 2087 c.c.
Dunque, perché si possa parlare di danno differenziale è necessario che sussista una responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'evento dannoso in quanto, mentre le prestazioni erogate dall'INAIL sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell'infortunio, il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro presuppone, da un lato, il verificarsi dell'evento dannoso e, dall'altro, la sussistenza di profili di responsabilità del datore, a seguito di un comportamento colposo dello stesso, il cui onere della prova ricade sul danneggiato.
3 In particolare, così ha precisato la Suprema Corte di Cassazione: “La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone
l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni;
da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione e solo dopo che il lavoratore abbia fornito tale prova sorge in capo dal datore di lavoro l'onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 13.8.2008, n. 21590).
Perché possa escludersi la colpa del datore di lavoro, lo stesso deve dunque dimostrare di avere correttamente adempiuto all'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, così come disposto dall'art. 2087 c.c., secondo cui “l''imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità' fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che “in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. è una norma “aperta” calata nella realtà dinamica e nel contesto socio-lavorativo concreto ed impone al datore di lavoro non solo
l'adozione di tutte le cautele preesistenti e collaudate, previste dalla legge a fronte di rischi specifici correlati al tipo di attività esercitata, ma anche
l'adozione di qualunque misura idonea a neutralizzare fattori di rischio conosciuti sulla base della scienza e dell'esperienza del momento storico.” (cfr.
Tribunale di Bari, sentenza 7.11.2022 n. 3035).
Nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sono intervenute
4 disposizioni volte al contenimento del virus, tra cui l'art. 2, comma 6, del DPCM
26 aprile 2020, che ha obbligato le imprese che non hanno sospeso la propria attività di osservare il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato il
24 aprile 2020. Tale documento imponeva, in primo luogo, in capo al datore di lavoro un obbligo di informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l'obbligo della rilevazione della temperatura, oltre a misure relative alla protezione individuale, all'igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro nonché alla gestione di eventuali persone sintomatiche e sulla sorveglianza sanitaria.
Orbene, così delineato il quadro normativo di riferimento, deve precisarsi come fatto notorio che il Covid-19 sia una malattia associata ad un virus (il
SARS-CoV-2) prima del tutto sconosciuto nell'uomo.
Dunque, nel 2020 – in particolare, anche al momento in cui la ricorrente si
è infettata – si conosceva ancora poco di questo specifico virus e neppure era stato ancora introdotto in Italia l'obbligo vaccinale.
A riguardo, infatti, si rammenta che – soltanto in data 1° aprile 2021 – è entrato in vigore il D.L. n. 44/2021, il cui art. 4 ha previsto l'obbligo per tutto il personale sanitario svolgente la propria attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali (pubbliche e private) di sottoporsi alla vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, in ordine alla quale il datore di lavoro, unitamente alle ASL di competenza e agli ordini professionali, aveva anche l'onere di verificare l'effettiva esecuzione.
Pertanto, con riferimento al mese di ottobre 2020, la prova della correttezza della condotta della struttura resistente può essere fornita attraverso la dimostrazione che la stessa si è strettamente attenuta alle misure di prevenzione e protezione dettate dai vari decreti legislativi e ministeriali e dai DPCM emanati nel corso del tempo e vigenti in quel momento.
Da ultimo, possono essere prese in considerazione le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, in data 24 agosto 2020, che “per la prevenzione
5 e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” individuava – a pag. 4 – le precauzioni nell'assistenza di casi sospetti e/o confermati di Covid-19: “guanti, mascherina chirurgica o protezioni superiori, occhiali di protezione/visiera, camice monouso
(possibilmente idrorepellente), stanza di isolamento” (Cfr. doc. n. 4 memoria).
Ebbene, parte resistente ha dato prova di aver debitamente fornito al personale dipendente, tra cui l'odierna ricorrente, tutti i dispositivi di protezione necessari.
In particolare, parte resistente allega il Documento di Valutazione dei
Rischi dell'Istituto, aggiornato a seguito dell'emergenza Covid-19 (Cfr. doc. n. 5 memoria) ove si legge, a pag. 12, che “l' mette a disposizione i seguenti CP_1
Dispositivi di Protezione Individuali e Dispositivi Medici al fine di prevenire il propagarsi del Coronavirus: guanti monouso in vinile;
mascherine chirurgiche;
mascherine FFP2/FFP3; camici monouso;
cuffie; copri-scarpe; occhiali visiere”.
L'adozione delle dovute precauzioni trova conferma anche dagli ulteriori documenti allegati dall'istituto resistente (doc. da n. 6 a n. 15 memoria), e – soprattutto – dall'espletata istruttoria.
In particolare, all'udienza del 10.12.2024, la teste Testimone_1 conferma che “nella fase di Covid noi avevamo una vestizione
[...]
completa, che prevedeva una cuffia per i capelli, una visiera, una tuta, dei calzari, doppi guanti, doppia mascherina, ossia una FP2 e una FP1 da indossare una sopra l'altra, come i guanti”, inoltre “durante il Covid da ottobre la nostra vestizione avveniva in un piano diverso, poi ci recavamo al piano, indossando sempre i DPI e poi la svestizione avveniva fuori dal piano. Ci furono fatti dei corsi su come dovevamo vestirci e cosa dovevamo indossare”.
Ugualmente, il teste ha confermato sia l'adozione Testimone_2
da parte della resistente dei predetti dispositivi di protezione individuale, sia l'intensificazione della sanificazione di tutti i locali.
Inoltre, ha spiegato dettagliatamente che “c'erano dei percorsi “sporco- pulito” a quell'epoca, dove uscendo dal percorso dove lavoravamo dovevamo
6 mettere in appositi contenitori gli elementi della svestizione e toglierci tutti i presidi che potevano essere stati contaminati … preciso che questo luogo di svestizione e smaltimento DPI era sito all'esterno di uno dei due ingressi. In pratica funzionava così: c'era un primo ingresso dove c'era una stanza dove
c'erano tutti gli indumenti e i DPI puliti e dove noi ci vestivamo prima di accedere all'interno del reparto. C'era un altro ingresso da dove noi dovevamo uscire e, una volta sul pianerottolo di questo secondo ingresso d'uscita, c'era il reparto della svestizione, dove poi questi indumenti venivamo messi non ricordo bene se in dei sacchi appositi e poi dovevano essere smaltiti. Ricordo che venne
Parte il controllo della che ci fece anche i complimenti per come gestivamo il ciclo. Preciso che i DPI venivano gettati e indossati di nuovi anche se si usciva dal reparto temporaneamente solo per andare in bagno”.
Peraltro, l'asserzione della ricorrente di essere stata munita solamente di una semplice “mascherina e vestaglietta” viene smentita anche dal video allegato registrato in data 24.10.2020 dove si vede la stessa ricorrente insieme ai colleghi vestiti con protezioni adeguate, ovvero camice, mascherina, visiera, copricapo, guanti e copriscarpe.
Peraltro, il video è stato registrato il 24.10.2020 e, quindi, a soli due giorni dal contagio della ricorrente avvenuto il 26.10.2020, il che dimostra che la stessa operava munita di ogni protezione necessaria a scongiurare il contagio del virus.
In virtù di tali risultanze probatorie, non vi sono dubbi sul fatto che l resistente abbia adottato tutti i mezzi di protezione che – all'epoca – era CP_1
possibile ipotizzare sul piano scientifico per contrastare un virus sconosciuto, dal carattere straordinario e imprevedibile, così da evitare danni agli operatori sanitari.
Ciò purtroppo non è stato sufficiente ad evitare alla ricorrente di contagiarsi (come è accaduto a tanti altri operatori sanitari) ma – in ogni caso – deve ritenersi che l' resistente abbia correttamente adempiuto all'obbligo CP_1
di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
7 Le spese di lite possono essere integralmente compensate tanto nei confronti della parte resistente che della terza chiamata, stante il contegno processuale della ricorrente che ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudicante nonché in considerazione dell'asimmetria economica in essere fra le parti.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 679/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PAOLO PRISCO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO PRISCO
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. GIOVANNI COSTANTINO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIOVANNI
COSTANTINO
RESISTENTE
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. RANIERI GIUSEPPE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 50 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. RANIERI GIUSEPPE TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 24.6.2024, ricorre Parte_1
nei confronti di Controparte_1
e
[...] Controparte_2
esponendo che è educatrice professionale di un laboratorio di rilassamento
[...]
(stanze multisensoriali) per pazienti affetti da gravi compromissioni motorie, neurologiche e mentali;
che durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 si sono rese necessarie una serie di misure di contenimento della malattia legate a misure igieniche più difficilmente osservabili da parte di tale categoria di soggetti;
che in data 19.10.2020, il datore di lavoro le comunicava che si sarebbe dovuta occupare di un gruppo di degenti ad alta carica;
che, qualche giorno dopo, accusava i primi sintomi e veniva accertata la positività al virus Covid-19; che veniva ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale con diagnosi di “polmonite interstiziale bilaterale in COVID-19 positivo”; che non vi sarebbe dubbio circa la contrazione della malattia nel luogo di lavoro;
che dopo aver presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'invalidità causata dall'infortunio sul lavoro le era riconosciuta una somma a titolo di una tantum pari ad € 9.130,87; che vi sarebbe una responsabilità risarcitoria ascrivibile al datore di lavoro.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l
[...]
Controparte_1
resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce di aver adottato tutti i mezzi di protezione che – all'epoca – era possibile ipotizzare sul piano scientifico per contrastare il virus e che pertanto non è possibile ascrivere alcuna responsabilità in capo al datore di lavoro. Contesta, inoltre, la richiesta di risarcimento dei danni pretesi.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione CP_3
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
2 In particolare, asserisce che i diritti nascenti dal contratto di assicurazione prodotto dall' nei confronti di sarebbero CP_1 Controparte_2
prescritti per decorrenza del termine biennale e la domanda di manleva dovrebbe essere rigettata;
che parte ricorrente ha mancato di adempiere l'onere probatorio su di lei gravante in ordine al fatto storico;
che l'istituto ha sempre agito diligentemente, adottando tutte le misure prescritte dai Protocolli, di livello sia nazionale che regionale, ed anzi, mettendo in atto misure ancor più rigorose di quelle imposte da tali disposizioni.
Istruita anche mediante l'audizione di testimoni, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa – in data odierna.
Il ricorso si ritiene infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, si osserva che la giurisprudenza in materia di risarcimento del danno per infortunio lavorativo è ormai consolidata nel ritenere che il risarcimento del danno da parte dell'INAIL copre e assorbe tutto il versante contrattuale del danno, mentre non fa carico all'Istituto assicurativo l'eventuale danno ulteriore, ovvero il c.d. “danno differenziale”, per il quale il lavoratore può agire verso il datore di lavoro con un'azione in cui si accerti che quest'ultimo ha violato l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti sancito dall'art.
2087 c.c.
Infatti, il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia che discende dall'art. 2087 c.c.
Dunque, perché si possa parlare di danno differenziale è necessario che sussista una responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'evento dannoso in quanto, mentre le prestazioni erogate dall'INAIL sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell'infortunio, il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro presuppone, da un lato, il verificarsi dell'evento dannoso e, dall'altro, la sussistenza di profili di responsabilità del datore, a seguito di un comportamento colposo dello stesso, il cui onere della prova ricade sul danneggiato.
3 In particolare, così ha precisato la Suprema Corte di Cassazione: “La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone
l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni;
da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione e solo dopo che il lavoratore abbia fornito tale prova sorge in capo dal datore di lavoro l'onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 13.8.2008, n. 21590).
Perché possa escludersi la colpa del datore di lavoro, lo stesso deve dunque dimostrare di avere correttamente adempiuto all'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, così come disposto dall'art. 2087 c.c., secondo cui “l''imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità' fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che “in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. è una norma “aperta” calata nella realtà dinamica e nel contesto socio-lavorativo concreto ed impone al datore di lavoro non solo
l'adozione di tutte le cautele preesistenti e collaudate, previste dalla legge a fronte di rischi specifici correlati al tipo di attività esercitata, ma anche
l'adozione di qualunque misura idonea a neutralizzare fattori di rischio conosciuti sulla base della scienza e dell'esperienza del momento storico.” (cfr.
Tribunale di Bari, sentenza 7.11.2022 n. 3035).
Nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sono intervenute
4 disposizioni volte al contenimento del virus, tra cui l'art. 2, comma 6, del DPCM
26 aprile 2020, che ha obbligato le imprese che non hanno sospeso la propria attività di osservare il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato il
24 aprile 2020. Tale documento imponeva, in primo luogo, in capo al datore di lavoro un obbligo di informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l'obbligo della rilevazione della temperatura, oltre a misure relative alla protezione individuale, all'igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro nonché alla gestione di eventuali persone sintomatiche e sulla sorveglianza sanitaria.
Orbene, così delineato il quadro normativo di riferimento, deve precisarsi come fatto notorio che il Covid-19 sia una malattia associata ad un virus (il
SARS-CoV-2) prima del tutto sconosciuto nell'uomo.
Dunque, nel 2020 – in particolare, anche al momento in cui la ricorrente si
è infettata – si conosceva ancora poco di questo specifico virus e neppure era stato ancora introdotto in Italia l'obbligo vaccinale.
A riguardo, infatti, si rammenta che – soltanto in data 1° aprile 2021 – è entrato in vigore il D.L. n. 44/2021, il cui art. 4 ha previsto l'obbligo per tutto il personale sanitario svolgente la propria attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali (pubbliche e private) di sottoporsi alla vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, in ordine alla quale il datore di lavoro, unitamente alle ASL di competenza e agli ordini professionali, aveva anche l'onere di verificare l'effettiva esecuzione.
Pertanto, con riferimento al mese di ottobre 2020, la prova della correttezza della condotta della struttura resistente può essere fornita attraverso la dimostrazione che la stessa si è strettamente attenuta alle misure di prevenzione e protezione dettate dai vari decreti legislativi e ministeriali e dai DPCM emanati nel corso del tempo e vigenti in quel momento.
Da ultimo, possono essere prese in considerazione le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, in data 24 agosto 2020, che “per la prevenzione
5 e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” individuava – a pag. 4 – le precauzioni nell'assistenza di casi sospetti e/o confermati di Covid-19: “guanti, mascherina chirurgica o protezioni superiori, occhiali di protezione/visiera, camice monouso
(possibilmente idrorepellente), stanza di isolamento” (Cfr. doc. n. 4 memoria).
Ebbene, parte resistente ha dato prova di aver debitamente fornito al personale dipendente, tra cui l'odierna ricorrente, tutti i dispositivi di protezione necessari.
In particolare, parte resistente allega il Documento di Valutazione dei
Rischi dell'Istituto, aggiornato a seguito dell'emergenza Covid-19 (Cfr. doc. n. 5 memoria) ove si legge, a pag. 12, che “l' mette a disposizione i seguenti CP_1
Dispositivi di Protezione Individuali e Dispositivi Medici al fine di prevenire il propagarsi del Coronavirus: guanti monouso in vinile;
mascherine chirurgiche;
mascherine FFP2/FFP3; camici monouso;
cuffie; copri-scarpe; occhiali visiere”.
L'adozione delle dovute precauzioni trova conferma anche dagli ulteriori documenti allegati dall'istituto resistente (doc. da n. 6 a n. 15 memoria), e – soprattutto – dall'espletata istruttoria.
In particolare, all'udienza del 10.12.2024, la teste Testimone_1 conferma che “nella fase di Covid noi avevamo una vestizione
[...]
completa, che prevedeva una cuffia per i capelli, una visiera, una tuta, dei calzari, doppi guanti, doppia mascherina, ossia una FP2 e una FP1 da indossare una sopra l'altra, come i guanti”, inoltre “durante il Covid da ottobre la nostra vestizione avveniva in un piano diverso, poi ci recavamo al piano, indossando sempre i DPI e poi la svestizione avveniva fuori dal piano. Ci furono fatti dei corsi su come dovevamo vestirci e cosa dovevamo indossare”.
Ugualmente, il teste ha confermato sia l'adozione Testimone_2
da parte della resistente dei predetti dispositivi di protezione individuale, sia l'intensificazione della sanificazione di tutti i locali.
Inoltre, ha spiegato dettagliatamente che “c'erano dei percorsi “sporco- pulito” a quell'epoca, dove uscendo dal percorso dove lavoravamo dovevamo
6 mettere in appositi contenitori gli elementi della svestizione e toglierci tutti i presidi che potevano essere stati contaminati … preciso che questo luogo di svestizione e smaltimento DPI era sito all'esterno di uno dei due ingressi. In pratica funzionava così: c'era un primo ingresso dove c'era una stanza dove
c'erano tutti gli indumenti e i DPI puliti e dove noi ci vestivamo prima di accedere all'interno del reparto. C'era un altro ingresso da dove noi dovevamo uscire e, una volta sul pianerottolo di questo secondo ingresso d'uscita, c'era il reparto della svestizione, dove poi questi indumenti venivamo messi non ricordo bene se in dei sacchi appositi e poi dovevano essere smaltiti. Ricordo che venne
Parte il controllo della che ci fece anche i complimenti per come gestivamo il ciclo. Preciso che i DPI venivano gettati e indossati di nuovi anche se si usciva dal reparto temporaneamente solo per andare in bagno”.
Peraltro, l'asserzione della ricorrente di essere stata munita solamente di una semplice “mascherina e vestaglietta” viene smentita anche dal video allegato registrato in data 24.10.2020 dove si vede la stessa ricorrente insieme ai colleghi vestiti con protezioni adeguate, ovvero camice, mascherina, visiera, copricapo, guanti e copriscarpe.
Peraltro, il video è stato registrato il 24.10.2020 e, quindi, a soli due giorni dal contagio della ricorrente avvenuto il 26.10.2020, il che dimostra che la stessa operava munita di ogni protezione necessaria a scongiurare il contagio del virus.
In virtù di tali risultanze probatorie, non vi sono dubbi sul fatto che l resistente abbia adottato tutti i mezzi di protezione che – all'epoca – era CP_1
possibile ipotizzare sul piano scientifico per contrastare un virus sconosciuto, dal carattere straordinario e imprevedibile, così da evitare danni agli operatori sanitari.
Ciò purtroppo non è stato sufficiente ad evitare alla ricorrente di contagiarsi (come è accaduto a tanti altri operatori sanitari) ma – in ogni caso – deve ritenersi che l' resistente abbia correttamente adempiuto all'obbligo CP_1
di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
7 Le spese di lite possono essere integralmente compensate tanto nei confronti della parte resistente che della terza chiamata, stante il contegno processuale della ricorrente che ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudicante nonché in considerazione dell'asimmetria economica in essere fra le parti.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8