Articolo 601 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 600Articolo 584
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9 ottobre 2010
Art. 601. Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attivita' istituzionali delle Forze armate 1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1905, e' valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere dal 1993.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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