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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.458/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “risarcimento danni da mobbing”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in appello tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Giovanni De Parte_1
Donno Appellante contro rappr. e dif. da avv. Maria Luigia Tritto e Cataldo Controparte_1
Tarricone
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 20 dicembre 2021 il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 21 Parte_1 settembre 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stato riconosciuto in favore di il risarcimento da mobbing, danno biologico (danno Controparte_1 permanente alla salute, diagnosticata “adattamento da stress caratterizzato da grave sintomatologia ansioso-depressiva reattiva a condizioni avversative”, e che “tale patologia trova la sua origine nelle vicende professionali descritte in ricorso”) quantificato dal CTU officiato in giudizio in percentuale del 18%, del danno morale ex art. 2059 c.c., con detrazione del danno già liquidato dall' oltre al rimborso delle spese mediche documentate, quantificando il totale risarcitorio CP_2 complessivo;
non riconosceva invece il risarcimento del danno patrimoniale, che deriverebbe, nell'assunto attoreo, dalla ingiustificata riduzione della indennità di performance rispetto ai colleghi di pari livello nel periodo 2011 – 2015. Si è costituito l'appellato. La causa, all'udienza del 26 marzo 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---***---***--- Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza, chiedendone la totale riforma, avendo il Giudice di prime cure errato nel ritenere che:
1)la domanda fondata per quanto di ragione;
2)che l'istruttoria espletata nel presente giudizio ha confermato che l'istante ha subito, in un ampio arco temporale, una lunga serie di sistematici e reiterati comportamenti ostili e vessatori da parte del datore di lavoro;
3)le conclusioni dell'espletata consulenza tecnica di ufficio congruamente motivate ed immune da vizi logici e giuridici;
4)che la condotta posta in essere nei confronti dell'istante integra il denunziato mobbing;
5)che anche se si volesse escludere la configurabilità del mobbing, l'istante avrebbe ugualmente diritto al risarcimento dei danni in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria;
6)di riconoscere, altresì, il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c., in quanto la condotta datoriale integra, oltre ad un inadempimento contrattuale, anche un fatto illecito astrattamente configurabile quale reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., e determina comunque una violazione del fondamentale diritto alla salute costituzionalmente protetto;
7)di determinare il complessivo danno non patrimoniale in ragione di euro 61.497,00 mentre il danno da inabilità temporanea assoluta in euro 2.574,00, con aggravio degli interessi legali sulle somme annualmente (e a ritroso) devalutate, aggiungendo l'importo di euro 828,50 a titolo di rimborso delle spese mediche documentate;
8)nella parte in cui ha riconosciuto in favore del ricorrente e, per lui, dei suoi procuratori antistatari la vittoria delle spese e competenze di causa.
---***---***---
L'appello è, a giudizio di questa Corte, totalmente infondato.
Quanto alla lamentata inesistenza del mobbing, la accurata istruttoria espletata ne ha, a giudizio di questa Corte, provato ed asseverato l'esistenza come posto in essere in danno dell'appellato da parte dell'appellante.
DEL MOBBING
I fenomeno mobbing manca di una regolamentazione di tipo normativo. Esso è stato inizialmente analizzato e circoscritto da studiosi psicologi o psichiatri del nord Europa (scandinavi e tedeschi) e successivamente italiani.
Va considerato che esaminando le varie definizioni che dagli studiosi della materia sono state offerte, si giunge alla conclusione che gli elementi necessari perchè ci si trovi di fronte ad una fattispecie di mobbing sono i seguenti:
1. l'aggressione o persecuzione di carattere psicologico;
2. la sua frequenza, sistematicità e durata nel tempo;
3. il suo andamento progressivo;
4. le conseguenze patologiche gravi che ne derivano per il c.d. “mobbizzato” (brutto neologismo, purtroppo allo stato insostituibile).
Vi sono poi delle definizioni di mobbing che sono state offerte anche dalle prime pronunce giudiziali in materia. Con la sentenza in data 16/11/99 (ma anche con quella successiva del 30/12/99) il Tribunale di Torino ha ritenuto sussistente il fenomeno mobbing: “allorché il dipendente è oggetto di soprusi da parte dei superiori e in particolare vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dall'ambiente di lavoro e nei casi più gravi ad espellerlo;
pratiche il cui effetto è di intaccare gravemente l'equilibrio psichico del prestatore…”. Invece con la sentenza in data 15/3/01 il Tribunale di Forlì ha definito il mobbing quale
“comportamento, reiterato nel tempo, da parte di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a respingere dal contesto lavorativo il soggetto mobbizzato che a causa di tale comportamento in un certo arco di tempo subisce delle conseguenze negative anche di ordine fisico da tale situazione”. Vi è anche una sentenza della Cassazione n. 143 emessa in data 8/1/00 – peraltro pronunciata in fattispecie avente ad oggetto non direttamente il fenomeno mobbing bensì il licenziamento (ritenuto legittimo) del dipendente che aveva accusato (senza peraltro provarlo) la propria azienda di averlo mobbizzato – in cui la Suprema Corte ha qualificato il mobbing come “quel fenomeno che indica l'aggredire la sfera psichica altrui mutuato dal linguaggio usato in altri paesi in cui il fenomeno stesso da tempo è oggetto di studi particolari”. Infine vi è una sentenza del Tribunale di Milano (estensore Vitali) del 28/2/03 in Riv. Crit. Dir. Lav.
2003 pag. 655 che individua il mobbing nell'aggressione o vessazione psicologica della vittima con azioni ostili di carattere sistematico, che abbiano una certa durata, che diano vita ad un fenomeno ad andamento progressivo. Pertanto, il mobbing è un'aggressione della sfera psichica altrui e per la sua configurazione sono importanti la sistematicità, la frequenza e la durata nel tempo degli atti di aggressione psicologica, che costituiscono elementi assolutamente imprescindibili del fenomeno che si sta esaminando, secondo quanto si dirà meglio più avanti.
Vanno esaminati singolarmente gli elementi che compongono la fattispecie mobbing. 1) La persecuzione di carattere psicologico può essere compiuta in qualunque modo. Essa può consistere:
- in atti di aggressione verbale consumati spesso davanti a terzi dipendenti e non;
- in comportamenti – che possono avere tanto un contenuto omissivo quanto commissivo – che si sostanziano in una esclusione, un allontanamento del mobbizzato dal gruppo con conseguente suo isolamento, evidenziandone le diversità fisica o morale o intellettiva o culturale o religiosa o territoriale (si pensi ai colleghi di lavoro i quali: evitino di parlare con la vittima;
facciano circolare pettegolezzi;
siano soliti ridicolizzarla;
enfatizzino alcuni handicap o caratteristiche etniche o particolarità nel suo modo di parlare, camminare, vestire, ridere, ecc.);
- in atti apparentemente poco significativi ma che di fatto ostacolano il normale espletamento dell'attività lavorativa (ad es. la richiesta di restituzione immotivata del cellulare o dell'auto o del computer aziendale);
- in atti di contenuto tipico, compiuti cioè dal datore di lavoro o dai superiori, strettamente inerenti la gestione del rapporto di lavoro (quali demansionamenti, discriminazioni di carattere economico o di carriera, trasferimenti, sanzioni disciplinari, o licenziamenti, purchè disposti contra legem; il controllo esasperato dell'orario di lavoro, del tempo di stazionamento presso la macchina del caffè, del tempo delle telefonate;
si pensi ancora alle visite fiscali inviate in maniera ossessivamente vessatoria;
l'essere escluso illegittimamente da concorsi per l'accesso a qualifiche superiori;
l'essere costretto a lavorare ininterrottamente senza godere del riposo settimanale.
Una esemplificazione interessante delle modalità con le quali le aggressioni di carattere psicologico possono atteggiarsi si può anche reperire nell'art. 2 del disegno di legge (tra i vari oggi esistenti) n. 4265 del 13.10.99: “……..gli atti vessatori, persecutori, le critiche e i maltrattamenti verbali esasperati, l'offesa alla dignità, la delegittimazione di immagine, anche di fronte a soggetti esterni all'impresa, ente o amministrazione – clienti, fornitori, consulenti - comunque attuati da superiori, pari-grado inferiori e datori di lavoro…….la rimozione da incarichi, l'esclusione o immotivata marginalizzazione dalla normale comunicazione aziendale, la sottostima sistematica dei risultati, l'attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilità professionali o della condizione fisica e di salute”. Nella sostanza, ritiene chi scrive che il mobbing sia costituito da un comportamento costantemente aggressivo di tipo psicologico e non, ripetuto nel tempo, di durata apprezzabile sia esso proveniente da superiori (nel qual caso si usa parlare anche di “bossing”) o da gruppi di colleghi, che incida sulla dignità della persona del lavoratore intesa questa in tutte le sue componenti ed accezioni.
Non ritiene questo Giudice che tale comportamento debba essere proprio indirizzato verso un determinato lavoratore, ben potendo essere invece diretto verso tutto un gruppo di lavoratori, sì da creare un clima pesante di perdita della fiducia e della dignità che può essere avvertito da alcuno in misura diversa e ben più grave rispetto a tutti gli altri.
2) Altro elemento fondamentale perché si possa considerare sussistente il fenomeno mobbing è che l'aggressione psicologica – sia essa effettuata con comportamenti atipici che con atti tipici dell'imprenditore (o dei superiori gerarchici) o con gli uni e gli altri insieme – deve essere sistematica, ripetuta e compiuta per un apprezzabile periodo temporale. Su tale elemento i maggiori studiosi sono tutti d'accordo (EY, Ege, EN, Zapf, l'Associazione tedesca contro lo stress psicosociale ed il Mobbing) in quanto è emerso dallo studio statistico dei casi esaminati.
Ma a ben vedere questo elemento è essenziale anche sotto il profilo più strettamente giuridico e sociale. Gli atti e i comportamenti che si possono definire atipici (vale a dire tutti quelli diversi dai atti assunti dal datore e dai superiori gerarchici nella gestione del rapporto di lavoro), di per sé presi, non hanno una connotazione necessariamente negativa e comunque qualificabile come facente parte di un disegno persecutorio del superiore o di un gruppo di dipendenti nei confronti di un altro. La questione è che essi vengono compiuti all'interno di un rapporto - o meglio di una pluralità di rapporti particolarmente complessa in quanto tra loro intersecantisi – che si sviluppa all'interno dei luoghi di lavoro.
Più chiaramente, si tratta di rapporti i quali, traendo origine da strutture in cui convive una pluralità di persone, presentano tematiche – oltre che proprie e tipiche dell'ambiente di lavoro - per altri versi simili a quelle che si rinvengono in ogni ambito sociale (si pensi ai rapporti familiari, a quelli sportivi, ricreativi, di condominio, ecc.). E' vero però che la peculiarità e l'importanza del fenomeno scaturiscono dal fatto che la gestione del rapporto sociale perde l'aspetto della volontarietà e spontaneità per accedere a quello della necessità, in conseguenza del fatto che nessuno può volontariamente sottrarsi all'ineluttabilità del doversi procurare i mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia.
Tale riflessione deve indurre a domandarsi quali delle centinaia se non migliaia di atti e comportamenti che compongono una pluralità di rapporti di lavoro devono divenire rilevanti giuridicamente al fine di condurre ad un'affermazione di civile responsabilità del datore di lavoro per la malattia dalla quale il lavoratore risulti essere affetto. Da qui la necessità di individuare elementi di specificità che abbiano la funzione di delineare con precisione l'ambito della figura
“incriminata” alla cui sussistenza fare conseguire determinati effetti di carattere risarcitorio. Ebbene, proprio quella sistematica, ripetuta aggressione di carattere psicologico compiuta per un apprezzabile periodo di temporale consente di dare significatività oggettiva a quei comportamenti enucleandoli dalla indeterminatezza che assumono all'interno dei rapporti interpersonali. Ciò per altro verso accade anche con gli stessi atti tipici: il singolo atto di trasferimento o di demansionamento – di per sé preso – non necessariamente evidenzia la sussistenza di una situazione morbigena che possa portare al fenomeno mobbing;
invece la sua ripetizione insieme ad altri atti, anche eventualmente atipici, dà oggettività a quella situazione che assume pertanto connotazioni ben precise.
Ma la sistematicità e ripetitività del comportamento illecito rileva anche ad altro fine: che è quello di dare una certa oggettività al rapporto tra comportamento illecito e malattia o disagio psichico;
più chiaramente, consente di affermare, con una certa dose di probabilità, che la malattia psichica o comunque il disagio psicologico in cui sia poi precipitato il mobbizzato sia derivato proprio da quel comportamento ossessivamente illecito e dannoso e non da una particolare e del tutto personale ipersensibilità della persona offesa.
Quando, poi, dai principi si passa a individuare in concreto la misura di quella sistematicità e di quella durata il discorso si fa certo più complicato. Gli studiosi convengono (EY, Ege, Zapf) che la ripetitività dell'atto di aggressione consista nel compierlo almeno una volta alla settimana o comunque alcune volte al mese mentre la durata deve consistere in almeno sei mesi.
Naturalmente, pur dovendo tenere necessariamente conto di tali indicazioni, si può qui affermare che quelle sono indicazioni che vanno di volta in volta riesaminate alla luce del caso concreto che può caratterizzarsi per atti di maggiore aggressività psicologica, che possano eventualmente determinare i medesimi effetti anche in periodi di tempo inferiore, o viceversa.
3) Dall'aggressione psichica sistematica, ripetuta e compiuta per un apprezzabile periodo temporale deve poi scaturire una malattia o disagio di carattere psichico del quale sia tenuto a rispondere il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 e 2049 c.c. secondo quei principi giuridici, di carattere sostanziale e processuale, sufficientemente sviluppati in materia di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
La distinzione tra malattia e semplice disagio psichico scaturisce poi dalle diverse conseguenze che può produrre il fenomeno, conseguenze le quali possono essere costituite sia da una vera e propria malattia psichica produttrice di permanenti effetti a carico della vittima sia da disagi di minore gravità che vengono ormai pacificamente qualificati come danno esistenziale.
---***---***---
Ebbene, nella condotta serbata nei confronti del gli elementi caratterizzanti il Controparte_1 mobbing emergono con chiarezza.
I testi riferiscono che l'appellato riferì di avvertire insofferenza da parte dei colleghi e degli amministratori, di essere stato trasferito dai superiori presso l'Ufficio Affari Generali, non consono al proprio profilo professionale (teste ), che all'epoca 2013, quando Testimone_1 Tes_2
era assessore all'Industria e vicesindaco, erano costanti “friziona tri fra il ed
[...] Parte_2 il , e che quest'ultimo, a seguito di un procedimento disciplinare che sfociò in Controparte_1 sanzione, fu collocato in una stanza ubicata di fronte all'ingresso del Comune, mai utilizzata da alcuno, in cui vi erano infiltrazioni d'acqua in cui venne attivato un computer e forse un telefono: certo è che per apprezzabile tempo il non ebbe nulla in ordine agli strumenti con Controparte_1 cui poter lavorare (teste ; che dal 2012 venne isolato dal Sindaco e dal Segretario Tes_3
Comunale, fu posto in una situazione di isolamento sia a livello lavorativo che a livello dei contatti con i colleghi, ai quali fu ordinato di non parlare con lui né dovevano recarsi a trovarlo in ufficio o nella stanza dov era stato destinato:”venivamo richiamati dagli amministratori ovvero dal Sindaco
e dalla segretaria che cin intimarono di non parlare con Controparte_3 Tes_3 per ordine avuto dal vice-sindaco si parlava in ufficio del fatto che il
CP_1 Tes_2 CP_1 aveva trovato questo foglio con scritto;
vi venne riferito, pur non avendo assistito Per_1 personalmente, che il vice-sindaco continuava ad infierire con frasi come “coglione, Tes_2 imbacille” nei confronti del era l'argomento del giorno, , si parlava di quanto si
CP_1 trovava ad affrontare, anche perché a lavoro notavamo che il era in condizioni di
CP_1 prostrazione ….a me personalmente è stato riferito che non dovevo interfacciarmi con il
CP_1
“per non trovarmi anch'io nei guai: questa è la motivazione che mi veniva fornita dalla segretaria
e che dopo aver occupato la prima stanza fu destinato ad una stanza molto piccola CP_4 dove filtravano da una botola le acque meteoriche” (teste ; confermando come Testimone_4 corrispondente al vero che verso il 2014 il veniva isolato dai colleghi, i quali, chiesta CP_1 spiegazione di tale comportamento, ricevettero dalla Segretaria che “erano ordini dell'Amministrazione”, del foglio su cui scritto rinvenuto dall'appellato nell'ufficio Pt_3 da lui occupato, e che nella stanza occupata dal c'erano una scrivania, una sedia, P.C. o CP_1 telefono, ma non c'era alcun documento che giustificasse un'attività lavorativa;
“mi risulta che abbia tentato il suicidio due volte in quel periodo”; e che (teste ) “Conosco il Testimone_5 dal 2005 perchè lavoravamo entrambi presso un'agenzia assicurativa. ADR. Posso CP_1 confermare che nel maggio 2014 mi recai presso il Comune di per risolvere un Parte_1 problema relativo ad un terreno in agro di . Parte_1
In quella occasione mi recai presso l'Ufficio Tecnico del dove mi fu riferito che il Pt_1 non lavorava più lì l' impiegato con cui avevo chiesto un incontro in quanto mi risultava CP_1 che fosse impiegato presso l'Ufficio Tecnico. Notai che i dipendenti dell'Ufficio Tecnico “sogghignarono” a seguito della mia richiesta. Contattai telefonicamente il che mi raggiunse e mi portò presso quella che indicava CP_1 essere la sua stanza di lavoro ovvero una stanza in cui c'era il server, c'era una scrivania, una sedia e nemmeno P.C. o telefono. Non c'erano neanche documenti sul tavolo che giustificassero un'attività lavorativa. Esposi al il mio problema tecnico di cui ho accennato in CP_1 precedenza e lui rispose che non poteva essermi utile poiché non si occupava più di quello per cui era stato assunto.
---***---***---
Ebbene, alla luce di tutte le analitiche premesse che questa Corte ha ritenuto in diritto di svolgere in materia di mobbing, è da ritenersi provato alla luce di tutti i fatti sopra esposti che l'appellato ne fu vittima: in ciò pienamente concordando con quanto ritenuto dal Giudice di primo grado.
Quanto appena esposto copre i punti 1), 2), 4) del ricorso in appello.
--§§ooo§§---
Quanto al punto 3) dei motivi di appello, anch'esso è a giudizio di questa Corte affatto infondato, sol che si consideri la analiticità, esaustività e completezze della Consulenza Tecnica d'Ufficio che ha ravvisato danno permanente nella misura del 18%, riferendo in sintesi che il “è affetto CP_1 da un disturbo dell'adattamento caratterizzato da sintomatologia ansioso depressiva reattiva a condizioni avversative in ambito lavorativo . Per disturbo dell'adattamento si intende una risposta fisiologica ad uno o più fattori stressanti identificabili che conducono allo sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali clinicamente significati ( “DSM IV TR Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali –Text Revision”, Masson Editore, pag. 727 e segg.) . E' un disturbo che può presentare un decorso acuto o cronico in rapporto alla durata , e precisamente se inferiore o superiore a sei mesi ed all'azione dell'agente stressogeno.
Nel caso del signor tale disturbo non solo è diventato cronico, ma la continua CP_1 esposizione ad eventi stressanti quali quelli riportati in anamnesi ed a cui si rimanda, hanno fatto sì che i disturbi d'ansia e soprattutto quelli legati alla depressione si siano strutturati. Di conseguenza lo stato depressivo di cui il periziando oggi è affetto è piuttosto importante , caratterizzato da senso di inadeguatezza che lo porta ad adottare un certo ritiro sociale , con diminuzione importante nelle relazioni sociali. Dicevamo sopra degli episodi di cui il ricorrente è stato vittima, e dei quali è presente una cospicua documentazione agli atti, rappresentano secondo noi il principale motivo dei disturbi oggi lamentati dal CP_1
Da ciò le motivate conclusioni del CTU, che per la chiarezza, esaustività ed analiticità, nonché assenza di vizi logico-giuridici, il Giudice di prime cure ha accuratamente vagliato e non apoditticamente accolto, e che questa Corte condivide pienamente: 1) è affetto dalla patologia denunciata nel ricorso ( dell'adattamento Controparte_1 da stress caratterizzato da grave sintomatologia ansioso depressiva reattiva a condizioni avversative ) ;
2)tale patologia trova la sua origine nelle vicende professionali descritte nel ricorso, ha determinato una menomazione dell'integrità psico fisica e una inabilità temporanea lavorativa;
3)tale patologia determina un danno biologico pari al 18% ( diciotto per cento); ha determinato una totale inabilità lavorativa per complessivi giorni 26 ( ventisei). E se si duole parte appellante che l'incarico doveva essere affidato ad uno specialista medico-legale, ancor maglio ha operato il Giudice di primo grado nell'affidarlo al dr. specialista in Per_2
Neurologia, considerata la patologia lamentata dal Giaracuni
Anche tale motivo di appello va pertanto rigettato.
---§§ooo§§--- Parimenti infondati sono a giudizio di questa Corte i motivi di appello n. 5) e 6), e cioè l'aver riconosciuto il Giudice di prime cure: * che anche se si volesse escludere la configurabilità del mobbing, l'istante avrebbe ugualmente diritto al risarcimento dei danni in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria;
* che il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c., in quanto la condotta datoriale integra, oltre ad un inadempimento contrattuale, anche un fatto illecito astrattamente configurabile quale reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., e determina comunque una violazione del fondamentale diritto alla salute costituzionalmente protetto.
Poco o nulla resta da controbattere a tali motivi di impugnazione, costituendo jus receptum quello già ravvisato correttamente dal Giudice di prime cure, laddove afferma in sentenza: “In ogni caso, anche ove, per mera ipotesi, si volesse escludere la configurabilità del mobbing, l'istante avrebbe ugualmente diritto al risarcimento dei danni. Per insegnamento della S.C., infatti, “nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psicofisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito Deve riconoscersi altresì il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c., in quanto la condotta datoriale integra, oltre ad un inadempimento contrattuale, anche un fatto illecito astrattamente configurabile quale reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., e determina comunque una violazione del fondamentale diritto alla salute costituzionalmente protetto ex art. 32 Cost.: cfr. Cass. Sez. Un.
11.11.2008 nn. 26972 e 26973.
---§§ooo§§---
Quanto al motivo di appello n. 7 (l'aver il Giudice di prime cure errato nel riconoscere l complessivo danno non patrimoniale in ragione di euro 61.497,00 mentre il danno da inabilità temporanea assoluta in euro 2.574,00, con aggravio degli interessi legali sulle somme annualmente (e a ritroso) devalutate, aggiungendo l'importo di euro 828,50 a titolo di rimborso delle spese mediche documentate, anche esso, a giudizio di questa Corte è infondato.
Stabilite le premesse che precedono, il Giudice a quo ha inappuntabilmente tenuto conto delle tabelle per la liquidazione congiunta del danno biologico (inteso quale lesione permanente della integrità psicofisica) e del danno morale (inteso quale pregiudizio non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva), elaborate dal tribunale di Milano ed applicabili con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
7.6.2011 n. 12408 e Cass. 30.6.2011 n. 14402), e del coefficiente demoltiplicatore ivi previsto in relazione all'età del lavoratore. Superfluo soffermarsi sull'ultimo motivo di appello, relativo alla condanna dell'appellante, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori del dichiaratisi anticipanti;
regola generale prevista dalla legge è che le spese seguano la CP_1 soccombenza, salvo ipotesi particolari che nel caso in esame non ricorrono.
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate e distratte come da dispositivo vanno poste a carico del in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t. in favore dell'appellato . Controparte_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle Pt_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato , Controparte_1 che liquida in € 3.6.29,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone, dichiaratisi anticipanti.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 26 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “risarcimento danni da mobbing”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in appello tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Giovanni De Parte_1
Donno Appellante contro rappr. e dif. da avv. Maria Luigia Tritto e Cataldo Controparte_1
Tarricone
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 20 dicembre 2021 il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 21 Parte_1 settembre 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stato riconosciuto in favore di il risarcimento da mobbing, danno biologico (danno Controparte_1 permanente alla salute, diagnosticata “adattamento da stress caratterizzato da grave sintomatologia ansioso-depressiva reattiva a condizioni avversative”, e che “tale patologia trova la sua origine nelle vicende professionali descritte in ricorso”) quantificato dal CTU officiato in giudizio in percentuale del 18%, del danno morale ex art. 2059 c.c., con detrazione del danno già liquidato dall' oltre al rimborso delle spese mediche documentate, quantificando il totale risarcitorio CP_2 complessivo;
non riconosceva invece il risarcimento del danno patrimoniale, che deriverebbe, nell'assunto attoreo, dalla ingiustificata riduzione della indennità di performance rispetto ai colleghi di pari livello nel periodo 2011 – 2015. Si è costituito l'appellato. La causa, all'udienza del 26 marzo 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---***---***--- Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza, chiedendone la totale riforma, avendo il Giudice di prime cure errato nel ritenere che:
1)la domanda fondata per quanto di ragione;
2)che l'istruttoria espletata nel presente giudizio ha confermato che l'istante ha subito, in un ampio arco temporale, una lunga serie di sistematici e reiterati comportamenti ostili e vessatori da parte del datore di lavoro;
3)le conclusioni dell'espletata consulenza tecnica di ufficio congruamente motivate ed immune da vizi logici e giuridici;
4)che la condotta posta in essere nei confronti dell'istante integra il denunziato mobbing;
5)che anche se si volesse escludere la configurabilità del mobbing, l'istante avrebbe ugualmente diritto al risarcimento dei danni in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria;
6)di riconoscere, altresì, il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c., in quanto la condotta datoriale integra, oltre ad un inadempimento contrattuale, anche un fatto illecito astrattamente configurabile quale reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., e determina comunque una violazione del fondamentale diritto alla salute costituzionalmente protetto;
7)di determinare il complessivo danno non patrimoniale in ragione di euro 61.497,00 mentre il danno da inabilità temporanea assoluta in euro 2.574,00, con aggravio degli interessi legali sulle somme annualmente (e a ritroso) devalutate, aggiungendo l'importo di euro 828,50 a titolo di rimborso delle spese mediche documentate;
8)nella parte in cui ha riconosciuto in favore del ricorrente e, per lui, dei suoi procuratori antistatari la vittoria delle spese e competenze di causa.
---***---***---
L'appello è, a giudizio di questa Corte, totalmente infondato.
Quanto alla lamentata inesistenza del mobbing, la accurata istruttoria espletata ne ha, a giudizio di questa Corte, provato ed asseverato l'esistenza come posto in essere in danno dell'appellato da parte dell'appellante.
DEL MOBBING
I fenomeno mobbing manca di una regolamentazione di tipo normativo. Esso è stato inizialmente analizzato e circoscritto da studiosi psicologi o psichiatri del nord Europa (scandinavi e tedeschi) e successivamente italiani.
Va considerato che esaminando le varie definizioni che dagli studiosi della materia sono state offerte, si giunge alla conclusione che gli elementi necessari perchè ci si trovi di fronte ad una fattispecie di mobbing sono i seguenti:
1. l'aggressione o persecuzione di carattere psicologico;
2. la sua frequenza, sistematicità e durata nel tempo;
3. il suo andamento progressivo;
4. le conseguenze patologiche gravi che ne derivano per il c.d. “mobbizzato” (brutto neologismo, purtroppo allo stato insostituibile).
Vi sono poi delle definizioni di mobbing che sono state offerte anche dalle prime pronunce giudiziali in materia. Con la sentenza in data 16/11/99 (ma anche con quella successiva del 30/12/99) il Tribunale di Torino ha ritenuto sussistente il fenomeno mobbing: “allorché il dipendente è oggetto di soprusi da parte dei superiori e in particolare vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dall'ambiente di lavoro e nei casi più gravi ad espellerlo;
pratiche il cui effetto è di intaccare gravemente l'equilibrio psichico del prestatore…”. Invece con la sentenza in data 15/3/01 il Tribunale di Forlì ha definito il mobbing quale
“comportamento, reiterato nel tempo, da parte di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a respingere dal contesto lavorativo il soggetto mobbizzato che a causa di tale comportamento in un certo arco di tempo subisce delle conseguenze negative anche di ordine fisico da tale situazione”. Vi è anche una sentenza della Cassazione n. 143 emessa in data 8/1/00 – peraltro pronunciata in fattispecie avente ad oggetto non direttamente il fenomeno mobbing bensì il licenziamento (ritenuto legittimo) del dipendente che aveva accusato (senza peraltro provarlo) la propria azienda di averlo mobbizzato – in cui la Suprema Corte ha qualificato il mobbing come “quel fenomeno che indica l'aggredire la sfera psichica altrui mutuato dal linguaggio usato in altri paesi in cui il fenomeno stesso da tempo è oggetto di studi particolari”. Infine vi è una sentenza del Tribunale di Milano (estensore Vitali) del 28/2/03 in Riv. Crit. Dir. Lav.
2003 pag. 655 che individua il mobbing nell'aggressione o vessazione psicologica della vittima con azioni ostili di carattere sistematico, che abbiano una certa durata, che diano vita ad un fenomeno ad andamento progressivo. Pertanto, il mobbing è un'aggressione della sfera psichica altrui e per la sua configurazione sono importanti la sistematicità, la frequenza e la durata nel tempo degli atti di aggressione psicologica, che costituiscono elementi assolutamente imprescindibili del fenomeno che si sta esaminando, secondo quanto si dirà meglio più avanti.
Vanno esaminati singolarmente gli elementi che compongono la fattispecie mobbing. 1) La persecuzione di carattere psicologico può essere compiuta in qualunque modo. Essa può consistere:
- in atti di aggressione verbale consumati spesso davanti a terzi dipendenti e non;
- in comportamenti – che possono avere tanto un contenuto omissivo quanto commissivo – che si sostanziano in una esclusione, un allontanamento del mobbizzato dal gruppo con conseguente suo isolamento, evidenziandone le diversità fisica o morale o intellettiva o culturale o religiosa o territoriale (si pensi ai colleghi di lavoro i quali: evitino di parlare con la vittima;
facciano circolare pettegolezzi;
siano soliti ridicolizzarla;
enfatizzino alcuni handicap o caratteristiche etniche o particolarità nel suo modo di parlare, camminare, vestire, ridere, ecc.);
- in atti apparentemente poco significativi ma che di fatto ostacolano il normale espletamento dell'attività lavorativa (ad es. la richiesta di restituzione immotivata del cellulare o dell'auto o del computer aziendale);
- in atti di contenuto tipico, compiuti cioè dal datore di lavoro o dai superiori, strettamente inerenti la gestione del rapporto di lavoro (quali demansionamenti, discriminazioni di carattere economico o di carriera, trasferimenti, sanzioni disciplinari, o licenziamenti, purchè disposti contra legem; il controllo esasperato dell'orario di lavoro, del tempo di stazionamento presso la macchina del caffè, del tempo delle telefonate;
si pensi ancora alle visite fiscali inviate in maniera ossessivamente vessatoria;
l'essere escluso illegittimamente da concorsi per l'accesso a qualifiche superiori;
l'essere costretto a lavorare ininterrottamente senza godere del riposo settimanale.
Una esemplificazione interessante delle modalità con le quali le aggressioni di carattere psicologico possono atteggiarsi si può anche reperire nell'art. 2 del disegno di legge (tra i vari oggi esistenti) n. 4265 del 13.10.99: “……..gli atti vessatori, persecutori, le critiche e i maltrattamenti verbali esasperati, l'offesa alla dignità, la delegittimazione di immagine, anche di fronte a soggetti esterni all'impresa, ente o amministrazione – clienti, fornitori, consulenti - comunque attuati da superiori, pari-grado inferiori e datori di lavoro…….la rimozione da incarichi, l'esclusione o immotivata marginalizzazione dalla normale comunicazione aziendale, la sottostima sistematica dei risultati, l'attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilità professionali o della condizione fisica e di salute”. Nella sostanza, ritiene chi scrive che il mobbing sia costituito da un comportamento costantemente aggressivo di tipo psicologico e non, ripetuto nel tempo, di durata apprezzabile sia esso proveniente da superiori (nel qual caso si usa parlare anche di “bossing”) o da gruppi di colleghi, che incida sulla dignità della persona del lavoratore intesa questa in tutte le sue componenti ed accezioni.
Non ritiene questo Giudice che tale comportamento debba essere proprio indirizzato verso un determinato lavoratore, ben potendo essere invece diretto verso tutto un gruppo di lavoratori, sì da creare un clima pesante di perdita della fiducia e della dignità che può essere avvertito da alcuno in misura diversa e ben più grave rispetto a tutti gli altri.
2) Altro elemento fondamentale perché si possa considerare sussistente il fenomeno mobbing è che l'aggressione psicologica – sia essa effettuata con comportamenti atipici che con atti tipici dell'imprenditore (o dei superiori gerarchici) o con gli uni e gli altri insieme – deve essere sistematica, ripetuta e compiuta per un apprezzabile periodo temporale. Su tale elemento i maggiori studiosi sono tutti d'accordo (EY, Ege, EN, Zapf, l'Associazione tedesca contro lo stress psicosociale ed il Mobbing) in quanto è emerso dallo studio statistico dei casi esaminati.
Ma a ben vedere questo elemento è essenziale anche sotto il profilo più strettamente giuridico e sociale. Gli atti e i comportamenti che si possono definire atipici (vale a dire tutti quelli diversi dai atti assunti dal datore e dai superiori gerarchici nella gestione del rapporto di lavoro), di per sé presi, non hanno una connotazione necessariamente negativa e comunque qualificabile come facente parte di un disegno persecutorio del superiore o di un gruppo di dipendenti nei confronti di un altro. La questione è che essi vengono compiuti all'interno di un rapporto - o meglio di una pluralità di rapporti particolarmente complessa in quanto tra loro intersecantisi – che si sviluppa all'interno dei luoghi di lavoro.
Più chiaramente, si tratta di rapporti i quali, traendo origine da strutture in cui convive una pluralità di persone, presentano tematiche – oltre che proprie e tipiche dell'ambiente di lavoro - per altri versi simili a quelle che si rinvengono in ogni ambito sociale (si pensi ai rapporti familiari, a quelli sportivi, ricreativi, di condominio, ecc.). E' vero però che la peculiarità e l'importanza del fenomeno scaturiscono dal fatto che la gestione del rapporto sociale perde l'aspetto della volontarietà e spontaneità per accedere a quello della necessità, in conseguenza del fatto che nessuno può volontariamente sottrarsi all'ineluttabilità del doversi procurare i mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia.
Tale riflessione deve indurre a domandarsi quali delle centinaia se non migliaia di atti e comportamenti che compongono una pluralità di rapporti di lavoro devono divenire rilevanti giuridicamente al fine di condurre ad un'affermazione di civile responsabilità del datore di lavoro per la malattia dalla quale il lavoratore risulti essere affetto. Da qui la necessità di individuare elementi di specificità che abbiano la funzione di delineare con precisione l'ambito della figura
“incriminata” alla cui sussistenza fare conseguire determinati effetti di carattere risarcitorio. Ebbene, proprio quella sistematica, ripetuta aggressione di carattere psicologico compiuta per un apprezzabile periodo di temporale consente di dare significatività oggettiva a quei comportamenti enucleandoli dalla indeterminatezza che assumono all'interno dei rapporti interpersonali. Ciò per altro verso accade anche con gli stessi atti tipici: il singolo atto di trasferimento o di demansionamento – di per sé preso – non necessariamente evidenzia la sussistenza di una situazione morbigena che possa portare al fenomeno mobbing;
invece la sua ripetizione insieme ad altri atti, anche eventualmente atipici, dà oggettività a quella situazione che assume pertanto connotazioni ben precise.
Ma la sistematicità e ripetitività del comportamento illecito rileva anche ad altro fine: che è quello di dare una certa oggettività al rapporto tra comportamento illecito e malattia o disagio psichico;
più chiaramente, consente di affermare, con una certa dose di probabilità, che la malattia psichica o comunque il disagio psicologico in cui sia poi precipitato il mobbizzato sia derivato proprio da quel comportamento ossessivamente illecito e dannoso e non da una particolare e del tutto personale ipersensibilità della persona offesa.
Quando, poi, dai principi si passa a individuare in concreto la misura di quella sistematicità e di quella durata il discorso si fa certo più complicato. Gli studiosi convengono (EY, Ege, Zapf) che la ripetitività dell'atto di aggressione consista nel compierlo almeno una volta alla settimana o comunque alcune volte al mese mentre la durata deve consistere in almeno sei mesi.
Naturalmente, pur dovendo tenere necessariamente conto di tali indicazioni, si può qui affermare che quelle sono indicazioni che vanno di volta in volta riesaminate alla luce del caso concreto che può caratterizzarsi per atti di maggiore aggressività psicologica, che possano eventualmente determinare i medesimi effetti anche in periodi di tempo inferiore, o viceversa.
3) Dall'aggressione psichica sistematica, ripetuta e compiuta per un apprezzabile periodo temporale deve poi scaturire una malattia o disagio di carattere psichico del quale sia tenuto a rispondere il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 e 2049 c.c. secondo quei principi giuridici, di carattere sostanziale e processuale, sufficientemente sviluppati in materia di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
La distinzione tra malattia e semplice disagio psichico scaturisce poi dalle diverse conseguenze che può produrre il fenomeno, conseguenze le quali possono essere costituite sia da una vera e propria malattia psichica produttrice di permanenti effetti a carico della vittima sia da disagi di minore gravità che vengono ormai pacificamente qualificati come danno esistenziale.
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Ebbene, nella condotta serbata nei confronti del gli elementi caratterizzanti il Controparte_1 mobbing emergono con chiarezza.
I testi riferiscono che l'appellato riferì di avvertire insofferenza da parte dei colleghi e degli amministratori, di essere stato trasferito dai superiori presso l'Ufficio Affari Generali, non consono al proprio profilo professionale (teste ), che all'epoca 2013, quando Testimone_1 Tes_2
era assessore all'Industria e vicesindaco, erano costanti “friziona tri fra il ed
[...] Parte_2 il , e che quest'ultimo, a seguito di un procedimento disciplinare che sfociò in Controparte_1 sanzione, fu collocato in una stanza ubicata di fronte all'ingresso del Comune, mai utilizzata da alcuno, in cui vi erano infiltrazioni d'acqua in cui venne attivato un computer e forse un telefono: certo è che per apprezzabile tempo il non ebbe nulla in ordine agli strumenti con Controparte_1 cui poter lavorare (teste ; che dal 2012 venne isolato dal Sindaco e dal Segretario Tes_3
Comunale, fu posto in una situazione di isolamento sia a livello lavorativo che a livello dei contatti con i colleghi, ai quali fu ordinato di non parlare con lui né dovevano recarsi a trovarlo in ufficio o nella stanza dov era stato destinato:”venivamo richiamati dagli amministratori ovvero dal Sindaco
e dalla segretaria che cin intimarono di non parlare con Controparte_3 Tes_3 per ordine avuto dal vice-sindaco si parlava in ufficio del fatto che il
CP_1 Tes_2 CP_1 aveva trovato questo foglio con scritto;
vi venne riferito, pur non avendo assistito Per_1 personalmente, che il vice-sindaco continuava ad infierire con frasi come “coglione, Tes_2 imbacille” nei confronti del era l'argomento del giorno, , si parlava di quanto si
CP_1 trovava ad affrontare, anche perché a lavoro notavamo che il era in condizioni di
CP_1 prostrazione ….a me personalmente è stato riferito che non dovevo interfacciarmi con il
CP_1
“per non trovarmi anch'io nei guai: questa è la motivazione che mi veniva fornita dalla segretaria
e che dopo aver occupato la prima stanza fu destinato ad una stanza molto piccola CP_4 dove filtravano da una botola le acque meteoriche” (teste ; confermando come Testimone_4 corrispondente al vero che verso il 2014 il veniva isolato dai colleghi, i quali, chiesta CP_1 spiegazione di tale comportamento, ricevettero dalla Segretaria che “erano ordini dell'Amministrazione”, del foglio su cui scritto rinvenuto dall'appellato nell'ufficio Pt_3 da lui occupato, e che nella stanza occupata dal c'erano una scrivania, una sedia, P.C. o CP_1 telefono, ma non c'era alcun documento che giustificasse un'attività lavorativa;
“mi risulta che abbia tentato il suicidio due volte in quel periodo”; e che (teste ) “Conosco il Testimone_5 dal 2005 perchè lavoravamo entrambi presso un'agenzia assicurativa. ADR. Posso CP_1 confermare che nel maggio 2014 mi recai presso il Comune di per risolvere un Parte_1 problema relativo ad un terreno in agro di . Parte_1
In quella occasione mi recai presso l'Ufficio Tecnico del dove mi fu riferito che il Pt_1 non lavorava più lì l' impiegato con cui avevo chiesto un incontro in quanto mi risultava CP_1 che fosse impiegato presso l'Ufficio Tecnico. Notai che i dipendenti dell'Ufficio Tecnico “sogghignarono” a seguito della mia richiesta. Contattai telefonicamente il che mi raggiunse e mi portò presso quella che indicava CP_1 essere la sua stanza di lavoro ovvero una stanza in cui c'era il server, c'era una scrivania, una sedia e nemmeno P.C. o telefono. Non c'erano neanche documenti sul tavolo che giustificassero un'attività lavorativa. Esposi al il mio problema tecnico di cui ho accennato in CP_1 precedenza e lui rispose che non poteva essermi utile poiché non si occupava più di quello per cui era stato assunto.
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Ebbene, alla luce di tutte le analitiche premesse che questa Corte ha ritenuto in diritto di svolgere in materia di mobbing, è da ritenersi provato alla luce di tutti i fatti sopra esposti che l'appellato ne fu vittima: in ciò pienamente concordando con quanto ritenuto dal Giudice di primo grado.
Quanto appena esposto copre i punti 1), 2), 4) del ricorso in appello.
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Quanto al punto 3) dei motivi di appello, anch'esso è a giudizio di questa Corte affatto infondato, sol che si consideri la analiticità, esaustività e completezze della Consulenza Tecnica d'Ufficio che ha ravvisato danno permanente nella misura del 18%, riferendo in sintesi che il “è affetto CP_1 da un disturbo dell'adattamento caratterizzato da sintomatologia ansioso depressiva reattiva a condizioni avversative in ambito lavorativo . Per disturbo dell'adattamento si intende una risposta fisiologica ad uno o più fattori stressanti identificabili che conducono allo sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali clinicamente significati ( “DSM IV TR Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali –Text Revision”, Masson Editore, pag. 727 e segg.) . E' un disturbo che può presentare un decorso acuto o cronico in rapporto alla durata , e precisamente se inferiore o superiore a sei mesi ed all'azione dell'agente stressogeno.
Nel caso del signor tale disturbo non solo è diventato cronico, ma la continua CP_1 esposizione ad eventi stressanti quali quelli riportati in anamnesi ed a cui si rimanda, hanno fatto sì che i disturbi d'ansia e soprattutto quelli legati alla depressione si siano strutturati. Di conseguenza lo stato depressivo di cui il periziando oggi è affetto è piuttosto importante , caratterizzato da senso di inadeguatezza che lo porta ad adottare un certo ritiro sociale , con diminuzione importante nelle relazioni sociali. Dicevamo sopra degli episodi di cui il ricorrente è stato vittima, e dei quali è presente una cospicua documentazione agli atti, rappresentano secondo noi il principale motivo dei disturbi oggi lamentati dal CP_1
Da ciò le motivate conclusioni del CTU, che per la chiarezza, esaustività ed analiticità, nonché assenza di vizi logico-giuridici, il Giudice di prime cure ha accuratamente vagliato e non apoditticamente accolto, e che questa Corte condivide pienamente: 1) è affetto dalla patologia denunciata nel ricorso ( dell'adattamento Controparte_1 da stress caratterizzato da grave sintomatologia ansioso depressiva reattiva a condizioni avversative ) ;
2)tale patologia trova la sua origine nelle vicende professionali descritte nel ricorso, ha determinato una menomazione dell'integrità psico fisica e una inabilità temporanea lavorativa;
3)tale patologia determina un danno biologico pari al 18% ( diciotto per cento); ha determinato una totale inabilità lavorativa per complessivi giorni 26 ( ventisei). E se si duole parte appellante che l'incarico doveva essere affidato ad uno specialista medico-legale, ancor maglio ha operato il Giudice di primo grado nell'affidarlo al dr. specialista in Per_2
Neurologia, considerata la patologia lamentata dal Giaracuni
Anche tale motivo di appello va pertanto rigettato.
---§§ooo§§--- Parimenti infondati sono a giudizio di questa Corte i motivi di appello n. 5) e 6), e cioè l'aver riconosciuto il Giudice di prime cure: * che anche se si volesse escludere la configurabilità del mobbing, l'istante avrebbe ugualmente diritto al risarcimento dei danni in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria;
* che il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c., in quanto la condotta datoriale integra, oltre ad un inadempimento contrattuale, anche un fatto illecito astrattamente configurabile quale reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., e determina comunque una violazione del fondamentale diritto alla salute costituzionalmente protetto.
Poco o nulla resta da controbattere a tali motivi di impugnazione, costituendo jus receptum quello già ravvisato correttamente dal Giudice di prime cure, laddove afferma in sentenza: “In ogni caso, anche ove, per mera ipotesi, si volesse escludere la configurabilità del mobbing, l'istante avrebbe ugualmente diritto al risarcimento dei danni. Per insegnamento della S.C., infatti, “nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psicofisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito Deve riconoscersi altresì il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c., in quanto la condotta datoriale integra, oltre ad un inadempimento contrattuale, anche un fatto illecito astrattamente configurabile quale reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., e determina comunque una violazione del fondamentale diritto alla salute costituzionalmente protetto ex art. 32 Cost.: cfr. Cass. Sez. Un.
11.11.2008 nn. 26972 e 26973.
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Quanto al motivo di appello n. 7 (l'aver il Giudice di prime cure errato nel riconoscere l complessivo danno non patrimoniale in ragione di euro 61.497,00 mentre il danno da inabilità temporanea assoluta in euro 2.574,00, con aggravio degli interessi legali sulle somme annualmente (e a ritroso) devalutate, aggiungendo l'importo di euro 828,50 a titolo di rimborso delle spese mediche documentate, anche esso, a giudizio di questa Corte è infondato.
Stabilite le premesse che precedono, il Giudice a quo ha inappuntabilmente tenuto conto delle tabelle per la liquidazione congiunta del danno biologico (inteso quale lesione permanente della integrità psicofisica) e del danno morale (inteso quale pregiudizio non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva), elaborate dal tribunale di Milano ed applicabili con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
7.6.2011 n. 12408 e Cass. 30.6.2011 n. 14402), e del coefficiente demoltiplicatore ivi previsto in relazione all'età del lavoratore. Superfluo soffermarsi sull'ultimo motivo di appello, relativo alla condanna dell'appellante, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori del dichiaratisi anticipanti;
regola generale prevista dalla legge è che le spese seguano la CP_1 soccombenza, salvo ipotesi particolari che nel caso in esame non ricorrono.
Per tutti tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate e distratte come da dispositivo vanno poste a carico del in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t. in favore dell'appellato . Controparte_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle Pt_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato , Controparte_1 che liquida in € 3.6.29,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone, dichiaratisi anticipanti.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 26 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella