Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/1975, n. 3049
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Sentenza 13 settembre 1975

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La servitu coattiva deve configurarsi come una specie di parziale espropriazione del contenuto del diritto del proprietario del fondo servente: donde l'Obbligo dell'indennita a carico del proprietario del fondo dominante da determinarsi contestualmente nella sentenza e l'insufficienza del mero riconoscimento del diritto di chiedere l'indennita in separata Sede. ( Conf 315/46).*

L'esenzione dalla servitu di passaggio coattivo delle case, cortili, giardini e aie, di cui all'ultimo comma dell'art 1051 cod civ, va limitata al caso in cui vi sia la possibilita di scelta fra piu fondi, attraverso i quali si puo esercitare il passaggio, ed almeno uno dei fondi non sia costituito da case o pertinenze delle stesse. Pertanto, la norma predetta non ha applicazione quando, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata. ( Conf 2773/71, mass n 353946; 1860/71, mass n 352408).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/1975, n. 3049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3049
    Data del deposito : 13 settembre 1975

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