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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 228/2020 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025, tra:
- (C.F.: ); (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ); (C.F.: );
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ; (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
); (C.F.: ); C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F.: ); (C.F.: );
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F.: ); (C.F.: Parte_11 C.F._11 Parte_12
); (C.F.: ), C.F._12 Parte_13 C.F._13
1 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Ascolese (C.F.: , C.F._14
presso il cui studio, sito in Sarno, elettivamente domiciliano
- ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
Maria Talarico (C.F.: ) dell'Avvocatura Regionale C.F._15
-resistente-
e
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_3
giusta procura in atti, dall'avvocato Enrico Porcini (C.F.: ), presso il C.F._16
cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele 126
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33, contro la CP_1
e contro il in intestazione, con il quale hanno premesso:
[...] Controparte_2
- di essere proprietari di terreni siti in Sarno, alla frazione Lavorate, nelle contrade “Pedali”
e “Calabrici”, posti in prossimità del fiume Sarno e, in particolare, dell'affluente denominato
Rio San Marino;
- che, in ragione della loro ubicazione e della loro particolare fertilità, detti fondi presentano un'intrinseca connotazione agricola;
- che nella data del 29 aprile 2014 i terreni in questione sono stati tutti interessati da fenomeni di esondazione del Rio San Marino;
- che tale affluente versava e versa in pessimo stato di manutenzione, con argini bassi e fatiscenti, alvei colmi di erbe infestanti, melme e fanghi che ne riducono drasticamente la portata, la ricettività e la conformità idraulica;
- che, a seguito del sopralluogo effettuato dal dott. , consulente tecnico Persona_1
incaricato dalle parti, è stato constatato che, a causa dei detti fenomeni di esondazione,
l'intera produzione orticola impiantata da essi ricorrenti sui terreni di loro proprietà era andata perduta;
2 -che gli ortaggi presentavano un evidente stato di asfissia radicale, causato dal prolungato ristagno idrico nel terreno, nonché chiari segni di putrefazione, quali ingiallimento ed avvizzimento delle foglie basali;
-che tali prodotti presentavano inoltre evidenti segni di attacchi effettuati da insetti del tipo punteruolo, come il phylotreta vittata, che si riproduce, appunto, in ambienti di acqua stagnante;
-che, in conseguenza del fenomeno di esondazione in esame, i terreni e le colture sono stati coperti da materiale limoso ad alto contenuto di elementi inquinanti;
-che essi ricorrenti, per poter riprendere le normali attività a seguito degli eventi dannosi,
hanno dovuto procedere ad attività di bonifica del suolo ed alla fertilizzazione delle nuove colture, sostenendo notevoli costi;
-che più volte essi istanti hanno compulsato la affinché si procedesse, Controparte_1
in via bonaria, al ristoro dei danni patiti a seguito degli eventi;
- che il e la non hanno mai provveduto Controparte_2 Controparte_1
ad una effettiva sistemazione degli argini dell'affluente, né tantomeno ad una manutenzione del letto dello stesso, tant'è vero che, a seguito delle esondazioni, con l'abbassamento del livello dell'acqua, lo stesso affluente si è presentato in condizione di totale abbandono, ingombro di vegetazione in più punti, con cumuli di pietrisco.
Sulla base di tali premesse hanno quindi avanzato richiesta di condanna solidale dei convenuti e al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1 Controparte_2
subiti, come da perizia di stima redatta dal perito agrario . Persona_2
…
In data 22.7.2020 si è costituito in giudizio il , il quale: ha sollevato Controparte_2
eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale delle Acque in favore del Tribunale
Ordinario; ha eccepito l'avvenuta prescrizione quinquennale del preteso diritto, adducendo che, a fronte di un evento verificatosi in data 29.4.2014, la prima richiesta risarcitoria è stata avanzata dai ricorrenti solo in data 17.1.2020, con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
ha contestato nel merito la propria “legittimazione passiva”, sostenendo la legittimazione della;
ha infine chiesto il rigetto della domanda. Controparte_1
…
3 In data 28 marzo 2023 si è costituita in giudizio anche la , la quale, nel Controparte_1
merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto sia di competenza del e di altre autorità. CP_2
…
Con ordinanza datata 2.7.2024 è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dai ricorrenti, la cui assunzione è stata delegata al Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 203
c.p.c., con termine per il compimento dell'attività istruttoria delegata fino al 31.12.2024.
Decorsi (invano) i termini per l'espletamento dell'attività delegata, le conclusioni sono state precisate con lo scambio di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 4.3.2025 e, successivamente, il processo è stato assegnato a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dal . CP_2
Costituisce, infatti, principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012;
Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato
nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni
4 da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
…
Va altresì disattesa l'eccezione preliminare di merito di intervenuta prescrizione ex art. 2947
c.c. del preteso diritto vantato dai ricorrenti, sollevata dal sul presupposto di non CP_2
essere stato destinatario, diversamente da quanto avvenuto per l'ente regionale, degli atti interruttivi del corso della prescrizione evocati dai ricorrenti.
Va premesso che vi è agli atti una messa in mora effettuata dagli odierni ricorrenti, nel luglio
2017, nei confronti dell'ente regionale.
Ebbene, tale atto interruttivo della prescrizione sarebbe idoneo ad esplicare la sua efficacia anche nei confronti del , ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055 e 1310 CP_2
comma 1 c.c., sempre che ne venisse effettivamente accertata la sua corresponsabilità
unitamente a quella della . CP_1
Infatti, ai sensi dell'art. 2055 comma 1 c.c.: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
Ed ai sensi dell'art. 1310 comma 1 c.c.: “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe
la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia,
n° 13143 del 27/04/2022, con la quale hanno per l'appunto affermato che: “Nel caso di
solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal
creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri
condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi
ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto
produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera
giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi
confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare”; ed hanno precisato in motivazione che ciò è vero anche se le condotte lesive siano fra loro autonome
5 e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto l'art. 2055 c.c. considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità va riferita unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate.
…
Nel merito la domanda deve essere integralmente rigettata rispetto a tutti i ricorrenti in epigrafe indicati, perché totalmente sfornita di prova a seguito della decadenza istruttoria in cui gli stessi ricorrenti sono incorsi, così come eccepito da entrambe le parti convenute con le note sostitutive dell'udienza del 4.4.2025.
Valgono, invero, le osservazioni che seguono.
Con ordinanza datata 2.7.2024 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dai ricorrenti e la sua assunzione veniva delegata al Tribunale di Nocera Inferiore ex artt. 203 c.p.c. e
170 del R.D. n° 1775/1933, con termine per il compimento dell'attività istruttoria delegata fino al 31.12.2024 e rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.3.2025.
Sennonché per tale data non solo gli esiti della prova delegata non sono pervenuti, ma,
come eccepito dai resistenti, non risulta nemmeno che i ricorrenti, nel termine fissato per l'assunzione della prova delegata, abbiano provveduto a presentare al Tribunale delegato l'istanza di assunzione a norma dell'art. 203 comma 3 c.p.c., né tanto meno essi hanno provveduto a chiedere al giudice delegante la proroga del detto termine, a norma dell'art. 203 comma 4 c.p.c., prima della scadenza dello stesso.
Orbene la parte interessata, laddove la non proponga istanza per l'assunzione di prova delegata presso l'autorità giudiziaria designata, decade dall'assunzione del mezzo di prova ammesso (cfr., perfettamente in termini, Cass., sez. 3, n° 3942 del 25.11.1975: “La
propulsione del processo, nelle sue varie articolazioni, è rimessa all'attività delle parti,
sicché, anche nel caso di prova delegata (artt. 203 e 204 cod proc civ), incombe sempre
sulla parte interessata l'onere di svolgere l'attività necessaria perché il provvedimento del
giudice abbia esecuzione. (...). La parte, cui incombe tale onere, incorre in decadenza se
non vigila a che lo espletamento delle pratiche avvenga nel termine fissato dal giudice o non
si premura di chiedere all'autorità competente la proroga del detto termine, prima che esso giunga alla scadenza”).
Peraltro, come si è già accennato, nel termine fissato per l'assunzione della prova delegata i ricorrenti non solo non hanno provveduto a presentare al Tribunale delegato l'istanza di
6 assunzione a norma dell'art. 203 comma 3 c.p.c., ma non hanno nemmeno provveduto a chiedere al giudice delegante la proroga del detto termine, a norma dell'art. 203 comma 4
c.p.c., prima della scadenza dello stesso.
Orbene, è stato autorevolmente statuito che: “Il termine fissato dal giudice istruttore per
l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale ha carattere
ordinatorio, sicché la relativa istanza di proroga deve essere presentata, ex art. 154 cod.
proc. civ., prima della scadenza del termine stesso, il cui inutile decorso comporta la
decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima” (cfr. Cass., sez. 6, n° 4448 del 21/02/2013; perfettamente in termini anche Cass., sez. 3, n° 4877 del 07/03/2005).
Va infatti evidenziato che il decorso di un termine ordinatorio senza la presentazione di una tempestiva istanza di proroga determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori (cfr. Cass., sez. 2, n° 1064 del 19/01/2005) e, pertanto,
la decadenza collegata al decorso di tale termine non è sanabile ed è rilevabile anche d'ufficio (in altre parole, la differenza tra i due termini sta nel fatto che il termine ordinatorio può essere prorogato, mentre quello perentorio no;
ma una volta che anche il termine ordinatorio sia scaduto, o perché la sua proroga non è stata tempestivamente richiesta o perché è anch'essa scaduta, le conseguenze di tale scadenza sono le stesse di quelle del termine perentorio).
Da quanto detto consegue che, nel caso che qui ci occupa, le uniche prove che possono essere prese in considerazione ai fini del decidere sono quelle documentali (titoli di provenienza dei terreni e consulenza di parte).
Orbene, quanto ai titoli di provenienza dei terreni, è evidente che essi provano solo la titolarità dei ricorrenti, e nient'altro.
Quanto alla consulenza di parte, è noto che essa costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass., sez. 6, n°
9483 del 09/04/2021): ne consegue che, in mancanza di prove testimoniali e documentali
(foto dei luoghi, spese sostenute) che la supportino, essa, di per sé sola, non può essere posta a base dell'accertamento dell'an e del quantum dei danni lamentati.
In definitiva la domanda risarcitoria avanzata dagli istanti deve essere integralmente rigettata.
7 …
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento a favore di ciascuno dei resistenti della somma di euro 4.995,50 per onorari, attenendosi ai valori minimi (atteso che il processo si è risolto sulla base di una semplice questione processuale) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per i giudizi di valore indeterminabile innanzi alla Corte di Appello, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000
(fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria, nel caso di specie dovuta in quanto, pur non essendo state assunte prove, si è comunque proceduto al deposito di memorie illustrative e di richieste di prova: euro 1.522,50; fase decisionale: euro
1.735,00); il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,
nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si ritiene che lo scaglione da applicare sia quello delle cause di valore indeterminabile in quanto nel ricorso introduttivo si sono richieste le somme così come quantificate nella consulenza tecnica di parte, facendo però anche riferimento all'eventuale somma maggiore o minore che sarebbe stata quantificata in corso di causa.
Orbene, poiché la decadenza processuale ha impedito l'accoglimento della domanda e la quantificazione delle somme dovute, non si può che fare applicazione del principio secondo cui: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di
risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base
al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata
richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni
equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione
degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una
clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore
abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass., sez. 1, n° 10984 del 26/04/2021).
P.Q.M.
8 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna i ricorrenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , e
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
in solido tra di loro, al pagamento, a favore dei resistenti e
[...] Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro-tempore, di spese ed onorari di giudizio, che liquida per ciascuno di essi nella somma di euro 4.995,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
9
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 228/2020 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025, tra:
- (C.F.: ); (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ); (C.F.: );
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ; (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
); (C.F.: ); C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F.: ); (C.F.: );
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F.: ); (C.F.: Parte_11 C.F._11 Parte_12
); (C.F.: ), C.F._12 Parte_13 C.F._13
1 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Ascolese (C.F.: , C.F._14
presso il cui studio, sito in Sarno, elettivamente domiciliano
- ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Guido
Maria Talarico (C.F.: ) dell'Avvocatura Regionale C.F._15
-resistente-
e
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
straordinario e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_3
giusta procura in atti, dall'avvocato Enrico Porcini (C.F.: ), presso il C.F._16
cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele 126
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33, contro la CP_1
e contro il in intestazione, con il quale hanno premesso:
[...] Controparte_2
- di essere proprietari di terreni siti in Sarno, alla frazione Lavorate, nelle contrade “Pedali”
e “Calabrici”, posti in prossimità del fiume Sarno e, in particolare, dell'affluente denominato
Rio San Marino;
- che, in ragione della loro ubicazione e della loro particolare fertilità, detti fondi presentano un'intrinseca connotazione agricola;
- che nella data del 29 aprile 2014 i terreni in questione sono stati tutti interessati da fenomeni di esondazione del Rio San Marino;
- che tale affluente versava e versa in pessimo stato di manutenzione, con argini bassi e fatiscenti, alvei colmi di erbe infestanti, melme e fanghi che ne riducono drasticamente la portata, la ricettività e la conformità idraulica;
- che, a seguito del sopralluogo effettuato dal dott. , consulente tecnico Persona_1
incaricato dalle parti, è stato constatato che, a causa dei detti fenomeni di esondazione,
l'intera produzione orticola impiantata da essi ricorrenti sui terreni di loro proprietà era andata perduta;
2 -che gli ortaggi presentavano un evidente stato di asfissia radicale, causato dal prolungato ristagno idrico nel terreno, nonché chiari segni di putrefazione, quali ingiallimento ed avvizzimento delle foglie basali;
-che tali prodotti presentavano inoltre evidenti segni di attacchi effettuati da insetti del tipo punteruolo, come il phylotreta vittata, che si riproduce, appunto, in ambienti di acqua stagnante;
-che, in conseguenza del fenomeno di esondazione in esame, i terreni e le colture sono stati coperti da materiale limoso ad alto contenuto di elementi inquinanti;
-che essi ricorrenti, per poter riprendere le normali attività a seguito degli eventi dannosi,
hanno dovuto procedere ad attività di bonifica del suolo ed alla fertilizzazione delle nuove colture, sostenendo notevoli costi;
-che più volte essi istanti hanno compulsato la affinché si procedesse, Controparte_1
in via bonaria, al ristoro dei danni patiti a seguito degli eventi;
- che il e la non hanno mai provveduto Controparte_2 Controparte_1
ad una effettiva sistemazione degli argini dell'affluente, né tantomeno ad una manutenzione del letto dello stesso, tant'è vero che, a seguito delle esondazioni, con l'abbassamento del livello dell'acqua, lo stesso affluente si è presentato in condizione di totale abbandono, ingombro di vegetazione in più punti, con cumuli di pietrisco.
Sulla base di tali premesse hanno quindi avanzato richiesta di condanna solidale dei convenuti e al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1 Controparte_2
subiti, come da perizia di stima redatta dal perito agrario . Persona_2
…
In data 22.7.2020 si è costituito in giudizio il , il quale: ha sollevato Controparte_2
eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale delle Acque in favore del Tribunale
Ordinario; ha eccepito l'avvenuta prescrizione quinquennale del preteso diritto, adducendo che, a fronte di un evento verificatosi in data 29.4.2014, la prima richiesta risarcitoria è stata avanzata dai ricorrenti solo in data 17.1.2020, con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
ha contestato nel merito la propria “legittimazione passiva”, sostenendo la legittimazione della;
ha infine chiesto il rigetto della domanda. Controparte_1
…
3 In data 28 marzo 2023 si è costituita in giudizio anche la , la quale, nel Controparte_1
merito, ha contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del corso d'acqua in oggetto sia di competenza del e di altre autorità. CP_2
…
Con ordinanza datata 2.7.2024 è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dai ricorrenti, la cui assunzione è stata delegata al Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 203
c.p.c., con termine per il compimento dell'attività istruttoria delegata fino al 31.12.2024.
Decorsi (invano) i termini per l'espletamento dell'attività delegata, le conclusioni sono state precisate con lo scambio di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 4.3.2025 e, successivamente, il processo è stato assegnato a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dal . CP_2
Costituisce, infatti, principio pacifico che appartiene alla competenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lettera e) del R.D. n° 1775/33, anche la domanda risarcitoria con la quale venga prospettata la mancata realizzazione o la mancata manutenzione di opere idrauliche relative ad acque pubbliche, implicando tale deduzione la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche (cfr. Cass., sez. 6, n° 172 del 11/01/2012;
Cass., Sezioni Unite, n° 1066 del 20/01/2006).
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato
nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni
4 da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
…
Va altresì disattesa l'eccezione preliminare di merito di intervenuta prescrizione ex art. 2947
c.c. del preteso diritto vantato dai ricorrenti, sollevata dal sul presupposto di non CP_2
essere stato destinatario, diversamente da quanto avvenuto per l'ente regionale, degli atti interruttivi del corso della prescrizione evocati dai ricorrenti.
Va premesso che vi è agli atti una messa in mora effettuata dagli odierni ricorrenti, nel luglio
2017, nei confronti dell'ente regionale.
Ebbene, tale atto interruttivo della prescrizione sarebbe idoneo ad esplicare la sua efficacia anche nei confronti del , ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055 e 1310 CP_2
comma 1 c.c., sempre che ne venisse effettivamente accertata la sua corresponsabilità
unitamente a quella della . CP_1
Infatti, ai sensi dell'art. 2055 comma 1 c.c.: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”.
Ed ai sensi dell'art. 1310 comma 1 c.c.: “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe
la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia,
n° 13143 del 27/04/2022, con la quale hanno per l'appunto affermato che: “Nel caso di
solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal
creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri
condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi
ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto
produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera
giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi
confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare”; ed hanno precisato in motivazione che ciò è vero anche se le condotte lesive siano fra loro autonome
5 e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto l'art. 2055 c.c. considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità va riferita unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate.
…
Nel merito la domanda deve essere integralmente rigettata rispetto a tutti i ricorrenti in epigrafe indicati, perché totalmente sfornita di prova a seguito della decadenza istruttoria in cui gli stessi ricorrenti sono incorsi, così come eccepito da entrambe le parti convenute con le note sostitutive dell'udienza del 4.4.2025.
Valgono, invero, le osservazioni che seguono.
Con ordinanza datata 2.7.2024 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dai ricorrenti e la sua assunzione veniva delegata al Tribunale di Nocera Inferiore ex artt. 203 c.p.c. e
170 del R.D. n° 1775/1933, con termine per il compimento dell'attività istruttoria delegata fino al 31.12.2024 e rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.3.2025.
Sennonché per tale data non solo gli esiti della prova delegata non sono pervenuti, ma,
come eccepito dai resistenti, non risulta nemmeno che i ricorrenti, nel termine fissato per l'assunzione della prova delegata, abbiano provveduto a presentare al Tribunale delegato l'istanza di assunzione a norma dell'art. 203 comma 3 c.p.c., né tanto meno essi hanno provveduto a chiedere al giudice delegante la proroga del detto termine, a norma dell'art. 203 comma 4 c.p.c., prima della scadenza dello stesso.
Orbene la parte interessata, laddove la non proponga istanza per l'assunzione di prova delegata presso l'autorità giudiziaria designata, decade dall'assunzione del mezzo di prova ammesso (cfr., perfettamente in termini, Cass., sez. 3, n° 3942 del 25.11.1975: “La
propulsione del processo, nelle sue varie articolazioni, è rimessa all'attività delle parti,
sicché, anche nel caso di prova delegata (artt. 203 e 204 cod proc civ), incombe sempre
sulla parte interessata l'onere di svolgere l'attività necessaria perché il provvedimento del
giudice abbia esecuzione. (...). La parte, cui incombe tale onere, incorre in decadenza se
non vigila a che lo espletamento delle pratiche avvenga nel termine fissato dal giudice o non
si premura di chiedere all'autorità competente la proroga del detto termine, prima che esso giunga alla scadenza”).
Peraltro, come si è già accennato, nel termine fissato per l'assunzione della prova delegata i ricorrenti non solo non hanno provveduto a presentare al Tribunale delegato l'istanza di
6 assunzione a norma dell'art. 203 comma 3 c.p.c., ma non hanno nemmeno provveduto a chiedere al giudice delegante la proroga del detto termine, a norma dell'art. 203 comma 4
c.p.c., prima della scadenza dello stesso.
Orbene, è stato autorevolmente statuito che: “Il termine fissato dal giudice istruttore per
l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale ha carattere
ordinatorio, sicché la relativa istanza di proroga deve essere presentata, ex art. 154 cod.
proc. civ., prima della scadenza del termine stesso, il cui inutile decorso comporta la
decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima” (cfr. Cass., sez. 6, n° 4448 del 21/02/2013; perfettamente in termini anche Cass., sez. 3, n° 4877 del 07/03/2005).
Va infatti evidenziato che il decorso di un termine ordinatorio senza la presentazione di una tempestiva istanza di proroga determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori (cfr. Cass., sez. 2, n° 1064 del 19/01/2005) e, pertanto,
la decadenza collegata al decorso di tale termine non è sanabile ed è rilevabile anche d'ufficio (in altre parole, la differenza tra i due termini sta nel fatto che il termine ordinatorio può essere prorogato, mentre quello perentorio no;
ma una volta che anche il termine ordinatorio sia scaduto, o perché la sua proroga non è stata tempestivamente richiesta o perché è anch'essa scaduta, le conseguenze di tale scadenza sono le stesse di quelle del termine perentorio).
Da quanto detto consegue che, nel caso che qui ci occupa, le uniche prove che possono essere prese in considerazione ai fini del decidere sono quelle documentali (titoli di provenienza dei terreni e consulenza di parte).
Orbene, quanto ai titoli di provenienza dei terreni, è evidente che essi provano solo la titolarità dei ricorrenti, e nient'altro.
Quanto alla consulenza di parte, è noto che essa costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass., sez. 6, n°
9483 del 09/04/2021): ne consegue che, in mancanza di prove testimoniali e documentali
(foto dei luoghi, spese sostenute) che la supportino, essa, di per sé sola, non può essere posta a base dell'accertamento dell'an e del quantum dei danni lamentati.
In definitiva la domanda risarcitoria avanzata dagli istanti deve essere integralmente rigettata.
7 …
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento a favore di ciascuno dei resistenti della somma di euro 4.995,50 per onorari, attenendosi ai valori minimi (atteso che il processo si è risolto sulla base di una semplice questione processuale) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per i giudizi di valore indeterminabile innanzi alla Corte di Appello, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000
(fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro 709,00; fase istruttoria, nel caso di specie dovuta in quanto, pur non essendo state assunte prove, si è comunque proceduto al deposito di memorie illustrative e di richieste di prova: euro 1.522,50; fase decisionale: euro
1.735,00); il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari,
nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si ritiene che lo scaglione da applicare sia quello delle cause di valore indeterminabile in quanto nel ricorso introduttivo si sono richieste le somme così come quantificate nella consulenza tecnica di parte, facendo però anche riferimento all'eventuale somma maggiore o minore che sarebbe stata quantificata in corso di causa.
Orbene, poiché la decadenza processuale ha impedito l'accoglimento della domanda e la quantificazione delle somme dovute, non si può che fare applicazione del principio secondo cui: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di
risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base
al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata
richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni
equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione
degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una
clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore
abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass., sez. 1, n° 10984 del 26/04/2021).
P.Q.M.
8 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna i ricorrenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , e
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
in solido tra di loro, al pagamento, a favore dei resistenti e
[...] Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro-tempore, di spese ed onorari di giudizio, che liquida per ciascuno di essi nella somma di euro 4.995,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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