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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/12/2024, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3117/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3117/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
CALUSSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Assab, n.1;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa congiuntamente e CP_1 C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Massimiliano Pinsuti e Monica Agnelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Sinalunga (SI), via dell'Opera, n. 2/B;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 05.11.2024.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 23.12.2023, il ricorrente ha chiesto che Parte_1
il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta con la Per_1
resistente al fine di modificare le condizioni già statuite con il decreto n. 1987/2023 CP_1
emesso dal Tribunale di Arezzo in data 29.03.2023 nel procedimento V.G n. 2983/2021, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale sul minore.
In particolare, il ricorrente ha chiesto, previa conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, che venisse disposto un determinato e più ampio regime di visita padre – figlio.
Part Sul punto, il ha rappresentato che, visti gli esiti positivi degli incontri monitorati disposti con decreto n. 1987/2023, sarebbero venuti meno i presupposti del monitoraggio ad opera degli educatori e dei servizi sociali.
Il ricorrente a altresì chiesto che venisse confermato il contributo di mantenimento ordinario in favore del figlio posto a suo carico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.03.2024, la resistente CP_1
ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e di essere autorizzata a far intraprendere al figlio minore un percorso psicologico nonché a sottoporlo alle cure dentistiche necessarie. Part Nello specifico, la resistente ha contestato la richiesta del iguardo agli incontri non protetti e ha rappresentato la mancanza di collaborazione da parte del ricorrente in ordine sia al percorso psicologico, per la quale lo stesso non avrebbe prestato il proprio consenso, sia alle cure dentistiche.
All'udienza del 21.03.2024 è stata disposta la riunione, per connessione oggettiva e soggettiva, del presente procedimento con il procedimento n. r.g. 60/2024 e, su accordo delle parti, si è disposta la valutazione psicoterapeutica del minore ad opera del dott. nonché si è dato atto del Controparte_2
Part consenso del n ordine alla scelta del dentista effettuata dalla resistente.
Con ordinanza del 17.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.05.2024, considerate le relazioni dei servizi sociali incaricati, è stato disposto un regime di visita padre – figlio provvisorio ed è stato confermato l'incarico del dott. nonché dei servizi sociali. CP_2
All'udienza del 05.11.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 05.11.2024).
2 Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 05.11.2024, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni:
“1) il padre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, potrà tenere con sé il figlio minore Per_1
econdo il seguente calendario:
[...]
- il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 fino alle ore 21.30 nelle settimane con fine settimana di spettanza materna;
- nella settimana con fine settimana di spettanza paterna, il mercoledì dalle ore 13:00 fino alle ore
21.30 e dal venerdì dalle ore 13 fino alla domenica alle ore 21:30;
- vacanze natalizie, in modo alternato di anno in anno tra i genitori, dalla fine della scuola fino alla mattina del 31 dicembre con un genitore e dal pomeriggio del 31 dicembre fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
- nelle vacanze pasquali, in modo alternato di anno in anno tra i genitori, dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua con un genitore e dal giorno del Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore ogni anno entro il 31 maggio;
2) conferma del contributo economico a carico del padre di euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
3) conferma della percezione dell'assegno unico da parte della madre;
4) prosecuzione del rapporto psicoterapeutico del minore con il dott. Per_1 Controparte_2
5) spese di lite compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 05.11.2024).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 05.11.2024 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
05.11.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3117/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
CALUSSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Assab, n.1;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa congiuntamente e CP_1 C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Massimiliano Pinsuti e Monica Agnelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Sinalunga (SI), via dell'Opera, n. 2/B;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 05.11.2024.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 23.12.2023, il ricorrente ha chiesto che Parte_1
il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato il [...], dalla relazione more uxorio intrattenuta con la Per_1
resistente al fine di modificare le condizioni già statuite con il decreto n. 1987/2023 CP_1
emesso dal Tribunale di Arezzo in data 29.03.2023 nel procedimento V.G n. 2983/2021, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale sul minore.
In particolare, il ricorrente ha chiesto, previa conferma dell'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, che venisse disposto un determinato e più ampio regime di visita padre – figlio.
Part Sul punto, il ha rappresentato che, visti gli esiti positivi degli incontri monitorati disposti con decreto n. 1987/2023, sarebbero venuti meno i presupposti del monitoraggio ad opera degli educatori e dei servizi sociali.
Il ricorrente a altresì chiesto che venisse confermato il contributo di mantenimento ordinario in favore del figlio posto a suo carico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.03.2024, la resistente CP_1
ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e di essere autorizzata a far intraprendere al figlio minore un percorso psicologico nonché a sottoporlo alle cure dentistiche necessarie. Part Nello specifico, la resistente ha contestato la richiesta del iguardo agli incontri non protetti e ha rappresentato la mancanza di collaborazione da parte del ricorrente in ordine sia al percorso psicologico, per la quale lo stesso non avrebbe prestato il proprio consenso, sia alle cure dentistiche.
All'udienza del 21.03.2024 è stata disposta la riunione, per connessione oggettiva e soggettiva, del presente procedimento con il procedimento n. r.g. 60/2024 e, su accordo delle parti, si è disposta la valutazione psicoterapeutica del minore ad opera del dott. nonché si è dato atto del Controparte_2
Part consenso del n ordine alla scelta del dentista effettuata dalla resistente.
Con ordinanza del 17.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.05.2024, considerate le relazioni dei servizi sociali incaricati, è stato disposto un regime di visita padre – figlio provvisorio ed è stato confermato l'incarico del dott. nonché dei servizi sociali. CP_2
All'udienza del 05.11.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 05.11.2024).
2 Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 05.11.2024, alla quale le parti sono addivenute alle seguenti conclusioni:
“1) il padre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, potrà tenere con sé il figlio minore Per_1
econdo il seguente calendario:
[...]
- il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 fino alle ore 21.30 nelle settimane con fine settimana di spettanza materna;
- nella settimana con fine settimana di spettanza paterna, il mercoledì dalle ore 13:00 fino alle ore
21.30 e dal venerdì dalle ore 13 fino alla domenica alle ore 21:30;
- vacanze natalizie, in modo alternato di anno in anno tra i genitori, dalla fine della scuola fino alla mattina del 31 dicembre con un genitore e dal pomeriggio del 31 dicembre fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
- nelle vacanze pasquali, in modo alternato di anno in anno tra i genitori, dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua con un genitore e dal giorno del Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordare con l'altro genitore ogni anno entro il 31 maggio;
2) conferma del contributo economico a carico del padre di euro 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
3) conferma della percezione dell'assegno unico da parte della madre;
4) prosecuzione del rapporto psicoterapeutico del minore con il dott. Per_1 Controparte_2
5) spese di lite compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 05.11.2024).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 05.11.2024 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
05.11.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
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