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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 783/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa
Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 783, dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 28 maggio 2025 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avvocato Sergio Massimo Mancusi, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via Bramante n. 13, rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.01.2023 – rep. 37590, per atto del notaio Persona_1 in Fiumicino,
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2023, ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso le risultanze del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo (R.G. 225/2023) dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, limitatamente al mancato riscontro delle condizioni mediche richieste per la concessione della relativa indennità.
Deduceva, in particolare, la ricorrente di aver depositato nei termini dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, limitando la contestazione al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e chiedendo, per il resto, la conferma dei riconoscimenti intervenuti in sede di accertamento tecnico preventivo. (cfr. CTU prof. nel Persona_2 procedimento per ATP). Conveniva quindi in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 insistendo per il riconoscimento dello status di invalida civile ex art. 1, Legge 18/1980, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per ATP, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 ricorso in quanto non formulata dalla parte ricorrente la specifica dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo;
- la decadenza ai sensi dell'art. 42, 3° co. D.L. n. 269/03 convertito in Legge n. 326/03, non essendo stato rispettato il termine di sei mesi per la proposizione della domanda giudiziale dalle risultanze del procedimento amministrativo, l'improponibilità e improcedibilità della domanda giudiziale, per mancata proposizione della domanda amministrativa e successivo ricorso. Nel merito, deduceva l'assenza di prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento. Concludeva chiedendo: - in via preliminare e pregiudiziale
“dichiarare la nullità del ricorso e l'inammissibilità/improponibilità ed improcedibilità dell'azione giudiziaria;
- nel merito, respingere il ricorso “in quanto infondato in fatto e in diritto per insussistenza del requisito sanitario”. In considerazione dei rilievi critici svolti dalla parte ricorrente e alla luce della nuova documentazione medica formatasi nel corso del presente giudizio e versata in corso di causa, per come autorizzata, veniva conferito nuovo incarico peritale.
Quindi, sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto
2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicitati. Occorre, preliminarmente, osservare che ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Cosa che parte ricorrente ha compiuto rendendo l'eccezione sollevata da parte convenuta, infondata. Del pari infondata l'eccezione di tardività della domanda giudiziaria che appare regolarmente proposta entro i termini di legge.
Quanto al merito va osservato, nella specie, che il CTU nominato nel procedimento per
A.T.P., dottor aveva concluso la sua valutazione ritenendo che le Persona_2 patologie da cui risulta affetta la ricorrente, quali:
1. Adenocarcinoma endometrioide del corpo dell'utero (pT2, Nx M0, stadio FIGO II, trattato con intervento chirurgico di laparo-isterectomiatotale extrafasciale e annessectomia bilaterale (Luglio 2022), complicato da fistola vescico-vaginale e con successivo trattamentoradioterapico (dal 12/12/2022 al 31/01/2022);
2. Esiti di trauma cranio-facciale (Aprile 2023) con frattura dell'osso zigomatico dell'orbita sinistra, frattura bifocale e della parete orbitaria laterale sinistra, in prossimità del forame ottico, opacizzazione dell'emiseno sfenoidale destro e probabile igroma emisferico destro;
3. Cardiopatia ipertensiva con BBsx, moderata disfunzione sistolica e acinesia apicale ventricolare sinistra (Aprile 2022);
4. Diverticolosi del sigma (Aprile 2022), comportino una quantificazione del grado di invalidità civile nella misura complessiva del 100%, ma senza diritto alla indennità di accompagnamento, in quanto il Prof. aveva ritenuto la ricorrente, pur con le molteplici limitazioni funzionali Per_2 rilevate, “…in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita ed essendo in grado di deambulare autonomamente senza ausilio permanente di un accompagnatore” Orbene, a fronte di tali conclusioni, parte ricorrente ha formulato precise contestazioni ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. Preme a questo punto evidenziare che, per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, la legge richiede il possesso di determinati requisiti sanitari. In particolare, occorre il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%, accompagnata dall' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. L'indennità in parola spetta al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali. Ne sono esclusi gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto o che percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Orbene, a fronte delle ragioni che hanno indotto il CTU in sede di ATP a disconoscere le condizioni per il riconoscimento dei benefici invocati, la ricorrente ha prodotto, anche nel corso del presente giudizio, ulteriore documentazione medica rilasciata a seguito di esami ed accertamenti eseguiti successivamente, al fine di confutare le suddette conclusioni e dare ulteriore prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Ritenuta, quindi, la necessità di valutare le note critiche mosse nella presente sede dalla ricorrente, anche alla luce della nuova documentazione medica formatasi nel corso del presente giudizio, è stata disposta nuova consulenza medico-legale ed è stato nominato,
a tal fine, la dottoressa Persona_3
Il CTU nominato, dottoressa sulla base dei dati anamnestici, clinici e Persona_3 strumentali presenti in atti e di quelli acquisiti nel corso della fase peritale, ha confermato che la ricorrente è affetta dalle patologie evidenziate in sede di ATP, ovvero, che è affetta da: “Esiti di istero-annessiectomia bilaterale Parte_1 laparotomica (luglio 2022) per adenocarcinoma endometrioide dell'utero (G3, pT2 pNx, Stadio II sec. FIGO), complicata da fistola vescico-vaginale trattata chirurgicamente (agosto 2022); successivo trattamento radioterapico ed attuale follow- up oncologico;
- Esiti algo-disfunzionali di frattura scomposta dell'olecrano sinistro e di frattura scomposta dello stiloide radiale del polso destro, trattate conservativamente
(aprile 2023); - Esiti di frattura dell'osso zigomatico e dell'orbita sinistra (aprile 2023); - Pregresso trauma cranico con FLC della regione frontale sinistra ed ESA post- traumatica con TIA (aprile 2023); - Anemia da causa mista;
- Idroureteronefrosi destra di III grado;
- Incontinenza urinaria;
- IAS in terapia farmacologica, Blocco di Branca sinistro;
- Esiti di colecistectomia;
- Diverticolosi del sigma”.
Il CTU, considerate le patologie riscontrate e di quanto obiettivato nel corso della visita medico-legale, ha confermato che la ricorrente “…sia da dichiarare soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età di grado grave (100%) e che la stessa NON si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o nell'impossibilità di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, abbisognando così di un'assistenza continuativa. (Cfr. consulenza dott.ssa in atti) confermando, Per_3 sostanzialmente, gli esiti cui era pervenuto il prof. nel procedimento per ATP. Per_2 Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note discordi da parte del consulente della parte ricorrente, il quale ha allegato anche nuova documentazione medica.
Previa autorizzazione del giudice alla valutazione anche di tale ulteriore certificazione medica, la dottoressa ha integrato la propria diagnosi medico-legale, inserendo Per_3 anche la patologia cataratta bilaterale. Orbene, l'ausiliario del giudice, anche a seguito di tale integrazione, non ha mutato il giudizio precedentemente espresso circa il dato che non si trovi Parte_1 nell'impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore o nell'impossibilità di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, abbisognando così di un'assistenza continuativa. Dunque, la relazione peritale appare ben motivata e dettagliatamente descrittiva del quadro clinico della ricorrente e, pertanto, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Alla luce delle considerazioni che precedono ne discende il rigetto del ricorso.
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni non esaminate. Atteso l'esito del presente giudizio, la natura delle questioni trattate e la dichiarazione della ricorrente, versata agli atti del giudizio, ex art. 152 cpc le spese di lite di entrambe le fasi (il presente giudizio di opposizione e la fase del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.) vanno dichiarate irripetibili.
Le spese delle consulenze tecniche, sia quella espletata nel presente giudizio sia nel corso del giudizio per ATP, sono poste a definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , nella causa iscritta al n. 783/2023 r.g.: CP_1
1. rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non si trova nelle condizioni previste dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
2. spese irripetibili;
3.pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 le spese di entrambe le CTU espletate (nel presente giudizio e nel procedimento per
ATP), già liquidate con separati decreti. Terni, 28 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa
Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 783, dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 28 maggio 2025 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avvocato Sergio Massimo Mancusi, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via Bramante n. 13, rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.01.2023 – rep. 37590, per atto del notaio Persona_1 in Fiumicino,
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2023, ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso le risultanze del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo (R.G. 225/2023) dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, limitatamente al mancato riscontro delle condizioni mediche richieste per la concessione della relativa indennità.
Deduceva, in particolare, la ricorrente di aver depositato nei termini dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, limitando la contestazione al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e chiedendo, per il resto, la conferma dei riconoscimenti intervenuti in sede di accertamento tecnico preventivo. (cfr. CTU prof. nel Persona_2 procedimento per ATP). Conveniva quindi in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 insistendo per il riconoscimento dello status di invalida civile ex art. 1, Legge 18/1980, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per ATP, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 ricorso in quanto non formulata dalla parte ricorrente la specifica dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo;
- la decadenza ai sensi dell'art. 42, 3° co. D.L. n. 269/03 convertito in Legge n. 326/03, non essendo stato rispettato il termine di sei mesi per la proposizione della domanda giudiziale dalle risultanze del procedimento amministrativo, l'improponibilità e improcedibilità della domanda giudiziale, per mancata proposizione della domanda amministrativa e successivo ricorso. Nel merito, deduceva l'assenza di prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento. Concludeva chiedendo: - in via preliminare e pregiudiziale
“dichiarare la nullità del ricorso e l'inammissibilità/improponibilità ed improcedibilità dell'azione giudiziaria;
- nel merito, respingere il ricorso “in quanto infondato in fatto e in diritto per insussistenza del requisito sanitario”. In considerazione dei rilievi critici svolti dalla parte ricorrente e alla luce della nuova documentazione medica formatasi nel corso del presente giudizio e versata in corso di causa, per come autorizzata, veniva conferito nuovo incarico peritale.
Quindi, sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto
2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicitati. Occorre, preliminarmente, osservare che ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Cosa che parte ricorrente ha compiuto rendendo l'eccezione sollevata da parte convenuta, infondata. Del pari infondata l'eccezione di tardività della domanda giudiziaria che appare regolarmente proposta entro i termini di legge.
Quanto al merito va osservato, nella specie, che il CTU nominato nel procedimento per
A.T.P., dottor aveva concluso la sua valutazione ritenendo che le Persona_2 patologie da cui risulta affetta la ricorrente, quali:
1. Adenocarcinoma endometrioide del corpo dell'utero (pT2, Nx M0, stadio FIGO II, trattato con intervento chirurgico di laparo-isterectomiatotale extrafasciale e annessectomia bilaterale (Luglio 2022), complicato da fistola vescico-vaginale e con successivo trattamentoradioterapico (dal 12/12/2022 al 31/01/2022);
2. Esiti di trauma cranio-facciale (Aprile 2023) con frattura dell'osso zigomatico dell'orbita sinistra, frattura bifocale e della parete orbitaria laterale sinistra, in prossimità del forame ottico, opacizzazione dell'emiseno sfenoidale destro e probabile igroma emisferico destro;
3. Cardiopatia ipertensiva con BBsx, moderata disfunzione sistolica e acinesia apicale ventricolare sinistra (Aprile 2022);
4. Diverticolosi del sigma (Aprile 2022), comportino una quantificazione del grado di invalidità civile nella misura complessiva del 100%, ma senza diritto alla indennità di accompagnamento, in quanto il Prof. aveva ritenuto la ricorrente, pur con le molteplici limitazioni funzionali Per_2 rilevate, “…in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita ed essendo in grado di deambulare autonomamente senza ausilio permanente di un accompagnatore” Orbene, a fronte di tali conclusioni, parte ricorrente ha formulato precise contestazioni ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. Preme a questo punto evidenziare che, per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, la legge richiede il possesso di determinati requisiti sanitari. In particolare, occorre il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%, accompagnata dall' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. L'indennità in parola spetta al solo titolo della minorazione, indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali. Ne sono esclusi gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto o che percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Orbene, a fronte delle ragioni che hanno indotto il CTU in sede di ATP a disconoscere le condizioni per il riconoscimento dei benefici invocati, la ricorrente ha prodotto, anche nel corso del presente giudizio, ulteriore documentazione medica rilasciata a seguito di esami ed accertamenti eseguiti successivamente, al fine di confutare le suddette conclusioni e dare ulteriore prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Ritenuta, quindi, la necessità di valutare le note critiche mosse nella presente sede dalla ricorrente, anche alla luce della nuova documentazione medica formatasi nel corso del presente giudizio, è stata disposta nuova consulenza medico-legale ed è stato nominato,
a tal fine, la dottoressa Persona_3
Il CTU nominato, dottoressa sulla base dei dati anamnestici, clinici e Persona_3 strumentali presenti in atti e di quelli acquisiti nel corso della fase peritale, ha confermato che la ricorrente è affetta dalle patologie evidenziate in sede di ATP, ovvero, che è affetta da: “Esiti di istero-annessiectomia bilaterale Parte_1 laparotomica (luglio 2022) per adenocarcinoma endometrioide dell'utero (G3, pT2 pNx, Stadio II sec. FIGO), complicata da fistola vescico-vaginale trattata chirurgicamente (agosto 2022); successivo trattamento radioterapico ed attuale follow- up oncologico;
- Esiti algo-disfunzionali di frattura scomposta dell'olecrano sinistro e di frattura scomposta dello stiloide radiale del polso destro, trattate conservativamente
(aprile 2023); - Esiti di frattura dell'osso zigomatico e dell'orbita sinistra (aprile 2023); - Pregresso trauma cranico con FLC della regione frontale sinistra ed ESA post- traumatica con TIA (aprile 2023); - Anemia da causa mista;
- Idroureteronefrosi destra di III grado;
- Incontinenza urinaria;
- IAS in terapia farmacologica, Blocco di Branca sinistro;
- Esiti di colecistectomia;
- Diverticolosi del sigma”.
Il CTU, considerate le patologie riscontrate e di quanto obiettivato nel corso della visita medico-legale, ha confermato che la ricorrente “…sia da dichiarare soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età di grado grave (100%) e che la stessa NON si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o nell'impossibilità di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, abbisognando così di un'assistenza continuativa. (Cfr. consulenza dott.ssa in atti) confermando, Per_3 sostanzialmente, gli esiti cui era pervenuto il prof. nel procedimento per ATP. Per_2 Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note discordi da parte del consulente della parte ricorrente, il quale ha allegato anche nuova documentazione medica.
Previa autorizzazione del giudice alla valutazione anche di tale ulteriore certificazione medica, la dottoressa ha integrato la propria diagnosi medico-legale, inserendo Per_3 anche la patologia cataratta bilaterale. Orbene, l'ausiliario del giudice, anche a seguito di tale integrazione, non ha mutato il giudizio precedentemente espresso circa il dato che non si trovi Parte_1 nell'impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore o nell'impossibilità di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, abbisognando così di un'assistenza continuativa. Dunque, la relazione peritale appare ben motivata e dettagliatamente descrittiva del quadro clinico della ricorrente e, pertanto, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Alla luce delle considerazioni che precedono ne discende il rigetto del ricorso.
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni non esaminate. Atteso l'esito del presente giudizio, la natura delle questioni trattate e la dichiarazione della ricorrente, versata agli atti del giudizio, ex art. 152 cpc le spese di lite di entrambe le fasi (il presente giudizio di opposizione e la fase del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.) vanno dichiarate irripetibili.
Le spese delle consulenze tecniche, sia quella espletata nel presente giudizio sia nel corso del giudizio per ATP, sono poste a definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , nella causa iscritta al n. 783/2023 r.g.: CP_1
1. rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non si trova nelle condizioni previste dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
2. spese irripetibili;
3.pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 le spese di entrambe le CTU espletate (nel presente giudizio e nel procedimento per
ATP), già liquidate con separati decreti. Terni, 28 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi