Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, I sezione civile, in persona della dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente Sentenza Nella causa iscritta al n. 2350\2022 RG Tra
(C.F. , in proprio ed in qualità Parte_1 C.F._1 di procuratore generale di (C.F. ); Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
) e (C.F. ), in virtù di C.F._4 Parte_5 C.F._5
del 1 – racc. n. 572); Persona_1
(C.F. ) in proprio ed in qualità di Parte_3 C.F._6 procuratrice generale di (C.F. ; Parte_6 C.F._7
(C e Parte_2 C.F._8 Parte_7
), in virtù di Procura per atto Notaio di C.F._9 Persona_2
Vibo Valentia del 13.2.2003 (rep. n. 92365 – racc. n. 19865), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Selvaggi;
ATTORI Contro la società , Controparte_1
C.F. , con sede in Catanzaro, Via Raffaelli 38, in persona dei legali P.IVA_1 rap quale Amministratore Unico, , quale CP_2 CP_3
Commissario giudiziale e quale Liquidatore giudiziale;
Controparte_4
Convenuta Contumace
DITTA INDIVIDUALE , C.F. , con sede Controparte_5 C.F._10 in Squillace (CZ), Frazione Lido, contrada Principe Lungomare Ulisse, in persona del titolare con l'avv. F. Caliò; Controparte_5
CONVENUTA Conclusioni: Le parti concludevano come da verbale di udienza del 19 aprile 2024. Motivi della decisione Ai sensi dell'art. 132 cpc si rinvia agli atti per quanto attiene allo svolgimento del processo. Nel merito, con atto di citazione del 5.6.2022, ritualmente notificato alle convenute e , gli attori agivano dinanzi a codesto Tribunale Controparte_1 Controparte_6 denunciando l'avvenuta occupazione di parte del terreno di loro proprietà avvenuta attraverso la costruzione di un fabbricato realizzato su adiacente area demaniale e in parte sulla particella individuata al Catasto al Foglio 33, part. 284, sub 1 e 2 (già in Catasto Terreni, part. 700). Per l'effetto, formulavano le seguenti conclusioni: Accertare/dichiarare che le convenute hanno realizzato e mantengono un immobile, meglio descritto nelle premesse, costruito in parte sul terreno di proprietà degli attori e per l'effetto;
Condannare le convenute alla demolizione del fabbricato nella porzione che insiste sul fondo dell'attore, ordinandone l'arretramento ai sensi degli artt. 873 ss. c.c.;
In particolare, l' riteneva non provata la qualità di proprietari dell'area su Controparte_6 cui, in parte, er bbricato;
di non essere il materiale responsabile del preteso sconfinamento, essendosi, l' , solo resa acquirente di un ramo Controparte_6
d'azienda dal precedente titolare della concessione balneare e che comunque il fabbricato in oggetto era costruito su area demaniale. Il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 19 aprile 2024, con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Così riepilogate le contrapposte difese, si ritiene quanto segue. Preso atto della rinuncia da parte del convenuto di tutte le eccezioni sollevate, si passa direttamente al merito. La domanda è infondata per carenza probatoria.
Ed invero, l'eccepito e contestato sconfinamento, di cui si chiede l'accertamento, non è stato provato. L'unica documentazione che potrebbe sostenere la domanda attrice è data da quella proveniente dalla P.A., ove non è possibile identificare i manufatti/fabbricati oggetto di accertamento, la loro tipologia (ligneo o cementizio), la consistenza (volumetria) dei medesimi ed infine l'esatta ubicazione (a titolo esemplificativo mediante mappale, perizia, rilievi fotografici, ecc.). In effetti da quel che si può evincere dall'atto di cessione del ramo di azienda, la ditta ha acquistato un ramo di azienda comprendente anche “lo stabilimento balneare CP_6 le in legno amovibile” installato sull'area demaniale marittima (giusta relativa Concessione e permesso a costruire n. 7 del 12 maggio 2008) distinta in catasto al foglio di mappa 33 particella 21, non sembra sia quella reclamata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.T.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta tutte le domande;
condanna parte attrice al pagamento delle spese legali in favore di controparte per l'importo complessivo di € 3809,00, oltre gli oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore costituito. Catanzaro 29 gennaio 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone