Articolo 1 della Legge 3 maggio 1956, n. 423
Versione
6 giugno 1956
Art. 1. Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1956-57 in ciascuna scuola elementare sono confermati gli stessi libri di testo adottati i nell'anno scolastico 1955-1956.
Per le classi di nuova istituzione gli insegnanti scelgono i testi fra quelli che sono stati confermati nelle classi parallele dello stesso plesso scolastico: in mancanza di queste si attengono alle norme del comma seguente.
Per i plessi scolastici di nuova istituzione gli insegnanti scelgono fra i testi adottati per le classi corrispondenti dello stesso circolo didattico.

Entrata in vigore il 6 giugno 1956
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