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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/01/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1139 / 2011
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno in data Parte_1 30/04/2024 ; visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una " equa indennità" piuttosto che una " retribuzione" , coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che il beneficiario era figlio dell'amministratore di sostegno, al quale – fermi gli obblighi assistenziali sullo stesso incombenti in ragione del rapporto genitoriale – può riconoscersi una indennità per la particolare onerosità della procedura e impegno dimostrato;
tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratore di sostegno - per l'attività svolta dal 03.04.2014 Parte_1 fino al decesso del beneficiario (nato a [...] [...] e deceduto a Bologna in Persona_1 data 23.01.2024) - la somma di Euro 10.000 (diecimila) omnicomprensiva, a carico dell'eredità.
Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c.
Bologna, 02/05/2024
Il GT
Parte_2
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno in data Parte_1 30/04/2024 ; visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una " equa indennità" piuttosto che una " retribuzione" , coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che il beneficiario era figlio dell'amministratore di sostegno, al quale – fermi gli obblighi assistenziali sullo stesso incombenti in ragione del rapporto genitoriale – può riconoscersi una indennità per la particolare onerosità della procedura e impegno dimostrato;
tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratore di sostegno - per l'attività svolta dal 03.04.2014 Parte_1 fino al decesso del beneficiario (nato a [...] [...] e deceduto a Bologna in Persona_1 data 23.01.2024) - la somma di Euro 10.000 (diecimila) omnicomprensiva, a carico dell'eredità.
Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c.
Bologna, 02/05/2024
Il GT
Parte_2