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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74352 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 346, presso lo studio dell'Avv. Angela
Perrone, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gianluca
Malerba, come da procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione attore
CONTRO
1
Avv. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Marostica n. 25, presso il suo studio legale, per sé costituita di persona ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha adito il Tribunale Civile di Roma Parte_1
chiedendo, nel merito in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. e per l'effetto, condannare la medesima professionista al ristoro Controparte_1
di tutti i danni morali, esistenziali e patrimoniali subiti e subendi dall'attore, da liquidarsi in una somma pari a € 50.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, accertata in corso di giudizio, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura di legge.
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva di aver nominato l'avv. Controparte_1
come suo difensore di fiducia nel procedimento RGNR n. 5794/06, ma di non aver
[...]
ricevuto dalla stessa idonea assistenza legale. Infatti, l'avv. non solo non aveva Controparte_1
presenziato ad alcuna udienza del predetto processo né nominato alcun sostituto processuale, ma non aveva nemmeno appellato la relativa sentenza di condanna (sent. n. 1724/2013) con cui lo stesso era stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali per il reato di cui all'art. 171 ter lett. B, L. 633/1941.
2 Inoltre, l'avv. non aveva mai rinunciato al mandato e non aveva comunicato Controparte_1
all'imputato né l'esito del processo né l'avvenuta notifica dell'estratto contumaciale
(quest'ultimo pervenuto presso il suo studio legale in data 19.11.2013).
Esso attore era venuto a conoscenza di tutti questi inadempimenti professionali soltanto con l'ordine di esecuzione della pena, poi espiata integralmente agli arresti domiciliari.
In mancanza di proposizione dell'appello, infatti, la sentenza era divenuta definitiva in data
5.12.2013. Vi erano, invece, i presupposti per l'accoglimento dello stesso, quantomeno per motivi procedurali, atteso che la sentenza era stata pubblicata nel settembre 2013 e il reato
(commesso in data 3.9.2006) si sarebbe comunque prescritto ex art.157 c.p. in data 3 marzo
2014, quindi solo tre mesi dopo la irrevocabilità della sentenza.
Infatti, i dati diffusi dal Ministero della Giustizia con riferimento all'anno giudiziario 2014 indicavano che il tempo medio per ogni procedimento penale che attraversa i tre gradi di giudizio
è di quasi 4 anni, mentre la fase dell'appello è quella in cui l'incidenza della prescrizione è più elevata.
La condotta negligente dell'avvocato, violativa del dovere di informazione e di attuazione di ogni attività utile al raggiungimento dello scopo, aveva comportato il passaggio in giudicato della sentenza e l'esecuzione della pena, arrecando un danno che poteva essere quantificato complessivamente in euro 50.000,00, in ragione dei 203 giorni di detenzione domiciliare effettivamente scontati (pari a 250 euro per ogni giorno di privazione della libertà scontato), oltre l'importo di euro 5.000,00 di multa quale sanzione pecuniaria, o comunque, una somma da liquidare secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c.
Risultava altresì infondata la giustificazione di controparte di essersi disinteressata del procedimento nella convinzione che la comunicazione pervenutale via fax con la quale l'Avv.
Sergio Olivieri le rappresentava di aver assunto la difesa dell'odierno attore nel procedimento penale n. 57496/07 R.G.N.R. - 5643/11 R.G. Dib. fosse invece riferita al procedimento penale n.
5794/06 R.G.N.R. - 1906/11 R.G.
Infatti l'avv. non aveva fornito alcun elemento dal quale inferire che con la CP_1
comunicazione fax del 24.01.2008 l'Avv. Olivieri intendesse riferirsi al procedimento n. 5794/06 in luogo del procedimento n. 57496/07, chiaramente indicato.
D'altra parte, in primo luogo per sincerarsi di un eventuale errore sarebbe stato sufficiente prendere contatto con l'avv. Olivieri. Inoltre, il procedimento penale n. 57496/07 R.G.N.R
3 considerato frutto di un errore materiale esisteva veramente e vedeva realmente imputato il sig. la cui difesa era stata inizialmente affidata all'avv. (come risulta dal CP_2 Controparte_1
decreto di convalida di sequestro, notificato allo stesso avvocato in data 18.1.2008), anche se poi sostituita dall'avv. Olivieri.
Entrambi i procedimenti, dunque, erano conosciuti dall'avv. che aveva ricevuto le Controparte_1
notifiche degli atti giudiziari endoprocedimentali.
Peraltro, trattavasi di due procedimenti difficilmente confondibili, in quanto iscritti a ruolo in anni diversi e affidati a due uffici giudiziari differenti.
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Si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo in via preliminare di fissare una Controparte_1
nuova udienza per consentire la chiamata dell'assicurazione Lloyd's Insurance Company S.A con cui aveva stipulato polizza per rischi professionali.
Nel merito, in via preliminare, chiedeva di respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attore ex art. 96.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di dichiarare la
Compagnia Assicuratrice tenuta a manlevarla da ogni pretesa attorea, condannandola a rifondere quanto eventualmente dovuto all'attore.
Successivamente la convenuta non provvedeva a chiamare in causa la Lloyd's Insurance
Company S.A, rappresentando di essere stata informata dal suo broker assicurativo che la mancata comunicazione immediata della richiesta risarcitoria formulata dalla controparte l'avrebbe fatta decadere dalla copertura assicurativa.
Nel merito, sosteneva di essere stata nominata come difensore di fiducia del Sig. in Parte_1
occasione di un sequestro di supporti audiovisivi (cd e dvd) privi del contrassegno SIAE avvenuto a Pomezia in data 3.9.2006.
Tuttavia, a seguito della nomina non era mai stata contattata dal cliente per concordare un appuntamento.
A ciò si aggiungeva che il suo collega l'aveva informata oralmente di essere Persona_1
subentrato a lei nella difesa di alcuni cittadini senegalesi e, in un secondo momento, le aveva specificato tramite una comunicazione via fax la sua avvenuta nomina da parte di in Parte_1
4 due procedimenti penali (proc. n. 57496/07 R.G.N.R. e n. 23524/06 R.G.N.R.). Tale indicazione conteneva un errore nella indicazione del numero del registro delle notizie di reato, essendo indicato il n. 57496/07 anziché il n. 5794/06 (quest'ultimo riguardante il procedimento penale di cui si discute in questo giudizio).
Pertanto, considerato che il sig. non si era mai messo in contatto con l'odierna Parte_1
convenuta e tenuto conto della comunicazione pervenutale dall'avv. Sergio Olivieri, essa convenuta si era disinteressata del procedimento penale.
Ad ogni modo, non poteva esserle contestata la mancata proposizione dell'appello, sia perché ogni scelta processuale deve essere condivisa con l'imputato (che nel caso di specie se ne era totalmente disinteressato), sia perché le pronunce giudiziarie devono essere impugnate solo quando siano passibili di una riforma nel merito e non di una pronuncia di prescrizione.
D'altro canto, una pronuncia di prescrizione non sarebbe stata prevedibile nel caso di specie, essendo sconosciuti gli effettivi tempi per la trasmissione dei fascicoli alla Corte di appello e la fissazione della prima udienza.
Infondata appariva altresì la richiesta di risarcimento, considerato che parte attrice non aveva documentato alcun danno sofferto a seguito della espiazione della pena, né alcuna attività lavorativa. Inoltre, non poteva equipararsi il risarcimento del danno al parametro usato in caso di ingiusta detenzione, non sussistendo nel caso di specie i presupposti di questo istituto.
Infine, specificava di non aver potuto rispondere agli inviti di negoziazione assistita in quanto era riuscita a ritrovare il fascicolo relativo al predetto procedimento solo durante il lockdown per il
Covid.
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La domanda giudiziale è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento, ma occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio sia riconducibile alla sua condotta, se vi sia stato un danno effettivo e se il cliente avrebbe- sempre secondo il criterio del “più probabile che non” - conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se lo stesso difensore avesse tenuto il comportamento dovuto (Cass. civ., III sez., ordinanza n. 4742/19).
5 Pertanto, una responsabilità per colpa professionale in attività difensiva per il caso di esito negativo del giudizio, così come di mancata proposizione del giudizio di appello, è ravvisabile se sia possibile formulare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole che l'azione giudiziale avrebbe avuto qualora l'attività difensiva omessa fosse stata effettivamente posta in essere.
Ne deriva che non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello di proporre una impugnazione infondata, in considerazione del fatto che il risultato sarebbe comunque sfavorevole per il cliente;
pertanto, la mancata proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione (Cfr. Cass. civ., III sez.- ordinanza n. 24670/2024).
Ebbene, nel caso di specie l'Avv. non ha mai presenziato alle udienze inerenti al Controparte_1
procedimento n. 5794/06 R.G.N.R, risultando dai verbali del processo e della sentenza di primo grado che l'odierno attore è stato sempre assistito ex art. 97, 4 comma c.p.p. da difensori d'ufficio (v. allegati n. 1 e 2 all'atto di citazione). D'altra parte, tale circostanza non è stata oggetto di contestazione ad opera della convenuta. A ciò si aggiunga che il predetto avvocato non ha nemmeno impugnato la sentenza n. 1724/2013 del Tribunale di Velletri, che pertanto è divenuta definitiva in data 5.12.2013 (v. allegato n.4 all'atto di citazione).
A fronte di tali contestazioni, il legale convenuto - pur non negando di non aver mai effettivamente assistito l'imputato - ha replicato che sebbene fosse stata nominata dal Pt_1
quale difensore di fiducia nel procedimento n. 5794/06, l'uomo non l'aveva mai contattata,
[...]
né si era recata presso il suo studio per concordare la linea difensiva. Inoltre, l'avv. Olivieri le aveva riferito che alcuni cittadini senegalesi lo avevano nominato in taluni processi, preannunciandole il subentro nel mandato professionale già in precedenza conferito ad essa
Successivamente, in data 24.1.2008, essa convenuta aveva ricevuto una CP_1
comunicazione via fax con la quale l'Avv. Sergio Olivieri le rappresentava di aver assunto la difesa del in due procedimenti penali, vale a dire il n. 57496/07 R.G.N.R. e il 23524/06. Parte_1
Tuttavia – a detta della convenuta – la suddetta comunicazione via fax conteneva un errore materiale in quanto l'Olivieri aveva indicato il procedimento penale n. 57496 anziché il n.
5794/06.
6 In buona sostanza, assume la che la sua mancata assistenza difensiva in favore del CP_1
nonostante la nomina ad avvocato di fiducia sarebbe derivata da una Parte_1
incomprensione, o meglio da un errore di trascrizione del numero di RG del procedimento penale commesso dall'avv. Olivieri, tale da generare un equivoco e farle credere che l'imputato l'avesse sostituita con l'avv. Olivieri.
Nondimeno, tale assunto difensivo appare del tutto privo di pregio.
Come risulta dalla documentazione prodotta in atti, nessun errore aveva commesso l'avv.
Olivieri nel comunicarle il subentro nel proc. 57496/07, in quanto anche in detto procedimento, che vedeva sempre imputato il , l'avv. era stata effettivamente nominata Parte_1 CP_1
quale difensore di fiducia. Sicché nessun elemento autorizzava la convenuta a ritenere che l'avv.
Olivieri fosse incorso in una svista nella trascrizione del numero, senza peraltro tacere del fatto che i due procedimenti (il 5794/06 e il 57496/07) pendevano il primo avanti al Tribunale di Velletri
e il secondo avanti a quello di Roma, e che recavano l'indicazione di anni diversi.
Pertanto, in primo luogo la comunicazione dell'Olivieri non recava sul punto alcun errore;
in secundis, qualora la convenuta avesse dubitato della correttezza del numero di RG del procedimento indicato dal suo collega, ben avrebbe dovuto, in ossequio ad un basilare principio di diligenza, svolgere ulteriori accertamenti al riguardo (ad esempio contattando l'avv. Olivieri o il e chiedendo copia della nuova nomina). Parte_1
Per giunta, giova rilevare che la nomina di altro difensore di fiducia non vale, in difetto di revoca, a porre nel nulla la prima nomina (infatti alla stregua dell'art. 96 c.p.p. l'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia), sicché l'intervenuta nomina dell'Olivieri, se pure fosse effettivamente intervenuta, non avrebbe sciolto ex se la dai propri obblighi CP_1
professionali.
Va poi soggiunto che assumendo di aver ritenuto venuta meno la nomina per effetto del presunto subentro dell'avv. Olivieri, la convenuta ha implicitamente ammesso di conoscere l'avvenuto iniziale conferimento dell'incarico da parte dell'imputato. Ciò vale a rendere infondata la tesi, seppur sostenuta in maniera sfumata e ambigua, secondo la quale la professionista non avrebbe mai avuto alcun contatto con l'imputato e non sarebbe stata edotta della sua nomina. D'altra parte, dagli atti prodotti in giudizio risulta ad esempio che il decreto di convalida di perquisizione e sequestro eseguito nei confronti del è stato notificato all'avv. in data 2 Parte_1 CP_1
ottobre 2006.
7 Oltre alle presunte incomprensioni con il suo collega, l'avv. ha comunque Controparte_1
sostenuto l'inutilità della impugnazione della sentenza per insussistenza di concrete ragioni che potessero comportare l'assoluzione dell'imputato nel merito.
A tal proposito, occorre in primo luogo evidenziare che laddove l'avvocato fosse stato convinto di ciò, sarebbe stato comunque suo onere comunicare al proprio assistito le sue perplessità sull'utilità dell'iniziativa e dunque adempiere i propri obblighi informativi (cosa che non è stata fatta).
Inoltre, nel caso di specie la proposizione del gravame, in disparte le maggiori o minori possibilità di ottenere una riforma nel merito, avrebbe offerto all'imputato l'occasione favorevole di giovarsi di una situazione sopravvenuta, quale la prescrizione, che gli avrebbe evitato l'esecuzione della pena.
Infatti, in considerazione della data di commissione del reato (3.9.2006), dei vari atti interruttivi
(di cui per ultimo la pubblicazione della sentenza in data 23.9.2013) e dell'assenza di sospensioni nel giudizio di primo grado - il termine massimo di prescrizione sarebbe spirato in data 3.3.2014 (sette anni e mezzo), laddove la sentenza è passata in giudicato - ex art. 585 co. 1 lett.a) stante la motivazione contestuale e la notifica dell'estratto contumaciale avvenuta il
19.11.2013 - il 5.12.2013 (come risulta anche dall'ordine di esecuzione della pena). Dunque, essendo trascorsi circa tre mesi tra il passaggio in giudicato della sentenza e la data di prescrizione del reato, è possibile affermare che verosimilmente, in caso di gravame, il reato si sarebbe prescritto prima della pronuncia nel merito, tenuto conto del gravoso carico di lavoro delle Corti di Appello.
Passando al profilo del quantum, non può essere accolta la richiesta di liquidare il risarcimento sulla base dei parametri previsti per l'ingiusta detenzione, trattandosi di un istituto specifico per la cui applicazione è richiesta una serie di presupposti (cfr. art. 314 c.p.p.) non sussistenti nel caso di specie: la condanna di , infatti, non è dipesa da un errore giudiziario, non Parte_1
essendo nemmeno allegata dall'attore l'ingiustizia della sentenza in questione per quanto concerne la sussistenza del reato e la sua commissione. Tale liquidazione va invece fatta ex art. 1226 c.c. in via equitativa, stante l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il pregiudizio nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto.
Tenuto dunque conto del periodo di restrizione della libertà personale dell'imputato (203 giorni) – dato non contestato – e delle modalità di tale restrizione (la pena è stata scontata in regime
8 domiciliare e non in carcere), si stima equo riconoscere la somma onnicomprensiva di euro
50,00 per ogni giorno di detenzione domiciliare, per un totale di euro 10.150,00.
Non può essere riconosciuto alcun danno patrimoniale, non essendo stata fornita prova di un pregiudizio concreto subito in tal senso direttamente dall'attore, come ad esempio la perdita di un lavoro a causa della detenzione domiciliare.
Nemmeno può accogliersi la richiesta di risarcimento per la condanna alla multa di euro 5000,00 non essendo stata fornita la prova del pagamento della stessa e dunque di un concreto pregiudizio.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese legali del presente giudizio vanno poste a carico della convenuta in ossequio al principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le stesse vanno distratte a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna l'avv. Controparte_1
a pagare al Sig. la somma di euro 10.150,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi come Parte_1
da parte motiva;
-condanna l'avv. a rifondere al Sig. Alla le spese del presente Controparte_1 Pt_1
giudizio, che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 3000,00 oltre euro 518,00 per spese di contributo unificato e 27,00 euro della relativa marca da bollo, nonché spese generali
(15%), IVA e Cassa, spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
Così deciso in Roma, 7 gennaio 2025
9 Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario UPP dott.ssa Alesia Gjoni
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