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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE SE Presidente
Dott. UC LL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
OGGETTO:
Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat nella causa civile n. 884/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
27/11/2024
d a
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. DALL'OGLIO LUISA e dall'avv. MERLO ALBERTO;
Pt_2
( ; elettivamente domiciliato in VIA ROMA 6
[...] C.F._1
25056 PONTE DI LEGNO presso il difensore avv. DALL'OGLIO LUISA
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 26 rappresentato e difeso dall'avv. PALMISANO CP_1
FERNANDO, elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI 25 20123
MILANO presso il difensore avv. PALMISANO FERNANDO
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
7.7.2022 con il n. 1899/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in riforma della sentenza appellata n. 1899/2022 emessa dal
Tribunale di Brescia (Sezione I civile, Giudice unico dott. Gianni Sabbadini,
nel giudizio R.G. n. 9297/2019):
-a) in via principale, rigettare ogni domanda proposta dal dr. CP_1
contro perché infondata in fatto e diritto;
Parte_1
-b) in via subordinata, riformare la sentenza impugnata eliminando la condanna ai danni e, in via ancor più subordinata, ridurne la liquidazione in accoglimento del terzo motivo d'appello proposto;
Parte
-c) in ogni caso, condannare il dr. a restituire a a somma di Euro CP_1
48.334,85 versata in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado o,
in via meramente subordinata, alla differenza tra quella versata e quella minore che denegatamente dovesse esser liquidata con l'emananda sentenza pagina 2 di 26 d'appello in favore della controparte: in tutti i casi maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. (e solo in via gradata a quello ordinario) e rivalutazione monetaria, dalla data del versamento (14.7.2022) e sino all'effettiva restituzione;
-d) in ogni caso, dichiarare inammissibili e rigettare i motivi di appello formulati dal dr. ; CP_1
-e) in tutti i casi, con vittoria delle spese del doppio grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
Dell'appellato:
Nel merito: - Respingere l'appello principale perché destituito di fondamento,
in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado circa i punti oggetto dell'impugnazione principale.
- Accogliere invece i due motivi di appello incidentale proposti dal dott.
a sensi dell'art. 343 c.p.c. e per l'effetto, in riforma della sentenza di CP_1
primo grado:
- Accertare, dichiarare e contestare alla controparte e quindi ritenerla responsabile, che la diffamazione aggravata da questa posta in essere nei confronti del dott. ha dato luogo anche alla lesione del diritto CP_1
all'immagine, alla identità personale e al diritto alla privacy di quest'ultimo.
- Condannare conseguentemente, controparte, anche per la lesione dei diritti testé enunciati ed anche per gli altri motivi rappresentati in atti, a ristorare il pagina 3 di 26 danno non patrimoniale patito dal giudice, dott. , per l'importo CP_1
di euro 50.000,00 oltre interessi legali. Considerato poi, che controparte, a tale titolo ha già versato, dopo la sentenza di primo grado, l'importo di euro
30.000,00, condannare quest'ultima a pagare al dott. la CP_1
differenza, precisamente euro 20.000,00 oltre interessi legali sino al saldo.
- Condannare alle spese e competenze professionali del presente Parte_1
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
- Condannare controparte a sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. per aver proposto appello sulla scorta di argomentazioni palesemente infondate il cui sostegno significa non intelligere quod omnes intelligunt, e per aver dato luogo ad una falsa rappresentazione della realtà circa più fatti, rilevanti,
ampiamente e puntualmente illustrati dal dott. negli atti CP_1
difensivi di primo grado, che controparte non ha neppure contestato.
In via istruttoria: Insiste nelle istanze istruttorie già formulate nelle conclusioni del giudizio di primo grado, nel presente giudizio con la comparsa di costituzione 22.12.2022 e con le note scritte 26.1.2023 e che ancora, qui di seguito, vengono riportate:
1) Per i motivi e ragioni rappresentate al paragrafo 1.6 – lettere a) – pag.17
della memoria n.2 del giudizio di primo grado – si fa istanza a sensi dell'art. 210 c.p.c. di esibire/acquisire - mediante richiesta alla Presidenza del
Tribunale di Monza – in Monza - Piazza Garibaldi n.10 – e/o alla cancelleria pagina 4 di 26 esecuzioni immobiliari del Tribunale di Monza – sede di via Vittorio
Emanuele II n.5 – Monza:
- copia della comunicazione 14/04/2018 del Commissariato di Polizia di
Monza - viale Romagna numero 40 - a firma Dott. – via Persona_1
mail trasmessa alla Presidenza del Tribunale di Monza in data 14 aprile 2018 e dalla segreteria di codesta Autorità Giudiziaria protocollata in data 16 aprile
2018;
- copia della nota 13/04/2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento di
Pubblica Sicurezza – Dott. Forgione - Cat.A1/0722/18/PSSEN - allegata alla comunicazione di cui al punto precedente.
2) Per i motivi e ragioni già esposte e precisate alla lettera g) pagg. 23 e 24 –
paragrafo 1.6 della memoria n.2 di primo grado – si fa istanza – a sensi dell'articolo 210 c.p.c. di esibizione/acquisizione - a mezzo richiesta alla
Presidente della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Monza – e/o alla cancelleria esecuzioni immobiliari del Tribunale di Monza – sede di via
Vittorio Emanuele II n.
5 - Monza:
- copia del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva R.G.E.n.
415/2013 pronunciato dalla Presidente della sezione esecuzioni immobiliari
Tribunale di Monza – dott.ssa Mariconda -;
- copia dell'ulteriore provvedimento, sùbito dopo pronunciato, sempre nello stesso giorno, e sempre dalla Presidente della sezione esecuzioni immobiliari pagina 5 di 26 del Tribunale di Monza – dott.ssa Mariconda -, con il quale revocò il suo provvedimento di sospensione della procedura esecutiva R.G.E.n. 415/2013.
3) Si chiede la prova testimoniale per i motivi esposti al paragrafo 1.6 della memoria n.2 di primo grado – pagg. 22 e 23 - capitoli c), d), e) ed f) - che qui di seguito ancora si riportano:
3.1) Vero che in data 19/02/2018, intorno alle ore 14,30, nella pubblica via di
Monza, Vittorio Emanuele II, mentre in quel momento transitavano persone, il sig. con accanto un cameraman, rivolgendosi al Parte_3
giudice che dopo il pranzo stava rientrando nel suo ufficio presso il CP_1
tribunale di Monza - accompagnato dal giudice dott. Luca Fuzio -, gli citò un documento contenente l'opposizione presentata dal nella procedura Pt_4
in cui questo era coinvolto, contestandogli di non leggere i documenti?
3.2) Vero che subito dopo, sempre in quel frangente, lo accusò di aver annullato la ricusazione che era stata presentata nei suoi confronti dal Pt_4
e dalla moglie di quest'ultimo?
3.3) Vero che lo accusò ancora, di aver sconfessato un provvedimento di sospensione pronunciato dalla Presidente dott.ssa Mariconda?
3.4) Vero che lo accusò ancora, di tollerare la presenza di irregolarità nella procedura esecutiva del Pt_4
Si indica a teste il dott. Luca Fuzio – giudice applicato presso il Tribunale di
Bergamo – seconda sezione civile – Tribunale di Bergamo. pagina 6 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 giugno 2019 , allegando di essere CP_1
stato diffamato da una serie di servizi giornalistici mandati in onda nel periodo ricompreso tra febbraio ed aprile 2018 dalla trasmissione “le Iene” su
Rete Quattro, che, tramite il giornalista aveva Parte_3
condotto un'inchiesta sulla vicenda giudiziaria che aveva colpito l'imprenditore nonché da video ad essi collegati postati sui CP_2
siti WWW.iene.mediaset.it, www.iene.mediaset.play.it; sulla pagina Facebook
de “le Iene”, conveniva in giudizio Parte_1
in veste di emittente della trasmissione, chiedendone la condanna per atto
[...]
illecito ex art. 2043 c.c., 2049 c.c., 2059 c.c. al risarcimento dei danni causati dalla violazione del diritto all'onore, alla reputazione, all'immagine,
all'identità personale ed alla riservatezza delle informazioni personali (diritto alla privacy), da liquidarsi in via equitativa in importo non inferiore ad €
50.000.
, magistrato all'epoca in servizio presso il Tribunale di Monza CP_1
con le funzioni di giudice dell'esecuzione, allegava che i servizi televisivi ed i post denunciati avevano pubblicato delle notizie sulla procedura esecutiva immobiliare in violazione della verità e continenza richiesti dal corretto esercizio del diritto di cronaca.
Specificava che la procedura era stata instaurata da un istituto bancario per la pagina 7 di 26 vendita di una casa in Monza, via Sant'Albino n. 22 in cui viveva CP_2
unitamente alla sua famiglia, sul quale egli aveva rilasciato garanzia
[...]
ipotecaria in favore della IN MI s.r.l. della quale era socio amministratore, in seguito dichiarata fallita dal Tribunale di MI.
Deduceva che il reportage delle Iene si era articolato nel tempo, con notevole seguito di pubblico televisivo e dei frequentatori di internet, che avevano appoggiato la lotta di che tramite il travisamento delle ragioni CP_2
dei creditori bancari che avevano portato all'esecuzione individuale erano stati violati sia il criterio della verità dei fatti e della continenza nell'esposizione,
richiesti dall'esercizio legittimo del diritto di cronaca, con la conseguenza che l'esecutato era stato rappresentato vittima sacrificale dello Stato, che da un lato aveva pagato in ritardo i crediti della IN MI srl, provocandone l'insolvenza ed il fallimento, dall'altro lo perseguitava con ingiusto sfratto ponendolo sostanzialmente in mezzo ad una strada unitamente ai familiari ed al cagnolino.
Enfasi era data anche all'appoggio che politici locali avevano fornito alla resistenza all'esecuzione opposta da contrapposta alla insipienza del Pt_4
giudice dell'esecuzione, falsamente rappresentando le sue funzioni, nonché
della sua persona, sino a creare una grave campagna diffamatoria a suo danno.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Pt_1
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1899/22, accoglieva la domanda,
pagina 8 di 26 accertava la sussistenza della diffamazione contestata, condannava al Pt_1
risarcimento del danno subito dall'attore, liquidato in € 30.000 oltre interessi legali, ordinava la rimozione delle immagini di dai servizi CP_1
giornalistici oltre che da ogni sito internet collegabile alla R.T.I., che condannava anche al rimborso delle spese processuali sostenute dal diffamato.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
In fatto, particolare rilevanza era attribuita alle due trasmissioni del programma “Le Iene” del 14 marzo 2018 “Quando lo Stato ti porta via tutto” e del 29 aprile 2018 “La lotta di per salvare la casa”. CP_2
Sulla prima il Tribunale forniva questa ricostruzione: “ il giudice CP_1
ad un certo punto viene seguito per strada, a Monza, dall'inviato delle
[...]
Iene e, sebbene il volto sia oscurato, la sua persona, Parte_3
anche per la sua voce, è facilmente individuabile nell'ambiente del Tribunale
di Monza. In detta occasione, nonostante più volte il giudice dica chiaramente che non vuole rilasciare un'intervista e non vuole che “questa cosa” sia messa in onda, l'inviato lo segue continuando a porre domande, insistenti, finanche in modo aggressivo, proprio come se il giudice dovesse giustificare in televisione i suoi provvedimenti”.
Il contesto ed il modo di veicolare l'informazione ai telespettatori violava il diritto di cronaca poiché violava la verità dei fatti, che erano esposti in modo totalmente falsato e suggestivo dato che: I) non era spiegato il ruolo e la pagina 9 di 26 funzione del giudice che non era il giudice delegato nel CP_1
fallimento della società IN MI s.r.l., ma il giudice dell'esecuzione individuale promossa nei confronti di che procede soltanto su CP_2
richiesta dei creditori muniti di titolo esecutivo che si è formato in precedenza in altra sede;
II) nel resoconto delle vicende che avevano portato al fallimento della società ed aver cercato di intervistare il curatore fallimentare che si era limitato ad un generico riferimento ad un giudice che si stava occupando della cosa, al quale seguiva il tentativo di intervista al giudice al quale CP_1
veniva chiesto perché non avesse proceduto alla “certificazione dei crediti”
creando confusione con il giudice delegato al fallimento;
III) nel proseguo dichiarava che avrebbe ricusato il giudice “per tutti gli illegali CP_2
che ha fatto”, stravolgendone il ruolo, creando una figura di giudice mostro che commette imprecisati atti illegali.
Nella seconda trasmissione del 29 aprile 2018, il Tribunale rappresentava che si era ripresentava la medesima situazione, con l'inviato Parte_3
che cercava di intervistare il giudice in strada:
[...] CP_1
questi, per evitare di dover rispondere, correva per le via di Monza inseguito dal l'inviato commenta “ quest'uomo che scappa a gambe Parte_3
levato è un magistrato.. un alto funzionario dello Stato”.
Anche questo servizio violava la verità dei fatti narrati, non chiarendo che l'esecuzione individuale era solo indirettamente collegata al fallimento della pagina 10 di 26 società, né le regole del processo esecutivo, in particolare sottacendo che la liberazione dell'immobile pignorato è espressamente prevista dalla legge, al fine di accelerare il procedimento.
Ignorando questi presupposti, “è stato individuato in un “soggetto debole”
senza alcuna scorta o altra forma di protezione e quindi facilmente raggiungibile ed inseguibile per le strade di Monza il principale se non unico responsabile delle disgrazie del signor paragonandolo a CP_2
politici che al contrario si davano da fare per aiutare il soggetto perseguitato con atti illegali cacciandolo dalla sua casa.
Parimenti violato il criterio della continenza, poiché “dovrebbe essere noto a tutti che il giudice parla attraverso i suoi provvedimenti e specifiche norme disciplinari impongono al giudice il dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione ( cfr. art. 2 comma 1 lett u) del D. leg.vo n. 109/2006 sulla disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati) per cui pretendere che il giudice commenti per strada i suoi provvedimenti per una trasmissione televisiva, tanto più inseguendolo perché risponda, costringendolo a correre via per fuggire dalle telecamere e quindi commentando che “scappa a gambe levate” evidentemente non può trovare alcuna giustificazione”
Infine il Tribunale osservava che dell'illiceità della propria condotta si era reso conto lo stesso inviato che sul sito in data 15 aprile Parte_3
pagina 11 di 26 strada”.
Liquidava il danno non patrimoniale da sofferenza patita per effetto del reato di diffamazione dalla vittima, considerando provata la sua sofferenza per presunzione, valutando la diffamazione di media gravità tra quelle indicate nei parametri delle tabelle elaborate dal Tribunale di MI, considerato l'ambiente ristretto in cui il diffamato era riconoscibile, della denigrazione da lui subita, della diffusione, dei commenti che aveva ricevuto la pubblicazione sui social in € 30.000.
La sentenza era gravata con appello principale da R.T.I., e con appello incidentale da . CP_1
All'udienza del 27 novembre 2024 la causa passava in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha erroneamente affermato la legittimazione attiva di , ritenendolo riconoscibile nonostante CP_1
il mascheramento attuato nelle trasmissioni.
Deduce che era da escludere la pretesa riconoscibilità del magistrato, sia pure nel ristretto ambiente giudiziario in cui prestava servizio, poiché il Tribunale
pagina 12 di 26 di Monza era diviso in più sezioni civili, che non era il solo giudice CP_1
addetto alla sezione che trattava le espropriazioni e le opposizioni agli atti esecutivi;
inoltre il riconoscimento del soggetto rileva soltanto se sia esteso alla generalità dei telespettatori o almeno ad un'ampia frazione.
Chiede che venga valorizzato il fatto che ha adottato le cautele più ragionevoli per evitare l'individuazione del giudice, che deve condurre ad escludere la responsabilità per diffamazione, per assenza di colpa.
Con il secondo motivo contesta le valutazioni del Tribunale che hanno portato all'accoglimento della domanda, con violazione del diritto di cronaca che era stato esercitato del tutto legittimamente poiché i fatti narrati erano veri,
così come del diritto di critica, in quanto era stato rispettato il limite della continenza espositiva, secondo il metro di valutazione ampio proprio della satira.
Rispetto alla verità espone: I) la trasmissione Le Iene si occupava della vicenda di per denunciare l'ingiustizia subita da un CP_2
imprenditore che aveva visto fallire la propria società e vendere la casa in cui viveva a causa dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione;
II) nel momento in cui venivano trasmessi i servizi delle Iene era d'attualità ed oggetto del pubblico interesse la sospensione dell'esecuzione in corso sull'immobile di abitazione di sulla quale doveva decidere il giudice Pt_4
dell'esecuzione, che poteva delibare la fondatezza delle irregolarità
pagina 13 di 26 denunciate dall'esecutato sulla condotta del curatore del fallimento, relative alla vendita di una pala e alla mancata certificazione dei crediti delle imprese;
III) nessuna confusione era stata creata tra la procedura fallimentare concorsuale e quella dell'esecuzione individuale poiché al giudice CP_1
l'inviato nell' intervista al quale il magistrato si era Parte_3
sottratto, avrebbe voluto chiedere le ragioni del rigetto dell'istanza di sospensione, considerato che alcuni parlamentari avevano eletto domicilio presso l'abitazione del per ritardare o bloccare lo sfratto, in virtù Pt_4
dell'art. 68 della Cost.; V) la liberazione dell'immobile prima dell'aggiudicazione era un potere e non un dovere del giudice dell'esecuzione; VI) diverse autorità ( vari parlamentari, il Prefetto) erano intervenute a tutela del considerandolo una vittima di quanto aveva Pt_4
denunziato.
Deduce che le dichiarazioni di sulla ricusazione da lui CP_2
proposta avverso il giudice o su provvedimenti illegali da lui CP_1
emessi non possono formare alcun profilo di responsabilità a carico della che si è limitata a riportarle, in quanto rese da un terzo. Pt_1
Quanto al rispetto della continenza: sostiene che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice che i toni e i modi usati dall'inviato dovevano essere ricondotti a quelle forme graffianti, insolenti e anche invadenti che,
anche se fastidiose o irritanti per il destinatario, sono consentite pagina 14 di 26 dall'espressione del diritto di critica.
Allega che era stata un scelta del giudice di non rispondere alle CP_1
domande dell'inviato delle Iene invitandolo solo a leggere il proprio provvedimento, che non era giustificata dall'obbligo di riservatezza previsto dall'art. 2 del D.leg.vo 109/06, né si può ritenere che egli possa essere indicato quale “soggetto debole” trattandosi di magistrato in servizio munito di tutto gli strumenti per assumere una posizione idonea rispetto ai tentativi sia pure incalzanti di intervista;
al contrario era scappato per la strada, creando una situazione anomala che il pubblico aveva diritto di conoscere per farsi una propria opinione, nonché l'inviato di commentare data la reazione spropositata del giudice, che avrebbe dovuto prevedere i riflessi mediatici della sua azione.
Con il terzo motivo impugna il riconoscimento di un danno non patrimoniale che non era stato provato, in via subordinata contesta la liquidazione in quanto eccessiva rispetto al pregiudizio subito dal danneggiato.
Appello incidentale di CP_1
Con unico motivo lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla lesione che la diffamazione subita ha attuato sui diritti all'immagine,
all'identità personale ed alla privacy, che ha portato ad una liquidazione del danno incompleta oltre che iniqua, dovendosi considerare che rientrava nella quarta tipologia “ diffamazione di elevata gravità” individuata nelle tabelle di liquidazione di MI, chiedeva l'aumento dell'importo del danno in €
pagina 15 di 26 50.000.
-.-
Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
L' assunto che fonda la richiesta di riforma, con l'accoglimento dell'eccezione della carenza di legittimazione attiva di non è sostenibile a CP_1
fronte non soltanto delle ragioni esplicitate dal primo giudice, che ha ritenuto non fosse stato sufficiente l'oscuramento della figura del magistrato ad escluderne l'individuazione nell'ambiente giudiziario del foro di Monza, in quanto non ne era stata alterata la voce, ma soprattutto perché nelle trasmissioni successive, allorchè l'inviato delle Iene riassumeva la vicenda
“ , veniva citato il cognome del giudice “ ”( si richiama il post Pt_4 CP_1
del 16 aprile 2018 sulla pagina Yuotube).
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
La disamina richiesta alla Corte dei documenti prodotti in giudizio conduce ad una piena condivisione delle valutazioni del Tribunale, laddove ha ritenuto che le modalità con le quali sono state diffuse con il mezzo televisivo le informazioni sull'esecuzione immobiliare pendente contro CP_2
hanno infranto sia il limite della verità ( almeno putativa) dei fatti che quello della continenza nell'esposizione, che segnano il requisito rinvenuto dalla giurisprudenza di legittimità sia penale che civile nella ricerca del delicato equilibrio tra l'esercizio del diritto di libera informazione previsto dall'art. 21 pagina 16 di 26 della Costituzione, con il diritto all'immagine, all'identità personale ed alla reputazione della persona sulla quale si incentra la notizia divulgata.
Le argomentazioni che per dimostrare che i servizi andati in onda sulla Pt_1
trasmissione Le Iene rispettavano la verità dei fatti inerenti l'esecuzione per rilascio della quale era assegnatario presso il Tribunale di Monza il giudice sono smentite dall'incontrovertibile riscontro che, nel CP_1
tentativo di creare sconcerto nei destinatari dell'informazione, per illustrare la situazione paradossale ed ingiusta inflitta a rappresentato CP_2
come buon imprenditore che aveva fornito servizi allo Stato insolvente, sono stati confusi, manipolati, riportati al pubblico in modo suggestivo i diversi piani della procedura fallimentare contro la società IN MI e dell'esecuzione individuale.
R.T.I. non può peraltro appellarsi al diritto di critica, poiché se è vero che il giornalista può spingersi oltre la sola narrazione dei fatti, ma darne un giudizio soggettivo, occorre anche “ che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive e che l'autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti, abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite e non abbia sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o pagina 17 di 26 modificare il senso dei fatti narra la verità putativa” ( Cass. 19204/23).
Il servizio dal titolo “Quando lo Stato ti porta via tutto” trasmesso il 14 marzo
2018 divulgava un episodio avvenuto il 19 febbraio, con la registrazione del tentativo dell'inviato di intervistare Parte_3 CP_1
lungo la strada che stava percorrendo per rientrare in Tribunale in compagnia di un collega, dopo la pausa pranzo.
Nel montaggio era stato inserito immediatamente dopo un altro episodio analogo verso il curatore fallimentare al quale era stato chiesto di chiarire alcune cose, ed aveva risposto che c'era un giudice che se ne stava occupando,
ma il tentativo di intervista proseguiva con la richiesta di spiegazioni sulla mancata certificazione dei crediti che avrebbe permesso a di “ Pt_4
incassare interamente il credito”, nonché sulla vendita delle attrezzature, che non sarebbe stata vantaggiosa.
L'inviato passava poi ad indicare il giudice con la presentazione “ CP_1
Ecco il giudice è quel signore qui”, al quale chiedeva spiegazioni sulla mancata certificazione dei crediti, nonché sul rigetto della “sospensione dell'asta”.
Nella parte residua del servizio, dopo le dichiarazioni di CP_2
all'arrivo dell'ufficiale giudiziario per quello che viene rappresentato come un atto illegale ed ingiusto, viene data la notizia che il giudice ha concesso un rinvio al 16 aprile.
pagina 18 di 26 Dopo la trasmissione, la Presidente del Tribunale di Monza inviava una nota chiara ed esplicativa delle inesattezze sul ruolo del giudice dell'esecuzione individuale rispetto al fallimento, pronunciato e pendente davanti al Tribunale
di MI, alla quale faceva seguito un'altra relazione in data 24 aprile 2018
ancora più dettagliata, che si riporta nei brani maggiormente significativi.
“ Pende avanti il Tribunale di MI dal 2011 il fallimento della
[...]
società di capitali facente capo al sig. Controparte_3 CP_2
e di cui lo stesso era amministratore ( non si tratta di un fallimento personale del sig. . CP_2
Avanti al Tribunale di Monza pende dal 2013 il giudizio di pignoramento di una casa in Monza nella titolarità della moglie separata, cui CP_2
trasferiva la proprietà in sed di separazione personale poco prima del fallimento.
Il pignoramento è stato autonomamente azionato da una banca, cui Pt_4
aveva concesso ipoteca sulla casa a garanzia di mutuo in favore della , Pt_5
successivamente non più restituito, garanzia che dà diritto al creditore di agire direttamente sul bene ipotecato.
L'esecuzione immobiliare concerne anche un credito del fallimento di € Pt_5
200.000 nei confronti di personalmente, in forza di transazione Pt_4
esecutiva del 2014…
La procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Monza si svolge in pagina 19 di 26 applicazione della normativa vigente che, a fronte di crediti impagati,
consente di agire esecutivamente sui beni mobili e immobili dei debitori,
prevedendo la liberazione dell' immobile pignorato anche prima della vendita.
Si evidenzia che il divieto di sloggio dalla “prima casa” può valere solamente quando a procedere sua LI (oggi Agenzia Entrate Riscossione), mentre nel caso del sig. si tratta di procedura esecutiva ordinaria (azionata da Pt_4
una banca, con intervento del fallimento).
Nello specifico, si sta procedendo ad azione di sloggio del sig. e della Pt_4
sua famiglia nella casa di Monza, in quanto, dopo un iniziale impegno a consentire le visite di persone interessate all'acquisto, c'è stata un'attività
ostruzionistica dello stesso ad ogni iniziativa in tal senso. Una sola persona sinora è riuscita a visitare l'immobile; l'unica asta celebrata è andata quindi deserta per mancanza di offerte.”
La nota proseguiva prendendo posizione su ogni aspetto che secondo la trasmissione Le Iene era connotato di illegalità o quanto meno irregolare conduzione della procedura esecutiva pendente contro CP_2
precisando a chiare lettere:
- quanto al passivo fallimentare che “ l'accertamento dei debiti e crediti è
rimesso al Tribunale fallimentare di MI e non già al giudice di Monza . cui non compete alcun ambito di intervento in proposito”
- sull'asserita violazione dell'art. 68 della Costituzione: “ in riferimento a pagina 20 di 26 iniziativa di senatore di porre nell'abitazione oggetto di esecuzione il suo ufficio parlamentare sul territorio va detto – come già diffusamente argomentato dal giudice del procedimento che la norma costituzionale prevede preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza solo per l'esecuzione di perquisizione personale o domiciliare di arresto o di provvedimento altrimenti privativo della libertà personale, quale non può ritenersi un provvedimento civile di esecuzione su bei mobili o immobili, in applicazione delle norme dello Stato”.
Nonostante la ricezione della lettera da parte della Presidenza del Tribunale di
Monza, nessuna delucidazione ad essa conforme veniva apportata alla ricostruzione della vicenda di al contrario, pochi giorni dopo CP_2
la trasmissione Le Iene mandava in onda il servizio intitolato “ La lotta di per salvare la casa” ove non soltanto veniva rimarcato il ruolo CP_2
del giudice dell'esecuzione che veniva presentato come il reale artefice di violazioni di legge (anche costituzionale) che avevano portato allo sfratto, o ,
quanto meno, a non sospendere la procedura, ma veniva tramesso anche il tentativo di intervista al magistrato, rappresentandolo mentre “ scappava” per le strade di Monza inseguito dall'inviato Parte_3 Parte_3
Il contrasto tra reale contesto, titolo che legittimava lo sloggio, ovvero una esecutiva individuale per debiti contratti dall'imprenditore, contrapposta al fallimento della IN, del quale i redattori de Le Iene erano ben consapevoli pagina 21 di 26 in ragione dell'inequivocabile missiva ricevuta dalla Presidenza del Tribunale
di Monza fa giustizia di ogni deduzione sull'assenza di verità delle notizie divulgate al pubblico, sotto ogni profilo, riproposto nei motivi di impugnazione.
In relazione alla continenza, si rammenta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
La critica rivolta ad un magistrato è scriminata se contenuta nei limiti del significato espansivo dei termini usati impropriamente come sinonimi di quelli giuridici e se, comunque, anziché contro la moralità individuale della persona o la dignità professionale del magistrato, sia diretta a censurare l'inopportunità
di un suo atto, pur consentito dalla legge (Cass. 1039/15).
Nel caso in esame, il contesto in cui è stato interessato il giudice dell'esecuzione nell'articolata narrazione della vicenda di CP_1
è stato ben inquadrato dal Tribunale, sebbene questa Corte può CP_2
dissentire sul fatto che non si trattasse di un soggetto debole da un punto di vista degli strumenti culturali a sua disposizione per poter affrontare un'intervista con un giornalista, ma deve essere rimarcato che il magistrato era stato vittima di una sorta di agguato da parte dell'inviato de Le Iene, che lo aveva seguito per la strada chiedendo insistentemente spiegazioni sui provvedimenti adottati.
Non vi era alcun obbligo da parte di di concedere CP_1
pagina 22 di 26 dichiarazioni all'intervistatore, pertanto era lecito, prevedibile o in ogni caso comprensibile che per sottrarsi all'inseguimento del cronista abbia deciso di correre verso l'ingresso della Procura.
L'indugiare della telecamera verso che si rifugiava nel primo CP_1
ufficio giudiziario a sua disposizione per sottrarsi ad una insistenza dai connotati inaspettati ed aggressivi ed il commento di Parte_3
“ quest'uomo che scappa a gambe levate è un magistrato.. un alto funzionario dello Stato” non si limitano ad una critica ma ridicolizzano la figura del magistrato sia sotto il profilo umano che sotto quello professionale,
rendendolo vittima di diffamazione.
R.T.I. non può neppure giovarsi, per esimersi da ogni responsabilità a proprio carico, del fatto che alcune affermazioni sull'operato del giudice CP_1
siano state pronunciate da
[...] CP_2
Il giornalista, anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può
limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, essendo in ogni caso tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite;
ne consegue che, quando non ricorrano detti presupposti, egli diviene
"dissimulato coautore" delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato ( Cass. 19376/23).
pagina 23 di 26 Non si può che constatare dalla visione dei servizi de Le Iene oltre che dalla lettura dei post che ogni espressione di era stata approvata e CP_2
sostenuta dall'inviato nonché dalla redazione tutta Parte_3
della trasmissione, che aveva scelto di appoggiarlo in quanto ritenuto un esempio di soggetto perseguitato dallo Stato.
Il terzo motivo dell'appello principale ed il motivo di appello incidentale attengono all'accertamento del danno ed alla sua liquidazione.
La prova del danno non patrimoniale derivante dalla diffamazione a mezzo stampa può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni,
assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.
Va poi ricordato che il danno non patrimoniale alla reputazione personale ha natura unitaria, comprende ogni aspetto della vita personale del diffamato ed ogni lesione lamentata;
in caso contrario, qualora venisse riconosciuto un risarcimento per il diritto alla lesione del diritto all'immagine, all'identità
personale, alla privacy come sostenuto dall'appellante incidentale il diffamato godrebbe di una duplicazione del danno.
I criteri per la liquidazione del danno individuati nelle Tabelle redatte dal
Tribunale di MI ( anno 2024) per la terza categoria della “diffamazione di media entità” sono:
pagina 24 di 26 - media notorietà del diffamante;
-significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale;
- uno o più episodi diffamatori;
- media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell'ambiente locale di riferimento)
- eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale;
- natura eventuale del dolo.
A parere di questa Corte la diffamazione subita dall'appellante incidentale rientra in questa categoria, atteso che: nessun pregiudizio personale o professionale è stato causato a che è stato destinatario CP_1
dell'apertura di una pratica a tutela da parte del l'età ( anni 41) non è Pt_6
uno dei criteri per la liquidazione del danno;
non è stato colpito da una campagna diffamatoria con elevata risonanza mediatica perché se è vero che
Le Iene è un programma a diffusione nazionale, non si può non rilevare che l'intento giornalistico era quello di denunciare la ritenuta incongruente,
ingiusta e prevaricante condotta dello Stato verso un cittadino/imprenditore,
del quale il giudice dell'esecuzione era che uno degli organi rappresentativi.
-.-
Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale concreta reciproca pagina 25 di 26 soccombenza tale da giustificare la compensazione per l'intero tra le parti delle spese del grado.
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. CP_1
1899/22 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta entrambe le impugnazioni,
compensa per l'intero le spese del grado tra le parti;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
UC LL SE SE
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 riconosceva che di “aver passato il limite inseguendo un giudice per la
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE SE Presidente
Dott. UC LL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
OGGETTO:
Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat nella causa civile n. 884/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
27/11/2024
d a
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. DALL'OGLIO LUISA e dall'avv. MERLO ALBERTO;
Pt_2
( ; elettivamente domiciliato in VIA ROMA 6
[...] C.F._1
25056 PONTE DI LEGNO presso il difensore avv. DALL'OGLIO LUISA
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 26 rappresentato e difeso dall'avv. PALMISANO CP_1
FERNANDO, elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI 25 20123
MILANO presso il difensore avv. PALMISANO FERNANDO
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
7.7.2022 con il n. 1899/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, in riforma della sentenza appellata n. 1899/2022 emessa dal
Tribunale di Brescia (Sezione I civile, Giudice unico dott. Gianni Sabbadini,
nel giudizio R.G. n. 9297/2019):
-a) in via principale, rigettare ogni domanda proposta dal dr. CP_1
contro perché infondata in fatto e diritto;
Parte_1
-b) in via subordinata, riformare la sentenza impugnata eliminando la condanna ai danni e, in via ancor più subordinata, ridurne la liquidazione in accoglimento del terzo motivo d'appello proposto;
Parte
-c) in ogni caso, condannare il dr. a restituire a a somma di Euro CP_1
48.334,85 versata in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado o,
in via meramente subordinata, alla differenza tra quella versata e quella minore che denegatamente dovesse esser liquidata con l'emananda sentenza pagina 2 di 26 d'appello in favore della controparte: in tutti i casi maggiorata degli interessi di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. (e solo in via gradata a quello ordinario) e rivalutazione monetaria, dalla data del versamento (14.7.2022) e sino all'effettiva restituzione;
-d) in ogni caso, dichiarare inammissibili e rigettare i motivi di appello formulati dal dr. ; CP_1
-e) in tutti i casi, con vittoria delle spese del doppio grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
Dell'appellato:
Nel merito: - Respingere l'appello principale perché destituito di fondamento,
in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado circa i punti oggetto dell'impugnazione principale.
- Accogliere invece i due motivi di appello incidentale proposti dal dott.
a sensi dell'art. 343 c.p.c. e per l'effetto, in riforma della sentenza di CP_1
primo grado:
- Accertare, dichiarare e contestare alla controparte e quindi ritenerla responsabile, che la diffamazione aggravata da questa posta in essere nei confronti del dott. ha dato luogo anche alla lesione del diritto CP_1
all'immagine, alla identità personale e al diritto alla privacy di quest'ultimo.
- Condannare conseguentemente, controparte, anche per la lesione dei diritti testé enunciati ed anche per gli altri motivi rappresentati in atti, a ristorare il pagina 3 di 26 danno non patrimoniale patito dal giudice, dott. , per l'importo CP_1
di euro 50.000,00 oltre interessi legali. Considerato poi, che controparte, a tale titolo ha già versato, dopo la sentenza di primo grado, l'importo di euro
30.000,00, condannare quest'ultima a pagare al dott. la CP_1
differenza, precisamente euro 20.000,00 oltre interessi legali sino al saldo.
- Condannare alle spese e competenze professionali del presente Parte_1
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
- Condannare controparte a sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. per aver proposto appello sulla scorta di argomentazioni palesemente infondate il cui sostegno significa non intelligere quod omnes intelligunt, e per aver dato luogo ad una falsa rappresentazione della realtà circa più fatti, rilevanti,
ampiamente e puntualmente illustrati dal dott. negli atti CP_1
difensivi di primo grado, che controparte non ha neppure contestato.
In via istruttoria: Insiste nelle istanze istruttorie già formulate nelle conclusioni del giudizio di primo grado, nel presente giudizio con la comparsa di costituzione 22.12.2022 e con le note scritte 26.1.2023 e che ancora, qui di seguito, vengono riportate:
1) Per i motivi e ragioni rappresentate al paragrafo 1.6 – lettere a) – pag.17
della memoria n.2 del giudizio di primo grado – si fa istanza a sensi dell'art. 210 c.p.c. di esibire/acquisire - mediante richiesta alla Presidenza del
Tribunale di Monza – in Monza - Piazza Garibaldi n.10 – e/o alla cancelleria pagina 4 di 26 esecuzioni immobiliari del Tribunale di Monza – sede di via Vittorio
Emanuele II n.5 – Monza:
- copia della comunicazione 14/04/2018 del Commissariato di Polizia di
Monza - viale Romagna numero 40 - a firma Dott. – via Persona_1
mail trasmessa alla Presidenza del Tribunale di Monza in data 14 aprile 2018 e dalla segreteria di codesta Autorità Giudiziaria protocollata in data 16 aprile
2018;
- copia della nota 13/04/2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento di
Pubblica Sicurezza – Dott. Forgione - Cat.A1/0722/18/PSSEN - allegata alla comunicazione di cui al punto precedente.
2) Per i motivi e ragioni già esposte e precisate alla lettera g) pagg. 23 e 24 –
paragrafo 1.6 della memoria n.2 di primo grado – si fa istanza – a sensi dell'articolo 210 c.p.c. di esibizione/acquisizione - a mezzo richiesta alla
Presidente della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Monza – e/o alla cancelleria esecuzioni immobiliari del Tribunale di Monza – sede di via
Vittorio Emanuele II n.
5 - Monza:
- copia del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva R.G.E.n.
415/2013 pronunciato dalla Presidente della sezione esecuzioni immobiliari
Tribunale di Monza – dott.ssa Mariconda -;
- copia dell'ulteriore provvedimento, sùbito dopo pronunciato, sempre nello stesso giorno, e sempre dalla Presidente della sezione esecuzioni immobiliari pagina 5 di 26 del Tribunale di Monza – dott.ssa Mariconda -, con il quale revocò il suo provvedimento di sospensione della procedura esecutiva R.G.E.n. 415/2013.
3) Si chiede la prova testimoniale per i motivi esposti al paragrafo 1.6 della memoria n.2 di primo grado – pagg. 22 e 23 - capitoli c), d), e) ed f) - che qui di seguito ancora si riportano:
3.1) Vero che in data 19/02/2018, intorno alle ore 14,30, nella pubblica via di
Monza, Vittorio Emanuele II, mentre in quel momento transitavano persone, il sig. con accanto un cameraman, rivolgendosi al Parte_3
giudice che dopo il pranzo stava rientrando nel suo ufficio presso il CP_1
tribunale di Monza - accompagnato dal giudice dott. Luca Fuzio -, gli citò un documento contenente l'opposizione presentata dal nella procedura Pt_4
in cui questo era coinvolto, contestandogli di non leggere i documenti?
3.2) Vero che subito dopo, sempre in quel frangente, lo accusò di aver annullato la ricusazione che era stata presentata nei suoi confronti dal Pt_4
e dalla moglie di quest'ultimo?
3.3) Vero che lo accusò ancora, di aver sconfessato un provvedimento di sospensione pronunciato dalla Presidente dott.ssa Mariconda?
3.4) Vero che lo accusò ancora, di tollerare la presenza di irregolarità nella procedura esecutiva del Pt_4
Si indica a teste il dott. Luca Fuzio – giudice applicato presso il Tribunale di
Bergamo – seconda sezione civile – Tribunale di Bergamo. pagina 6 di 26 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 giugno 2019 , allegando di essere CP_1
stato diffamato da una serie di servizi giornalistici mandati in onda nel periodo ricompreso tra febbraio ed aprile 2018 dalla trasmissione “le Iene” su
Rete Quattro, che, tramite il giornalista aveva Parte_3
condotto un'inchiesta sulla vicenda giudiziaria che aveva colpito l'imprenditore nonché da video ad essi collegati postati sui CP_2
siti WWW.iene.mediaset.it, www.iene.mediaset.play.it; sulla pagina Facebook
de “le Iene”, conveniva in giudizio Parte_1
in veste di emittente della trasmissione, chiedendone la condanna per atto
[...]
illecito ex art. 2043 c.c., 2049 c.c., 2059 c.c. al risarcimento dei danni causati dalla violazione del diritto all'onore, alla reputazione, all'immagine,
all'identità personale ed alla riservatezza delle informazioni personali (diritto alla privacy), da liquidarsi in via equitativa in importo non inferiore ad €
50.000.
, magistrato all'epoca in servizio presso il Tribunale di Monza CP_1
con le funzioni di giudice dell'esecuzione, allegava che i servizi televisivi ed i post denunciati avevano pubblicato delle notizie sulla procedura esecutiva immobiliare in violazione della verità e continenza richiesti dal corretto esercizio del diritto di cronaca.
Specificava che la procedura era stata instaurata da un istituto bancario per la pagina 7 di 26 vendita di una casa in Monza, via Sant'Albino n. 22 in cui viveva CP_2
unitamente alla sua famiglia, sul quale egli aveva rilasciato garanzia
[...]
ipotecaria in favore della IN MI s.r.l. della quale era socio amministratore, in seguito dichiarata fallita dal Tribunale di MI.
Deduceva che il reportage delle Iene si era articolato nel tempo, con notevole seguito di pubblico televisivo e dei frequentatori di internet, che avevano appoggiato la lotta di che tramite il travisamento delle ragioni CP_2
dei creditori bancari che avevano portato all'esecuzione individuale erano stati violati sia il criterio della verità dei fatti e della continenza nell'esposizione,
richiesti dall'esercizio legittimo del diritto di cronaca, con la conseguenza che l'esecutato era stato rappresentato vittima sacrificale dello Stato, che da un lato aveva pagato in ritardo i crediti della IN MI srl, provocandone l'insolvenza ed il fallimento, dall'altro lo perseguitava con ingiusto sfratto ponendolo sostanzialmente in mezzo ad una strada unitamente ai familiari ed al cagnolino.
Enfasi era data anche all'appoggio che politici locali avevano fornito alla resistenza all'esecuzione opposta da contrapposta alla insipienza del Pt_4
giudice dell'esecuzione, falsamente rappresentando le sue funzioni, nonché
della sua persona, sino a creare una grave campagna diffamatoria a suo danno.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Pt_1
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1899/22, accoglieva la domanda,
pagina 8 di 26 accertava la sussistenza della diffamazione contestata, condannava al Pt_1
risarcimento del danno subito dall'attore, liquidato in € 30.000 oltre interessi legali, ordinava la rimozione delle immagini di dai servizi CP_1
giornalistici oltre che da ogni sito internet collegabile alla R.T.I., che condannava anche al rimborso delle spese processuali sostenute dal diffamato.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
In fatto, particolare rilevanza era attribuita alle due trasmissioni del programma “Le Iene” del 14 marzo 2018 “Quando lo Stato ti porta via tutto” e del 29 aprile 2018 “La lotta di per salvare la casa”. CP_2
Sulla prima il Tribunale forniva questa ricostruzione: “ il giudice CP_1
ad un certo punto viene seguito per strada, a Monza, dall'inviato delle
[...]
Iene e, sebbene il volto sia oscurato, la sua persona, Parte_3
anche per la sua voce, è facilmente individuabile nell'ambiente del Tribunale
di Monza. In detta occasione, nonostante più volte il giudice dica chiaramente che non vuole rilasciare un'intervista e non vuole che “questa cosa” sia messa in onda, l'inviato lo segue continuando a porre domande, insistenti, finanche in modo aggressivo, proprio come se il giudice dovesse giustificare in televisione i suoi provvedimenti”.
Il contesto ed il modo di veicolare l'informazione ai telespettatori violava il diritto di cronaca poiché violava la verità dei fatti, che erano esposti in modo totalmente falsato e suggestivo dato che: I) non era spiegato il ruolo e la pagina 9 di 26 funzione del giudice che non era il giudice delegato nel CP_1
fallimento della società IN MI s.r.l., ma il giudice dell'esecuzione individuale promossa nei confronti di che procede soltanto su CP_2
richiesta dei creditori muniti di titolo esecutivo che si è formato in precedenza in altra sede;
II) nel resoconto delle vicende che avevano portato al fallimento della società ed aver cercato di intervistare il curatore fallimentare che si era limitato ad un generico riferimento ad un giudice che si stava occupando della cosa, al quale seguiva il tentativo di intervista al giudice al quale CP_1
veniva chiesto perché non avesse proceduto alla “certificazione dei crediti”
creando confusione con il giudice delegato al fallimento;
III) nel proseguo dichiarava che avrebbe ricusato il giudice “per tutti gli illegali CP_2
che ha fatto”, stravolgendone il ruolo, creando una figura di giudice mostro che commette imprecisati atti illegali.
Nella seconda trasmissione del 29 aprile 2018, il Tribunale rappresentava che si era ripresentava la medesima situazione, con l'inviato Parte_3
che cercava di intervistare il giudice in strada:
[...] CP_1
questi, per evitare di dover rispondere, correva per le via di Monza inseguito dal l'inviato commenta “ quest'uomo che scappa a gambe Parte_3
levato è un magistrato.. un alto funzionario dello Stato”.
Anche questo servizio violava la verità dei fatti narrati, non chiarendo che l'esecuzione individuale era solo indirettamente collegata al fallimento della pagina 10 di 26 società, né le regole del processo esecutivo, in particolare sottacendo che la liberazione dell'immobile pignorato è espressamente prevista dalla legge, al fine di accelerare il procedimento.
Ignorando questi presupposti, “è stato individuato in un “soggetto debole”
senza alcuna scorta o altra forma di protezione e quindi facilmente raggiungibile ed inseguibile per le strade di Monza il principale se non unico responsabile delle disgrazie del signor paragonandolo a CP_2
politici che al contrario si davano da fare per aiutare il soggetto perseguitato con atti illegali cacciandolo dalla sua casa.
Parimenti violato il criterio della continenza, poiché “dovrebbe essere noto a tutti che il giudice parla attraverso i suoi provvedimenti e specifiche norme disciplinari impongono al giudice il dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione ( cfr. art. 2 comma 1 lett u) del D. leg.vo n. 109/2006 sulla disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati) per cui pretendere che il giudice commenti per strada i suoi provvedimenti per una trasmissione televisiva, tanto più inseguendolo perché risponda, costringendolo a correre via per fuggire dalle telecamere e quindi commentando che “scappa a gambe levate” evidentemente non può trovare alcuna giustificazione”
Infine il Tribunale osservava che dell'illiceità della propria condotta si era reso conto lo stesso inviato che sul sito in data 15 aprile Parte_3
pagina 11 di 26 strada”.
Liquidava il danno non patrimoniale da sofferenza patita per effetto del reato di diffamazione dalla vittima, considerando provata la sua sofferenza per presunzione, valutando la diffamazione di media gravità tra quelle indicate nei parametri delle tabelle elaborate dal Tribunale di MI, considerato l'ambiente ristretto in cui il diffamato era riconoscibile, della denigrazione da lui subita, della diffusione, dei commenti che aveva ricevuto la pubblicazione sui social in € 30.000.
La sentenza era gravata con appello principale da R.T.I., e con appello incidentale da . CP_1
All'udienza del 27 novembre 2024 la causa passava in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale ha erroneamente affermato la legittimazione attiva di , ritenendolo riconoscibile nonostante CP_1
il mascheramento attuato nelle trasmissioni.
Deduce che era da escludere la pretesa riconoscibilità del magistrato, sia pure nel ristretto ambiente giudiziario in cui prestava servizio, poiché il Tribunale
pagina 12 di 26 di Monza era diviso in più sezioni civili, che non era il solo giudice CP_1
addetto alla sezione che trattava le espropriazioni e le opposizioni agli atti esecutivi;
inoltre il riconoscimento del soggetto rileva soltanto se sia esteso alla generalità dei telespettatori o almeno ad un'ampia frazione.
Chiede che venga valorizzato il fatto che ha adottato le cautele più ragionevoli per evitare l'individuazione del giudice, che deve condurre ad escludere la responsabilità per diffamazione, per assenza di colpa.
Con il secondo motivo contesta le valutazioni del Tribunale che hanno portato all'accoglimento della domanda, con violazione del diritto di cronaca che era stato esercitato del tutto legittimamente poiché i fatti narrati erano veri,
così come del diritto di critica, in quanto era stato rispettato il limite della continenza espositiva, secondo il metro di valutazione ampio proprio della satira.
Rispetto alla verità espone: I) la trasmissione Le Iene si occupava della vicenda di per denunciare l'ingiustizia subita da un CP_2
imprenditore che aveva visto fallire la propria società e vendere la casa in cui viveva a causa dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione;
II) nel momento in cui venivano trasmessi i servizi delle Iene era d'attualità ed oggetto del pubblico interesse la sospensione dell'esecuzione in corso sull'immobile di abitazione di sulla quale doveva decidere il giudice Pt_4
dell'esecuzione, che poteva delibare la fondatezza delle irregolarità
pagina 13 di 26 denunciate dall'esecutato sulla condotta del curatore del fallimento, relative alla vendita di una pala e alla mancata certificazione dei crediti delle imprese;
III) nessuna confusione era stata creata tra la procedura fallimentare concorsuale e quella dell'esecuzione individuale poiché al giudice CP_1
l'inviato nell' intervista al quale il magistrato si era Parte_3
sottratto, avrebbe voluto chiedere le ragioni del rigetto dell'istanza di sospensione, considerato che alcuni parlamentari avevano eletto domicilio presso l'abitazione del per ritardare o bloccare lo sfratto, in virtù Pt_4
dell'art. 68 della Cost.; V) la liberazione dell'immobile prima dell'aggiudicazione era un potere e non un dovere del giudice dell'esecuzione; VI) diverse autorità ( vari parlamentari, il Prefetto) erano intervenute a tutela del considerandolo una vittima di quanto aveva Pt_4
denunziato.
Deduce che le dichiarazioni di sulla ricusazione da lui CP_2
proposta avverso il giudice o su provvedimenti illegali da lui CP_1
emessi non possono formare alcun profilo di responsabilità a carico della che si è limitata a riportarle, in quanto rese da un terzo. Pt_1
Quanto al rispetto della continenza: sostiene che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice che i toni e i modi usati dall'inviato dovevano essere ricondotti a quelle forme graffianti, insolenti e anche invadenti che,
anche se fastidiose o irritanti per il destinatario, sono consentite pagina 14 di 26 dall'espressione del diritto di critica.
Allega che era stata un scelta del giudice di non rispondere alle CP_1
domande dell'inviato delle Iene invitandolo solo a leggere il proprio provvedimento, che non era giustificata dall'obbligo di riservatezza previsto dall'art. 2 del D.leg.vo 109/06, né si può ritenere che egli possa essere indicato quale “soggetto debole” trattandosi di magistrato in servizio munito di tutto gli strumenti per assumere una posizione idonea rispetto ai tentativi sia pure incalzanti di intervista;
al contrario era scappato per la strada, creando una situazione anomala che il pubblico aveva diritto di conoscere per farsi una propria opinione, nonché l'inviato di commentare data la reazione spropositata del giudice, che avrebbe dovuto prevedere i riflessi mediatici della sua azione.
Con il terzo motivo impugna il riconoscimento di un danno non patrimoniale che non era stato provato, in via subordinata contesta la liquidazione in quanto eccessiva rispetto al pregiudizio subito dal danneggiato.
Appello incidentale di CP_1
Con unico motivo lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla lesione che la diffamazione subita ha attuato sui diritti all'immagine,
all'identità personale ed alla privacy, che ha portato ad una liquidazione del danno incompleta oltre che iniqua, dovendosi considerare che rientrava nella quarta tipologia “ diffamazione di elevata gravità” individuata nelle tabelle di liquidazione di MI, chiedeva l'aumento dell'importo del danno in €
pagina 15 di 26 50.000.
-.-
Il primo motivo dell'appello principale è infondato.
L' assunto che fonda la richiesta di riforma, con l'accoglimento dell'eccezione della carenza di legittimazione attiva di non è sostenibile a CP_1
fronte non soltanto delle ragioni esplicitate dal primo giudice, che ha ritenuto non fosse stato sufficiente l'oscuramento della figura del magistrato ad escluderne l'individuazione nell'ambiente giudiziario del foro di Monza, in quanto non ne era stata alterata la voce, ma soprattutto perché nelle trasmissioni successive, allorchè l'inviato delle Iene riassumeva la vicenda
“ , veniva citato il cognome del giudice “ ”( si richiama il post Pt_4 CP_1
del 16 aprile 2018 sulla pagina Yuotube).
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente.
La disamina richiesta alla Corte dei documenti prodotti in giudizio conduce ad una piena condivisione delle valutazioni del Tribunale, laddove ha ritenuto che le modalità con le quali sono state diffuse con il mezzo televisivo le informazioni sull'esecuzione immobiliare pendente contro CP_2
hanno infranto sia il limite della verità ( almeno putativa) dei fatti che quello della continenza nell'esposizione, che segnano il requisito rinvenuto dalla giurisprudenza di legittimità sia penale che civile nella ricerca del delicato equilibrio tra l'esercizio del diritto di libera informazione previsto dall'art. 21 pagina 16 di 26 della Costituzione, con il diritto all'immagine, all'identità personale ed alla reputazione della persona sulla quale si incentra la notizia divulgata.
Le argomentazioni che per dimostrare che i servizi andati in onda sulla Pt_1
trasmissione Le Iene rispettavano la verità dei fatti inerenti l'esecuzione per rilascio della quale era assegnatario presso il Tribunale di Monza il giudice sono smentite dall'incontrovertibile riscontro che, nel CP_1
tentativo di creare sconcerto nei destinatari dell'informazione, per illustrare la situazione paradossale ed ingiusta inflitta a rappresentato CP_2
come buon imprenditore che aveva fornito servizi allo Stato insolvente, sono stati confusi, manipolati, riportati al pubblico in modo suggestivo i diversi piani della procedura fallimentare contro la società IN MI e dell'esecuzione individuale.
R.T.I. non può peraltro appellarsi al diritto di critica, poiché se è vero che il giornalista può spingersi oltre la sola narrazione dei fatti, ma darne un giudizio soggettivo, occorre anche “ che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive e che l'autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti, abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite e non abbia sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o pagina 17 di 26 modificare il senso dei fatti narra la verità putativa” ( Cass. 19204/23).
Il servizio dal titolo “Quando lo Stato ti porta via tutto” trasmesso il 14 marzo
2018 divulgava un episodio avvenuto il 19 febbraio, con la registrazione del tentativo dell'inviato di intervistare Parte_3 CP_1
lungo la strada che stava percorrendo per rientrare in Tribunale in compagnia di un collega, dopo la pausa pranzo.
Nel montaggio era stato inserito immediatamente dopo un altro episodio analogo verso il curatore fallimentare al quale era stato chiesto di chiarire alcune cose, ed aveva risposto che c'era un giudice che se ne stava occupando,
ma il tentativo di intervista proseguiva con la richiesta di spiegazioni sulla mancata certificazione dei crediti che avrebbe permesso a di “ Pt_4
incassare interamente il credito”, nonché sulla vendita delle attrezzature, che non sarebbe stata vantaggiosa.
L'inviato passava poi ad indicare il giudice con la presentazione “ CP_1
Ecco il giudice è quel signore qui”, al quale chiedeva spiegazioni sulla mancata certificazione dei crediti, nonché sul rigetto della “sospensione dell'asta”.
Nella parte residua del servizio, dopo le dichiarazioni di CP_2
all'arrivo dell'ufficiale giudiziario per quello che viene rappresentato come un atto illegale ed ingiusto, viene data la notizia che il giudice ha concesso un rinvio al 16 aprile.
pagina 18 di 26 Dopo la trasmissione, la Presidente del Tribunale di Monza inviava una nota chiara ed esplicativa delle inesattezze sul ruolo del giudice dell'esecuzione individuale rispetto al fallimento, pronunciato e pendente davanti al Tribunale
di MI, alla quale faceva seguito un'altra relazione in data 24 aprile 2018
ancora più dettagliata, che si riporta nei brani maggiormente significativi.
“ Pende avanti il Tribunale di MI dal 2011 il fallimento della
[...]
società di capitali facente capo al sig. Controparte_3 CP_2
e di cui lo stesso era amministratore ( non si tratta di un fallimento personale del sig. . CP_2
Avanti al Tribunale di Monza pende dal 2013 il giudizio di pignoramento di una casa in Monza nella titolarità della moglie separata, cui CP_2
trasferiva la proprietà in sed di separazione personale poco prima del fallimento.
Il pignoramento è stato autonomamente azionato da una banca, cui Pt_4
aveva concesso ipoteca sulla casa a garanzia di mutuo in favore della , Pt_5
successivamente non più restituito, garanzia che dà diritto al creditore di agire direttamente sul bene ipotecato.
L'esecuzione immobiliare concerne anche un credito del fallimento di € Pt_5
200.000 nei confronti di personalmente, in forza di transazione Pt_4
esecutiva del 2014…
La procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Monza si svolge in pagina 19 di 26 applicazione della normativa vigente che, a fronte di crediti impagati,
consente di agire esecutivamente sui beni mobili e immobili dei debitori,
prevedendo la liberazione dell' immobile pignorato anche prima della vendita.
Si evidenzia che il divieto di sloggio dalla “prima casa” può valere solamente quando a procedere sua LI (oggi Agenzia Entrate Riscossione), mentre nel caso del sig. si tratta di procedura esecutiva ordinaria (azionata da Pt_4
una banca, con intervento del fallimento).
Nello specifico, si sta procedendo ad azione di sloggio del sig. e della Pt_4
sua famiglia nella casa di Monza, in quanto, dopo un iniziale impegno a consentire le visite di persone interessate all'acquisto, c'è stata un'attività
ostruzionistica dello stesso ad ogni iniziativa in tal senso. Una sola persona sinora è riuscita a visitare l'immobile; l'unica asta celebrata è andata quindi deserta per mancanza di offerte.”
La nota proseguiva prendendo posizione su ogni aspetto che secondo la trasmissione Le Iene era connotato di illegalità o quanto meno irregolare conduzione della procedura esecutiva pendente contro CP_2
precisando a chiare lettere:
- quanto al passivo fallimentare che “ l'accertamento dei debiti e crediti è
rimesso al Tribunale fallimentare di MI e non già al giudice di Monza . cui non compete alcun ambito di intervento in proposito”
- sull'asserita violazione dell'art. 68 della Costituzione: “ in riferimento a pagina 20 di 26 iniziativa di senatore di porre nell'abitazione oggetto di esecuzione il suo ufficio parlamentare sul territorio va detto – come già diffusamente argomentato dal giudice del procedimento che la norma costituzionale prevede preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza solo per l'esecuzione di perquisizione personale o domiciliare di arresto o di provvedimento altrimenti privativo della libertà personale, quale non può ritenersi un provvedimento civile di esecuzione su bei mobili o immobili, in applicazione delle norme dello Stato”.
Nonostante la ricezione della lettera da parte della Presidenza del Tribunale di
Monza, nessuna delucidazione ad essa conforme veniva apportata alla ricostruzione della vicenda di al contrario, pochi giorni dopo CP_2
la trasmissione Le Iene mandava in onda il servizio intitolato “ La lotta di per salvare la casa” ove non soltanto veniva rimarcato il ruolo CP_2
del giudice dell'esecuzione che veniva presentato come il reale artefice di violazioni di legge (anche costituzionale) che avevano portato allo sfratto, o ,
quanto meno, a non sospendere la procedura, ma veniva tramesso anche il tentativo di intervista al magistrato, rappresentandolo mentre “ scappava” per le strade di Monza inseguito dall'inviato Parte_3 Parte_3
Il contrasto tra reale contesto, titolo che legittimava lo sloggio, ovvero una esecutiva individuale per debiti contratti dall'imprenditore, contrapposta al fallimento della IN, del quale i redattori de Le Iene erano ben consapevoli pagina 21 di 26 in ragione dell'inequivocabile missiva ricevuta dalla Presidenza del Tribunale
di Monza fa giustizia di ogni deduzione sull'assenza di verità delle notizie divulgate al pubblico, sotto ogni profilo, riproposto nei motivi di impugnazione.
In relazione alla continenza, si rammenta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
La critica rivolta ad un magistrato è scriminata se contenuta nei limiti del significato espansivo dei termini usati impropriamente come sinonimi di quelli giuridici e se, comunque, anziché contro la moralità individuale della persona o la dignità professionale del magistrato, sia diretta a censurare l'inopportunità
di un suo atto, pur consentito dalla legge (Cass. 1039/15).
Nel caso in esame, il contesto in cui è stato interessato il giudice dell'esecuzione nell'articolata narrazione della vicenda di CP_1
è stato ben inquadrato dal Tribunale, sebbene questa Corte può CP_2
dissentire sul fatto che non si trattasse di un soggetto debole da un punto di vista degli strumenti culturali a sua disposizione per poter affrontare un'intervista con un giornalista, ma deve essere rimarcato che il magistrato era stato vittima di una sorta di agguato da parte dell'inviato de Le Iene, che lo aveva seguito per la strada chiedendo insistentemente spiegazioni sui provvedimenti adottati.
Non vi era alcun obbligo da parte di di concedere CP_1
pagina 22 di 26 dichiarazioni all'intervistatore, pertanto era lecito, prevedibile o in ogni caso comprensibile che per sottrarsi all'inseguimento del cronista abbia deciso di correre verso l'ingresso della Procura.
L'indugiare della telecamera verso che si rifugiava nel primo CP_1
ufficio giudiziario a sua disposizione per sottrarsi ad una insistenza dai connotati inaspettati ed aggressivi ed il commento di Parte_3
“ quest'uomo che scappa a gambe levate è un magistrato.. un alto funzionario dello Stato” non si limitano ad una critica ma ridicolizzano la figura del magistrato sia sotto il profilo umano che sotto quello professionale,
rendendolo vittima di diffamazione.
R.T.I. non può neppure giovarsi, per esimersi da ogni responsabilità a proprio carico, del fatto che alcune affermazioni sull'operato del giudice CP_1
siano state pronunciate da
[...] CP_2
Il giornalista, anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può
limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, essendo in ogni caso tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite;
ne consegue che, quando non ricorrano detti presupposti, egli diviene
"dissimulato coautore" delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato ( Cass. 19376/23).
pagina 23 di 26 Non si può che constatare dalla visione dei servizi de Le Iene oltre che dalla lettura dei post che ogni espressione di era stata approvata e CP_2
sostenuta dall'inviato nonché dalla redazione tutta Parte_3
della trasmissione, che aveva scelto di appoggiarlo in quanto ritenuto un esempio di soggetto perseguitato dallo Stato.
Il terzo motivo dell'appello principale ed il motivo di appello incidentale attengono all'accertamento del danno ed alla sua liquidazione.
La prova del danno non patrimoniale derivante dalla diffamazione a mezzo stampa può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni,
assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.
Va poi ricordato che il danno non patrimoniale alla reputazione personale ha natura unitaria, comprende ogni aspetto della vita personale del diffamato ed ogni lesione lamentata;
in caso contrario, qualora venisse riconosciuto un risarcimento per il diritto alla lesione del diritto all'immagine, all'identità
personale, alla privacy come sostenuto dall'appellante incidentale il diffamato godrebbe di una duplicazione del danno.
I criteri per la liquidazione del danno individuati nelle Tabelle redatte dal
Tribunale di MI ( anno 2024) per la terza categoria della “diffamazione di media entità” sono:
pagina 24 di 26 - media notorietà del diffamante;
-significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale;
- uno o più episodi diffamatori;
- media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell'ambiente locale di riferimento)
- eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale;
- natura eventuale del dolo.
A parere di questa Corte la diffamazione subita dall'appellante incidentale rientra in questa categoria, atteso che: nessun pregiudizio personale o professionale è stato causato a che è stato destinatario CP_1
dell'apertura di una pratica a tutela da parte del l'età ( anni 41) non è Pt_6
uno dei criteri per la liquidazione del danno;
non è stato colpito da una campagna diffamatoria con elevata risonanza mediatica perché se è vero che
Le Iene è un programma a diffusione nazionale, non si può non rilevare che l'intento giornalistico era quello di denunciare la ritenuta incongruente,
ingiusta e prevaricante condotta dello Stato verso un cittadino/imprenditore,
del quale il giudice dell'esecuzione era che uno degli organi rappresentativi.
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Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale concreta reciproca pagina 25 di 26 soccombenza tale da giustificare la compensazione per l'intero tra le parti delle spese del grado.
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. CP_1
1899/22 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta entrambe le impugnazioni,
compensa per l'intero le spese del grado tra le parti;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
La Consigliere est. Il Presidente
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2019 riconosceva che di “aver passato il limite inseguendo un giudice per la