Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 03/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1758 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA FERRARA 99 C.F._1
BROLO presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 BIS 98100
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CARUSO SEBASTIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di contestare la legittimità della comunicazione pervenuta dall' in data 5 CP_2 settembre 2017, nella quale veniva evidenziata l'indebita percezione, da parte del lavoratore, di somme corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali relative all'anno 2011. Tale comunicazione scaturiva dal disconoscimento, operato unilateralmente dall'ente previdenziale, delle giornate lavorative agricole in precedenza dichiarate e che avevano comportato l'iscrizione del ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
l'inammissibilità dell'azione per intervenuta decadenza ex art. 4, comma 14, della
Legge 438/1992. Ha inoltre contestato, nel merito, l'effettività del rapporto di lavoro subordinato asserito, sostenendo l'inesistenza di una prestazione lavorativa riconducibile ai requisiti tipici della subordinazione, sulla base di elementi emersi da attività ispettiva e dall'analisi della documentazione aziendale.
La questione preliminare su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi è rappresentata dalla verifica dell'intervenuta decadenza sostanziale, così come prospettata dalla difesa dell' resistente. CP_1
Nel sistema previdenziale, con particolare riferimento al regime delle prestazioni agricole e alle controversie aventi ad oggetto il recupero di trattamenti ritenuti indebitamente corrisposti, si applica l'art. 4 della L. n. 438/1992. La disposizione citata introduce un termine di decadenza annuale, avente natura sostanziale, che decorre dalla comunicazione del provvedimento amministrativo lesivo e che non può essere oggetto di interruzione o sospensione. Tale ricostruzione trova conferma nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis:
Cass. civ., sez. lav., nn. 5942/2001, 8650/2008, 25892/2009), la quale ha più volte affermato che la natura sostanziale del termine ne impedisce la dilatazione in ragione di eventi successivi, quali la proposizione di istanze amministrative tardive.
Nel caso di specie, risulta pacificamente che parte ricorrente ha beneficiato delle prestazioni di disoccupazione agricola per l'anno 2011. La comunicazione dell'indebito è stata formalizzata dall' soltanto in data 5 settembre 2017, CP_2
quando ormai risultava ampiamente decorso il termine decadenziale annuale per l'esercizio dell'azione. Anche ammettendo la presentazione di un ricorso amministrativo avverso tale comunicazione, la stessa non sarebbe idonea ad interrompere la decadenza, in quanto presentata oltre il termine previsto.
La sussistenza della decadenza rende superflua ogni ulteriore valutazione nel merito della vicenda, atteso che l'esame della fondatezza della pretesa subordinazione e della relativa iscrizione negli elenchi anagrafici risulterebbe del tutto ininfluente ai fini della decisione. La rilevanza assorbente dell'eccezione preliminare di decadenza preclude l'analisi delle questioni di merito concernenti la genuinità del rapporto e la legittimità dell'azione restitutoria intrapresa dall' . CP_1
La funzione del termine decadenziale, come elaborata nella prassi giurisprudenziale, è quella di assicurare certezza giuridica e stabilità agli atti amministrativi aventi incidenza patrimoniale su risorse pubbliche. Esso rappresenta un limite invalicabile per l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, costituendo un presidio di ordine pubblico a protezione della sostenibilità dei sistemi di previdenza sociale. Il rispetto di tale limite è tanto più essenziale in settori, come quello agricolo, connotati da una elevata frequenza di controversie seriali e da una rilevante incidenza sul bilancio degli enti erogatori.
Pur dando atto della correttezza dell'impostazione difensiva dell' , deve CP_2
rilevarsi come la materia del contendere sia caratterizzata da notevole complessità normativa e interpretativa, essendo influenzata da numerosi interventi legislativi e da oscillazioni giurisprudenziali che possono oggettivamente generare incertezze applicative. In tale quadro, l'errore in cui è incorsa parte ricorrente, nell'avanzare tardivamente la propria pretesa, appare comprensibile e non frutto di condotta negligente o abusiva.
Considerata la particolare complessità della questione, appare pertanto equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale determinazione si fonda su una valutazione equitativa, coerente con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, secondo cui in ipotesi di incertezza interpretativa della normativa è legittimo mitigare le conseguenze economiche del rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1758/18:
• Dichiara inammissibile il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' per intervenuta decadenza sostanziale ai sensi dell'art. CP_2
4, comma 14, della Legge 438/1992;
• Dichiara assorbiti tutti i profili di merito della controversia, non procedendo pertanto all'esame della fondatezza delle domande attoree;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, in considerazione della natura controversa della questione giuridica trattata.
Così deciso in Patti 03/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo