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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6730/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Germana CAUCI, nel cui studio in Bologna, Piazza San Domenico n. 2, è elettivamente domiciliata ATTRICE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Pietro AN PALLADINI presso il cui studio in Modena, in via Tiraboschi n. 127, è elettivamente domiciliato CONVENUTO P.M. INTERVENUTO
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. 9 giugno 2025
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) PRONUNCIARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in EL di PO il 11/08/2001 tra la GN e il signor Parte_1
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di EL di PO in data Controparte_1 17/08/2001, n. 56, parte II, s. A, anno 2001, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL di PO di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
pagina 1 di 9 2) STABILIRE l'affido condiviso del minore , nato a [...] il [...], con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, disponendo che il padre possa vedere liberamente , Per_1 mettendosi d'accordo con il figlio medesimo;
3) DISPORRE a carico del Signor di corrispondere, entro il giorno 25 di ogni mese, Controparte_1 alla Signora la somma mensile di euro 236,65, rivalutabile annualmente in base agli Parte_1 indici ISTAT, quale contributo ordinario al mantenimento del figlio minore , oltre al Persona_1 rimborso, nella misura del 50 % delle spese straordinarie, afferenti la salute (a titolo esemplificativo le spese mediche e specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche ed oculistiche, i ticket sanitari, le conseguenti prescrizioni terapeutiche, gli apparecchi correttivi), la scuola (ad esempio le tasse di iscrizione, i libri, il materiale didattico, le gite ed attività integrative), il tempo libero delle minori (sport, attività ricreative, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, spese necessarie al conseguimento della patente di guida, campi estivi, baby sitter, pre e post scuola), purché documentate. In ogni caso in adesione alle modalità stabilite in punto dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare di cui all'Osservatorio della Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017;
4) DICHIARARE che nulla è dovuto tra le parti, né a titolo di concorso al mantenimento né a titolo alimentare. Con il favore delle spese e dei compensi professionali di causa”.
Il resistente ha concluso come da atto dell'11 luglio 2025:
“-In via principale: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore disporre la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. del convenuto
onde ammettere il convenuto sinora contumace a compiere tutte le attività Controparte_1 difensive e istruttorie che allo stato gli sono precluse. In via subordinata: Contrariis reiectis Dare atto che il convenuto non si oppone alla domanda della Controparte_1 ricorrente, volta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11/08/2001 in EL di PO (NA) da , nato a [...] il Controparte_1 15/06/1979, e , nata a [...] il [...], disponendo le conseguenti annotazioni di Parte_1 stato civile, alle seguenti condizioni 1)Stabilirsi l'affidamento ad entrambi i coniugi, con residenza preferenziale presso la madre e con esercizio in capo ad ognuno di essi della responsabilità genitoriale, del figlio minorenne
[...]
, in relazione al quale le decisioni di maggior interesse per ciò che riguarda l' istruzione, Per_1 educazione e salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni e naturali inclinazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente. 2) Confermarsi altresì le condizioni per l'esercizio del diritto di visita del padre al figlio minore
[...]
, stabilite in sede di separazione, ed in particolare stabilire che il padre avrà diritto di vederlo Per_1 e tenerlo con sé tutte le volte che lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del figlio stesso, nonché a fine settimana alternati;
3) Darsi atto delle mutate condizioni economiche del sig. , attualmente disoccupato e Controparte_1 privo di reddito, e per l'effetto stabilire il contributo del padre al mantenimento del figlio minorenne
nella misura mensile di € 100,00 (cento/00) complessivi, o in quell'altra misura che il Persona_1 Tribunale, effettuate le opportune indagini, riterrà di determinare, tenendo comunque conto della nuova situazione determinata dalla disoccupazione e dalla conseguente assenza di reddito del sig.
, oltre al rimborso al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo del Controparte_1 Tribunale di Bologna. Con vittoria delle spese di lite”
pagina 2 di 9 Il P.M. ha concluso: “Visto, esprime parere favorevole”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in EL di Parte_1 Controparte_1
PO l'11 agosto 2001. Dalla loro unione sono nati tre figli: AN, il 17 giugno 2002, , l'8 agosto Per_2
2006, e , il 6 luglio 2010. Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale del 13 marzo 2017, omologate il successivo 30 marzo, stabilendo in particolare che:
- i figli fossero affidati ai genitori in forma condivisa;
- fossero collocati presso la madre;
- il padre li potesse vedere a fine settimana alternati da sabato mattina alle 9,00 alla domenica alle 21,00 e tutte le volte che l'avesse voluto, previo accordo con la madre e tenuto conto degli interessi dei minori, nelle vacanze natalizie per sette giorni includenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, in quelle pasquali per tre comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e in estate per due settimane;
- il signor corrispondesse alla moglie per il mantenimento ordinario della Per_1 prole l'importo mensile di 600,00 euro (200,00 per ciascun figlio), oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie. Dopo la separazione le parti non si sono riconciliate.
2. Con ricorso depositato il 10 maggio 2024 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle questioni accessorie, ha domandato che: a) i figli siano affidati ai genitori in forma condivisa;
b) siano collocati presso di sè; c) il diritto di visita del padre sia regolato come in sede di separazione;
d) essendo AN divenuto economicamente autosufficiente, sia previsto a carico del signor l'obbligo di versarle a titolo di contributo per il Per_1 mantenimento ordinario di e la somma mensile complessiva di 473,30 Per_2 Per_1 euro complessivi e di sostenere il 50% delle spese straordinarie;
e) sia dichiarato che nulla è dovuto tra le parti a titolo di concorso al mantenimento o assegno alimentare. Non essendosi costituito il resistente, nell'udienza del 29 ottobre 2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Nella stessa sede, sentita la ricorrente, la Giudice designata ha:
- revocato il contributo a carico del signor per il mantenimento del Per_1 primogenito AN, che era stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante e si era trasferito a vivere da solo;
- per il resto confermato le condizioni di separazione, determinando in 473,30 euro mensili il contributo paterno al mantenimento di e;
Per_2 Per_1
- adottato decisioni istruttorie. Si è tardivamente costituito in giudizio il signor , il quale: Per_1
- ha chiesto di essere rimesso in termini, “pur consapevole della validità formale della notifica del ricorso, ma in considerazione del fatto che la mancata conoscenza del processo pendente, vertente in materia di diritto di famiglia, gli ha impedito di allegare, pagina 3 di 9 dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie, formulare conclusioni e quant'altro, nei termini di legge, ed in particolare di poter presentare le memorie ex art. 473-bis. 17 c.p.c. e produrre la documentazione prevista dall'art. 473-bis.12 c.p.c., attività necessaria per una corretta valutazione della (propria: n.d.r.) situazione economico- patrimoniale”;
- nulla ha opposto sullo scioglimento del vincolo;
- ha allegato che è disoccupato dall'ottobre 2023 e che non riceve più la naspi, nonché che il figlio secondogenito si è stabilmente trasferito a casa del nonno Per_2 materno e dal 13 gennaio 2025 lavora in forza di contratto a tempo indeterminato;
- ha domandato che:
• siano confermate le condizioni di affidamento, collocamento e visita a Per_1 stabilite in sede di separazione,
• sia revocato l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento, oltre che di AN, anche di , Per_2
• sia ridotto a 100,00 euro il contributo a suo carico per il mantenimento ordinario di . Per_1
Con ordinanza del 29 giugno 2025 la Giudice designata ha respinto la richiesta del resistente di essere rimesso in termini. Nell'udienza dell'11 settembre 2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Deve essere respinta la richiesta di rimessione in termini avanzata dal signor
. Per_1
Come lo stesso resistente ha ammesso, infatti, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. l43 c.p.c., essendo egli risultato irreperibile nell'indirizzo di residenza (via Guglielmo Pepe n. 10 a Carpi). 3b. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. 3c. Nulla va disposto in ordine all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita di AN e , entrambi maggiorenni. Per_2
Va inoltre confermata la revoca dell'obbligo in capo al signor di Per_1 contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del primogenito dal momento del deposito del ricorso, essendo già allora pacificamente economicamente autosufficiente.
pagina 4 di 9 Del pari, va stabilita la revoca dell'obbligo paterno a provvedere al mantenimento ordinario e straordinario di a decorrere dal mese di gennaio 2025, avendo il Per_2 ragazzo a quella data trovato un impiego. Non può essere invece attribuito alcun valore probatorio allo scritto ad apparente firma di in cui è dichiarato che Testimone_1 egli abita dai nonni a partire dal 2018, non avendo il documento provenienza certa. 3d. Non vi sono ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso del figlio ancora minorenne , come del resto domandato concordemente dalle parti. Per_1
Infatti, non sono emersi profili di inadeguatezza di uno dei genitori o ragioni che inducano a ritenere che sia nell'interesse del ragazzo l'affidamento esclusivo al padre, o alla madre, o a terzi.
deve essere collocato presso la GN , come domandato Per_1 Pt_1 concordemente dalle parti. Invero, non sono emersi, né sono stati allegati, profili di inadeguatezza di tale sistemazione ai bisogni e alle esigenze del minore. In relazione al diritto di visita appare opportuno confermare le condizioni di separazione, stabilendo che il padre possa vedere il figlio ancora minorenne a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 9,00 alla domenica sera alle 21,00 e ogni volta che lo desideri, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, nonché nelle vacanze natalizie per sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, nel periodo pasquale per tre giorni in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in estate per due settimane da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. 3e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Orbene, la GN : Pt_1
- ha dichiarato nell'udienza del 29 ottobre 2024 di abitare con (e all'epoca Per_1
) in un alloggio ACER versando un canone mensile di circa 60,00 euro;
Per_2
- nella stessa sede ha altresì riferito di essere addetta alle pulizie alle dipendenze della “C.P.S.” di Treviso e di guadagnare circa 400,00 euro al mese;
ha altresì aggiunto che era in procinto di cominciare un corso di oss e che, dopo avere fatto l'esame nel mese di giugno 2025, sarebbe stata assunta -come da accordo che firmato- per otto mesi dalla “Synergie Italia Agenzia per il lavoro s.p.a.” e avrebbe percepito un emolumento di circa 1.500,00 euro mensili;
- ha autocertificato che per gli esercizi 2021 e 2022 non ha redatto dichiarazioni reddituali, né presentato CU;
- per il 2023 ha depositato una CU della società “Pink Hydraulics s.r.l.” per il periodo dal 7 giugno al 7 luglio con un reddito netto di 1.660,00 euro e per il 2024 ha dichiarato un reddito netto annuo di 3.387,00 euro. Dal canto suo il signor : Per_1
pagina 5 di 9 - dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate non risulta avere in essere contratti di locazione e non ha allegato di sostenere spese abitative;
- dall'estratto conto previdenziale emerge che è disoccupato dal settembre 2022 e dall'ottobre 2022 all'ottobre 2024 ha percepito la naspi;
- dalle CU per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 si desume che:
• nel primo anno è stato dipendente della “CA.RE. s.r.l.” fino al 25 agosto 2022 percependo un emolumento netto di 10.503,00 euro e ha ricevuto 1.455,00 euro netti a titolo di naspi dal 22 ottobre;
reddito netto annuo di 11.958,00 euro (996,00 mensili);
• nel 2023 ha ricevuto 11.899,00 euro netti a titolo di naspi (992,00 mensili);
• nel 2024 ha percepito 8.114,00 di naspi fino al mese di ottobre;
- non è proprietario di beni immobili;
- è titolare di conti correnti presso Unicredit e Intesa San Paolo accesi rispettivamente l'11 ottobre 2029 e il 15 aprile 2022, nonché di una carta di credito Postepay, ma non è nota la provvista sui conti. In conclusione, dunque, il resistente risulta essere da tempo disoccupato, sebbene sia un uomo ancora giovane e con capacità lavorativa buona. Si deve inoltre tenere in considerazione che il padre contribuisce in modo molto modesto al mantenimento diretto di e che quest'ultimo, che all'epoca della Per_1 separazione era un bambino, è ora un adolescente con esigenze e bisogni significativi. Alla luce di tutte le circostanze sopra evidenziate appare opportuno determinare in 236,65 euro l'importo mensile complessivo dovuto dal signor per il Per_1 mantenimento ordinario di con decorso dall'epoca di presentazione della Per_1 domanda. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
4. Le spese di lite liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, tenuto conto del fatto che l'attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti pagina 6 di 9 e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da euro 26.000 a euro 52.000 ex art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 e successive modifiche e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompresi tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza disattesa e respinta, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
PO il 5 gennaio 1981 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio a EL di PO (NA) l'11 agosto 2001, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 56, Parte 2, serie A, anno 2001;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affida in forma condivisa a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le minori si troveranno di volta in volta;
4) colloca il minore presso la madre;
5) dispone che -salvi diversi accordi tra le parti- il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a fine settimana alternati dal sabato alle 9,00 alla domenica alle 21,00, provvedendo ad andarlo a prendere e a riportarlo a casa della madre;
- ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la GN e tenendo conto Pt_1 degli impegni, dei desideri e della volontà del ragazzo;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate per due settimane, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 7 di 9 6) revoca l'obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento Per_1 ordinario e straordinario di:
- AN, con decorso dalla data della domanda,
- , a partire dal mese di gennaio 2025, salvo per il pregresso quanto stabilito Per_2 nell'ordinanza del 29 ottobre 2024; 7) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor Per_1
l'obbligo di versare alla GN , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario di la somma di 236,65 euro;
tra le spese in Per_1 oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse di , come stabilite nel Protocollo Per_1 del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: pagina 8 di 9 Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 9) condanna a rifondere integralmente all'Erario le spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi 5.000,00 euro, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Germana CAUCI, nel cui studio in Bologna, Piazza San Domenico n. 2, è elettivamente domiciliata ATTRICE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Pietro AN PALLADINI presso il cui studio in Modena, in via Tiraboschi n. 127, è elettivamente domiciliato CONVENUTO P.M. INTERVENUTO
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. 9 giugno 2025
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) PRONUNCIARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in EL di PO il 11/08/2001 tra la GN e il signor Parte_1
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di EL di PO in data Controparte_1 17/08/2001, n. 56, parte II, s. A, anno 2001, e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL di PO di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
pagina 1 di 9 2) STABILIRE l'affido condiviso del minore , nato a [...] il [...], con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, disponendo che il padre possa vedere liberamente , Per_1 mettendosi d'accordo con il figlio medesimo;
3) DISPORRE a carico del Signor di corrispondere, entro il giorno 25 di ogni mese, Controparte_1 alla Signora la somma mensile di euro 236,65, rivalutabile annualmente in base agli Parte_1 indici ISTAT, quale contributo ordinario al mantenimento del figlio minore , oltre al Persona_1 rimborso, nella misura del 50 % delle spese straordinarie, afferenti la salute (a titolo esemplificativo le spese mediche e specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche ed oculistiche, i ticket sanitari, le conseguenti prescrizioni terapeutiche, gli apparecchi correttivi), la scuola (ad esempio le tasse di iscrizione, i libri, il materiale didattico, le gite ed attività integrative), il tempo libero delle minori (sport, attività ricreative, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, spese necessarie al conseguimento della patente di guida, campi estivi, baby sitter, pre e post scuola), purché documentate. In ogni caso in adesione alle modalità stabilite in punto dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare di cui all'Osservatorio della Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017;
4) DICHIARARE che nulla è dovuto tra le parti, né a titolo di concorso al mantenimento né a titolo alimentare. Con il favore delle spese e dei compensi professionali di causa”.
Il resistente ha concluso come da atto dell'11 luglio 2025:
“-In via principale: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore disporre la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. del convenuto
onde ammettere il convenuto sinora contumace a compiere tutte le attività Controparte_1 difensive e istruttorie che allo stato gli sono precluse. In via subordinata: Contrariis reiectis Dare atto che il convenuto non si oppone alla domanda della Controparte_1 ricorrente, volta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11/08/2001 in EL di PO (NA) da , nato a [...] il Controparte_1 15/06/1979, e , nata a [...] il [...], disponendo le conseguenti annotazioni di Parte_1 stato civile, alle seguenti condizioni 1)Stabilirsi l'affidamento ad entrambi i coniugi, con residenza preferenziale presso la madre e con esercizio in capo ad ognuno di essi della responsabilità genitoriale, del figlio minorenne
[...]
, in relazione al quale le decisioni di maggior interesse per ciò che riguarda l' istruzione, Per_1 educazione e salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni e naturali inclinazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente. 2) Confermarsi altresì le condizioni per l'esercizio del diritto di visita del padre al figlio minore
[...]
, stabilite in sede di separazione, ed in particolare stabilire che il padre avrà diritto di vederlo Per_1 e tenerlo con sé tutte le volte che lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del figlio stesso, nonché a fine settimana alternati;
3) Darsi atto delle mutate condizioni economiche del sig. , attualmente disoccupato e Controparte_1 privo di reddito, e per l'effetto stabilire il contributo del padre al mantenimento del figlio minorenne
nella misura mensile di € 100,00 (cento/00) complessivi, o in quell'altra misura che il Persona_1 Tribunale, effettuate le opportune indagini, riterrà di determinare, tenendo comunque conto della nuova situazione determinata dalla disoccupazione e dalla conseguente assenza di reddito del sig.
, oltre al rimborso al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo del Controparte_1 Tribunale di Bologna. Con vittoria delle spese di lite”
pagina 2 di 9 Il P.M. ha concluso: “Visto, esprime parere favorevole”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in EL di Parte_1 Controparte_1
PO l'11 agosto 2001. Dalla loro unione sono nati tre figli: AN, il 17 giugno 2002, , l'8 agosto Per_2
2006, e , il 6 luglio 2010. Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale del 13 marzo 2017, omologate il successivo 30 marzo, stabilendo in particolare che:
- i figli fossero affidati ai genitori in forma condivisa;
- fossero collocati presso la madre;
- il padre li potesse vedere a fine settimana alternati da sabato mattina alle 9,00 alla domenica alle 21,00 e tutte le volte che l'avesse voluto, previo accordo con la madre e tenuto conto degli interessi dei minori, nelle vacanze natalizie per sette giorni includenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, in quelle pasquali per tre comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e in estate per due settimane;
- il signor corrispondesse alla moglie per il mantenimento ordinario della Per_1 prole l'importo mensile di 600,00 euro (200,00 per ciascun figlio), oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie. Dopo la separazione le parti non si sono riconciliate.
2. Con ricorso depositato il 10 maggio 2024 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle questioni accessorie, ha domandato che: a) i figli siano affidati ai genitori in forma condivisa;
b) siano collocati presso di sè; c) il diritto di visita del padre sia regolato come in sede di separazione;
d) essendo AN divenuto economicamente autosufficiente, sia previsto a carico del signor l'obbligo di versarle a titolo di contributo per il Per_1 mantenimento ordinario di e la somma mensile complessiva di 473,30 Per_2 Per_1 euro complessivi e di sostenere il 50% delle spese straordinarie;
e) sia dichiarato che nulla è dovuto tra le parti a titolo di concorso al mantenimento o assegno alimentare. Non essendosi costituito il resistente, nell'udienza del 29 ottobre 2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Nella stessa sede, sentita la ricorrente, la Giudice designata ha:
- revocato il contributo a carico del signor per il mantenimento del Per_1 primogenito AN, che era stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante e si era trasferito a vivere da solo;
- per il resto confermato le condizioni di separazione, determinando in 473,30 euro mensili il contributo paterno al mantenimento di e;
Per_2 Per_1
- adottato decisioni istruttorie. Si è tardivamente costituito in giudizio il signor , il quale: Per_1
- ha chiesto di essere rimesso in termini, “pur consapevole della validità formale della notifica del ricorso, ma in considerazione del fatto che la mancata conoscenza del processo pendente, vertente in materia di diritto di famiglia, gli ha impedito di allegare, pagina 3 di 9 dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie, formulare conclusioni e quant'altro, nei termini di legge, ed in particolare di poter presentare le memorie ex art. 473-bis. 17 c.p.c. e produrre la documentazione prevista dall'art. 473-bis.12 c.p.c., attività necessaria per una corretta valutazione della (propria: n.d.r.) situazione economico- patrimoniale”;
- nulla ha opposto sullo scioglimento del vincolo;
- ha allegato che è disoccupato dall'ottobre 2023 e che non riceve più la naspi, nonché che il figlio secondogenito si è stabilmente trasferito a casa del nonno Per_2 materno e dal 13 gennaio 2025 lavora in forza di contratto a tempo indeterminato;
- ha domandato che:
• siano confermate le condizioni di affidamento, collocamento e visita a Per_1 stabilite in sede di separazione,
• sia revocato l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento, oltre che di AN, anche di , Per_2
• sia ridotto a 100,00 euro il contributo a suo carico per il mantenimento ordinario di . Per_1
Con ordinanza del 29 giugno 2025 la Giudice designata ha respinto la richiesta del resistente di essere rimesso in termini. Nell'udienza dell'11 settembre 2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Deve essere respinta la richiesta di rimessione in termini avanzata dal signor
. Per_1
Come lo stesso resistente ha ammesso, infatti, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata correttamente effettuata ai sensi dell'art. l43 c.p.c., essendo egli risultato irreperibile nell'indirizzo di residenza (via Guglielmo Pepe n. 10 a Carpi). 3b. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. 3c. Nulla va disposto in ordine all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita di AN e , entrambi maggiorenni. Per_2
Va inoltre confermata la revoca dell'obbligo in capo al signor di Per_1 contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del primogenito dal momento del deposito del ricorso, essendo già allora pacificamente economicamente autosufficiente.
pagina 4 di 9 Del pari, va stabilita la revoca dell'obbligo paterno a provvedere al mantenimento ordinario e straordinario di a decorrere dal mese di gennaio 2025, avendo il Per_2 ragazzo a quella data trovato un impiego. Non può essere invece attribuito alcun valore probatorio allo scritto ad apparente firma di in cui è dichiarato che Testimone_1 egli abita dai nonni a partire dal 2018, non avendo il documento provenienza certa. 3d. Non vi sono ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso del figlio ancora minorenne , come del resto domandato concordemente dalle parti. Per_1
Infatti, non sono emersi profili di inadeguatezza di uno dei genitori o ragioni che inducano a ritenere che sia nell'interesse del ragazzo l'affidamento esclusivo al padre, o alla madre, o a terzi.
deve essere collocato presso la GN , come domandato Per_1 Pt_1 concordemente dalle parti. Invero, non sono emersi, né sono stati allegati, profili di inadeguatezza di tale sistemazione ai bisogni e alle esigenze del minore. In relazione al diritto di visita appare opportuno confermare le condizioni di separazione, stabilendo che il padre possa vedere il figlio ancora minorenne a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 9,00 alla domenica sera alle 21,00 e ogni volta che lo desideri, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, nonché nelle vacanze natalizie per sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, nel periodo pasquale per tre giorni in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, in estate per due settimane da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. 3e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Orbene, la GN : Pt_1
- ha dichiarato nell'udienza del 29 ottobre 2024 di abitare con (e all'epoca Per_1
) in un alloggio ACER versando un canone mensile di circa 60,00 euro;
Per_2
- nella stessa sede ha altresì riferito di essere addetta alle pulizie alle dipendenze della “C.P.S.” di Treviso e di guadagnare circa 400,00 euro al mese;
ha altresì aggiunto che era in procinto di cominciare un corso di oss e che, dopo avere fatto l'esame nel mese di giugno 2025, sarebbe stata assunta -come da accordo che firmato- per otto mesi dalla “Synergie Italia Agenzia per il lavoro s.p.a.” e avrebbe percepito un emolumento di circa 1.500,00 euro mensili;
- ha autocertificato che per gli esercizi 2021 e 2022 non ha redatto dichiarazioni reddituali, né presentato CU;
- per il 2023 ha depositato una CU della società “Pink Hydraulics s.r.l.” per il periodo dal 7 giugno al 7 luglio con un reddito netto di 1.660,00 euro e per il 2024 ha dichiarato un reddito netto annuo di 3.387,00 euro. Dal canto suo il signor : Per_1
pagina 5 di 9 - dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate non risulta avere in essere contratti di locazione e non ha allegato di sostenere spese abitative;
- dall'estratto conto previdenziale emerge che è disoccupato dal settembre 2022 e dall'ottobre 2022 all'ottobre 2024 ha percepito la naspi;
- dalle CU per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 si desume che:
• nel primo anno è stato dipendente della “CA.RE. s.r.l.” fino al 25 agosto 2022 percependo un emolumento netto di 10.503,00 euro e ha ricevuto 1.455,00 euro netti a titolo di naspi dal 22 ottobre;
reddito netto annuo di 11.958,00 euro (996,00 mensili);
• nel 2023 ha ricevuto 11.899,00 euro netti a titolo di naspi (992,00 mensili);
• nel 2024 ha percepito 8.114,00 di naspi fino al mese di ottobre;
- non è proprietario di beni immobili;
- è titolare di conti correnti presso Unicredit e Intesa San Paolo accesi rispettivamente l'11 ottobre 2029 e il 15 aprile 2022, nonché di una carta di credito Postepay, ma non è nota la provvista sui conti. In conclusione, dunque, il resistente risulta essere da tempo disoccupato, sebbene sia un uomo ancora giovane e con capacità lavorativa buona. Si deve inoltre tenere in considerazione che il padre contribuisce in modo molto modesto al mantenimento diretto di e che quest'ultimo, che all'epoca della Per_1 separazione era un bambino, è ora un adolescente con esigenze e bisogni significativi. Alla luce di tutte le circostanze sopra evidenziate appare opportuno determinare in 236,65 euro l'importo mensile complessivo dovuto dal signor per il Per_1 mantenimento ordinario di con decorso dall'epoca di presentazione della Per_1 domanda. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
4. Le spese di lite liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In particolare, tenuto conto del fatto che l'attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti pagina 6 di 9 e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da euro 26.000 a euro 52.000 ex art. 5, comma 6, d.m. 55/2014 e successive modifiche e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompresi tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza disattesa e respinta, 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
PO il 5 gennaio 1981 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio a EL di PO (NA) l'11 agosto 2001, atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 56, Parte 2, serie A, anno 2001;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affida in forma condivisa a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le minori si troveranno di volta in volta;
4) colloca il minore presso la madre;
5) dispone che -salvi diversi accordi tra le parti- il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a fine settimana alternati dal sabato alle 9,00 alla domenica alle 21,00, provvedendo ad andarlo a prendere e a riportarlo a casa della madre;
- ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la GN e tenendo conto Pt_1 degli impegni, dei desideri e della volontà del ragazzo;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate per due settimane, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 7 di 9 6) revoca l'obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento Per_1 ordinario e straordinario di:
- AN, con decorso dalla data della domanda,
- , a partire dal mese di gennaio 2025, salvo per il pregresso quanto stabilito Per_2 nell'ordinanza del 29 ottobre 2024; 7) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor Per_1
l'obbligo di versare alla GN , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario di la somma di 236,65 euro;
tra le spese in Per_1 oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse di , come stabilite nel Protocollo Per_1 del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: pagina 8 di 9 Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 9) condanna a rifondere integralmente all'Erario le spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi 5.000,00 euro, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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