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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/12/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa RI MA ER, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 6397\2023 Reg. Gen. vertente tra
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]
TE n. 24, codice fiscale , rappresentato e difeso come in atti C.F._1
dall'avv. Sabina Piga;
- parte attrice-
CONTRO
– C.F. ( n.q. di erede di NA ); CP_1 C.F._2 Pt_1
– C.F. (n.q. di erede di NA ); Controparte_2 C.F._3 Pt_1
– C.F. ; – C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
; – C.F. C.F._5 Parte_4
; – C.F. ; C.F._6 Parte_5 C.F._7
– C.F. ; – Parte_6 C.F._8 Parte_7
C.F. ; – C.F. ; C.F._9 Parte_8 C.F._10
– C.F. ; – C.F. Parte_9 C.F._11 Parte_10
; – C.F. , C.F._12 Parte_11 C.F._13
rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Marco Mura;
-parte convenuta-
OGGETTO: Usucapione; CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto accertarsi l'acquisto Parte_1
per usucapione ventennale della proprietà dell'immobile sito in Armungia, via TE
Alighieri n. 24, edificato su ente urbano distinto nel Catasto Terreni del Comune di
Armungia al foglio 37 particella 479 (ex particella 389) e attualmente censito al
N.C.E.U. foglio 37 mappale 479 sub. 3; nonché dei terreni contigui distinti al Catasto
Terreni del medesimo Comune al foglio 37 particelle 392 e 456 (ex 390), con autorizzazione alla trascrizione della sentenza. L'attore ha dedotto: di avere posseduto, con animus domini, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente sin dal 1956, la casa di abitazione sita in Armungia, via TE Alighieri n. 24, già ente urbano al
Catasto Terreni foglio 37 particella 479 (ex particella 389) e oggi censita al N.C.E.U. foglio 37, mappale 479 sub. 3, piano terra e primo piano, nonché i terreni contigui censiti al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 37 particella 392 e foglio 37 particella 456 (ex particella 390); che dopo la morte del padre , Parte_3
avvenuta il 15 gennaio 1971, proprietario originario, i beni sono rimasti catastalmente intestati pro-quota all'attore e ai fratelli/successori, ma la disponibilità materiale e giuridica è sempre rimasta esclusiva in capo a sé, che vi ha la residenza con la moglie dal maggio 1956, ha ampliato il fabbricato realizzando il primo piano nel Persona_1
1960 per destinare parte del piano terra a panificio, nel quale ha lavorato fino al 1995, ha sostenuto tutte le spese di manutenzione, ha pagato le utenze domestiche e i tributi,
e ha curato i terreni con piantumazioni di alberi da frutto a partire dal 1990 e successive cure ordinarie;
che l'accesso ai terreni è possibile solo attraverso l'immobile di via
TE, del quale l'attore e i suoi congiunti sono stati gli unici detentori delle chiavi.
Sulla base di tali allegazioni, l'attore ha chiesto di accertare l'intervenuta usucapione ventennale della proprietà dell'immobile e dei terreni indicati, autorizzando la trascrizione della sentenza e, in ipotesi di opposizione, con vittoria di spese. Si sono costituiti e quali eredi di , insieme a CP_1 Controparte_2 Persona_2 [...]
, , , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
I resistenti, con memoria di costituzione e risposta, aderendo in sostanza alla
[...]
domanda, hanno confermato che ha utilizzato in via esclusiva, Parte_1
pacifica, continuativa e pubblica la casa coniugale e i terreni fin dal 1956, sostenendone i costi di manutenzione e le utenze, e che nessuno dei cointestatari o loro danti causa ha mai svolto atti incompatibili con tale possesso né ne ha contestato l'esercizio, riconoscendone la titolarità. Hanno rappresentato che alcune eredità e Per_3 CP_3
) non sono state seguite da dichiarazioni di successione comprensive dei beni in
[...]
controversia e che la mancata partecipazione alla mediazione fu dettata da ragioni di salute di una delle parti, chiedendo comunque l'accoglimento della domanda di usucapione con integrale compensazione delle spese.
In corso di causa è stata espletata la prova orale.
In data 14.10.2025 il procedimento è stato assegnato a questo giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 e all'udienza del 27.11.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Dalle visure catastali e dagli atti in causa risultano evocati tutti i cointestatari dei beni per cui è causa, ovvero i loro eredi in caso di premorienza , CP_4 CP_3
, ), oggi tutti costituiti e aderenti alla domanda.
[...] Persona_2
Va evidenziato che , indicata nel ricorso risulta deceduta e che i suoi eredi Persona_2
( e ) si sono costituiti. vedova , CP_1 Controparte_2 Persona_4 Pt_1
usufruttuaria risulta deceduta da tempo;
il diritto di usufrutto è estinto e non si trasmette agli eredi, quindi non occorre integrazione del contraddittorio.
Nel merito, le risultanze processuali confermano l'assunto attoreo secondo cui gli immobili oggetto di causa sono stati posseduti in modo esclusivo animo domini ed ininterrottamente da oltre un ventennio. Come è noto, infatti, perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l'animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda il cosiddetto animus che il corpus. Naturalmente la continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, nel senso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo. Inoltre, occorre che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (tra le tante,
Cassazione civile sez. II, 3 aprile 1992 n. 4092; Cassazione civile, sez. II 25 febbraio
1982 n. 1201; Cassazione civile, sez. II, 23 febbraio 1980 n. 1300).
Tali requisiti sono indubbiamente ravvisabili nella condotta tenuta dall'attore, come emersa dall'istruttoria esperita in corso di giudizio, essendosi il predetto comportato con riguardo agli immobili per cui è giudizio come se ne fosse l'esclusivo proprietario.
Infatti, le prove testimoniali assunte confermano in modo sostanziale le allegazioni attoree circa il possesso ultraventennale. Segnatamente, la testimone, , Testimone_1
cognata dell'attore, ha dichiarato di aver sempre frequentato la casa di Parte_1
, confermando che egli vi ha abitato ininterrottamente sin dal 1956, che vi ha
[...]
svolto attività di panificazione insieme alla moglie e che ha curato i terreni, raccogliendo personalmente i frutti;
, nipote dell'attore, ha riferito di Testimone_2
aver visto lo zio abitare stabilmente l'immobile fin dall'infanzia, di aver collaborato al panificio e di aver aiutato nella manutenzione dei terreni, confermando la cura costante delle piante;
ha confermato la presenza del panificio, la frequentazione CP_5
dell'immobile e l'assenza di qualsiasi opposizione da parte dei comproprietari, aggiungendo di aver consumato i frutti delle piante coltivate dall'attore; e CP_6
ha dichiarato di aver eseguito lavori di manutenzione (imbiancatura e montaggio
[...]
del portone) su incarico dell'attore, confermando l'uso esclusivo dell'immobile e dei terreni e la raccolta dei frutti da parte di . Parte_1
Le deposizioni, coerenti e convergenti, corroborano le allegazioni del ricorso e dimostrano il possesso esclusivo, pacifico e continuativo dell'attore per oltre vent'anni, con animus domini, sugli immobili e terreni oggetto di causa.
Le dichiarazioni rese appaiono convergenti e prive di contraddizioni, fornendo riscontro diretto o indiretto alla maggior parte dei capitoli di prova, senza che siano emerse contestazioni da parte dei convenuti costituiti, i quali hanno aderito alle domande attoree.
Tale quadro probatorio, unitamente alla documentazione prodotta, consente di ritenere provato il possesso pacifico, pubblico e continuato per oltre vent'anni, con animus domini, idoneo a fondare l'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Nessuna statuizione va pronunciata in ordine alla trascrizione della presente sentenza, derivando tale conseguenza dalla legge, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 2651 c.c.
Considerato che i convenuti non hanno resistito alla domanda sussistono eccezionali ragioni perché le spese del giudizio siano dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà Parte_1
dell'immobile ad uso civile abitazione sito in Armungia, via TE Alighieri n. 24, distinto al N.C.E.U. del Comune di Armungia al foglio 37, mappale 479 sub. 3 (già ente urbano al Catasto Terreni foglio 37 particella 479 ex particella 389);
- accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà dei Parte_1
terreni siti nel Comune di Armungia, distinti al Catasto Terreni al foglio 37 particella
392 e foglio 37 particella 456 (ex particella 390);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 26.12.2025
IL GIUDICE
(RI MA ER)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa RI MA ER, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 6397\2023 Reg. Gen. vertente tra
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]
TE n. 24, codice fiscale , rappresentato e difeso come in atti C.F._1
dall'avv. Sabina Piga;
- parte attrice-
CONTRO
– C.F. ( n.q. di erede di NA ); CP_1 C.F._2 Pt_1
– C.F. (n.q. di erede di NA ); Controparte_2 C.F._3 Pt_1
– C.F. ; – C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_3
; – C.F. C.F._5 Parte_4
; – C.F. ; C.F._6 Parte_5 C.F._7
– C.F. ; – Parte_6 C.F._8 Parte_7
C.F. ; – C.F. ; C.F._9 Parte_8 C.F._10
– C.F. ; – C.F. Parte_9 C.F._11 Parte_10
; – C.F. , C.F._12 Parte_11 C.F._13
rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Marco Mura;
-parte convenuta-
OGGETTO: Usucapione; CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto accertarsi l'acquisto Parte_1
per usucapione ventennale della proprietà dell'immobile sito in Armungia, via TE
Alighieri n. 24, edificato su ente urbano distinto nel Catasto Terreni del Comune di
Armungia al foglio 37 particella 479 (ex particella 389) e attualmente censito al
N.C.E.U. foglio 37 mappale 479 sub. 3; nonché dei terreni contigui distinti al Catasto
Terreni del medesimo Comune al foglio 37 particelle 392 e 456 (ex 390), con autorizzazione alla trascrizione della sentenza. L'attore ha dedotto: di avere posseduto, con animus domini, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente sin dal 1956, la casa di abitazione sita in Armungia, via TE Alighieri n. 24, già ente urbano al
Catasto Terreni foglio 37 particella 479 (ex particella 389) e oggi censita al N.C.E.U. foglio 37, mappale 479 sub. 3, piano terra e primo piano, nonché i terreni contigui censiti al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 37 particella 392 e foglio 37 particella 456 (ex particella 390); che dopo la morte del padre , Parte_3
avvenuta il 15 gennaio 1971, proprietario originario, i beni sono rimasti catastalmente intestati pro-quota all'attore e ai fratelli/successori, ma la disponibilità materiale e giuridica è sempre rimasta esclusiva in capo a sé, che vi ha la residenza con la moglie dal maggio 1956, ha ampliato il fabbricato realizzando il primo piano nel Persona_1
1960 per destinare parte del piano terra a panificio, nel quale ha lavorato fino al 1995, ha sostenuto tutte le spese di manutenzione, ha pagato le utenze domestiche e i tributi,
e ha curato i terreni con piantumazioni di alberi da frutto a partire dal 1990 e successive cure ordinarie;
che l'accesso ai terreni è possibile solo attraverso l'immobile di via
TE, del quale l'attore e i suoi congiunti sono stati gli unici detentori delle chiavi.
Sulla base di tali allegazioni, l'attore ha chiesto di accertare l'intervenuta usucapione ventennale della proprietà dell'immobile e dei terreni indicati, autorizzando la trascrizione della sentenza e, in ipotesi di opposizione, con vittoria di spese. Si sono costituiti e quali eredi di , insieme a CP_1 Controparte_2 Persona_2 [...]
, , , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
I resistenti, con memoria di costituzione e risposta, aderendo in sostanza alla
[...]
domanda, hanno confermato che ha utilizzato in via esclusiva, Parte_1
pacifica, continuativa e pubblica la casa coniugale e i terreni fin dal 1956, sostenendone i costi di manutenzione e le utenze, e che nessuno dei cointestatari o loro danti causa ha mai svolto atti incompatibili con tale possesso né ne ha contestato l'esercizio, riconoscendone la titolarità. Hanno rappresentato che alcune eredità e Per_3 CP_3
) non sono state seguite da dichiarazioni di successione comprensive dei beni in
[...]
controversia e che la mancata partecipazione alla mediazione fu dettata da ragioni di salute di una delle parti, chiedendo comunque l'accoglimento della domanda di usucapione con integrale compensazione delle spese.
In corso di causa è stata espletata la prova orale.
In data 14.10.2025 il procedimento è stato assegnato a questo giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 e all'udienza del 27.11.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Dalle visure catastali e dagli atti in causa risultano evocati tutti i cointestatari dei beni per cui è causa, ovvero i loro eredi in caso di premorienza , CP_4 CP_3
, ), oggi tutti costituiti e aderenti alla domanda.
[...] Persona_2
Va evidenziato che , indicata nel ricorso risulta deceduta e che i suoi eredi Persona_2
( e ) si sono costituiti. vedova , CP_1 Controparte_2 Persona_4 Pt_1
usufruttuaria risulta deceduta da tempo;
il diritto di usufrutto è estinto e non si trasmette agli eredi, quindi non occorre integrazione del contraddittorio.
Nel merito, le risultanze processuali confermano l'assunto attoreo secondo cui gli immobili oggetto di causa sono stati posseduti in modo esclusivo animo domini ed ininterrottamente da oltre un ventennio. Come è noto, infatti, perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l'animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda il cosiddetto animus che il corpus. Naturalmente la continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, nel senso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo. Inoltre, occorre che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (tra le tante,
Cassazione civile sez. II, 3 aprile 1992 n. 4092; Cassazione civile, sez. II 25 febbraio
1982 n. 1201; Cassazione civile, sez. II, 23 febbraio 1980 n. 1300).
Tali requisiti sono indubbiamente ravvisabili nella condotta tenuta dall'attore, come emersa dall'istruttoria esperita in corso di giudizio, essendosi il predetto comportato con riguardo agli immobili per cui è giudizio come se ne fosse l'esclusivo proprietario.
Infatti, le prove testimoniali assunte confermano in modo sostanziale le allegazioni attoree circa il possesso ultraventennale. Segnatamente, la testimone, , Testimone_1
cognata dell'attore, ha dichiarato di aver sempre frequentato la casa di Parte_1
, confermando che egli vi ha abitato ininterrottamente sin dal 1956, che vi ha
[...]
svolto attività di panificazione insieme alla moglie e che ha curato i terreni, raccogliendo personalmente i frutti;
, nipote dell'attore, ha riferito di Testimone_2
aver visto lo zio abitare stabilmente l'immobile fin dall'infanzia, di aver collaborato al panificio e di aver aiutato nella manutenzione dei terreni, confermando la cura costante delle piante;
ha confermato la presenza del panificio, la frequentazione CP_5
dell'immobile e l'assenza di qualsiasi opposizione da parte dei comproprietari, aggiungendo di aver consumato i frutti delle piante coltivate dall'attore; e CP_6
ha dichiarato di aver eseguito lavori di manutenzione (imbiancatura e montaggio
[...]
del portone) su incarico dell'attore, confermando l'uso esclusivo dell'immobile e dei terreni e la raccolta dei frutti da parte di . Parte_1
Le deposizioni, coerenti e convergenti, corroborano le allegazioni del ricorso e dimostrano il possesso esclusivo, pacifico e continuativo dell'attore per oltre vent'anni, con animus domini, sugli immobili e terreni oggetto di causa.
Le dichiarazioni rese appaiono convergenti e prive di contraddizioni, fornendo riscontro diretto o indiretto alla maggior parte dei capitoli di prova, senza che siano emerse contestazioni da parte dei convenuti costituiti, i quali hanno aderito alle domande attoree.
Tale quadro probatorio, unitamente alla documentazione prodotta, consente di ritenere provato il possesso pacifico, pubblico e continuato per oltre vent'anni, con animus domini, idoneo a fondare l'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Nessuna statuizione va pronunciata in ordine alla trascrizione della presente sentenza, derivando tale conseguenza dalla legge, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 2651 c.c.
Considerato che i convenuti non hanno resistito alla domanda sussistono eccezionali ragioni perché le spese del giudizio siano dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà Parte_1
dell'immobile ad uso civile abitazione sito in Armungia, via TE Alighieri n. 24, distinto al N.C.E.U. del Comune di Armungia al foglio 37, mappale 479 sub. 3 (già ente urbano al Catasto Terreni foglio 37 particella 479 ex particella 389);
- accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà dei Parte_1
terreni siti nel Comune di Armungia, distinti al Catasto Terreni al foglio 37 particella
392 e foglio 37 particella 456 (ex particella 390);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 26.12.2025
IL GIUDICE
(RI MA ER)