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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata,
- viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc,
- vista l'ordinanza di separazione della causa pronunciata in data odierna ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA PARZIALE (art.2792 n°4 cpc) nella causa al n°1232/24 promossa tra:
Parte_1 rappresentato dall'avv A. Strozzieri
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato dagli avv.ti Anna Rita Zedda e Francesca Repaci
OGGETTO = licenziamento
PAROLE CHIAVE = repechage, discriminatorio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Al fine di dimostrare la soppressione del posto di lavoro del ricorrente («addetto alle pulizie» e
«alla piccola manutenzione ordinaria»), indicato come motivo oggettivo del licenziamento intimatogli il 16/2/24 (doc.1 allegato al ricorso), l' ha documentato (doc.11) di aver CP_1
«esternalizzato» il servizio di pulizia affidandolo alla «Cooperativa sociale Meridiana» .
2. In ogni caso, tuttavia, il datore di lavoro non ha provato – come suo onere – l'impossibilità di
“repechage”, la quale peraltro risulta esclusa dalla esplicitamente ammessa assunzione della «signora come colf» «in sostituzione della signora Parte_2 Per_1
« cessata il 31 marzo 2024»
[...]
3. Si osserva sul punto che:
3.1. il lasso di tempo tra il licenziamento e la cessazione del rapporto con la dipendente si Per_1 deve considerare sufficientemente breve, debitamente considerando anche che la ulteriore riduzione derivante dal periodo di preavviso;
3.2. la cessazione del rapporto con tale dipendente si deve presumere prevedibile considerando l'età
pagina 1 di 2 di quest'ultima («76 anni», per quanto affermato nella memoria difensiva ex 416 cpc);
3.3. Sul punto l' si limita ad affermare che «il signor non avrebbe potuto svolgere» le CP_1 Pt_1 mansioni affidate alla signora trattandosi « di attività funzionali allo svolgimento Parte_2 della vita famigliare quale, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, è quella che si svolge all'interno di una comunità religiosa»; tale circostanza, non meglio motivata, non appare conferente.
4. Il dedotto motivo discriminatorio («l'età del ricorrente»: 56 anni alla data del licenziamento) appare difficilmente configurabile e comunque non è stato provato.
5. L' ha provato l'insussistenza del «requisito dimensionale» (producendo il LUL, doc.12, CP_1 senza suscitare specifiche contestazioni)
6. La disposizione applicabile è pertanto l'art.8 L.604/66, a norma del quale il numero massimo delle mensilità si ritiene giustificato dalla (sostanziale) anzianità del ricorrente, assunto (per la prima volta) nel 1992.
7. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza relativamente all'oggetto del decisum.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, e, nei limiti dell'oggetto della presente decisione, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
CONDANNA l' a riassumere il ricorrente entro il termine di tre Controparte_1 giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi e rivalutazione come per legge;
ed inoltre a rifondergli le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.600,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 8/2/25
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata,
- viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc,
- vista l'ordinanza di separazione della causa pronunciata in data odierna ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA PARZIALE (art.2792 n°4 cpc) nella causa al n°1232/24 promossa tra:
Parte_1 rappresentato dall'avv A. Strozzieri
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato dagli avv.ti Anna Rita Zedda e Francesca Repaci
OGGETTO = licenziamento
PAROLE CHIAVE = repechage, discriminatorio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Al fine di dimostrare la soppressione del posto di lavoro del ricorrente («addetto alle pulizie» e
«alla piccola manutenzione ordinaria»), indicato come motivo oggettivo del licenziamento intimatogli il 16/2/24 (doc.1 allegato al ricorso), l' ha documentato (doc.11) di aver CP_1
«esternalizzato» il servizio di pulizia affidandolo alla «Cooperativa sociale Meridiana» .
2. In ogni caso, tuttavia, il datore di lavoro non ha provato – come suo onere – l'impossibilità di
“repechage”, la quale peraltro risulta esclusa dalla esplicitamente ammessa assunzione della «signora come colf» «in sostituzione della signora Parte_2 Per_1
« cessata il 31 marzo 2024»
[...]
3. Si osserva sul punto che:
3.1. il lasso di tempo tra il licenziamento e la cessazione del rapporto con la dipendente si Per_1 deve considerare sufficientemente breve, debitamente considerando anche che la ulteriore riduzione derivante dal periodo di preavviso;
3.2. la cessazione del rapporto con tale dipendente si deve presumere prevedibile considerando l'età
pagina 1 di 2 di quest'ultima («76 anni», per quanto affermato nella memoria difensiva ex 416 cpc);
3.3. Sul punto l' si limita ad affermare che «il signor non avrebbe potuto svolgere» le CP_1 Pt_1 mansioni affidate alla signora trattandosi « di attività funzionali allo svolgimento Parte_2 della vita famigliare quale, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, è quella che si svolge all'interno di una comunità religiosa»; tale circostanza, non meglio motivata, non appare conferente.
4. Il dedotto motivo discriminatorio («l'età del ricorrente»: 56 anni alla data del licenziamento) appare difficilmente configurabile e comunque non è stato provato.
5. L' ha provato l'insussistenza del «requisito dimensionale» (producendo il LUL, doc.12, CP_1 senza suscitare specifiche contestazioni)
6. La disposizione applicabile è pertanto l'art.8 L.604/66, a norma del quale il numero massimo delle mensilità si ritiene giustificato dalla (sostanziale) anzianità del ricorrente, assunto (per la prima volta) nel 1992.
7. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza relativamente all'oggetto del decisum.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, e, nei limiti dell'oggetto della presente decisione, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,
CONDANNA l' a riassumere il ricorrente entro il termine di tre Controparte_1 giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno versandogli un'indennità di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi e rivalutazione come per legge;
ed inoltre a rifondergli le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.600,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 8/2/25
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2