Sentenza 6 febbraio 1984
Massime • 1
Nella società di persone, la titolarità unitaria ed inscindibile in capo ai soci, considerati nel loro complesso unitario, delle situazioni giuridiche integranti il patrimonio sociale, implica che nel caso di società (nella specie di due soci) che abbia preso in locazione un immobile per esercitarvi l'attività sociale, titolari del rapporto locatizio siano i soci, sicché, ove a seguito di recesso degli altri, il socio rimasto continui nell'immobile la stessa attività, non si verifica alcuna modificazione soggettiva del rapporto di locazione con conseguente abusiva detenzione dello immobile locato, ma la titolarità della relativa posizione soggettiva, come dell'Esercizio dell'attività imprenditoriale, si concentra nell'unico socio (con potenzialità di estensione ad altri futuri soci nel termine di sei mesi ex art. 2272 n. 4 cod. civ.), anche ai fini liquidatori per il periodo successivo, permanendo nel caso di liquidazione, con l'attribuzione a lui dei beni costituenti il patrimonio sociale previo soddisfacimento dei creditori sociali, in tale soggetto non più socio. ( V 4059/79, mass n 400556; ( V 6156/78, mass n 395986).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/1984, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1984 |
Testo completo
Nella società di persone, la titolarità unitaria ed inscindibile in capo ai soci, considerati nel loro complesso unitario, delle situazioni giuridiche integranti il patrimonio sociale, implica che nel caso di società (nella specie di due soci) che abbia preso in locazione un immobile per esercitarvi l'attività sociale, titolari del rapporto locatizio siano i soci, sicché, ove a seguito di recesso degli altri, il socio rimasto continui nell'immobile la stessa attività, non si verifica alcuna modificazione soggettiva del rapporto di locazione con conseguente abusiva detenzione dello immobile locato, ma la titolarità della relativa posizione soggettiva, come dell'Esercizio dell'attività imprenditoriale, si concentra nell'unico socio (con potenzialità di estensione ad altri futuri soci nel termine di sei mesi ex art. 2272 n. 4 cod. civ.), anche ai fini liquidatori per il periodo successivo, permanendo nel caso di liquidazione, con l'attribuzione a lui dei beni costituenti il patrimonio sociale previo soddisfacimento dei creditori sociali, in tale soggetto non più socio. ( V 4059/79, mass n 400556; ( V 6156/78, mass n 395986).*