Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2007, n. 2623
CASS
Sentenza 7 febbraio 2007

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Ai sensi degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato si svolge in camera di consiglio e deve essere deciso con ordinanza non impugnabile con i mezzi ordinari, essendo ammesso soltanto il ricorso straordinario per cassazione alla stregua dell'art. 111 Cost., per quanto desumibile dallo stesso art. 30 della legge citata, il quale prevede che l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. è decisa, appunto, con ordinanza non impugnabile secondo il rito camerale. Tale provvedimento conclusivo non muta la sua natura giuridica di ordinanza non impugnabile anche quando la decisione sia stata emessa in forma di sentenza senza l'adozione del rito camerale, poiché l'inosservanza delle disposizioni che regolano la disciplina di questo procedimento non determina la nullità della decisione, non essendo in alcun modo prevista tale sanzione, avuto riguardo all'applicazione del principio generale di tassatività delle nullità ricavabile dall'art. 156 del codice di rito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2007, n. 2623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2623
    Data del deposito : 7 febbraio 2007

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