Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
Ai sensi degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato si svolge in camera di consiglio e deve essere deciso con ordinanza non impugnabile con i mezzi ordinari, essendo ammesso soltanto il ricorso straordinario per cassazione alla stregua dell'art. 111 Cost., per quanto desumibile dallo stesso art. 30 della legge citata, il quale prevede che l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. è decisa, appunto, con ordinanza non impugnabile secondo il rito camerale. Tale provvedimento conclusivo non muta la sua natura giuridica di ordinanza non impugnabile anche quando la decisione sia stata emessa in forma di sentenza senza l'adozione del rito camerale, poiché l'inosservanza delle disposizioni che regolano la disciplina di questo procedimento non determina la nullità della decisione, non essendo in alcun modo prevista tale sanzione, avuto riguardo all'applicazione del principio generale di tassatività delle nullità ricavabile dall'art. 156 del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2007, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI IA ZI, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato SANTELLA Vincenzo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UT IA CE, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato BENEDETTI M. Pina, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversa il provvedimento n. RG. 501/2002 del Tribunale di LANCIANO, depositato il 10/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/10/06 del Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato TI IA CE proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Lanciano le aveva ingiunto di pagare a favore dell'avv. IA AZ NI la somma di Euro 3.726,22 per competenze professionali, contestando la misura e la congruità degli importi. L'opposta chiedeva in via preliminare che il procedimento si svolgesse secondo il rito disciplinato cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2003 il Tribunale di Lanciano in composizione monocratica, sciogliendo la riserva di cui al verbale della udienza di prima comparizione,riteneva applicabile il rito speciale previsto dalla L. n. 794 del 1942 e, decidendo nel merito, revocava il decreto opposto, liquidando nella somma di Euro 1276,69, già corrisposta dall'opponente,1'importo dovuto a favore del legale, che condannava al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione NI IA AZ sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso IA CE TI, che ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità del procedimento per violazione di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, giacché il Giudice aveva deciso nel merito la causa senza fissare l'udienza in Camera di consiglio.
Con il secondo motivo la ricorrente,denunciando ancora la violazione di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, deduce che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le controversie relative al pagamento di competenze dovute per prestazioni professionali svolte dagli avvocati vanno decise con il rito camerale anche quando il giudizio sia promosso nelle forme di cui all'art. 633 cod. proc. civ.. I motivi, essendo strettamente connessi,possono essere esaminati congiuntamente.
Le censure sono infondate.
Ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30, il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato si svolge in Camera di consiglio e deve essere deciso con ordinanza non impugnabile,essendo ammesso soltanto il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.. In particolare, l'art. 30 della legge citata prevede che l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., è decisa con ordinanza non impugnabile secondo il rito camerale.
Il provvedimento conclusivo non muta la sua natura di ordinanza non impugnabile anche quando la decisione sia stata emessa in forma di sentenza senza l'adozione del rito camerale.
L'inosservanza delle disposizioni che regolano la disciplina del procedimento non determina la nullità della decisione,non essendo in alcun modo prevista tale sanzione,atteso che,ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., non può essere pronunciata la nullità se la stessa non è comminata dalla legge (e nel caso è stata la stessa NI a richiedere la decisione al Giudice).
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa per effetto della mancata convocazione in Camera di consiglio.
Il motivo va disatteso.
La censura è generica, dal momento che la ricorrente avrebbe dovuto specificare la concreta attività difensiva che avrebbe potuto proficuamente svolgere se fosse stata fissata la comparizione in Camera di consiglio.
Il ricorso va pertanto rigettato;
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente,risultata soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007