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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex 127 ter cpc, del
3.06.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Cause riunite iscritte ai nn. 2030 /2022 e 2548/2022
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1
Paolo Galluccio
Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per identità delle questioni trattate, i ricorrenti in epigrafe premettevano di essere dipendenti dell' Parte_2 convenuta, in servizio presso l'Ospedale di Pollena, con le qualifiche indicate in ciascun ricorso e di essere tenuti, come tutto il personale sanitario, ad indossare la divisa
(composta da camice o casacca e pantaloni nonché scarpe o zoccoli) fornita dall' e custodita nei locali aziendali per ragioni principalmente igieniche;
Pt_2 deducevano che, in base a disposizioni aziendali, erano obbligati ad indossare tale divisa prima dell'inizio del turno di lavoro e dismetterla in azienda subito dopo la fine del turno, in quanto in ciascun reparto ogni dipendente doveva essere presente all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro;
che la mancanza di tale adempimento veniva considerata violazione degli obblighi e doveva essere giustificata;
che per assolvere a tale dovere erano tenuti ad accedere in azienda alcuni minuti prima dell'inizio del turno lavorativo per cambiarsi d'abito e raggiungere il reparto con indosso la divisa e parimenti, dopo la fine del turno, prima di uscire dall'Azienda, dovevano allontanarsi dal posto di lavoro al fine di poter indossare nuovamente i propri indumenti;
che il tempo del cambio degli abiti in entrambi i casi non era retribuito nonostante fosse legato all'espletamento dell'attività lavorativa ed effettuato sotto le rigide direttive ed il controllo del datore di lavoro;
che, pertanto, per le operazioni di vestizione e svestizione, avevano diritto alla retribuzione per 10 minuti di straordinario come “plus orario” svolto nel compimento di operazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa, in virtù di quanto disposto dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario;
il “plus orario” doveva essere calcolato secondo i parametri di cui all'art. 34 del CCNL ed all'art. 39 del CCNL integrativo del 20.09.2001. Ciò premesso, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, la parte ricorrente chiedeva di accertare che, nei periodi analiticamente indicati in ciascun ricorso, il tempo impiegato per svestirsi ed indossare la divisa sul posto di lavoro, nonché il tempo necessario a compiere l'operazione inversa prima di lasciare l'azienda, fosse qualificato Cont come orario di lavoro e quindi adeguatamente retribuito, nonché di condannare l'
alla corresponsione degli importi analiticamente indicati in ciascun Parte_3 ricorso a titolo di lavoro straordinario, il tutto con vittoria delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipatario. Cont Non si costituiva in giudizio l' nonostante la ritualità della notifica, dovendosene pertanto dichiarare la contumacia.
Disposta la riunione dei giudizi, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. per l'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, sulla scorta degli atti di causa, disposta l'acquisizione di verbali di causa relativi all'assunzione della prova testimoniale in analogo giudizio, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi. Le domande sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente considerare che in altri giudizi vertenti sul medesimo thema decidendum e relativi allo stesso Ospedale di Pollena Trocchia in cui prestano servizio le parti ricorrenti, i testi escussi hanno affermato che i dipendenti hanno l'obbligo di indossare prima la divisa e poi di marcare il cartellino e che, in caso di ritardo rispetto all'inizio del turno c'è l'obbligo di recuperare il tempo in uscita (cfr. i verbali di causa allegati agli atti di parte ricorrente, in particolare nel giudizio n. 2781/2014). Analoghe risultanze probatorie sono state acquisite nel giudizio recante RG. 2960/2022 (Giudice Francesco Fucci), i cui verbali sono stati acquisiti dal Giudicante in corso di causa nell'esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., nel quale i testi escussi, dipendenti del Parte_4
hanno confermato che già nel periodo oggetto di causa sussisteva
[...]
l'obbligo per i lavoratori di recarsi in reparto per beggiare e iniziare il turno già muniti di divisa. Cont È inoltre accertato che detta divisa, messa a disposizione dall' e custodita nei locali aziendali per ragioni igieniche, viene indossata all'interno degli spogliatoi presenti presso la struttura ospedaliera. Ciò comporta che i dipendenti sono tenuti ad anticipare l'arrivo presso la sede di lavoro, al fine di procedere alla vestizione Cont della divisa e marcare il cartellino in orario. Né l' scegliendo di non costituirsi, ha fornito la prova contraria (così la teste : « Le divise non vengono Tes_1
conservate a casa dei dipendenti perché non sarebbe igienico. Ad inizio turno dobbiamo beggiare. Il badge è posto al piano terra. Sia ante che post 2019 è consuetudine andare in reparto già muniti di divisa. Questo è quello che ci hanno sempre detto, cioè di beggiare sempre in divisa. Evidentemente ciò ci obbliga ad anticiparci diversi minuti per poter beggiare in orario»; così la teste : Tes_2
«Questa divisa viene custodita nell'armadietto negli spogliatoi. Non esce dall'ospedale per ragioni igieniche. Questi spogliatoi sono collocati al piano superiore. Presso l'ambulatorio dove lavoro ci sono due piani. Gli spogliatoi si trovano al piano superiore. Per quanto riguarda il reparto preciso che in realtà era sempre allocato presso gli stessi edifici dove attualmente ci sono gli ambulatori.
Per cui gli spogliatoi sono rimasti invariati. Il badge attualmente è collocato al piano terra. Questo da qualche anno. Sono pochi anni che sta giù. In precedenza era collocato al piano superiore dove sono gli spogliatoi. Io vado sempre prima a mettermi il camice e poi vado a beggiare. Questa cosa la fanno anche tutti i miei colleghi. Andiamo prima tutti negli spogliatoi e poi a beggiare. Ad esempio se il turno inizia alle 8 io devo anticiparmi di qualche minuto per cambiarmi. Questa cosa è sempre stata così a prescindere dalla collocazione del badge.»).
Parimenti, con riferimento all'uscita, la teste ha affermato che, unitamente ai Tes_2
colleghi, provvede a cambiarsi solo dopo avere beggiato («Per quanto riguarda
l'uscita prevalentemente beggio con la divisa/camice e poi mi cambio. Questa cosa vale anche per i miei colleghi. Ad esempio se il turno finisce alle 14, io alle 14 beggio col camice e poi vado a cambiarmi»).
Dalla deposizione della teste , pure risultando che normalmente la Tes_1
svestizione precede la timbratura, emerge nitidamente che il cambio abiti deve necessariamente avvenire dopo la fine del turno e, dunque, al di fuori dell'orario effettivo di lavoro («Bisogna comunque sempre attendere l'orario di fine turno per andare a cambiarsi e poi beggiare. Quindi si beggia oltre il fine turno»).
Del resto, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il lavoratore debba terminare anticipatamente il turno per dismettere la divisa;
prassi questa non emersa Cont dall'istruttoria e neppure eccepita dall' rimasta contumace. Similmente, dalla documentazione in atti non risulta che il suddetto surplus orario sia contabilizzato Cont dall' e retribuito, né è stata fornita una prospettazione contraria da parte della convenuta.
In merito alla questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale, deve osservarsi che la stessa è stata ripetutamente affrontata in sede di legittimità, al punto che si è ormai formato un orientamento sufficientemente consolidato da poter essere brevemente richiamato.
La Suprema Corte, nella sentenza del 22.07.2008 n.20199, ha stabilito che “rientra nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la rivestizione della divisa aziendale, quando luogo e tempo dell'operazione siano imposti dal datore di lavoro”.
Nella sentenza 2 luglio 2009 n. 15492 (ma vedi altresì la conforme Cass. 14919 del
25.6.2009) la Suprema Corte ha poi osservato in motivazione che: “nell'interpretare il R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3, a norma del quale "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un 'occupazione assidua e continuativa", la
Suprema Corte ha affermato che tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che esso debba essere pertanto retribuito ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr.: Cass 14 aprile 1998 n. 3763; Cass. 21 ottobre 2003 n. 15734; Cass.
8 settembre 2006 n. 19273).
Né può ritenersi che i principi poc'anzi enunciati possano essere superati - e resi più elastici - dalle norme che sono successivamente intervenute a disciplinare l'orario di lavoro. Non consente una siffatta conclusione la L. n. 196 del 1997, art. 13, che nello stabilire al primo comma che "l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali", non reca alcun contributo alla soluzione del problema, dovendosi pur sempre stabilire, in casi simili a quello in esame, se le attività preparatorie rientrino o meno nell'orario "normale". Ed altrettanto è da dirsi, in realtà, anche in relazione al D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"; e nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere eccessivamente generico della definizione testé riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. eur., 9 settembre 2003, causa
C-151/02, parr. 58 ss.).
Secondo il Supremo Collegio, dunque, la eterodirezione appare elemento qualificante, unitamente alla circostanza che si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. N° 1817\2012;
Cass. N° 20714\2013, ecc.) ha confermato tale orientamento ribadendo che la computabilità del tempo necessario ad indossare la divisa deve essere retribuito nel caso in cui le relative operazioni siano eterodirette dal datore di lavoro che abbia cura di specificarne il tempo e il luogo dell'esecuzione (richiamando il principio già affermato in Cass. 8 settembre 2006, n. 19273).
Nel caso di specie, appare incontestabile che gli indumenti che i lavoratori devono indossare prima di iniziare l'attività lavorativa vera e propria siano destinati a garantire il rispetto di norme igieniche e di decoro imposte dalle esigenze di lavoro e dunque lato sensu datoriali, compresa la necessità di immediata identificazione del personale sanitario all'interno di strutture spesso sovraffollate.
Tale obbligo è appunto quello imposto dalle esigenze lavorative ed è dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo a velleità o scelta discrezionale del lavoratore.
Quest'ultimo è tenuto a indossare la divisa nei locali aziendali prima di entrare nel reparto, entro la sfera di vigilanza e controllo del datore di lavoro, per cui può senz'altro parlarsi di “eterodirezione” intesa come assoggettamento al potere direttivo e disciplinare il quale, nel caso in esame, si esplica attraverso disposizioni di servizio impartite in via generale dai responsabili della struttura.
Sempre in chiave interpretativa, non va dimenticato che la Giunta Regionale della
Campania ha emesso una direttiva, in data 8-10-2010, inviata ai Direttori Generali
Cont ed ai Commissari Straordinari delle nella quale si richiama un proprio decreto
(N° 21 del 24-3-2010) ove si prevede la fissazione del tempo necessario e sufficiente per consentire il passaggio di consegne tra il personale di comparto turnista in 10 minuti ritenendo che in tali procedure “vada ricompreso il tempo occorrente per la vestizione–svestizione divisa, che va retribuito”.
Deve quindi accogliersi la domanda di accertamento proposta, dichiarando il diritto di 1.1.2011 fino al 31.12.2017, e di dal Parte_1 Parte_1
1.6.2014 al 31.12.2017, a vedere computato nell'orario di lavoro da retribuire il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa.
Con riguardo alla quantificazione di tale diritto, la parte ricorrente ha computato tale tempo di vestizione e svestizione in complessivi 10 minuti giornalieri (5 minuti all'inizio + altri 5 alla fine turno); tale tempo aggiuntivo rispetto all'orario normale appare del tutto congruo e ragionevole, anche in base alle nozioni di comune esperienza in considerazione delle attività da svolgere e deve ritenersi conforme alla citata direttiva del 8-10-2010 (mai attuata) nella quale la ha Controparte_2
Cont invitato i direttori generali ed i commissari delle a fissare proprio nella misura di 10 minuti il tempo da retribuire occorrente per le operazioni di vestizione e svestizione.
Tale tempo deve essere, come si è visto in precedenza, computato come lavoro straordinario in quanto è stato svolto necessariamente oltre l'orario normale contrattualmente previsto.
Quanto ai conteggi prodotti in giudizio, si osserva che gli istanti hanno allegato un
Cont prospetto delle presenze, peraltro rilasciato dalla stessa convenuta, relativo al periodo oggetto del giudizio e ha sviluppato i conteggi tenendo conto del periodo oggetto di giudizio.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda sulla base dei conteggi all'uopo predisposti, formulati secondo criteri chiari e lineari sulla base del CCNL vigente per la parte relativa al computo del lavoro straordinario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate ex dm
55/2014, utilizzando i parametri minimi in ragione della non complessità dell'accertamento; la serialità del contenzioso giustifica la compensazione nella misura di un terzo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a Parte_1 vedersi computato, dal 1.1.2011 fino al 31.12.2017 nell'orario di lavoro da retribuire, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa e, per l'effetto condanna l' a pagare in suo favore la somma di euro € 1116,90 CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
2) dichiara il diritto di a vedersi computato, dal 10.6.2014 al Parte_1
31.12.2017 nell'orario di lavoro da retribuire, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa e, per l'effetto condanna l' a pagare in suo CP_1 favore la somma di euro € 2174,85 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
Cont 3) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 950,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Nola, 3.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex 127 ter cpc, del
3.06.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Cause riunite iscritte ai nn. 2030 /2022 e 2548/2022
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1
Paolo Galluccio
Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per identità delle questioni trattate, i ricorrenti in epigrafe premettevano di essere dipendenti dell' Parte_2 convenuta, in servizio presso l'Ospedale di Pollena, con le qualifiche indicate in ciascun ricorso e di essere tenuti, come tutto il personale sanitario, ad indossare la divisa
(composta da camice o casacca e pantaloni nonché scarpe o zoccoli) fornita dall' e custodita nei locali aziendali per ragioni principalmente igieniche;
Pt_2 deducevano che, in base a disposizioni aziendali, erano obbligati ad indossare tale divisa prima dell'inizio del turno di lavoro e dismetterla in azienda subito dopo la fine del turno, in quanto in ciascun reparto ogni dipendente doveva essere presente all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro;
che la mancanza di tale adempimento veniva considerata violazione degli obblighi e doveva essere giustificata;
che per assolvere a tale dovere erano tenuti ad accedere in azienda alcuni minuti prima dell'inizio del turno lavorativo per cambiarsi d'abito e raggiungere il reparto con indosso la divisa e parimenti, dopo la fine del turno, prima di uscire dall'Azienda, dovevano allontanarsi dal posto di lavoro al fine di poter indossare nuovamente i propri indumenti;
che il tempo del cambio degli abiti in entrambi i casi non era retribuito nonostante fosse legato all'espletamento dell'attività lavorativa ed effettuato sotto le rigide direttive ed il controllo del datore di lavoro;
che, pertanto, per le operazioni di vestizione e svestizione, avevano diritto alla retribuzione per 10 minuti di straordinario come “plus orario” svolto nel compimento di operazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa, in virtù di quanto disposto dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario;
il “plus orario” doveva essere calcolato secondo i parametri di cui all'art. 34 del CCNL ed all'art. 39 del CCNL integrativo del 20.09.2001. Ciò premesso, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, la parte ricorrente chiedeva di accertare che, nei periodi analiticamente indicati in ciascun ricorso, il tempo impiegato per svestirsi ed indossare la divisa sul posto di lavoro, nonché il tempo necessario a compiere l'operazione inversa prima di lasciare l'azienda, fosse qualificato Cont come orario di lavoro e quindi adeguatamente retribuito, nonché di condannare l'
alla corresponsione degli importi analiticamente indicati in ciascun Parte_3 ricorso a titolo di lavoro straordinario, il tutto con vittoria delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipatario. Cont Non si costituiva in giudizio l' nonostante la ritualità della notifica, dovendosene pertanto dichiarare la contumacia.
Disposta la riunione dei giudizi, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. per l'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, sulla scorta degli atti di causa, disposta l'acquisizione di verbali di causa relativi all'assunzione della prova testimoniale in analogo giudizio, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi. Le domande sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente considerare che in altri giudizi vertenti sul medesimo thema decidendum e relativi allo stesso Ospedale di Pollena Trocchia in cui prestano servizio le parti ricorrenti, i testi escussi hanno affermato che i dipendenti hanno l'obbligo di indossare prima la divisa e poi di marcare il cartellino e che, in caso di ritardo rispetto all'inizio del turno c'è l'obbligo di recuperare il tempo in uscita (cfr. i verbali di causa allegati agli atti di parte ricorrente, in particolare nel giudizio n. 2781/2014). Analoghe risultanze probatorie sono state acquisite nel giudizio recante RG. 2960/2022 (Giudice Francesco Fucci), i cui verbali sono stati acquisiti dal Giudicante in corso di causa nell'esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., nel quale i testi escussi, dipendenti del Parte_4
hanno confermato che già nel periodo oggetto di causa sussisteva
[...]
l'obbligo per i lavoratori di recarsi in reparto per beggiare e iniziare il turno già muniti di divisa. Cont È inoltre accertato che detta divisa, messa a disposizione dall' e custodita nei locali aziendali per ragioni igieniche, viene indossata all'interno degli spogliatoi presenti presso la struttura ospedaliera. Ciò comporta che i dipendenti sono tenuti ad anticipare l'arrivo presso la sede di lavoro, al fine di procedere alla vestizione Cont della divisa e marcare il cartellino in orario. Né l' scegliendo di non costituirsi, ha fornito la prova contraria (così la teste : « Le divise non vengono Tes_1
conservate a casa dei dipendenti perché non sarebbe igienico. Ad inizio turno dobbiamo beggiare. Il badge è posto al piano terra. Sia ante che post 2019 è consuetudine andare in reparto già muniti di divisa. Questo è quello che ci hanno sempre detto, cioè di beggiare sempre in divisa. Evidentemente ciò ci obbliga ad anticiparci diversi minuti per poter beggiare in orario»; così la teste : Tes_2
«Questa divisa viene custodita nell'armadietto negli spogliatoi. Non esce dall'ospedale per ragioni igieniche. Questi spogliatoi sono collocati al piano superiore. Presso l'ambulatorio dove lavoro ci sono due piani. Gli spogliatoi si trovano al piano superiore. Per quanto riguarda il reparto preciso che in realtà era sempre allocato presso gli stessi edifici dove attualmente ci sono gli ambulatori.
Per cui gli spogliatoi sono rimasti invariati. Il badge attualmente è collocato al piano terra. Questo da qualche anno. Sono pochi anni che sta giù. In precedenza era collocato al piano superiore dove sono gli spogliatoi. Io vado sempre prima a mettermi il camice e poi vado a beggiare. Questa cosa la fanno anche tutti i miei colleghi. Andiamo prima tutti negli spogliatoi e poi a beggiare. Ad esempio se il turno inizia alle 8 io devo anticiparmi di qualche minuto per cambiarmi. Questa cosa è sempre stata così a prescindere dalla collocazione del badge.»).
Parimenti, con riferimento all'uscita, la teste ha affermato che, unitamente ai Tes_2
colleghi, provvede a cambiarsi solo dopo avere beggiato («Per quanto riguarda
l'uscita prevalentemente beggio con la divisa/camice e poi mi cambio. Questa cosa vale anche per i miei colleghi. Ad esempio se il turno finisce alle 14, io alle 14 beggio col camice e poi vado a cambiarmi»).
Dalla deposizione della teste , pure risultando che normalmente la Tes_1
svestizione precede la timbratura, emerge nitidamente che il cambio abiti deve necessariamente avvenire dopo la fine del turno e, dunque, al di fuori dell'orario effettivo di lavoro («Bisogna comunque sempre attendere l'orario di fine turno per andare a cambiarsi e poi beggiare. Quindi si beggia oltre il fine turno»).
Del resto, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il lavoratore debba terminare anticipatamente il turno per dismettere la divisa;
prassi questa non emersa Cont dall'istruttoria e neppure eccepita dall' rimasta contumace. Similmente, dalla documentazione in atti non risulta che il suddetto surplus orario sia contabilizzato Cont dall' e retribuito, né è stata fornita una prospettazione contraria da parte della convenuta.
In merito alla questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale, deve osservarsi che la stessa è stata ripetutamente affrontata in sede di legittimità, al punto che si è ormai formato un orientamento sufficientemente consolidato da poter essere brevemente richiamato.
La Suprema Corte, nella sentenza del 22.07.2008 n.20199, ha stabilito che “rientra nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la rivestizione della divisa aziendale, quando luogo e tempo dell'operazione siano imposti dal datore di lavoro”.
Nella sentenza 2 luglio 2009 n. 15492 (ma vedi altresì la conforme Cass. 14919 del
25.6.2009) la Suprema Corte ha poi osservato in motivazione che: “nell'interpretare il R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3, a norma del quale "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un 'occupazione assidua e continuativa", la
Suprema Corte ha affermato che tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che esso debba essere pertanto retribuito ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr.: Cass 14 aprile 1998 n. 3763; Cass. 21 ottobre 2003 n. 15734; Cass.
8 settembre 2006 n. 19273).
Né può ritenersi che i principi poc'anzi enunciati possano essere superati - e resi più elastici - dalle norme che sono successivamente intervenute a disciplinare l'orario di lavoro. Non consente una siffatta conclusione la L. n. 196 del 1997, art. 13, che nello stabilire al primo comma che "l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali", non reca alcun contributo alla soluzione del problema, dovendosi pur sempre stabilire, in casi simili a quello in esame, se le attività preparatorie rientrino o meno nell'orario "normale". Ed altrettanto è da dirsi, in realtà, anche in relazione al D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"; e nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere eccessivamente generico della definizione testé riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. eur., 9 settembre 2003, causa
C-151/02, parr. 58 ss.).
Secondo il Supremo Collegio, dunque, la eterodirezione appare elemento qualificante, unitamente alla circostanza che si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. N° 1817\2012;
Cass. N° 20714\2013, ecc.) ha confermato tale orientamento ribadendo che la computabilità del tempo necessario ad indossare la divisa deve essere retribuito nel caso in cui le relative operazioni siano eterodirette dal datore di lavoro che abbia cura di specificarne il tempo e il luogo dell'esecuzione (richiamando il principio già affermato in Cass. 8 settembre 2006, n. 19273).
Nel caso di specie, appare incontestabile che gli indumenti che i lavoratori devono indossare prima di iniziare l'attività lavorativa vera e propria siano destinati a garantire il rispetto di norme igieniche e di decoro imposte dalle esigenze di lavoro e dunque lato sensu datoriali, compresa la necessità di immediata identificazione del personale sanitario all'interno di strutture spesso sovraffollate.
Tale obbligo è appunto quello imposto dalle esigenze lavorative ed è dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo a velleità o scelta discrezionale del lavoratore.
Quest'ultimo è tenuto a indossare la divisa nei locali aziendali prima di entrare nel reparto, entro la sfera di vigilanza e controllo del datore di lavoro, per cui può senz'altro parlarsi di “eterodirezione” intesa come assoggettamento al potere direttivo e disciplinare il quale, nel caso in esame, si esplica attraverso disposizioni di servizio impartite in via generale dai responsabili della struttura.
Sempre in chiave interpretativa, non va dimenticato che la Giunta Regionale della
Campania ha emesso una direttiva, in data 8-10-2010, inviata ai Direttori Generali
Cont ed ai Commissari Straordinari delle nella quale si richiama un proprio decreto
(N° 21 del 24-3-2010) ove si prevede la fissazione del tempo necessario e sufficiente per consentire il passaggio di consegne tra il personale di comparto turnista in 10 minuti ritenendo che in tali procedure “vada ricompreso il tempo occorrente per la vestizione–svestizione divisa, che va retribuito”.
Deve quindi accogliersi la domanda di accertamento proposta, dichiarando il diritto di 1.1.2011 fino al 31.12.2017, e di dal Parte_1 Parte_1
1.6.2014 al 31.12.2017, a vedere computato nell'orario di lavoro da retribuire il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa.
Con riguardo alla quantificazione di tale diritto, la parte ricorrente ha computato tale tempo di vestizione e svestizione in complessivi 10 minuti giornalieri (5 minuti all'inizio + altri 5 alla fine turno); tale tempo aggiuntivo rispetto all'orario normale appare del tutto congruo e ragionevole, anche in base alle nozioni di comune esperienza in considerazione delle attività da svolgere e deve ritenersi conforme alla citata direttiva del 8-10-2010 (mai attuata) nella quale la ha Controparte_2
Cont invitato i direttori generali ed i commissari delle a fissare proprio nella misura di 10 minuti il tempo da retribuire occorrente per le operazioni di vestizione e svestizione.
Tale tempo deve essere, come si è visto in precedenza, computato come lavoro straordinario in quanto è stato svolto necessariamente oltre l'orario normale contrattualmente previsto.
Quanto ai conteggi prodotti in giudizio, si osserva che gli istanti hanno allegato un
Cont prospetto delle presenze, peraltro rilasciato dalla stessa convenuta, relativo al periodo oggetto del giudizio e ha sviluppato i conteggi tenendo conto del periodo oggetto di giudizio.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda sulla base dei conteggi all'uopo predisposti, formulati secondo criteri chiari e lineari sulla base del CCNL vigente per la parte relativa al computo del lavoro straordinario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate ex dm
55/2014, utilizzando i parametri minimi in ragione della non complessità dell'accertamento; la serialità del contenzioso giustifica la compensazione nella misura di un terzo.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a Parte_1 vedersi computato, dal 1.1.2011 fino al 31.12.2017 nell'orario di lavoro da retribuire, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa e, per l'effetto condanna l' a pagare in suo favore la somma di euro € 1116,90 CP_1 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
2) dichiara il diritto di a vedersi computato, dal 10.6.2014 al Parte_1
31.12.2017 nell'orario di lavoro da retribuire, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa e, per l'effetto condanna l' a pagare in suo CP_1 favore la somma di euro € 2174,85 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
Cont 3) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 950,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Nola, 3.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola