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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1° sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 927/2025 R.G. posta in decisione in data 29/05/2025 e promossa da
, elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Chiara Parte_1
Talamone, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Saronno presso lo studio dell'avv. Chiara Villa, che Controparte_1
la rappresenta e difende giusta delega allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così giudicare:
In via principale e nel merito:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal signor e Parte_1
dalla signora in Comignago (NO) in data 23.09.2012 trascritto nei registri dello Stato Controparte_1 pagina 1 di 5 Civile di detto Comune atto nr. 31 parte II serie A anno 2012
- ordinare al Comune di Comignago (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- stabilire l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per la crescita e l'educazione degli stessi, con collocamento presso l'abitazione materna.
- Assegnare alla signora quale genitore collocatario dei figli, l'immobile di proprietà del CP_1
signor sito in Besnate (VA) via Monte Rosa, costituito da villetta e box, contraddistinto al Pt_1
NCEU del suddetto Comune come segue:
Foglio 8, particella 8376, sub 4, piano T-1-2, cat A/2, classe 5, consistenza 6,5 vani, rendita 503,55
Foglio 8, particella 8376, sub 10, piano T, cat C/6, classe 9, consistenza 25 mq., rendita 65,85
- Stabilire che le spese ordinarie dell'immobile relative ad utenze (luce, acqua, gas), TARI e condominiali siano a carico della signora mentre quelle straordinarie, così come individuate CP_1
nella Tabella oneri accessori allegata al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, rimangano a carico della proprietà.
- Regolamentare le visite paterne confermando le pattuizioni prese in sede di separazione ovvero:
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i giorni dall'uscita da scuola e sino alle ore 18.00, orario in cui la madre li andrà a prendere presso la residenza del padre o dei nonni paterni a seconda di dove si trovino i minori.
Inoltre il padre avrà con sé i figli, a week end alternati con la madre, dalle 10.00 del sabato sino alle
18.00 della domenica, riaccompagnandoli per l'ora stabilita presso la casa materna.
Le vacanze natalizie, suddivise nei periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, saranno trascorse dai figli minori alternativamente con l'uno o l'altro genitore a rotazione annua, salvo migliori soluzioni adottate concordemente dai genitori in favore dei figli minori.
Le vacanze pasquali (giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse dai figli minori a giorni alterni con l'uno e l'altro genitore. Il successivo periodo scolastico festivo sarà trascorso dai minori per uguali periodi alternativamente con ciascuno dei genitori secondo modalità da concordarsi.
Le vacanze estive saranno trascorse dai figli minori con ciascun genitore due settimane anche non continuative, tra il 15 giugno ed il 31 agosto di ogni anno salvo migliori soluzioni adottate concordemente in favore dei minori. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e durante il medesimo periodo saranno sospesi i diritti di visita dell'altro genitore.
Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente i figli minori una volta al giorno ad orario concordato pagina 2 di 5 dai coniugi Per_
- Stabilire a carico del signor un assegno per il mantenimento dei tre figli , e Pt_1 Per_2
, da versarsi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di euro 450,00 (€ Per_3 CP_1
150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT costo vita.
- Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, ovvero:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature pagina 3 di 5 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- L'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito dalla signora nella misura del 100% e CP_1
dalla stessa integralmente trattenuto.
- Le parti dichiarano di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio
- Spese di lite compensate
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23 settembre 2012 in località Comignago è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta in data 4 luglio 2019 nel corso del giudizio di separazione e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che in corso di causa le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, al cui recepimento nulla osta, essendo esse conformi all'interesse della prole ed alle condizioni reddituali delle parti.
Alla stregua dell'accordo raggiunto in corso di causa sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi,
1) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23 settembre 2012;
pagina 4 di 5 2) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comignago di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto trascritto al n. 31 parte II, serie A, anno 2012:
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30/05/2025
Il Presidente estensore pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1° sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 927/2025 R.G. posta in decisione in data 29/05/2025 e promossa da
, elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Chiara Parte_1
Talamone, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Saronno presso lo studio dell'avv. Chiara Villa, che Controparte_1
la rappresenta e difende giusta delega allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così giudicare:
In via principale e nel merito:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal signor e Parte_1
dalla signora in Comignago (NO) in data 23.09.2012 trascritto nei registri dello Stato Controparte_1 pagina 1 di 5 Civile di detto Comune atto nr. 31 parte II serie A anno 2012
- ordinare al Comune di Comignago (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- stabilire l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per la crescita e l'educazione degli stessi, con collocamento presso l'abitazione materna.
- Assegnare alla signora quale genitore collocatario dei figli, l'immobile di proprietà del CP_1
signor sito in Besnate (VA) via Monte Rosa, costituito da villetta e box, contraddistinto al Pt_1
NCEU del suddetto Comune come segue:
Foglio 8, particella 8376, sub 4, piano T-1-2, cat A/2, classe 5, consistenza 6,5 vani, rendita 503,55
Foglio 8, particella 8376, sub 10, piano T, cat C/6, classe 9, consistenza 25 mq., rendita 65,85
- Stabilire che le spese ordinarie dell'immobile relative ad utenze (luce, acqua, gas), TARI e condominiali siano a carico della signora mentre quelle straordinarie, così come individuate CP_1
nella Tabella oneri accessori allegata al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, rimangano a carico della proprietà.
- Regolamentare le visite paterne confermando le pattuizioni prese in sede di separazione ovvero:
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i giorni dall'uscita da scuola e sino alle ore 18.00, orario in cui la madre li andrà a prendere presso la residenza del padre o dei nonni paterni a seconda di dove si trovino i minori.
Inoltre il padre avrà con sé i figli, a week end alternati con la madre, dalle 10.00 del sabato sino alle
18.00 della domenica, riaccompagnandoli per l'ora stabilita presso la casa materna.
Le vacanze natalizie, suddivise nei periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, saranno trascorse dai figli minori alternativamente con l'uno o l'altro genitore a rotazione annua, salvo migliori soluzioni adottate concordemente dai genitori in favore dei figli minori.
Le vacanze pasquali (giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo) saranno trascorse dai figli minori a giorni alterni con l'uno e l'altro genitore. Il successivo periodo scolastico festivo sarà trascorso dai minori per uguali periodi alternativamente con ciascuno dei genitori secondo modalità da concordarsi.
Le vacanze estive saranno trascorse dai figli minori con ciascun genitore due settimane anche non continuative, tra il 15 giugno ed il 31 agosto di ogni anno salvo migliori soluzioni adottate concordemente in favore dei minori. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e durante il medesimo periodo saranno sospesi i diritti di visita dell'altro genitore.
Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente i figli minori una volta al giorno ad orario concordato pagina 2 di 5 dai coniugi Per_
- Stabilire a carico del signor un assegno per il mantenimento dei tre figli , e Pt_1 Per_2
, da versarsi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di euro 450,00 (€ Per_3 CP_1
150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT costo vita.
- Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, ovvero:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature pagina 3 di 5 (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- L'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito dalla signora nella misura del 100% e CP_1
dalla stessa integralmente trattenuto.
- Le parti dichiarano di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio
- Spese di lite compensate
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23 settembre 2012 in località Comignago è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta in data 4 luglio 2019 nel corso del giudizio di separazione e tra loro non vi è più stata riunione;
lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che in corso di causa le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni del pronunziando divorzio, al cui recepimento nulla osta, essendo esse conformi all'interesse della prole ed alle condizioni reddituali delle parti.
Alla stregua dell'accordo raggiunto in corso di causa sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi,
1) dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23 settembre 2012;
pagina 4 di 5 2) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comignago di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto trascritto al n. 31 parte II, serie A, anno 2012:
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30/05/2025
Il Presidente estensore pagina 5 di 5