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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 88 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZO ME per procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria
Mazzei per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata–
pagina 1 di 11 (c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, e (c.f. ) quali C.F._3 Controparte_4 C.F._4 eredi di tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giampaolo Persona_1
Cicconi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellati -
(c.f. ), quale genitore responsabile della CP_5 C.F._5 minore ) Persona_2 C.F._6
(c.f. ) Controparte_6 C.F._7
- appellate contumaci -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 556 emessa e pubblicata dal Tribunale di Macerata in data 28.06.2023.
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis rejectis, in riforma della sentenza di primo grado n. 556/2023 emessa e pubblicata in data 28.06.2023 dal Tribunale di Macerata in persona del Giudice Dott. Luigi Reale nel procedimento n. 1387/2020, per le causali di cui in narrativa e per quant'altro ritenuto di ragione e giustizia, accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. Per_1
conducente della vettura PEUGEOT 307 tg. CL 953 SS, as
[...]
nella determinazione del sinistro stradale del Controparte_1
11.05.2019 nel quale è rimasto coinvolto l'odierno appellante, condannare in solido gli eredi del Sig. , ovverosia Persona_1 Controparte_2 [...]
, e quale genitore esercente la CP_3 Controparte_4 CP_5 ll e la Persona_2 Controparte_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 bile per la r.c.a del mezzo, a risarcire al Sig. Parte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subìti, come specificati nelle singole voci nella premessa dell'atto di citazione di primo grado e richiamati nel presente atto di citazione in appello, quantificabili in € 121.185,15, così come risultante in base alla valutazione espressa dal CTU, ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al saldo. Con vittoria di competenze e spese di causa di primo e secondo grado. In via istruttoria e preliminare: (…)».
pagina 2 di 11
Per gli appellati e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, In via principale e nel merito, per le ragioni in premessa, respingere in toto la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore-appellante alle spese di lite del presente giudizio e di quello di primo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo Cicconi, antistatario. In via subordinata ed eventuale, in caso di accoglimento della domanda e del gravame del sig. dichiarare la , in persona del L.R. pro-tempore, per Pt_1 CP_1
i rilievi in atti, ob in solido, o i ussidiaria, ex art. 1917, comma 1 c.c. all'obbligazione principale e, quindi, a tenere indenne e garantire gli eredi dell'assicurato condannando tale compagnia, sempre per le Persona_1 ragioni di cui alle comparsa di primo e secondo grado, a versare tutte le somme - compresi accessori-, ove per sventura, dovessero essere riconosciute dovute dai predetti eredi al sig. Pt_1
Il tutto con con della ridetta compagnia di assicurazione anche all'adempimento, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c., dell'obbligazione accessoria, e cioè al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio e in quello di prime cure dagli eredi e prossimi congiunti dell'assicurato
da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo Cicconi, Persona_1 tatario.».
Per l'appellata «chiedendo a codesta Ecc.ma Corte Controparte_1 adìta, di voler rigettare l'appello, in quanto inammissibile in punto an e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni svolte in corso di trattazione, con conseguente conferma dell'impugnata Sentenza. Vinte le spese del grado.».
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Macerata la Parte_1 [...]
e gli eredi del defunto al fine di ottenere il Controparte_1 Persona_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data
11.05.2019, in un tratto di strada provinciale del comune di San Severino Marche, quando la propria autovettura targata BW566KA veniva violentemente urtata da quella condotta e di proprietà di targata CL953SS ed assicurata Persona_1 con la suddetta compagnia, il quale decedeva sul colpo.
pagina 3 di 11 Costituendosi in giudizio, la e quale Controparte_1 CP_5 genitore responsabile delle minori e hanno contestato Per_2 Controparte_6 la fondatezza della domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum e, per quanto riguarda le figlie del hanno svolto domanda riconvenzionale nei Per_1 confronti dell'attore, deducendone la corresponsabilità nella causazione del sinistro e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio padre.
A fronte di tali difese, l'attore ha chiesto di poter evocare in giudizio la propria compagnia assicuratrice la quale si è costituita per poi essere CP_7 estromessa dal giudizio a seguito di rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte della madre delle minori.
Si sono altresì costituiti e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 genitori e fratello conviventi di chiedendo il rigetto della Persona_1 domanda attorea e, in subordine, la condanna della compagnia , Controparte_1 ai sensi dell'art. 1917, commi 1 e 3, c.p.c., al pagamento di tutte le somme eventualmente riconosciute in favore di parte attrice, anche a titolo di spese di lite.
Disattesa la proposta conciliativa del primo giudice ed all'esito dell'espletata istruttoria (articolatasi nella CTU medico-legale e nell'acquisizione di documenti), con sentenza in data 28.06.2023 il Tribunale di Macerata ha condannato
[...]
e quale genitore CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 responsabile delle minori e tutti in qualità di eredi di Per_2 Controparte_6
nonché in solido fra loro, al pagamento Persona_1 Controparte_1 della somma pari ad € 53.698,31 oltre rivalutazione ed interessi;
ha compensato per 1/3 le spese di lite, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'attore e posto a carico dei predetti, sempre in via solidale, le spese di CTU.
Il primo giudice ha in particolare ritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità dell'attore ai sensi dell'art. 2054 c.c. nella causazione dell'evento lesivo, non avendo il fatto nulla per evitare l'impatto col veicolo Pt_1 condotto dal stante l'assenza di sterzate in emergenza e/o segni di Per_1
pagina 4 di 11 frenata da parte dell'autovettura dell'attore; ha quindi attribuito un concorso di colpa nella misura del 25% in capo a quest'ultimo, anche in considerazione della probabile mancata reazione del a causa della ridotta mobilità degli arti Pt_1 inferiori, e nella residua misura del 75% in capo al limitando il danno Per_1 non patrimoniale risarcibile alla componente biologica e condividendo la quantificazione operatane dal CTU;
ha infine escluso la richiesta personalizzazione in ragione della mancata prova del maggior danno.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il censurando la valutazione Pt_1 del compendio probatorio operata dal primo giudice e ribadendo che avrebbe dovuto invece condurre al riconoscimento della esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro;
sono state altresì contestate la liquidazione Per_1 del danno e la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, la ha chiesto il rigetto Controparte_1 del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti nella presente fase anche e Controparte_2 Controparte_3
i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, Controparte_4 hanno riproposto la domanda di manleva nei confronti della Controparte_1
..
[...]
quale genitore responsabile della minore e CP_5 Persona_2
divenuta nelle more del giudizio maggiorenne, hanno preferito Controparte_6 non costituirsi nel presente grado, restando contumaci.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.09.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello il censura la sentenza impugnata nel capo Pt_1 in cui il primo giudice lo ha ritenuto corresponsabile nella causazione del sinistro, in quanto sarebbe stato in grado di avvistare l'autovettura condotta dal Per_1 ad una distanza di oltre 100 metri dal punto di impatto e avrebbe potuto quindi pagina 5 di 11 con prontezza arrestarsi, non riuscendovi probabilmente a causa della riduzione della mobilità agli arti inferiori;
sostiene invece l'appellante che la responsabilità dell'evento lesivo vada addebitata in via esclusiva al il quale provenendo Per_1 dall'opposto senso di marcia, in discesa, aveva perso il controllo del veicolo ed invaso l'altra corsia, occupandola trasversalmente e andando ad urtare dapprima contro il guard rail ivi presente e poi contro la parte anteriore dell'autovettura condotta dal come può desumersi anche dalla ricostruzione della dinamica Pt_1 dell'incidente effettuata dagli agenti accertatori intervenuti in loco, oltre che dalla documentazione fotografica in atti.
Tale motivo non risulta fondato.
L'accertamento d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale, infatti, solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità discendente dall'art. 2054 comma II
c.c. solo qualora la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere impossibile qualunque manovra volta ad evitare la collisione (cfr. Cass., ordinanza n. 29927 del 20 novembre 2024).
L'applicazione di tale principio comporta dunque che, anche di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, si possa attribuire una responsabilità concorsuale in capo all'altro conducente il quale, pur non avendo commesso alcuna violazione, era comunque onerato ai sensi dell'art. 2054 c.c. di tenere una condotta idonea a porre in essere ogni manovra necessaria o opportuna per contrastare l'altrui imprudenza.
Nel caso di specie dalle risultanze istruttorie, ed in particolar modo dalla dinamica del sinistro come ricostruita sulla base dei rilievi anche fotografici effettuati dai
Carabinieri intervenuti sul luogo dell'occorso (doc. 1 fascicolo di parte di primo grado all. 1, pp. 40 e ss.), è emerso che il ha verosimilmente Pt_1 Per_1 perso il controllo del proprio veicolo mentre usciva da una curva, seguita da un rettilineo lungo circa 100 mt ed interessato da una restrizione della carreggiata e da un ponticello a senso unico alternato: l'auto della vittima ha invaso l'opposta corsia di marcia fin quando è giunta nei pressi del ponticello ed è andata prima a pagina 6 di 11 collidere col guard rail adiacente alla carreggiata e poi col veicolo condotto dal il quale proveniva dall'opposto senso di marcia. Pt_1
L'odierno appellante, da parte sua, aveva incontrato a circa 150 mt. dal ponticello il medesimo segnale verticale di pericolo per restringimento della carreggiata che aveva oltrepassato il ma anche il segnale che obbligava a dare la Per_1 precedenza in considerazione del senso unico alternato che vigeva sul ponticello.
Come evidenziato anche dalla documentazione fotografica prodotta (in particolare foto 9, p. 58, doc. 1 cit.), il avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'arrivo Pt_1 dell'auto antagonista ben prima di trovarsi in prossimità del ponticello ed avrebbe quindi potuto porre in essere una manovra d'emergenza o comunque arrestarsi in tempo utile per evitare l'impatto; l'appellante, in ogni caso, non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile in tal senso e di avere quindi osservato tutte le norme di comune prudenza richieste nel caso di specie, tenuto conto delle peculiarità della strada e delle buone condizioni di tempo e di visibilità risultanti dal verbale di accertamenti urgenti dell'11.05.2019 (doc 1 cit., p. 42 in fondo).
Pur dovendosi imputare il sinistro in misura preponderante alla condotta tenuta dal quindi, non può escludersi una corresponsabilità del seppure in Per_1 Pt_1 misura inferiore, tenuto conto che la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni va effettuata con esclusivo riguardo al loro grado di incidenza eziologica e alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti, senza attribuire specifica rilevanza alla priorità temporale delle violazioni (cfr. Cass., 15 gennaio 2003, n. 484).
In considerazione della condotta tenuta da ciascuno dei conducenti e della rispettiva incidenza sulla dinamica del sinistro, in conclusione, la responsabilità nella causazione del sinistro va confermata nella misura pari al 75% in capo al per avere perso il controllo del veicolo a causa del superamento dei limiti Per_1 di velocità stabiliti per il tratto di strada interessato dall'evento, e nella misura del
25% in capo al per non avere fatto tutto il possibile per evitare l'impatto Pt_1 ed in particolar modo per non aver tentato di arrestare tempestivamente il proprio mezzo, tenuto conto che il veicolo antagonista era visibile da tempo e che sussisteva l'obbligo di dare la precedenza nel senso unico alternato.
pagina 7 di 11 2. Con il secondo motivo di gravame il censura la sentenza anche in punto Pt_1 di quantum debeatur, laddove il primo giudice ha riconosciuto unicamente il danno da lesione dell'integrità psico-fisica, senza tener conto dell'incremento per sofferenza soggettiva previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano né della personalizzazione, nonostante l'incidente abbia avuto ripercussioni su specifici aspetti dinamico relazionali della vita dell'appellante, producendo ulteriori conseguenze dannose del tutto eccezionali rispetto a quelle considerate ai fini della quantificazione del danno biologico, conseguenze che il aveva chiesto Pt_1 di poter provare articolando mezzi istruttori non ammessi dal primo giudice.
Il motivo risulta parzialmente fondato e dev'essere accolto nei termini di seguito indicati.
In tema di risarcimento del danno alla persona è stato ribadito che, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le tabelle milanesi nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass., ordinanza n. 19922 del 12 luglio 2023).
Nella fattispecie in esame deve ritenersi provata anche in via presuntiva, oltre che sulla scorta degli esiti della CTU svolta in primo grado, l'esistenza di una sofferenza interiore mista ad uno stato di ansia per l'accaduto in capo all'appellante, il quale ha riportato lesioni fisiche con postumi permanenti pari al
25% in conseguenza di un grave incidente a seguito del quale ha, peraltro, perso la vita una persona più giovane di lui: il danno subito dev'essere quindi liquidato facendo riferimento alla voce tabellare che liquida unitariamente il profilo di danno biologico e morale in un valore monetario complessivo, tenendo conto peraltro dei parametri vigenti al momento della decisione (leggasi da ultimo
Cass., ordinanza n. 8352 del 30 marzo 2025).
pagina 8 di 11 Non possono invece essere liquidati ulteriori profili di danno, tenuto conto che le peculiari conseguenze psicologiche dedotte dall'odierno appellante sono state già prese ampiamente in considerazione dal C.T.U., il quale ha liquidato i postumi permanenti della lesione anche per quanto riguarda il c.d. danno psichico.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, dell'età dell'appellante al momento del sinistro e delle conseguenze individuate dalla CTU medico-legale espletata in primo grado, il danno complessivamente subito dev'essere liquidato nei seguenti termini:
- € 108.012,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente all'integrità psico-fisica (comprensiva di € 76.604,00 a titolo di danno biologico ed € 31.408,00 a titolo di incremento per sofferenza soggettiva interiore);
- I.T.T. (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00) per gg. 3: € 345,00
- I.T.P. al 75% (gg. 30): € 2.587,50
- I.T.P. al 50% (gg. 15): € 862,50
- I.T.P. al 25% (gg. 13): € 373,75, per un danno complessivo da inabilità temporanea pari ad € 4.168,75.
Il danno non patrimoniale concretamente sofferto dall'appellante è dunque quantificabile nella complessiva somma pari ad € 112.180,75.
Quanto al danno patrimoniale dev'essere confermato l'ammontare delle spese mediche che il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti per complessivi € 2.100,00.
Il ha pertanto diritto a vedersi riconosciuta la somma complessivamente Pt_1 pari ad € 114.280,75, rideterminata in € 85.710,56 in considerazione del concorso di colpa confermato a suo carico, dalla quale dovrà essere detratto quanto già versato dalla compagnia appellata;
sull'importo residuo, devalutato alla data del sinistro e poi annualmente rivalutato, dovranno essere computati gli interessi con la medesima decorrenza e sino all'effettivo versamento.
In parziale riforma della sentenza appellata, in conclusione, gli odierni appellati dovranno versare all'appellante tali somme, salva sempre la manleva da parte della compagnia appellata.
pagina 9 di 11 3. Le spese di lite, tenuto conto anche delle censure mosse a riguardo dal Pt_1 nel terzo motivo d'appello, debbono essere regolate tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dal parziale accoglimento del gravame ed in ogni caso dalla prevalente soccombenza degli odierni appellati;
questi ultimi dovranno pertanto rifondere in favore dell'odierno appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore effettivo della causa e dell'attività processuale svolta, salva sempre la manleva da parte della compagnia appellata.
Le spese della C.T.U., da ultimo, restano poste ad integrale carico delle parti appellate, in solido tra loro, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio, sempre salva la manleva da parte della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 556 pubblicata in data 28.06.2023 dal Tribunale di
Macerata, nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quale genitore responsabile della minore Controparte_4 CP_5
e cosí dispone: Persona_2 Controparte_6
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
quale genitore responsabile della minore
[...] CP_5 Persona_2
e in via solidale tra loro, a versare in favore di
[...] Controparte_6 la somma complessivamente pari ad € 85.710,56 (determinata Parte_1 tenendo conto del concorso di colpa già ravvisato), dalla quale dovrà essere detratto quanto già versato dalla oltre agli interessi sulle Controparte_1 somme annualmente rivalutate secondo quanto meglio indicato in motivazione.
CONDANNA Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
quale genitore responsabile della minore
[...] CP_5 Per_2
pagina 10 di 11 e in via solidale tra loro, al pagamento di tutte le spese Per_1 Controparte_6 di lite, liquidate per quanto riguarda il primo grado in € 9.000,00 per compenso professionale ed € 1.268,00 per esborsi e per quanto riguarda il secondo grado in
€ 8.000,00 per compenso professionale ed € 1.232,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
CONFERMA nel resto l'appellata sentenza.
CONDANNA a tenere indenni gli altri appellati da qualsiasi Controparte_1 conseguenza derivante dalla presente sentenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 88 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZO ME per procura in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria
Mazzei per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata–
pagina 1 di 11 (c.f. ), (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, e (c.f. ) quali C.F._3 Controparte_4 C.F._4 eredi di tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giampaolo Persona_1
Cicconi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellati -
(c.f. ), quale genitore responsabile della CP_5 C.F._5 minore ) Persona_2 C.F._6
(c.f. ) Controparte_6 C.F._7
- appellate contumaci -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 556 emessa e pubblicata dal Tribunale di Macerata in data 28.06.2023.
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis rejectis, in riforma della sentenza di primo grado n. 556/2023 emessa e pubblicata in data 28.06.2023 dal Tribunale di Macerata in persona del Giudice Dott. Luigi Reale nel procedimento n. 1387/2020, per le causali di cui in narrativa e per quant'altro ritenuto di ragione e giustizia, accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. Per_1
conducente della vettura PEUGEOT 307 tg. CL 953 SS, as
[...]
nella determinazione del sinistro stradale del Controparte_1
11.05.2019 nel quale è rimasto coinvolto l'odierno appellante, condannare in solido gli eredi del Sig. , ovverosia Persona_1 Controparte_2 [...]
, e quale genitore esercente la CP_3 Controparte_4 CP_5 ll e la Persona_2 Controparte_6 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1 bile per la r.c.a del mezzo, a risarcire al Sig. Parte_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subìti, come specificati nelle singole voci nella premessa dell'atto di citazione di primo grado e richiamati nel presente atto di citazione in appello, quantificabili in € 121.185,15, così come risultante in base alla valutazione espressa dal CTU, ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al saldo. Con vittoria di competenze e spese di causa di primo e secondo grado. In via istruttoria e preliminare: (…)».
pagina 2 di 11
Per gli appellati e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, In via principale e nel merito, per le ragioni in premessa, respingere in toto la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore-appellante alle spese di lite del presente giudizio e di quello di primo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo Cicconi, antistatario. In via subordinata ed eventuale, in caso di accoglimento della domanda e del gravame del sig. dichiarare la , in persona del L.R. pro-tempore, per Pt_1 CP_1
i rilievi in atti, ob in solido, o i ussidiaria, ex art. 1917, comma 1 c.c. all'obbligazione principale e, quindi, a tenere indenne e garantire gli eredi dell'assicurato condannando tale compagnia, sempre per le Persona_1 ragioni di cui alle comparsa di primo e secondo grado, a versare tutte le somme - compresi accessori-, ove per sventura, dovessero essere riconosciute dovute dai predetti eredi al sig. Pt_1
Il tutto con con della ridetta compagnia di assicurazione anche all'adempimento, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c., dell'obbligazione accessoria, e cioè al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio e in quello di prime cure dagli eredi e prossimi congiunti dell'assicurato
da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo Cicconi, Persona_1 tatario.».
Per l'appellata «chiedendo a codesta Ecc.ma Corte Controparte_1 adìta, di voler rigettare l'appello, in quanto inammissibile in punto an e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni svolte in corso di trattazione, con conseguente conferma dell'impugnata Sentenza. Vinte le spese del grado.».
FATTI DI CAUSA
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Macerata la Parte_1 [...]
e gli eredi del defunto al fine di ottenere il Controparte_1 Persona_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data
11.05.2019, in un tratto di strada provinciale del comune di San Severino Marche, quando la propria autovettura targata BW566KA veniva violentemente urtata da quella condotta e di proprietà di targata CL953SS ed assicurata Persona_1 con la suddetta compagnia, il quale decedeva sul colpo.
pagina 3 di 11 Costituendosi in giudizio, la e quale Controparte_1 CP_5 genitore responsabile delle minori e hanno contestato Per_2 Controparte_6 la fondatezza della domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum e, per quanto riguarda le figlie del hanno svolto domanda riconvenzionale nei Per_1 confronti dell'attore, deducendone la corresponsabilità nella causazione del sinistro e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio padre.
A fronte di tali difese, l'attore ha chiesto di poter evocare in giudizio la propria compagnia assicuratrice la quale si è costituita per poi essere CP_7 estromessa dal giudizio a seguito di rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte della madre delle minori.
Si sono altresì costituiti e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 genitori e fratello conviventi di chiedendo il rigetto della Persona_1 domanda attorea e, in subordine, la condanna della compagnia , Controparte_1 ai sensi dell'art. 1917, commi 1 e 3, c.p.c., al pagamento di tutte le somme eventualmente riconosciute in favore di parte attrice, anche a titolo di spese di lite.
Disattesa la proposta conciliativa del primo giudice ed all'esito dell'espletata istruttoria (articolatasi nella CTU medico-legale e nell'acquisizione di documenti), con sentenza in data 28.06.2023 il Tribunale di Macerata ha condannato
[...]
e quale genitore CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 responsabile delle minori e tutti in qualità di eredi di Per_2 Controparte_6
nonché in solido fra loro, al pagamento Persona_1 Controparte_1 della somma pari ad € 53.698,31 oltre rivalutazione ed interessi;
ha compensato per 1/3 le spese di lite, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'attore e posto a carico dei predetti, sempre in via solidale, le spese di CTU.
Il primo giudice ha in particolare ritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità dell'attore ai sensi dell'art. 2054 c.c. nella causazione dell'evento lesivo, non avendo il fatto nulla per evitare l'impatto col veicolo Pt_1 condotto dal stante l'assenza di sterzate in emergenza e/o segni di Per_1
pagina 4 di 11 frenata da parte dell'autovettura dell'attore; ha quindi attribuito un concorso di colpa nella misura del 25% in capo a quest'ultimo, anche in considerazione della probabile mancata reazione del a causa della ridotta mobilità degli arti Pt_1 inferiori, e nella residua misura del 75% in capo al limitando il danno Per_1 non patrimoniale risarcibile alla componente biologica e condividendo la quantificazione operatane dal CTU;
ha infine escluso la richiesta personalizzazione in ragione della mancata prova del maggior danno.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il censurando la valutazione Pt_1 del compendio probatorio operata dal primo giudice e ribadendo che avrebbe dovuto invece condurre al riconoscimento della esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro;
sono state altresì contestate la liquidazione Per_1 del danno e la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, la ha chiesto il rigetto Controparte_1 del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti nella presente fase anche e Controparte_2 Controparte_3
i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, Controparte_4 hanno riproposto la domanda di manleva nei confronti della Controparte_1
..
[...]
quale genitore responsabile della minore e CP_5 Persona_2
divenuta nelle more del giudizio maggiorenne, hanno preferito Controparte_6 non costituirsi nel presente grado, restando contumaci.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.09.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello il censura la sentenza impugnata nel capo Pt_1 in cui il primo giudice lo ha ritenuto corresponsabile nella causazione del sinistro, in quanto sarebbe stato in grado di avvistare l'autovettura condotta dal Per_1 ad una distanza di oltre 100 metri dal punto di impatto e avrebbe potuto quindi pagina 5 di 11 con prontezza arrestarsi, non riuscendovi probabilmente a causa della riduzione della mobilità agli arti inferiori;
sostiene invece l'appellante che la responsabilità dell'evento lesivo vada addebitata in via esclusiva al il quale provenendo Per_1 dall'opposto senso di marcia, in discesa, aveva perso il controllo del veicolo ed invaso l'altra corsia, occupandola trasversalmente e andando ad urtare dapprima contro il guard rail ivi presente e poi contro la parte anteriore dell'autovettura condotta dal come può desumersi anche dalla ricostruzione della dinamica Pt_1 dell'incidente effettuata dagli agenti accertatori intervenuti in loco, oltre che dalla documentazione fotografica in atti.
Tale motivo non risulta fondato.
L'accertamento d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale, infatti, solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità discendente dall'art. 2054 comma II
c.c. solo qualora la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere impossibile qualunque manovra volta ad evitare la collisione (cfr. Cass., ordinanza n. 29927 del 20 novembre 2024).
L'applicazione di tale principio comporta dunque che, anche di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, si possa attribuire una responsabilità concorsuale in capo all'altro conducente il quale, pur non avendo commesso alcuna violazione, era comunque onerato ai sensi dell'art. 2054 c.c. di tenere una condotta idonea a porre in essere ogni manovra necessaria o opportuna per contrastare l'altrui imprudenza.
Nel caso di specie dalle risultanze istruttorie, ed in particolar modo dalla dinamica del sinistro come ricostruita sulla base dei rilievi anche fotografici effettuati dai
Carabinieri intervenuti sul luogo dell'occorso (doc. 1 fascicolo di parte di primo grado all. 1, pp. 40 e ss.), è emerso che il ha verosimilmente Pt_1 Per_1 perso il controllo del proprio veicolo mentre usciva da una curva, seguita da un rettilineo lungo circa 100 mt ed interessato da una restrizione della carreggiata e da un ponticello a senso unico alternato: l'auto della vittima ha invaso l'opposta corsia di marcia fin quando è giunta nei pressi del ponticello ed è andata prima a pagina 6 di 11 collidere col guard rail adiacente alla carreggiata e poi col veicolo condotto dal il quale proveniva dall'opposto senso di marcia. Pt_1
L'odierno appellante, da parte sua, aveva incontrato a circa 150 mt. dal ponticello il medesimo segnale verticale di pericolo per restringimento della carreggiata che aveva oltrepassato il ma anche il segnale che obbligava a dare la Per_1 precedenza in considerazione del senso unico alternato che vigeva sul ponticello.
Come evidenziato anche dalla documentazione fotografica prodotta (in particolare foto 9, p. 58, doc. 1 cit.), il avrebbe potuto e dovuto accorgersi dell'arrivo Pt_1 dell'auto antagonista ben prima di trovarsi in prossimità del ponticello ed avrebbe quindi potuto porre in essere una manovra d'emergenza o comunque arrestarsi in tempo utile per evitare l'impatto; l'appellante, in ogni caso, non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile in tal senso e di avere quindi osservato tutte le norme di comune prudenza richieste nel caso di specie, tenuto conto delle peculiarità della strada e delle buone condizioni di tempo e di visibilità risultanti dal verbale di accertamenti urgenti dell'11.05.2019 (doc 1 cit., p. 42 in fondo).
Pur dovendosi imputare il sinistro in misura preponderante alla condotta tenuta dal quindi, non può escludersi una corresponsabilità del seppure in Per_1 Pt_1 misura inferiore, tenuto conto che la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni va effettuata con esclusivo riguardo al loro grado di incidenza eziologica e alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti, senza attribuire specifica rilevanza alla priorità temporale delle violazioni (cfr. Cass., 15 gennaio 2003, n. 484).
In considerazione della condotta tenuta da ciascuno dei conducenti e della rispettiva incidenza sulla dinamica del sinistro, in conclusione, la responsabilità nella causazione del sinistro va confermata nella misura pari al 75% in capo al per avere perso il controllo del veicolo a causa del superamento dei limiti Per_1 di velocità stabiliti per il tratto di strada interessato dall'evento, e nella misura del
25% in capo al per non avere fatto tutto il possibile per evitare l'impatto Pt_1 ed in particolar modo per non aver tentato di arrestare tempestivamente il proprio mezzo, tenuto conto che il veicolo antagonista era visibile da tempo e che sussisteva l'obbligo di dare la precedenza nel senso unico alternato.
pagina 7 di 11 2. Con il secondo motivo di gravame il censura la sentenza anche in punto Pt_1 di quantum debeatur, laddove il primo giudice ha riconosciuto unicamente il danno da lesione dell'integrità psico-fisica, senza tener conto dell'incremento per sofferenza soggettiva previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano né della personalizzazione, nonostante l'incidente abbia avuto ripercussioni su specifici aspetti dinamico relazionali della vita dell'appellante, producendo ulteriori conseguenze dannose del tutto eccezionali rispetto a quelle considerate ai fini della quantificazione del danno biologico, conseguenze che il aveva chiesto Pt_1 di poter provare articolando mezzi istruttori non ammessi dal primo giudice.
Il motivo risulta parzialmente fondato e dev'essere accolto nei termini di seguito indicati.
In tema di risarcimento del danno alla persona è stato ribadito che, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le tabelle milanesi nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass., ordinanza n. 19922 del 12 luglio 2023).
Nella fattispecie in esame deve ritenersi provata anche in via presuntiva, oltre che sulla scorta degli esiti della CTU svolta in primo grado, l'esistenza di una sofferenza interiore mista ad uno stato di ansia per l'accaduto in capo all'appellante, il quale ha riportato lesioni fisiche con postumi permanenti pari al
25% in conseguenza di un grave incidente a seguito del quale ha, peraltro, perso la vita una persona più giovane di lui: il danno subito dev'essere quindi liquidato facendo riferimento alla voce tabellare che liquida unitariamente il profilo di danno biologico e morale in un valore monetario complessivo, tenendo conto peraltro dei parametri vigenti al momento della decisione (leggasi da ultimo
Cass., ordinanza n. 8352 del 30 marzo 2025).
pagina 8 di 11 Non possono invece essere liquidati ulteriori profili di danno, tenuto conto che le peculiari conseguenze psicologiche dedotte dall'odierno appellante sono state già prese ampiamente in considerazione dal C.T.U., il quale ha liquidato i postumi permanenti della lesione anche per quanto riguarda il c.d. danno psichico.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, dell'età dell'appellante al momento del sinistro e delle conseguenze individuate dalla CTU medico-legale espletata in primo grado, il danno complessivamente subito dev'essere liquidato nei seguenti termini:
- € 108.012,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente all'integrità psico-fisica (comprensiva di € 76.604,00 a titolo di danno biologico ed € 31.408,00 a titolo di incremento per sofferenza soggettiva interiore);
- I.T.T. (partendo da un punto base I.T.T. di € 115,00) per gg. 3: € 345,00
- I.T.P. al 75% (gg. 30): € 2.587,50
- I.T.P. al 50% (gg. 15): € 862,50
- I.T.P. al 25% (gg. 13): € 373,75, per un danno complessivo da inabilità temporanea pari ad € 4.168,75.
Il danno non patrimoniale concretamente sofferto dall'appellante è dunque quantificabile nella complessiva somma pari ad € 112.180,75.
Quanto al danno patrimoniale dev'essere confermato l'ammontare delle spese mediche che il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti per complessivi € 2.100,00.
Il ha pertanto diritto a vedersi riconosciuta la somma complessivamente Pt_1 pari ad € 114.280,75, rideterminata in € 85.710,56 in considerazione del concorso di colpa confermato a suo carico, dalla quale dovrà essere detratto quanto già versato dalla compagnia appellata;
sull'importo residuo, devalutato alla data del sinistro e poi annualmente rivalutato, dovranno essere computati gli interessi con la medesima decorrenza e sino all'effettivo versamento.
In parziale riforma della sentenza appellata, in conclusione, gli odierni appellati dovranno versare all'appellante tali somme, salva sempre la manleva da parte della compagnia appellata.
pagina 9 di 11 3. Le spese di lite, tenuto conto anche delle censure mosse a riguardo dal Pt_1 nel terzo motivo d'appello, debbono essere regolate tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dal parziale accoglimento del gravame ed in ogni caso dalla prevalente soccombenza degli odierni appellati;
questi ultimi dovranno pertanto rifondere in favore dell'odierno appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore effettivo della causa e dell'attività processuale svolta, salva sempre la manleva da parte della compagnia appellata.
Le spese della C.T.U., da ultimo, restano poste ad integrale carico delle parti appellate, in solido tra loro, secondo gli importi già liquidati nel corso del giudizio, sempre salva la manleva da parte della Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 556 pubblicata in data 28.06.2023 dal Tribunale di
Macerata, nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quale genitore responsabile della minore Controparte_4 CP_5
e cosí dispone: Persona_2 Controparte_6
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
quale genitore responsabile della minore
[...] CP_5 Persona_2
e in via solidale tra loro, a versare in favore di
[...] Controparte_6 la somma complessivamente pari ad € 85.710,56 (determinata Parte_1 tenendo conto del concorso di colpa già ravvisato), dalla quale dovrà essere detratto quanto già versato dalla oltre agli interessi sulle Controparte_1 somme annualmente rivalutate secondo quanto meglio indicato in motivazione.
CONDANNA Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
quale genitore responsabile della minore
[...] CP_5 Per_2
pagina 10 di 11 e in via solidale tra loro, al pagamento di tutte le spese Per_1 Controparte_6 di lite, liquidate per quanto riguarda il primo grado in € 9.000,00 per compenso professionale ed € 1.268,00 per esborsi e per quanto riguarda il secondo grado in
€ 8.000,00 per compenso professionale ed € 1.232,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
CONFERMA nel resto l'appellata sentenza.
CONDANNA a tenere indenni gli altri appellati da qualsiasi Controparte_1 conseguenza derivante dalla presente sentenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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