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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/12/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2015/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RUBERT LUISA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. LUTTEROTTI ELEONORA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IL, in data 07/09/2019,
in comunione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Parte_2
29/07/2017
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè:
1. “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzando i coniugi a vivere separati;
2. ordinare al Comune di IL (PN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_2
congiuntamente la responsabilità eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale di volta in volta si Pt_2
troverà al momento dell'assunzione della decisione;
4. I genitori, salvo diverso accordo da concertare per il tramite dei Servizi Sociali,
concordano per il seguente calendario ciclico: Pt_2
o Settimana 1: dal lunedì, dopo la scuola al termine delle lezioni e/o doposcuola, al venerdì
mattina resterà con il padre;
dal venerdì, al termine delle lezioni e/o doposcuola, Pt_2
starà con la madre per il fine settimana. La mamma provvederà
ad accompagnare a scuola il lunedì mattina. Pt_2
o Settimana 2: il lunedi, dopo la scuola al termine delle lezioni e/o doposcuola, il padre preleverà e lo terrà con sé fino al mercoledi mattina quando lo accompagnerà a Pt_2
scuola. Mercoledì, dopo la scuola al termine delle lezioni e/o doposcuola, la signora CP_1
preleverà a scuola e lo terrà con sé fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà Pt_2
a scuola. Venerdì, dopo la scuola al termine delle lezioni e/o doposcuola, il signor Pt_1
preleverà e lo terrà con sé fino per il fine settimana. Il padre provvederà ad Pt_2
accompagnare a scuola il lunedi mattina. Il presente calendario di gestione del Pt_2
minore inizierà ad essere adottato dal momento in cui il Tribunale avrà approvato l'accordo delle parti.
5. le festività pasquali e natalizie, vacanze estive, ponti e altre festività di Lorenzo saranno concordate dai coniugi con i Servizi Sociali di IL (PN).
6. Entrambi i genitori si impegnano a proseguire il percorso di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare attualmente in essere con i Servizi Sociali di IL (PN) ed ad attenersi alle indicazioni fornite. I genitori per condividere tutte le decisioni genitoriali
2 riguardanti il minore in tema di bisogni scolastici/educativi, bisogni legati alla salute, bisogni extracurriculari e scelte religiose si avvarranno del supporto e della mediazione dei Servizi
Sociali di IL (PN). I genitori concorderanno con il Servizio Sociale di IL (PN) i percorsi e le attività extrascolastiche del minore.
7. Il signor erserà in via anticipata alla signora , in forma tracciabile, entro il Pt_1 CP_1
giorno 15 di ogni mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta) a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio. Somma rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, come per legge.
8. Le spese straordinarie (indicate dal Protocollo del Tribunale di Pordenone) necessarie per il figlio minore la spesa per la mensa scolastica saranno a carico del signor Parte_2
ella misura del 100%. Pt_1
9. La madre percepirà il 100% dell'Assegno Unico Universale erogato INPS;
10. Le detrazioni per figli a carico saranno godute integralmente dal signor osì come Pt_1
il beneficio "Dote Famiglia" previsto dalla regione FVG;
11. i coniugi si dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
12. alla signora viene assegnata in piena ed esclusiva proprietà l'autovettura Fiat CP_1
Punto del 1998, targata AY510HK
16. al signor iene assegnata in piena ed esclusiva proprietà l'autovettura Fiat Pt_1
Punto, anno 2000, targata BG759XP e le due motociclette Yamaha Virago del 1995
targata TN106907 e Yamaha TDM del 1995 targata AA22832.
17. la signora asporterà dalla casa familiare i propri effetti personali, quelli delle figlie CP_1
coordinandosi con i Servizi Sociali di IL (PN) quanto a tempi e modalità.
Parimenti il signor si rapporterà con i Servizi Sociali di IL (PN) per Pt_1
agevolare la consegna di detti beni;
18. Il signor metterà a disposizione della signora parte dell'abbigliamento Pt_1 CP_1
del figlio minore (che attualmente si trova presso l'abitazione familiare) che verrà utilizzato dal piccolo durante i tempi di permanenza con la madre;
”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente
3 sottoscritto e depositato in data 20/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
4 1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in IL, in data CP_1
07/09/2019;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di IL (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto 21,
parte 1);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
6) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Pordenone, in data 22/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott.ssa Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2015/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RUBERT LUISA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. LUTTEROTTI ELEONORA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IL, in data 07/09/2019,
in comunione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Parte_2
29/07/2017
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè:
1. “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
autorizzando i coniugi a vivere separati;
2. ordinare al Comune di IL (PN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_2
congiuntamente la responsabilità eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale di volta in volta si Pt_2
troverà al momento dell'assunzione della decisione;
4. I genitori, salvo diverso accordo da concertare per il tramite dei Servizi Sociali,
concordano per il seguente calendario ciclico: Pt_2
o Settimana 1: dal lunedì, dopo la scuola al termine delle lezioni e/o doposcuola, al venerdì
mattina resterà con il padre;
dal venerdì, al termine delle lezioni e/o doposcuola, Pt_2
starà con la madre per il fine settimana. La mamma provvederà
ad accompagnare a scuola il lunedì mattina. Pt_2
o Settimana 2: il lunedi, dopo la scuola al termine delle lezioni e/o doposcuola, il padre preleverà e lo terrà con sé fino al mercoledi mattina quando lo accompagnerà a Pt_2
scuola. Mercoledì, dopo la scuola al termine delle lezioni e/o doposcuola, la signora CP_1
preleverà a scuola e lo terrà con sé fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà Pt_2
a scuola. Venerdì, dopo la scuola al termine delle lezioni e/o doposcuola, il signor Pt_1
preleverà e lo terrà con sé fino per il fine settimana. Il padre provvederà ad Pt_2
accompagnare a scuola il lunedi mattina. Il presente calendario di gestione del Pt_2
minore inizierà ad essere adottato dal momento in cui il Tribunale avrà approvato l'accordo delle parti.
5. le festività pasquali e natalizie, vacanze estive, ponti e altre festività di Lorenzo saranno concordate dai coniugi con i Servizi Sociali di IL (PN).
6. Entrambi i genitori si impegnano a proseguire il percorso di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare attualmente in essere con i Servizi Sociali di IL (PN) ed ad attenersi alle indicazioni fornite. I genitori per condividere tutte le decisioni genitoriali
2 riguardanti il minore in tema di bisogni scolastici/educativi, bisogni legati alla salute, bisogni extracurriculari e scelte religiose si avvarranno del supporto e della mediazione dei Servizi
Sociali di IL (PN). I genitori concorderanno con il Servizio Sociale di IL (PN) i percorsi e le attività extrascolastiche del minore.
7. Il signor erserà in via anticipata alla signora , in forma tracciabile, entro il Pt_1 CP_1
giorno 15 di ogni mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta) a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio. Somma rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, come per legge.
8. Le spese straordinarie (indicate dal Protocollo del Tribunale di Pordenone) necessarie per il figlio minore la spesa per la mensa scolastica saranno a carico del signor Parte_2
ella misura del 100%. Pt_1
9. La madre percepirà il 100% dell'Assegno Unico Universale erogato INPS;
10. Le detrazioni per figli a carico saranno godute integralmente dal signor osì come Pt_1
il beneficio "Dote Famiglia" previsto dalla regione FVG;
11. i coniugi si dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
12. alla signora viene assegnata in piena ed esclusiva proprietà l'autovettura Fiat CP_1
Punto del 1998, targata AY510HK
16. al signor iene assegnata in piena ed esclusiva proprietà l'autovettura Fiat Pt_1
Punto, anno 2000, targata BG759XP e le due motociclette Yamaha Virago del 1995
targata TN106907 e Yamaha TDM del 1995 targata AA22832.
17. la signora asporterà dalla casa familiare i propri effetti personali, quelli delle figlie CP_1
coordinandosi con i Servizi Sociali di IL (PN) quanto a tempi e modalità.
Parimenti il signor si rapporterà con i Servizi Sociali di IL (PN) per Pt_1
agevolare la consegna di detti beni;
18. Il signor metterà a disposizione della signora parte dell'abbigliamento Pt_1 CP_1
del figlio minore (che attualmente si trova presso l'abitazione familiare) che verrà utilizzato dal piccolo durante i tempi di permanenza con la madre;
”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente
3 sottoscritto e depositato in data 20/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
4 1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in IL, in data CP_1
07/09/2019;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di IL (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto 21,
parte 1);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
6) compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Pordenone, in data 22/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott.ssa Giorgio Cozzarini
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