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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/08/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 8.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3019/2023 R.G. ; promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in AVOLA, Parte_1 C.F._1
Piazza Vittorio Veneto n. 25, presso lo studio dell'avv. ANTONUCCIO Davide che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
- Opponente - contro
Controparte_1
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via Giuseppe Puglisi Bertolino n. 21, presso lo studio dell'avv. MONTALBANO Patrizia, giusta procura in atti,
- Opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2023, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 541/2023 del 28.8.2023, notificato in data 30.8.2023, con il quale il Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro gli aveva ingiunto di pagare, in favore della
[...]
la somma di € 88.736,83 per Controparte_1 il mancato pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive, sanzioni dichiarative per il periodo dal 2006 al 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo.
1 Eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 3 della L. n. 335/1995 dei crediti per gli anni di contribuzione dal 2006 al 2017 stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione, rilevando, nello specifico, l'inidoneità degli atti prodotti dall'opposta nel fascicolo monitorio a produrre un effetto interruttivo della prescrizione in quanto notificati in luogo diverso da quello di residenza della ricorrente, nonché, per gli anni dal 2009 al 2017, la notifica a mezzo di indirizzo pec della non risultante dai pubblici registri. CP_1
Nel merito, l'opponente contestava la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di ingiunzione in quanto emessa sulla base del solo estratto conto previdenziale della ricorrente, nonché la parziale estinzione del debito in considerazione dell'avvenuto pagamento, in favore del concessionario della
Riscossione, delle somme dovute per gli anni 2006-2007 e 2008.
Eccepiva, poi, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in violazione dei limiti al cumulo dei mezzi di espropriazione ex art. 483 c.p.c., avendo la ricorrente ricevuto la notifica di un atto di pignoramento dall'Agenzia per l'omesso Controparte_2 versamento dei contributi dovuti alla per gli anni per gli anni 2013 – 2014 – 2015 e 2016. CP_1
Con memoria depositata in data 22.3.2024 si costituiva la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione
[...] in quanto tardiva poiché promossa oltre il termine di 40 gg dalla notifica del decreto ingiuntivo
(30.8.2023).
Quanto all'eccezione di prescrizione, ne richiedeva il rigetto deducendo di aver richiesto al ricorrente, anno per anno, il pagamento di quanto dovuto in base ad atti validi ed efficaci ad interrompere la prescrizione, come da documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione. Al riguardo, precisava che gli atti interruttivi della prescrizione erano stati inviati a mezzo raccomandata A/R a mezzo posta all'indirizzo sito in Noto, Via Venezia n.30, indirizzo comunicato dal Geom. alla nel 1996, ovvero al momento dell'iscrizione Pt_1 CP_1 all'Albo del Collegio Geometri di Siracusa. Aggiungeva che l'indirizzo pec della era presente CP_1 nel registro IPA, indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di
Pubblici Servizi.
Evidenziava, poi, che il termine della prescrizione quinquennale ex art. 3 della legge n. 335/1995 non era in ogni caso decorso, attesa la mancata trasmissione alla della dichiarazione annuale CP_1 dei redditi e del volume d'affari da parte del professionista ai sensi dell'art. 17 della legge n.
773/1982. Più specificamente, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali, rappresentava che il dies a quo del termine prescrizionale decorre dalla trasmissione alla della CP_1 comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della legge n.
773/1982, con la conseguenza che, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati reddituali,
2 positivi o negativi, come nell'ipotesi in esame, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere, essendo tra l'altro la impossibilitata a far valere il proprio diritto al versamento dei CP_1 contributi.
Quanto alle modalità di calcolo di contributi, maggiorazioni, sanzioni e interessi, evidenziava che gli stessi sono espressamente indicati nei Regolamenti della sulla contribuzione, tempo per CP_1 tempo vigenti, prodotti in atti e che, ai fini del calco del contributo soggettivo obbligatorio per ciascun iscritto alla ove manchi la trasmissione della dichiarazione annuale, i dati reddituali CP_1 vengono acquisiti d'ufficio dalle dichiarazioni dei redditi inviate all'Agenzia delle Entrate.
Richiamava numerosi precedenti giurisprudenziali volti ad affermare la sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa azionata sulla base non solo della dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p.c., ma anche dell'estratto conto previdenziale dell'opponente, con allegato prospetto di dettaglio analitico, che consente di ricostruire l'ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo.
Evidenziava, infine, che dai documenti prodotti in allegato al ricorso non emergeva alcun pagamento effettuato dalla ricorrente all' in relazione ai Controparte_3 contributi dovuti alla CP_1
Concludeva, quindi, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, in via subordinata, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del 18.7.2024 veniva concessa l'esecuzione provvisoria del d.i. opposto e, istruita la causa documentalmente, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025 viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Deve rilevarsi, infatti, che il presente giudizio, avente ad oggetto il pagamento delle somme dovute alla resistente a titolo di contributi omessi e relative sanzioni, è soggetto al rito di cui agli artt. CP_1
442 ss. c.p.c.; ne consegue che non trova applicazione, nel caso di specie, la sospensione feriale dei termini previsti dalla l. n. 742 del 1999 (in tal senso, Cassazione civile sez. lav., 23/10/2012,
n.18145.
Sulla base di tale premessa, osserva il giudicante che è pacifico tra le parti che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 30.8.2023 e che il ricorso in opposizione ex art. 645 c.p.c. è stato depositato in data 10.10.2023, vale a dire al 41esimo giorno dalla notifica del decreto (non essendo tale termine soggetto alla sospensione feriale ).
Ne deriva che l'opposizione non può che ritenersi tardiva.
3 A ciò si aggiunga che non avendo la ricorrente dedotto alcunchè in ordine ad eventuali impedimenti che le hanno impedito di avere tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio non si pongono neppure profili di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Le spese di lite, in ragione del carattere in rito della pronuncia, possono essere compensate nella misura di ½. Per la restante metà seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente; sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (da € 52.001,00 ad €
260.000,00 ), dei parametri minimi delle tabelle di cui al d.m. 147/2022 e dell'attività difensiva svolta in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n.3019/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 541/2023, notificato in data 30.8.2023;
- condanna al rimborso in favore del ricorrente di ½ spese CP_4 di lite, che liquida nella somma di € 21,50 per spese vive, € 2.100,5 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali al 15 %; compensa tra le parti le spese di lite nella restante metà.
Siracusa, 04/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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