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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 22 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c
nelle causa in materia previdenziale iscritta al n. 2398 R.G. 2023 del
Ruolo Lavoro Previdenza Assistenza promossa:
d a
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: . CodiceFiscale_1 avv. GIOVANNI TURCO
- opponente -
c o n t r o
, in persona del Direttore e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con sede legale in in Via Ciro il Grande n.21; CP_1
, in persona del Direttore e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, presso la sede provinciale di in via CP_2
Picone.
Avv. CARLISI VIVIANA
- opposto -
pag. 1 OGGETTO : Iscrizione elenco lavoratori agricoli - disconoscimento giornate lavorative.
CONCLUSIONE DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2023 l' istante in epigrafe proponeva ricorso avverso il provvedimento emesso dall' di CP_1
dell' 1 giugno 2023, con il quale gli veniva comunicata la CP_2 reiezione della domanda di disoccupazione agricola n. 2023955805022, relativa all'anno 2022, presentata il 3 marzo 2023, per il seguente motivo
“risulta iscritto negli elenchi CD/CM”.
All'uopo, premetteva, di avere prestato attività lavorativa di bracciante agricolo nell'anno 2022 alle dipendenze della ditta ET S.r.l., CF:
, con sede legale in Palma di EC in c.da Mortilli, P.IVA_1 per n. 102, giornate lavorative, a tempo pieno, con la qualifica professionale di bracciante agricolo (dal 2/2/2022 al 30/7/2022 con proroga fino al mese di dicembre 2022), giusti contratti di lavoro a tempo determinato, inquadrato al livello E del C.C.N.L. per gli operai agricoli e floro-vivaisti, applicabile ratione temporis; di essersi visto notificare, in data 1.06.2023, dall'Istituto in parola, provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola n. 2023955805022 relativa all' anno2022 , motivato nei seguenti termini: <Risulta iscritto negli elenchi
Cd/Cm>>; che avverso la suddetta comunicazione dell' aveva CP_1 proposto ricorso al Comitato Provinciale in data 12 giugno 2023 CP_1
(ricevuta protocollo .0100.12/06/2023.0175806), che non sortiva CP_1
l'effetto sperato dal ricorrente e di aver, infine , adito l'autorità giudiziaria al fine di vedersi riconosciuto quanto preteso pag. 2 Precisava inoltre, che la sua iscrizione negli elenchi CD/CM era avvenuta a seguito dell' accertamento ispettivo del 17 dicembre 2023 che si era concluso con la redazione da parte degli ispettori del verbale unico CP_1 di accertamento e notificazione n. 201918172 DDL dell'8.4.2020, comunicatogli in data 26.6.2020, con cui l' aveva provveduto ad CP_1 annullare i rapporti di lavori denunciati negli anni 2017, 2018 e 2019, dalla
, P.IVA: , con sede Parte_2 P.IVA_2 legale in Palma di EC presso cui il ricorrente aveva espletato attività di lavoro subordinata, con qualifica di bracciante agricolo (OTD), e contestualmente lo aveva iscritto negli elenchi CD/CM, in qualità di socio della predetta società cooperative;
che per I suddetti anni aveva proposto giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento
Eccepiva, pertanto, l'illegittimità del provvedimento dell'istituto avendo la parte ricorrente svolto l'attività di lavoratore agricolo nel periodo per cui è causa, e non essendo lo stesso in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge per essere iscritto nella gestione speciale dei coltivatori diretti;
bensì di quelli per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui era in possesso sia del requisito contributivo sia dell'anzianità assicurativa, con conseguente diritto alla disoccupazione agricola. Concludeva, Chiedendo “Previa l'emanazione dei provvedimenti di rito.
Dichiarata, se del caso, la contumacia dell' CP_1
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Ritenere e dichiarare fondato nella forma e nel merito il ricorso de quo e, conseguentemente: chiedendo Ordinare all' di provvedere, con CP_1 effetto retroattivo, dalla data di iscrizione mediante verbale unico di accertamento e notifica dell'8.4.2020 o dalla diversa data, per come sarà accertata nel corso del presente giudizio, alla variazione della posizione del ricorrente, con cancellazione dagli elenchi CD/CM, per insussistenza
pag. 3 dei presupposti oggettivi e soggettivi, indi e per l'effetto, sospendere qualsivoglia richiesta di pagamento a titolo di indebito.
Accertare e dichiarare la sussistenza, del rapporto di lavoro subordinato dal 2/2/2022 al 30/7/2022 tra il ricorrente e la ditta ET S.r.l., CF:
, con sede legale in Palma di EC in c.da Mortilli, P.IVA_1 per n. 102, giornate lavorative, a tempo pieno, con la qualifica professionale di bracciante agricolo, giusti contratti di lavoro a tempo determinato, inquadrato al livello E del C.C.N.L. per gli operari agricoli e floro-vivaisti, applicabile ratione temporis, indi e per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022, conseguentemente, condannare l' alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente, delle somme dovute a tale titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
In caso di soccombenza chiedeva l'esenzione delle spese come da dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. per avere il ricorrente percepito nell'anno 2021 ed anche nell'anno 2022 un reddito inferiore a due volte al limite posto ex art 76 DPR 115/2002.
In via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale, con i testi e sui capitoli di prova ivi riportati .”
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Alessandra D i
AT la quale fissava udienza di discussione delle parti innanzi a sé.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' in persona dle suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo, siccome infondato in fatto e in diritto e non provato. Con condanna della parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di difesa. In via istruttoria chiedeva Rigettare le richieste istruttoria avverse in quanto del tutto generiche ed inconducenti.
pag. 4 All'udienza del 9 aprile 2024 il Giudice con provvedimento reso in calce al verbale di udienza onerava la parte ricorrente del deposito della domanda di cancellazione già presentata all' e rinviava all'udienza cartolare CP_1 dell'11 giugno 2024 ove con successivo provvedimento reso in calce al verbale di udienza la rinviava all'udienza del 16 settembre 2024 da tenersi dinanzi alla scrivente , cui delegava la trattazione e la decisione del presente giudizio.
Ammessa dal precedente Giudice ed espletata la prova per testi articolata dalla parte ricorrente con il solo teste , avendo la parte rinunciato Tes_1 all'altro teste ammesso, la causa veniva rinviata all'udienza del 15 dicembre 2025 previa concesione alle parti di termine per il deposito delle note scritte indi per carico di Lavoro all' odierna udienza del 22 dicembre
2025 ove la causa veniva discussa dalle parti come da verbale di udienza ed il Giudicante la decideva dando pubblica lettura del dispositivo e della motivazione della presente sentenza in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo essere affermata la tempestività della proposizione del ricorso giurisdizionale, peraltro non contestata dall'istituto; infatti, a fronte di una nota datata 1 giugno 2023, parte ricorrente ha presentato ricorso amministrativo il 12 giugno 2023 (v. allegati 4/5 al ricorso).
Perfezionatosi il silenzio rigetto per essere decorsi 90 giorni, ha proposto ricorso giurisdizionale entro il termine posto a pena di decadenza dall'art. 22 d.l. 7/1970 (120 giorni) e precisamente in data 12 ottobre 2023 .
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
L'art.2697c.c.
disciplina l' onere della prova, disponendo che chi vuol far valere un diritt pag. 5 o in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentr e chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, o eccepisce che il diritto si è modi ficato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Spetta pertanto al lavoratore istante allegare e provare specificamente tutti gli elementi costitutivi del diritto al trattamento di disoccupazione agricola.
Va evidenziato che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12 R.D. n.
1949/1940, la quale – secondo la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione – espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio
(così già Cass. n. 7845/2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose,
Cass. nn. 14296/2011, 2739/2016, 12001/2018).
Ed ancora , si osserva , che i tre requisiti richiesti dalla normativa di settore per poter conseguire l'indennità di disoccupazione agricola sono : due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno
102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di trattamento e da quello precedente, iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno solare in cui la prestazione veniva richiesta.
Applicando i superiori principi di diritto, alla fattispecie in esame , si osserva come il ricorrente si sia limitato nel presente giudizio ad allegare lo svolgimento di attività lavorativa agricola nell'anno 2022 alle pag. 6 dipendenze della prefata ditta ET RL con sede legale in Palma di
EC , e ad indicare il periodo di lavoro effettuato dal 2 febbraio
2022 al 30 luglio 2022 con proroga fino al mese di dicembre 2022 , ed il possesso di almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di trattamento e da quello precedente omettendo tuttavia di indicare (e, a fortiori, di provare) gli altri requisiti posti dalla legge a fondamento della pretesa indennità di disoccupazione.
In particolare, manca del tutto in ricorso il riferimento al requisito costituito da almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria( la cui sussistenza può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs. 212/1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento); e dal tenore testuale del ricorso e delle sue conclusioni risulta pacificamente la mancanza del fondamentale requisito costituito dall'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno solare in cui la prestazione viene richiesta, né il ricorrente ha allegato d'altra parte di essersi mai utilmente adoperato ai fini della suddetta iscrizione prima dell'instaurazione del presente giudizio limitandosi a produrre, su disposizione del Giudice la domanda di cancellazione presentata all' dall'elenco coltivatori diretti relativa ad anni non oggetto del CP_1
presente giudizio e rigettata dall'istituto e per i quali risulta pendente appello(cfr doc. in atti ), che nessun rilievo può avere nel presente giudizio. Ciò premesso, si osserva, come il presente ricorso non può trovare accoglimento, poiché, quand'anche all'esito dell'istruttoria si è raggiunta la prova del rapporto di lavoro agricolo avendo la parte ricorrente dimostrato l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto con carattere di subordinazione alle dipendenze della ditta “ET RL ” per pag. 7 l'anno 2022, non di meno la stessa non ha fornito la prova del possesso degli ulteriori requisiti necessari per il riconoscimento della chiesta indennità di disoccupazione agricola.
Era onere del lavoratore istante allegare e provare specificamente tutti gli elementi costitutivi del diritto al trattamento di disoccupazione - senza attribuirsi significato alcuno alla mancata contestazione in ordine alla loro sussistenza da parte dell' . CP_1
Non avendo pertanto il ricorrente dimostrato (ed invero neppure allegato) di possedere tutti e tre i requisiti sopra detti come richiesti dalla normativa di settore per poter conseguire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno solare per cui è causa il ricorso non può che essere rigettato.
Sulle spese di lite.
Ritenuta la particolarità della questione trattata compensa tra le parti le spese di lite inerenti il presente giudizio
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti nella causa iscritta al n. 2398/2023 R.G.; rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Agrigento lì 22 dicembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
pag. 8