Sentenza 11 giugno 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 11/06/2015, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01058/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02071/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2014, proposto da:
AT CÒ e SE CÒ, il primo rappresentato e difeso dall'avv. SE CÒ, il secondo costituito personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’avv. Luciana Atzeni, in Catanzaro, al corso Indipendenza, n 6;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del suo Ministro in carica;
per l'ottemperanza
del decreto ex art. 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89, reso dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 5 luglio 2013, n. 1583.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con decreto ex art. 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89, del 5 luglio 2013, n. 1583, la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di AT CÒ, della somma di € 4.800,00, maggiorata di interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo. La Corte ha quindi ulteriormente condannato il Ministero alla rifusione, con distrazione in favore del costituito procuratore antistatario, SE CÒ, della metà delle spese di lite, compensando le restanti somme.
Il decreto non è stato impugnato e, come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dal Cancelliere della Corte d’Appello, è passato in giudicato.
2.1. - In difetto di esecuzione del decreto, la parte vittoriosa e il suo procuratore si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso, ritualmente notificato al Ministero della Giustizia, volto ad ottenere l’ottemperanza al decreto di condanna, mercé la nomina, se necessario, di un commissario ad acta .
2.2. - L’amministrazione intimata non si è costituita.
2.3. - Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2015 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
3. - Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. - Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decreto ex art. 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89 passato in cosa giudicata, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c.
L’amministrazione, però, è rimasta inerte.
3.2. - Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe.
4.1. - Il Collegio ritiene, pertanto, di concedere al Ministero della Giustizia il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica della stessa a cura di parte, per provvedere a dare esecuzione al giudicato in questione, corrispondendo le somme di cui al decreto indicato al § 1.
4.2. - Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta , nella persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro/Crotone o di un funzionario suo delegato, al quale il ricorrente potrà presentare istanza di esecuzione nell’ipotesi di inadempimento nei termini da parte dell’ente intimato.
Il Commissario provvederà entro il successivo termine di giorni 90 (novanta) sotto la sua personale responsabilità, adottando ogni provvedimento utile.
Va infine precisato che, a seguito dell’insediamento del Commissario ad acta , gli organi dell’ente resistente verseranno in una situazione di carenza di potestà, venendo esautorati per l’affare di cui trattasi dalle loro normali attribuzioni, e non potranno conseguentemente disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l’adempimento del giudicato.
5. - Viene chiesta la condanna dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , al pagamento di una somma determinata per l’eventuale ritardo nella corresponsione delle somme dovute.
La domanda può essere accolta, alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e) , c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.
Ritiene il Collegio che la quantificazione di tale somma possa essere effettuata prendendo a riferimento il parametro, individuato dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (cfr. CEDU, Sez. II, 21 dicembre 2010, Gaglione), della commisurazione degli interessi moratori dovuti dall’amministrazione per il ritardo nel pagamento delle somme liquidate all’ “interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali” e che tale sanzione debba essere applicata a decorrere dalla scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 l. 31 dicembre 1996, n. 669.
5. - Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati assumendo come riferimento i parametri dettati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le esecuzioni mobiliari (scelta ritenuta non irragionevole da Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2015, n. 453), dimidiati in ragione della serialità dei ricorsi per l’ottemperanza dei decreti pronunciati ex art. 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia, in persona del suo Ministro in carica, di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe.
All’uopo assegna alla predetta amministrazione il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza in forma amministrativa ovvero dalla notifica a cura di parte.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro/Crotone o un funzionario suo delegato, perché provveda entro gli ulteriori giorni 90 (novanta) dal termine predetto a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.
Condanna altresì l’amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della sanzione per il ritardo nell’adempimento, nei modi e nei termini indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 262,00, oltre IVA, CPA, e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché al pagamento dei compensi spettanti al Commissario ad acta per la sua attività, che vengono complessivamente determinati in € 262,00, oltre le spese documentate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
AT Schillaci, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO