Sentenza 8 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2019, n. 45528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45528 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AC RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/9)/2018 del Tribunale per il riesame di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale per il riesame di Salerno con ordinanza in data 29/93/2018 aveva rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di AC RI, confermando il decreto di convalida di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno in data 29/9/2018, il quale aveva sottoposto a vincolo reale un cellulare Iphone X codice
IMEI
354860091349273 nella disponibilità dell'indagato. CI RI rispondeva dei reati di cui agli artt. 110, 393 e 582 cod. pen. perché agendo in concorso con altro soggetto in qualità di mandante istigatore, e recatosi presso un esercizio commerciale profferiva all'indirizzo del gestore e locatario del negozio le frasi "mi manda Senatore, se entro una settimana non lasciate il negozio vi ammazzo e accoltello tuo figlio", nonché sferrando un violento calcio all'addome del giovane, cagionava allo stesso una contusione al fianco sinistro e usava violenza e minaccia per consentire al mandante di regolare da sé le controversie, nella specie, relative all'esistenza di un diritto di credito per i canoni di locazione non pagati. Il sequestro del cellulare era stato giustificato in seno al decreto di convalida di sequestro "per ricostruire compiutamente i fatti oggetto di denuncia anche al fine di verificare l'esistenza del diritto di credito dell'indagato ed al fine di accertare attraverso l'esame della memoria del telefono se e con quale soggetto sono intercorsi messaggi inerenti i fatti per cui si procede".
2. Ricorre per cassazione AC RI per il tramite del proprio difensore di fiducia, deducendo mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al sequestro operato dalla P.G. in maniera del tutto immotivata e senza alcun concreto riferimento alla denuncia delle persone offese e pertanto con motivazione apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
2. L'art. 325 cod. proc. pen. statuisce che contro le ordinanze riguardanti misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge - mentre i motivi proposti dal ricorrente sono stati avanzati ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - e tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). E, nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di cautela reale, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvisto dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
3. Deve pertanto essere escluso che a fronte della corretta valutazione svolta dal giudice del riesame, possano, in sede di ricorso per cassazione, essere;
2 (\ riproposte, sotto il profilo dell'omessa o mancante motivazione, questioni riguardanti le ragioni sottese al provvedimento che ha portato al sequestro, ovvero le argomentazioni già offerte alla cognizione del giudice della impugnazione cautelare e da questo respinte, ove il giudice abbia comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.
4. Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso, poiché il Tribunale del riesame ha spiegato con argomenti logici e conducenti, avallandola, la completezza strutturale dell'atto del P.M., sul piano della corretta contestazione dell'ipotesi di reato, l'indicazione delle plurime fonti di prova (denunce-querele, referto medico, dichiarazioni spontanee dell'indagato), la funzione probatoria del bene in sequestro, finalizzato alla verifica dell'effettiva esistenza di un diritto di credito vantato nei confronti delle pp.00. ed il mandante dell'azione criminosa: elementi tutti che soddisfano l'adozione di un provvedimento di sottrazione del cellulare alla libera disponibilità del possessore. Il ricorso dunque deve essere dichiarato inammissibile.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/