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2 aprile 2000
2 aprile 2000
Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale". Il relativo disciplinare di produzione e' approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione Calabria e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale" e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validita' il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta "essenza di bergamotto", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e' relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
2. La denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale" e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validita' il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta "essenza di bergamotto", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e' relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
Giurisprudenza • 125
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