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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3174/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3174/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Paolo Zanetti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Roncegno Terme (TN) in data 22 agosto 2009, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roncegno Terme, Parte I, N. 3,
Anno 2009, e che dalla loro unione è nata a [...] la figlia in data 10 ottobre Per_1
2007.
1 I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è attualmente in attesa di Parte_1
occupazione e che il sig. è pensionato, con rispettivi redditi per gli anni Parte_2
2020-2022 risultanti dalla documentazione allegata al ricorso (v. docc.
3-5 per la sig.ra e docc.
9-11 per il sig. . Parte_1 Parte_2
Le parti hanno dedotto di essere proprietarie per la quota di ½ indiviso dell'immobile con relative pertinenze identificato dalle p.ed. 636, p.ed. 646 e pp.ff. 1257/3 e 1259/1 in P.T. 132 C.C. Strigno, e di aver contratto mutuo ipotecario cointestato n.
550007822 con residuo debito di € 19.000,00 e scadenza nel 2031.
Le parti sono proprietarie di un'autovettura ciascuno ed il sig. è Parte_2
proprietario di un motociclo.
Nelle condizioni di separazione i ricorrenti hanno esposto che il sig. ha già Parte_2 lasciato l'abitazione coniugale, trasferendosi in un alloggio in locazione in Scurelle
(TN), Via dell'Ortigare n. 4, ove trasferirà la propria residenza anagrafica.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2. Ordinare al Comune di Roncegno Terme (TN), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter c. 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
3. Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
4. viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, i quali Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di lei in via congiunta, ad eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno
2 assunte singolarmente da quel genitore con il quale di volta in volta Persona_2 si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
5. rimarrà collocata ai fini della residenza anagrafica presso Persona_2
l'abitazione materna.
6. I genitori stabiliscono i seguenti tempi di permanenza e cura di Persona_2
presso ciascuno di loro come segue: il padre terrà con sé la figlia a weekend alterni, dal sabato mattina al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera;
durante la settimana, le eventuali visite saranno gestite dai genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi ed agli impegni della figlia. La figlia trascorrerà con il padre 15 giorni durante le vacanze estive, metà vacanze di Natale e Pasqua, alternando il giorno di Natale e Capodanno, così come il giorno di Pasqua e Pasquetta.
7. La casa familiare sita in Castel Ivano (TN), Fraz. Tomaselli, di tavolare comproprietà fra i coniugi, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti alla signora che vi abiterà con la figlia Il signor Parte_1 Persona_2 ha già lasciato la predetta abitazione, dandosi atto che quest'ultimo Parte_2
ha già prelevato i propri effetti personali, trasferendosi in un alloggio in locazione in Scurelle (TN), Via dell'Ortigare n. 4, ove trasferirà la propria residenza anagrafica.
8. L'autovettura Lancia Y targata DV027PX resterà di proprietà di
[...]
mentre l'autovettura Peugeot FT489MH ed il motociclo CRM-HM Parte_1
DX46843 resteranno di proprietà di Parte_2
9. corrisponderà mensilmente alla signora a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo per il mantenimento della figlia l'importo di € 250,00 Persona_2
da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale ed odontoiatriche, scolastiche
(quali ad esempio corredo iniziale per l'anno scolastico, libri e vocabolari, gite di istruzione e di svago proposte dalla scuola, stages in Italia e all'estero, corsi di lingue straniere), sportive (ad esempio iscrizione a corsi, materiale e attrezzatura specifici) e ludiche (ad esempio: oratorio e centri estivi) e formative sostenute nell'interesse della figlia, purché preventivamente concordate e documentate;
le spese straordinarie previamente concordate che ciascun genitore avrà sostenuto
3 nell'interesse del minore, verranno rimborsate dall'altro, nella misura di sua spettanza (ossia al 50%), previa richiesta documentata da prova degli esborsi mediante idonee ricevute, del genitore che le avrà sostenute.
10. si obbliga a versare a titolo di contributo di mantenimento di Parte_2 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile Parte_1 di € 50,00 sottoposto a rivalutazione annuale ex indici ISTAT costo vita, prima rivalutazione a partire dal 1gennaio 2025.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
11. Le parti concordano che, nelle more, continueranno a corrispondere le rate di mutuo attualmente in essere nella misura del 50% ciascuno e ciò sino alla sua completa estinzione;
la casa coniugale resterà in comproprietà al 50% tra i coniugi sino a nuove determinazioni, da concordarsi eventualmente anche in sede di divorzio.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3174/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Paolo Zanetti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Roncegno Terme (TN) in data 22 agosto 2009, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roncegno Terme, Parte I, N. 3,
Anno 2009, e che dalla loro unione è nata a [...] la figlia in data 10 ottobre Per_1
2007.
1 I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è attualmente in attesa di Parte_1
occupazione e che il sig. è pensionato, con rispettivi redditi per gli anni Parte_2
2020-2022 risultanti dalla documentazione allegata al ricorso (v. docc.
3-5 per la sig.ra e docc.
9-11 per il sig. . Parte_1 Parte_2
Le parti hanno dedotto di essere proprietarie per la quota di ½ indiviso dell'immobile con relative pertinenze identificato dalle p.ed. 636, p.ed. 646 e pp.ff. 1257/3 e 1259/1 in P.T. 132 C.C. Strigno, e di aver contratto mutuo ipotecario cointestato n.
550007822 con residuo debito di € 19.000,00 e scadenza nel 2031.
Le parti sono proprietarie di un'autovettura ciascuno ed il sig. è Parte_2
proprietario di un motociclo.
Nelle condizioni di separazione i ricorrenti hanno esposto che il sig. ha già Parte_2 lasciato l'abitazione coniugale, trasferendosi in un alloggio in locazione in Scurelle
(TN), Via dell'Ortigare n. 4, ove trasferirà la propria residenza anagrafica.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2. Ordinare al Comune di Roncegno Terme (TN), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter c. 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
3. Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
4. viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, i quali Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di lei in via congiunta, ad eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno
2 assunte singolarmente da quel genitore con il quale di volta in volta Persona_2 si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
5. rimarrà collocata ai fini della residenza anagrafica presso Persona_2
l'abitazione materna.
6. I genitori stabiliscono i seguenti tempi di permanenza e cura di Persona_2
presso ciascuno di loro come segue: il padre terrà con sé la figlia a weekend alterni, dal sabato mattina al termine delle lezioni scolastiche alla domenica sera;
durante la settimana, le eventuali visite saranno gestite dai genitori in base ai rispettivi impegni lavorativi ed agli impegni della figlia. La figlia trascorrerà con il padre 15 giorni durante le vacanze estive, metà vacanze di Natale e Pasqua, alternando il giorno di Natale e Capodanno, così come il giorno di Pasqua e Pasquetta.
7. La casa familiare sita in Castel Ivano (TN), Fraz. Tomaselli, di tavolare comproprietà fra i coniugi, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti alla signora che vi abiterà con la figlia Il signor Parte_1 Persona_2 ha già lasciato la predetta abitazione, dandosi atto che quest'ultimo Parte_2
ha già prelevato i propri effetti personali, trasferendosi in un alloggio in locazione in Scurelle (TN), Via dell'Ortigare n. 4, ove trasferirà la propria residenza anagrafica.
8. L'autovettura Lancia Y targata DV027PX resterà di proprietà di
[...]
mentre l'autovettura Peugeot FT489MH ed il motociclo CRM-HM Parte_1
DX46843 resteranno di proprietà di Parte_2
9. corrisponderà mensilmente alla signora a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo per il mantenimento della figlia l'importo di € 250,00 Persona_2
da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale ed odontoiatriche, scolastiche
(quali ad esempio corredo iniziale per l'anno scolastico, libri e vocabolari, gite di istruzione e di svago proposte dalla scuola, stages in Italia e all'estero, corsi di lingue straniere), sportive (ad esempio iscrizione a corsi, materiale e attrezzatura specifici) e ludiche (ad esempio: oratorio e centri estivi) e formative sostenute nell'interesse della figlia, purché preventivamente concordate e documentate;
le spese straordinarie previamente concordate che ciascun genitore avrà sostenuto
3 nell'interesse del minore, verranno rimborsate dall'altro, nella misura di sua spettanza (ossia al 50%), previa richiesta documentata da prova degli esborsi mediante idonee ricevute, del genitore che le avrà sostenute.
10. si obbliga a versare a titolo di contributo di mantenimento di Parte_2 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile Parte_1 di € 50,00 sottoposto a rivalutazione annuale ex indici ISTAT costo vita, prima rivalutazione a partire dal 1gennaio 2025.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
11. Le parti concordano che, nelle more, continueranno a corrispondere le rate di mutuo attualmente in essere nella misura del 50% ciascuno e ciò sino alla sua completa estinzione;
la casa coniugale resterà in comproprietà al 50% tra i coniugi sino a nuove determinazioni, da concordarsi eventualmente anche in sede di divorzio.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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