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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza di discussione del 5 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello iscritta al n. 980/2023 del Ruolo generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
entrambe rappresentate Parte_1 Controparte_1
e difese dall'avv. Paolo Salvatori ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma
(RM), via Francesco Denza n. 16/d;
APPELLANTI
E rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tavernese ed elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), viale Gorizia 52;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Velletri n.
1136/2022, pubblicata il 2 novembre 2022, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTI: 1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi in fatto e diritto sopra esposti;
2) condannare controparte al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis: (a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta formazione del giudicato, ex art. 329, comma 2, cod. proc. civ., con riferimento alle parti della sentenza di primo grado non impugnate dalle appellanti, ossia in relazione alla quota di TFR maturata a far data dalla cessione di ramo d'azienda in favore di intervenuta in data 01.12.2010; (b) nel merito, rigettare il Parte_1
ricorso in appello proposto da e da perché Controparte_1 Parte_1 infondato in fatto ed in diritto;
(c) per l'effetto, integralmente confermare la sentenza di primo grado ex adverso impugnata e, in ogni caso, condannare: (c.1) la società Controparte_1
cod. fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Milano (20124), Viale Francesco Restelli 3, indirizzo PEC: al pagamento Email_1 dell'importo di Euro 33.011,88, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di TFR maturato dal
Lavoratore dalla data di assunzione sino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, (c.2) la società cod. fiscale in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Roma (00187), Piazza di Spagna 20, – solidalmente responsabile ex art. 2112 cod. civ. con la società per quanto maturato allo stesso titolo Controparte_1 sino alla data di efficacia dell'operazione di cessione – al pagamento dell'importo di euro
31.022,48, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di TFR maturato dal Lavoratore dalla data di assunzione sino alla data della cessione del complesso aziendale in favore della società
[...]
(id est, la data dell'1.4.2019). Con vittoria delle competenze di causa di entrambi Controparte_1
i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri, in parziale accoglimento del ricorso proposto da e revocava il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
477/2021 con il quale lo stesso Tribunale aveva ingiunto a il pagamento, Controparte_1 in favore di , della somma di € 33.011,88 a titolo di trattamento di fine rapporto Controparte_2
maturato dalla data di assunzione e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, e a Parte_1
solidalmente responsabile ex art. 2112 c.c. con della somma di €
[...] Controparte_1
31.022,48 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato dalla data di assunzione e sino al trasferimento del ramo d'azienda in favore di oltre interessi legali e Controparte_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito. Ciò in considerazione del fatto che, alla data del deposito del ricorso monitorio, avvenuto in data 21 ottobre 2021, il rapporto di lavoro del non era cessato, non potendosi, dunque, ritenere esigibile il credito rivendicato. Con la CP_2
2 stessa pronuncia, tuttavia, il giudice condannava le società opponenti al pagamento delle medesime somme, avendo accertato l'esigibilità del credito a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 25 febbraio 2022. Nello specifico, la condanna delle odierne appellanti al pagamento delle somme oggetto del presente giudizio derivava dal compimento di una pluralità di operazioni di cessione, segnatamente un affitto di ramo di azienda in favore di Parte_1
in data 01/10/2010, un trasferimento di ramo di azienda in favore della neocostituita
[...]
nonché una retrocessione di ramo di azienda in favore di Controparte_1 CP_3
successivamente fallita. Il giudice di prime cure, dunque, ritenuta l'estraneità dalla causa
[...] della società in quanto fallita, in applicazione dell'art. 2112 c.c. riconosceva la Controparte_3
responsabilità solidale delle odierne appellanti. Infine, in relazione alla posizione del Fondo di
CP_ Garanzia istituito presso l' riteneva la stessa non rilevante in giudizio, essendo il diritto del lavoratore al pagamento da parte del un diritto ad una prestazione previdenziale distinto ed CP_5
autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
2. Avverso la predetta sentenza proponevano l'odierno appello le società Parte_1
e sulla base di due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, le
[...] Controparte_1 appellanti lamentavano l'erroneità della sentenza per aver ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle stesse, relativamente alla quota di TFR maturata per il periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze di poi fallita. Con il secondo motivo, deducevano Controparte_3
l'erronea statuizione, da parte del giudice di prime cure, in ordine alle spese di lite della fase di opposizione.
2.1. Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 16 maggio 2024, Controparte_2
chiedendo il rigetto del presente gravame.
3. L'udienza di discussione, inizialmente fissata il 29 maggio 2024, era rinviata d'ufficio al 5 febbraio 2025, rinvio di cui era data tempestiva e regolare comunicazione ai difensori delle parti.
In data 1° agosto 2024 le società appellanti depositavano dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con contestuale dichiarazione di accettazione da parte dell'appellato, richiedendo l'estinzione del giudizio di appello a spese compensate.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
4. L'articolo 306, primo comma del codice di rito prevede che <Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni>>.
3 L'ultimo comma del medesimo articolo prevede che <Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro>>.
Nel caso in esame, la fattispecie estintiva del giudizio deve ritenersi perfezionata, essendo stata depositata, da parte delle società appellanti, dichiarazione di rinuncia agli atti, con contestuale accettazione da parte dell'appellato priva di riserve o condizioni.
In ordine alle spese di lite del grado, sussiste tra le parti il diverso accordo di compensazione, sicché questa Corte non deve procedere alla relativa liquidazione.
P.q.m.
Dichiara estinto il processo.
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso all'udienza del 5 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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